Archivi giornalieri: 8 marzo 2016

ASDI, la nuova disoccupazione in Gazzetta Ufficiale

ASDI, la nuova disoccupazione in Gazzetta Ufficiale 1

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Pubblicato Gazzetta Ufficiale il DECRETO 29 ottobre 2015 in materia di assegno di disoccupazione ASDI

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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.13 del 18 gennaio 2016 il DECRETO 29 ottobre 2015 in attuazione dell’articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di assegno di disoccupazione (ASDI).

L’ASDI è un’indennità di disoccupazione che spetta per 6 mesi al termine della Naspi ai soggetti che permangono nello stato di disoccupazione e con ISEE a inferiore a 5000 euro o vicini alla pensione.

Beneficiari dell’ASDI

L’ASDI e’ concesso, nei limiti delle risorse disponibili ai lavoratori che:

  1. abbiano fruito, entro il 31 dicembre 2015, della NASpI per la sua durata massima, come definita dall’art. 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015;
  2. siano ancora in stato di disoccupazione al termine del periodo di fruizione della NASpI;
  3. siano, al termine del periodo di fruizione della NASpI, componenti di un nucleo familiare in cui sia presente almeno un minore di anni 18 o abbiano un’età pari a 55 anni o superiore e non abbiano maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  4. siano in possesso di una attestazione dell’ISEE, in corso di validità, dalla quale risulti un valore dell’indicatore pari o inferiore ad euro 5.000. Ai fini del mantenimento dell’ASDI, la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE è aggiornata in gennaio, entro il termine del mese. In mancanza di aggiornamento della dichiarazione, il beneficio è sospeso;
  5. non abbiano usufruito dell’ASDI per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per un periodo pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine;
  6. ai fini della concessione dell’ASDI è necessario che il richiedente abbia sottoscritto un progetto personalizzato di presa in carico redatto dal competente servizio per l’impiego, in collaborazione con il richiedente, a seguito di uno o più colloqui individuali.

Durata e misura dalla indennità di disoccupazione ASDI

L’ASDI è erogato mensilmente a decorrere dal giorno successivo a quello del termine di fruizione della NASpI per una durata massima di sei mesi. Qualora il lavoratore abbia già fruito dell’ASDI nei 12 mesi precedenti il termine di fruizione della NASpI, l’ASDI è erogato per una durata massima pari alla differenza tra 6 mesi e la
durata dell’ASDI fruito in tale periodo di tempo.

L’indennità della NASDI è pari al 75% dell’ultima mensilità di NASpI percepita e comunque non può superare l’ammontare dell’assegno sociale. L’importo potrà essere aumentato se il richiedente ha uno o più figli a carico.

Compatibilità con altro lavoro e decadenza

I soggetti percettori di ASDI sono tenuti a comunicare l’inizio di qualsiasi attività lavorativa, sia che si tratti di lavoro dipendente che autonomo o impresa individuale.

Fermi restando i limiti di compatibilità, il reddito annuo previsto comunicato all’INPS è utilizzato ai fini della verifica della permanenza del requisito della condizione economica di bisogno.

Come richiedere l’ASDI

La domanda dell’ASDI va presentata all’INPS in via telematica, a partire dal primo giorno successivo al termine del periodo di fruizione della NASpI ed entro il termine di decadenza di trenta giorni.

Restiamo in attesa della Circolare INPS che comunicherà i moduli e le modalità di presentazione della domanda, entro quindici giorni dall’ entrata in vigore del presente decreto.

Decadenza dall’ASDI

il lavoratore decade dalla fruizione dell’ ASDI nei seguenti casi:

  1. perdita dello stato di disoccupazione;
  2. inizio di un’attività lavorativa subordinata, autonoma o d’impresa senza provvedere alle comunicazioni di cui sopra;
  3. raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  4. acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per l’ ASDI.

 

 

  Assegno di disoccupazione (ASDI) (243,5 KiB, 214 download)

Asdi: assegno di disoccupazione per i beneficiari della Naspi

Asdi: assegno di disoccupazione per i beneficiari della Naspi 0

di in 8 marzo 2016 Inps
Asdi

INPS Euro

Circolare Inps n. 47 del 3 marzo 2016 contenente le istruzioni per richiedere l’assegno di disoccupazione Asdi introdotto in via sperimentale dal Jobs Act

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L’INPS ha rilasciato la circolare numero 47 del 3 marzo 2016 con la quale fornisce le istruzioni per richiedere l’assegno di disoccupazione Asdi.

Ricordiamo che l’Asdi è una prestazione a sostegno del reddito di natura assistenziale a carattere sperimentale istituita con D. lgs n. 22 del 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Jobs Act)” e attuata con decreto interministeriale 29 ottobre 2015.

Chi può richiedere l’assegno di disoccupazione Asdi?

Lo scopo dell’Asdi è quello di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che hanno perso l’occupazione e si trovano in particolari difficoltà. Per poter accedere alla prestazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • hanno già beneficiato della Naspi e hanno fruito di questa per l’intera sua durata;
  • sono privi di occupazione e si trovano in condizione economica di bisogno;
  • appartengono ad un nucleo familiare nel quale è presente un minorenne e/o abbiano compiuto i 55 anni e non abbiano maturato i requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia.

