Archivi giornalieri: 30 marzo 2016

Gigi Riva

Riva eletto il più grande calciatore degli ultimi 50 anni: “Devo tutto ai sardi e alla Sardegna”

Rombo di Tuono vince il premio e si racconta: ringrazia la sua terra, parla del suo amico De Andrè. E poi il piccolo Luca, un salto nel passato nella sua infanzia, la Nazionale e lo “strano” modo di seguire il Cagliari

Gigi Riva è stato eletto miglior giocatore italiano degli ultimi cinquant’anni dai lettori di Calciomercato.com, testata online alla quale Rombo di Tuono ha rilasciato un’intervista.

Intanto un commento sulla vittoria, non manca lo stupore

“Davvero? Incredibile, con tanti campioni ben più giovani, attuali e decisamente più pubblicizzati di me in televisione. Probabilmente ciò significa che la memoria storica ha ancora un senso e che gli appassionati di calcio non sono poi così distratti. Evidentemente una certa coerenza professionale e umana alla fine paga. E, sotto questo profilo, mi sento orgoglioso per le scelte che ho fatto nella mia vita di calciatore e di cittadino. Anzi di sardo. Perché sono certo che senza la Sardegna e la sua gente non sarebbe mai esistito Gigi Riva”.

Un’intervista che poi esula completamente dal calcio nel momento in cui si parla del suo amico Fabrizio De Andrè, che torna in mente guardando le nuvole di Sardegna

“Le sue nuvole. Le mie nuvole. Soltanto nel cielo della Sardegna le puoi vedere così. Come le vedo io e come le vedeva lui, quel superbo poeta, le cui canzoni mi hanno accompagnato per tutta la vita e ancora continuano a farlo. Le conoscono i miei figli e anche i miei nipotini. Amo De Andrè, forse perché siamo simili. Ogni tanto salto in macchina e raggiungo il luogo dove lui era stato sequestrato e che poi ha comprato per costruire la fattoria dove, sicuramente, sarebbe venuto a vivere insieme a Dori se il cancro ai polmoni non l’avesse portato via. Lo stesso male che uccise mio padre e la mia mamma. Un pezzo di Sardegna nascosta e selvaggia nella quale rifugiarsi lasciando che il mondo vada avanti da sé con le sue miserie. Una pulsione che sento spesso anche io e che mi spinge a starmene per i fatti miei. Poi percepisco l’amore che la gente prova ancora per me. La gente di questa terra, intendo, e riemergo dal fondo. In maniera discreta, però. Il mio bar per la colazione, il mio ristorante Stella Marina per la mia zuppa di verdura, il green dove ogni tanto gioco a golf, il mio ufficio dove leggo i giornali. Niente calcio dal vivo. Le partite del Cagliari le registro e le guardo il giorno dopo”.

Il piccolo Luca, una disgrazia che lascia il segno

“Una tragedia insopportabile di quelle che non dovrebbero mai accadere. Un genitore non dovrebbe mai sopravvivere ai suoi figli”.

Il valore dell’infanzia, della propria infanzia.

“La vita mi ha dato tantissimo sotto molti punti di vista. Eppure io baratterei almeno il cinquanta per cento di quel che o ricevuto con la possibilità di vivere un’infanzia diversa da quella che, invece, ho trascorso”.

La Nazionale, il calcio di oggi, il suo Cagliari

“Non volevo fare l’accompagnatore zoppo. E poi tante cose sono cambiate. Troppe cose. L’ultimo amico che ho lasciato a Coverciano è stato Cesare Prandelli. Un  bravo allenatore ma, soprattutto, un uomo buono. Ripeto. Non guardo più le partite. La fotografia simbolica del calcio di oggi è quella del giocatore che casca urlando, rimane per terra un’eternità e poi come se niente fosse riprende a correre più di prima. Si chiama finzione. Il calcio è altra cosa. Anche cadere però poi uscire in barella perché ti sei fatto male sul serio”.

Condizionalità e prestazioni a sostegno del redditto in costanza di rapporto di lavoro

Condizionalità e prestazioni a sostegno del redditto in costanza di rapporto di lavoro 0

di in 29 marzo 2016 Guide
Prestazioni a sostegno del reddito

Jobs Act, riforma del lavoro Renzi

Per beneficiare delle prestazioni di sostegno del redditto in costanza di rapporto di lavoro dell’INPS vanno rispettate alcune condizioni, ecco quali.
 

