Previdenza

Previdenza forense – I contributi parziali fanno “anzianità”

Anche gli anni per i quali l’avvocato non ha pagato interamente i contributi “pesano” sull’anzianità contributiva. Non esiste infatti nessuna norma che prevede l’annullamento dell’annualità in cui ci sia stato un versamento inferiore al dovuto.

Applicando questo principio la Corte di Cassazione (sentenza n.- 26962/13) ha respinto il ricorso della Cassa forense che negava a un iscritto, tre anni di anzianità contributiva, su cui non aveva versato integralmente i contributi. I giudici ricordano, che per la legge n. 141/92, la pensione di vecchiaia è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all’1,75% della media dei più elevati dieci redditi professionali. Tuttavia il termine “effettivo” non può essere inteso come “integrale”, ma come la semplice affermazione dei contributi effettivamente versati.

La Suprema Corte chiarisce quindi che gli anni non coperti da integrale contribuzione vanno inserirti nel calcolo della pensione, prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo

fonte inca

Previdenzaultima modifica: 2013-12-05T13:57:18+01:00da vitegabry
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