Permessi e congedi per assistenza

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L’Istituto Statistico (Istat) ha chiesto al Ministero del lavoro se è possibile accordare i permessi in alternanza a più lavoratori, nel caso in cui la persona disabile si trasferisca di volta in volta, per determinati periodi, presso familiari diversi.

In considerazione  del dettato legislativo e della sentenza del Consiglio di stato n. 5078/08 il Ministero conferma l’impossibilità di riconoscere a più di un soggetto, nello stesso arco temporale, il diritto ad usufruire dei permessi per l’assistenza del familiare disabile. Tuttavia, nel caso in cui il disabile assuma il domicilio, di volta in volta, presso la residenza di diversi parenti entro il  2° grado, sarà necessario che ciascun avente diritto presenti, per il periodo di propria competenza, istanza per ottenere il riconoscimento dei permessi di cui all’articolo 33 della legge 104.

Riteniamo che sia possibile utilizzare la stessa procedura anche quando la persona disabile viva presso il proprio domicilio; nulla vieta infatti che familiari diversi, a turno, possano fruire dei permessi della legge 104 per assisterla, tanto più che la convivenza con il familiare disabile non é più un requisito obbligatorio.

Riguardo alla certificazione provvisoria le indicazioni avanzate dal Ministero, in questo caso, appaiono non  condivisibili. Il Ministero, dopo aver chiesto un preventivo parere all’Inps,  assume infatti una posizione che da un lato non tiene conto delle disposizioni di legge (n. 423/93), dall’altro lato  le interpreta in modo unilaterale con l’intento soprattutto di “fare cassa” e non di adoperarsi per la tutela dei diritti dei cittadini disabili.

Il Ministero Infatti mentre conferma la possibilità di fruire dei permessi per assistenza con una certificazione provvisoria valida sino alla conclusione del procedimento di accertamento; afferma pure che, nel caso in cui la Commissione Medica non riconosca la condizione di handicap grave, “le assenze eventualmente effettuate dal dipendente, in via provvisoria, a titolo di permessi ex L. n.104/92 saranno trasformate in assenze ad altro titolo.”

Si tratta quindi di un ribaltamento nella interpretazione della legge 423 del 1993 che riteniamo  assolutamente non condivisibile, poiché verrebbe inserito un limite all’efficacia temporale di tale certificazione che stravolgerebbe il dettato normativo che ha inteso sollevare il disabile e il suo nucleo famigliare dal disagio di una lunga attesa della visita presso la Commissione medica Asl e della consegna del verbale definitivo, indicando nella certificazione provvisoria la soluzione e considerandola valida sino all’accertamento definitivo. D’altra parte, i lunghi tempi di attesa per l’emissione dei verbali definitivi sono ancora oggi una realtà, anche in conseguenza della nuova procedura telematica voluta ed avviata dall’Inps senza la previsione di un periodo transitorio necessario alla piena applicazione della nuova procedura. Questo spiega l’attualità della certificazione provvisoria.

I tempi di consegna dei verbali definitivi sono ancora oggi superiori a 10 mesi (nel caso di accertamento di grave handicap), ed é quindi inaccettabile che si chieda al lavoratore la restituzione di quanto fruito, magari trasformado i giorni di assenza per legge 104 in assenze ad altro titolo

Permessi e congedi per assistenzaultima modifica: 2011-11-29T07:31:07+01:00da vitegabry
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