Cassazione – No al licenziamento di una invalida civile

 

Interessante ed importante sentenza della Corte di Cassazione in merito al licenziamento di una lavoratrice assunta come invalida civile all’80% e successivamente licenziata per superamento del comporto di malattia.

Il Tribunale di I grado (Cremona), dopo aver espletato la consulenza tecnica d’ufficio, aveva respinto il ricorso della lavoratrice. Il consulente tecnico aveva ritenuto tutte le assenze per malattia non direttamente collegate alle patologie che avevano determinato il riconoscimento dell’invalidità civile e, dunque, il giudice aveva considerato che tali assenze dovevano essere conteggiate nel “periodo di comporto”.

Sul ricorso in appello proposto dalla lavoratrice, la Corte d’appello di Brescia, non ha ritenuto necessario rinnovare la consulenza tecnica d’ufficio, perchè ben motivata sotto il profilo medico legale, confermando la sentenza di I grado.

La lavoratrice resiste e si rivolge alla Suprema Corte che accoglie il ricorso e rinvia il riesame della controversia alla Corte di Appello di Venezia.
Ritiene infatti la Suprema Corte che: “sia le assenze derivanti da malattie aventi un collegamento causale con le mansioni svolte dall’invalido, sia le assenze derivanti da malattie rispetto alle quali le mansioni svolte abbiano solo un ruolo di concausa devono essere escluse da quelle utili per la determinazine del periodo di comporto, tenuto conto sia del diritto del lavoratore, tanto più se invalido, di pretendere, sia, correlativamente, dell’obbligo del datore di lavoro di ricercare una collocazione lavorativa idonea a salvaguardare la salute del dipendente nel rispetto dell’organizzazione aziendale in concreto realizzata dall’imprenditore” .

La Corte di Cassazione ribadisce inoltre che: “nel caso di un rapporto di lavoro instaurato con un lavoratore invalido, assunto obbligatoriamente a norma della legge 2 aprile 1968 n. 482, il datore di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie per l’adeguata tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, deve in specie in osservanza delle disposizioni della detta legge far sì che le mansioni alle quali il lavoratore invalido viene adibito siano compatibili con la sua condizione”.

La Suprema Corte, con sentenza n. 17720/2011, ha confermato il suo orientamento in virtù del quale non rientrano nel periodo di comporto i periodi di malattia collegati alla disabilità dell’invalido assunto ai sensi del collocamento obbligatorio se lo stesso viene adibito a mansioni incompatibili con la sua condizione.

Cassazione – No al licenziamento di una invalida civileultima modifica: 2011-09-19T11:57:35+02:00da vitegabry
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