Circolare Inps numero 47 del 3 marzo 2016

L’INPS con questa circolare specifica nel dettaglio:

  1. i destinatari;
  2. i requisiti;
  3. la decorrenza e la durata;
  4. la misura dell’Assegno;
  5. la compatibilità, l’incompatibilità e l’opzione tra assegno ordinario di invalidità o pensione di invalidità e Asdi;
  6. la condizionalità e le sanzioni per il mancato rispetto del Progetto personalizzato che il lavoratore deve sottoscrivere presso i servizi per l’impiego;
  7. le cause di sospensione, decurtazione e decadenza.

Come presentare la domanda di Asdi?

Come quasi tutte le prestazioni a sostegno del reddito la domanda di Asdi va presentata telematicamente entro i 30 giorni successivi a decorrere dalla fine del periodo massimo di fruizione della Naspi via:

  • Servizi online ovvero nell’area riservata del cittadino del sito INPS, con Pin dispositivo;
  • Contact center: numero verde 803164 gratuito da rete fissa o 06164164 a pagamento da telefono
    cellulare;
  • tramite patronato.

  Asdi, circolare INPS numero 47 del 03-03-2016 (806,6 KiB, 32 download)

 

 

Leggi anche: il nuovo assegno di disoccupazione in Gazzetta Ufficiale

Dimissioni online, cosa fare dal 12 marzo

Dimissioni online, cosa fare dal 12 marzo 0

Fac-simile dimissioni online

Fac-simile dimissioni online

Pubblicata la circolare del Ministero del Lavoro sulla nuova procedura telematica per risoluzione consensuale e dimissioni online

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Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha rilasciato la circolare del numero 12 del 4 marzo 2016 con la quale fornisce i primi chiarimenti sulla nuova procedura telematica per la risoluzione consensuale e le dimissioni online dei rapporti di lavoro che sarà operativa dal 12 marzo 2016.

A pochi giorni dalla sua entrata in vigore la circolare illustra le finalità e l’ambito di applicazione delle tanto discusse dimissioni online introdotte dal Decreto Legislativo n. 151/2015 che riguarda tutti i lavoratori subordinati del settore privato.

Oltre alle ipotesi di esclusione individuate dalla norma nell’articolo 26 la circolare esplicita che la disciplina non si applica:

  • ai lavoratori del pubblico impiego;
  • ai marittimi;
  • ai recessi effettuati durante il periodo di prova.

Sapevamo già che questa nuova procedura non riguarda le dimissioni di colf e badanti e le dimissioni o la risoluzione consensuale disposta nelle sedi conciliative (art. 2113 c.c., 4° comma e Commissione di certificazione). Infine la convalida delle dimissioni e la risoluzione consensuale delle lavoratrici madri e lavoratori padri deve essere fatta secondo le modalità previste nella lettera circolare prot. n. 22350 del 18 dicembre 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Leggi anche: Dimissioni e risoluzione consensuale, ufficiali le nuove modalità

Nella circolare sono illustrate le modalità di compilazione del modello telematico adottato dal Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015. Per tutti i dubbi relativi alla compilazione il Ministero del lavoro ha messo a disposizione l’indirizzo email dimissionivolontarie@lavoro.gov.it

Comunicazione di risoluzione consensuale o dimissioni online da parte del lavoratore

  1. il lavoratore deve avere il PIN dispositivo INPS, in caso contrario dovrà richiederlo, ecco cosa fare per averlo: come richiedere il codice PIN Inps;
  2. il lavoratore deve registrarsi al portale www.ClicLavoro.it ;
  3. se in possesso dei dati sopra descritti il lavoratore, può accedere sul sito www.lavoro.gov.it al form on-line per la trasmissione della comunicazione ovvero al modulo di dimissioni online (oppure ad un modulo precedente inviato per la revoca);
  4. una volta compilato e generato, il suddetto modulo di dimissioni o risoluzione consensuale sarà inoltrato via PEC al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente.

Dimissioni o risoluzione consensuale tramite soggetti abilitati

Il lavoratore, senza essere necessariamente in possesso di PIN dell’INPS o accesso al portale www.cliclavoro.it, potrà recarsi presso uno dei seguenti soggetti per comunicare le dimissioni o la risoluzione consensuale:

  • Patronati;
  • Organizzazioni sindacali;
  • Enti bilaterali;
  • Commissioni di certificazione (di cui art. 76 del D.L.vo n. 276/2003).

I soggetti abilitati dovranno essere registrati sul portale Cliclavoro come “Operatori”.

P.S. Il Ministero del Lavoro fa sapere comunque che vista la complessità delle operazioni da effettuare nei prossimi giorni saranno disponibili dei video tutorial per lavoratori e soggetti abilitati.

Modalità tecniche di compilazione e di trasmissione del modulo di risoluzione o dimissioni online

La Circolare passa quindi ad analizzare nel dettaglio le modalità tecniche di compilazione e di trasmissione del modulo, vi rimandiamo comunque alla lettura della stessa per approfondire questo aspetto.

  Lettera Circolare 22350-2015 Ministero del Lavoro (506,5 KiB, 1.003 download)

  Decreto 15 dicembre 2015 Ministero del Lavoro (167,9 KiB, 683 download)

  Modulo recesso dal rapporto di lavoro/revoca (211,4 KiB, 1.043 download)

  Diagramma di flusso Invio Recesso Rapporto di Lavoro (175,3 KiB, 594 download)

  Circolare Ministero del Lavoro n. 12 del 4 marzo 2016 (2,1 MiB, 65 download)

 

 

Leggi anche: ABC Lavoro: le dimissioni, tutto quello che c’è da sapere