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Per beneficiare delle prestazioni di sostegno del redditto in costanza di rapporto di lavoro erogate dall’INPS vanno sempre rispettate alcune condizioni. Anche per Cassa Integrazione Guadagni, Contratti di Solidarietà e Fondi di Solidarietà vanno quindi rispettati i cosiddetti meccanismi di “condizionalità”. Ecco quali sono.

Il lavoratore che percepisce e benificia delle prestazioni a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro deve rispettare condizioni simili a quelle di NASpI, ASDI, DIS-COLL e indennità di Mobilità. Quindi anche per Cassa Integrazione Guadagni, Contratti di Solidarietà, Fondi di Solidarietà, esistono meccanismi detti condizionalità che appunto ne “condizionano” la fruizione. Anche in questo caso se la condizionalità della prestazione non viene rispettata sono previste delle sanzioni che possono arrivare fino alla revoca dell’indennità percepita.

Il Decreto Legislativo 150 del 2015 attraverso l’ art. 22 ha rafforzato i meccanismi di condizionalità esistenti in materia. Queste disposizioni vengono richiamate anche dall’art. 8 del Decreto Legislativo 148 del 2015 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

Vediamo dunque per le prestazioni a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro concesse dall’INPS quali sono le condizioni da rispettare per poterne beneficiare.

Leggi anche: La condizionalità nelle prestazioni di sostegno del reddito

Integrazione salariale e condizionalità

L’art. 8, comma 1, del D.Lgs 148/2015 stabilisce che i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali nella sospensione o riduzione superiore al 50% dell’orario di lavoro (calcolato in un periodo di 12 mesi) devono attenersi alle condizioni previste dall’art. 22 del D.Lgs 150/2015.

Questi lavoratori devono quindi attenersi a delle condizionalità per poter usufruire di:

  • Cassa Integrazione Guadagni;
  • Contratti di Solidarietà;
  • Fondi di Solidarietà.

L’art.22, comma 1, del D.Lgs 150/2015 ribadisce che i beneficiari di queste prestazioni vanno convocati in orario compatibile con la prestazione lavorativa dal Centro per l’Impiego per stipulare il patto di servizio personalizzato disciplinato dall’art. 20 dello stesso decreto. In questo caso il patto deve:

  • individuare un responsabile delle attività;
  • definire il profilo personale di occupabilità secondo le modalità tecniche predisposte dall’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro);
  • riportare la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività.

Sempre in tema di condizionalità, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 20, il patto deve prevedere la disponibilità del lavoratore alle seguenti attività:

  • partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro, quali ad esempio la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altre iniziative di orientamento;
  • partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione oppure ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
  • accettazione di offerte di lavoro congrue come definite dall’art. 25 del D.Lgs 150/2015.

Allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in funzione della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa è possibile stipulare il patto di servizio in accordo con il datore di lavoro. Eventualmente si potranno poi utilizzare anche i fondi interprofessionali per la formazione continua previsti dall’art. 118 della Legge 388 del 2000.

Attività socialmente utili

Il lavoratore che beneficia di Cassa Integrazione Guadagni, Contratti di Solidarietà, Fondi di Solidarietà, può essere avviato ad attività diverse dal rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro o di orientamento e riqualificazione professionale.

L’art. 22, comma 2, del D.Lgs 150/2015 prevede infatti la possibilità di coinvolgere il lavoratore in attività socialmente utili successivamente richiamate dall’art. 26 dello stesso decreto. Si tratta di attività con fini di pubblica utiltà da svolgere in favore della propria comunità di appartenenza. Ne riparleremo nel prossimo articolo.

Attività lavorativa e condizionalità

I commi 2 e 3 dell’art.8 del D.Lgs 148/2015 definiscono la compatibilità tra integrazione salariale e attività lavorativa. Il lavoratore che svolge un lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Decade poi il diritto alla prestazione nel caso in cui non ne venga data comunicazione preventiva all’INPS.

Ricordiamo che ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs 81/2015 le prestazioni di lavoro accessorio, pagate quindi attraverso voucher, possono essere rese da chi percepisce prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali. Il limite complessivo è di 3.000 euro per anno civile rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

L’INPS provvederà poi a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti da queste prestazioni di lavoro.

Sanzioni nelle prestazioni a sostegno del redditto in costanza di rapporto di lavoro

Ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art.22 del D.Lgs 150/2015 chi percepisce Cassa Integrazione Guadagni o Contratti di Solidarietà e Fondi di Solidarietà può ricevere delle sanzioni se non rispetta la condizionalità della prestazione.

