Invio telematico certificazione di malattie

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La normativa vigente, impone l’invio telematico della certificazione medica in caso di malattia dei lavoratori dipendenti del settore pubblico e di quello privato e stabilisce l’obbligo per la quasi totalità dei datori di lavoro di ricevere l’attestato di malattia non più in forma cartacea.

Inoltre ha previsto per i medici,  nei casi di violazione delle norme di trasmissione telematica non giustificate, delle sanzioni disciplinari.

Nel settore privato, come in quello pubblico, nei casi di assenza per malattia superiori a dieci giorni, e comunque nei casi di eventi successivi al secondo nel corso dell’anno solare, vige l’obbligo di produrre idonea certificazione rilasciata unicamente dal medico del Ssn o con esso convenzionato, con esclusione delle assenze per malattia per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o diagnostiche per le quali la certificazione giustificativa può essere rilasciata anche da un medico o struttura privato/a. Certificazione che, sino all’adeguamento del sistema di trasmissione telematica, potrà essere prodotta in forma cartacea.

Il medico che invia telematicamente il certificato è tenuto, se richiesto dal lavoratore, a dare copia cartacea del certificato e dell’attestato di malattia, o in alternativa il lavoratore può chiederne l’invio alla propria casella postale.

Il medico, qualora impossibilitato alla stampa del certificato medico, dopo aver chiesto conferma dei dati anagrafici, dovrà fornire al lavoratore il numero di protocollo del certificato telematico.  Tale identificativo in caso di richiesta dovrà essere comunicato al datore di lavoro (solo nel settore privato).

Se il medico non procede all’invio online del certificato di malattia – ad esempio per malfunzionamenti dei sistemi di trasmissione telematica – il lavoratore rimane tenuto alla presentazione dell’attestazione cartacea (rilasciata dal medico) al proprio datore di lavoro e, ove previsto, alla consegna all’Inps del certificato, secondo le modalità tradizionali previgenti.

L’Inps in attuazione della normativa vigente ha implementato il servizio di invio della certificazione ai datori di lavoro anche per tramite dei “propri intermediari ”.

I datori di lavoro (o intermediari) possono accedere alla certificazione di malattia:
– sul sito Inps tramite codice fiscale e numero identificativo del certificato;
– tramite contact center dell’Inps al numero 803.164;
– tramite posta elettronica certificata;
– tramite PIN

I lavoratori possono accedere alla certificazione di malattie:
– tramite  posta elettronica certificata;
– tramite PIN (I lavoratori che non dispongono di una casella PEC, ma sono in possesso di Pin valido per la consultazione dei certificati di malattia, possono ricevere copia degli attestati di malattia presso un indirizzo di email “ordinaria”.

Invio telematico certificazione di malattieultima modifica: 2011-09-19T11:58:54+02:00da vitegabry
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