In caso di mancata presentazione alle convocazioni e agli appuntamenti del Centro per l’Impiego, oppure per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle iniziative di orientamento previste dall’art. 20 dello stesso decreto, comma 3, lettera a, le sanzioni sono:

  • decurtazione di un quarto di 1 mensilità per la prima mancata presentazione;
  • decurtazione di 1 mensilità per la seconda mancata presentazione;
  • decadenza dalla prestazione per l’ulteriore mancata presentazione.

In caso di mancata partecipazione alle iniziative formative e di riqualificazione o di attivazione previste dalla stesso art. 20, comma 3, lettera b, oppure alle attività socialmente utili di cui all’art. 26 dello stesso decreto, le sanzioni sono:

  • decurtazione di 1 mensilità per la prima mancata partecipazione;
  • decadenza dalla prestazione per l’ulteriore mancata presentazione.

Il Centro per l’Impiego adotta queste sanzioni inviando una comunicazione attraverso il sistema informativo all’ANPAL e all’INPS, che emette i provvedimenti conseguenti e provvede a recuperare le somme indebite eventualmente erogate.

È possibile ricorrere all’ANPAL contro i provvedimenti presi dal Centro per l’Impiego. Lo stesso ANPAL provvederà ad istituire un apposito comitato con la partecipazione delle parti sociali.

  D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (284,9 KiB, 250 download)

  DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150 (280,3 KiB, 118 download)

Beato Amedeo IX di Savoia


Beato Amedeo IX di Savoia

Nome: Beato Amedeo IX di Savoia
Titolo: Duca, Terziario francescano
Ricorrenza: 30 marzo

Sotto i gradini dell’altar maggiore della bellissima cattedrale romanica di Vercelli, dedicata a Sant’Eusebio, si trova la sepoltura del Beato Amedeo IX, terzo Duca di Savoia, morto nel 1472.A scegIiere, per l’eterno riposo, quell’insolito luogo, francamente modesto per un potente della terra, era stato il Duca stesso, prima di morire consunto da una lunga malattia, appena trentasettenne.
Come sovrano Amedeo poté forse apparire un debole. Alla causa della guerra, preferì sempre quella della pace. E più che di questioni politiche. si occupò e si preoccupò del bene dei propri sudditi, specialmente dei più bisognosi, curando ammalati, sfamando affamati, costruendo ospizi, oltre a chiese e a conventi.
Per ragioni di convenienza dinastica gli era stata data in sposa Jolanda, figlia del Re di Francia Carlo VII. Quel matrimonio di convenienza avrebbe potuto costituire un grosso e pericoloso salto nel buio, ma la principessa francese fu invece la degna compagna del Duca savoiardo, del quale condivise la sensibilità morale e la profondità spirituale, assecondandolo nei suoi disegni e desideri, che erano più quelli di un religioso che non di un sovrano.
Fu semmai Jolanda che si dimostrò carattere più forte del suo, prendendo saggiamente in mano le redini, se non del governo, almeno di certe responsabilità pubbliche del Duca, il quale preferì lasciar fare alla consorte.
Sapeva del resto che la mano di Jolanda era delicata e sensibile, anche se più forte della sua. O forse avvertiva che il suo passaggio nel mondo sarebbe stato breve, e già si preparava, diciamo così, a scomparire dalle scene della vita.
Fece molte volte, a piedi, il pellegrinaggio da Torino a Chambéry, per venerarvi la Santa Sindone. Con particolare attenzione si dedicò alla educazione dei figli, che volle spiritualmente formati e saggiamente inquadrati in una consapevole visione religiosa della vita.
Quando la salute del Duca cedette, Amedeo si trasferì, dalla Savoia a Vercelli, dove il clima era più dolce e temperato. La sua fine fu lenta, ma inarrestabile. Consapevole della morte imminente, Amedeo trovava parole adatte a consolare e a consigliare chiunque mal sembrava adattarsi al destino, o meglio ai voleri della Provvidenza.
Prima di spirare, un lunedì di Pasqua, nel 1472, raccomandò ai figli la pace, l’amore per i poveri, la protezione per i deboli, la difesa della religione. Alla moglie disse semplicemente: « Vi lascio questi orfani ». E non furono soltanto gli orfani a piangere il Duca appena trentasettenne, passato sulla terra come il romantico principe di una mesta fiaba.

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