Archivi giornalieri: 12 settembre 2011

Benefici pensionistici per i lavoratori dipendenti che svolgono lavori usuranti

NEWS

 

In attesa della definizione del decreto attuativo (attualmente in corso di perfezionamento), il Ministero del lavoro ha ritenuto necessario fornire le prime indicazioni operative  (circ. n. 22/2011) rivolte, in particolare, ai lavoratori dipendenti che hanno già maturato o maturano i requisiti agevolati entro il 31 dicembre 2011 e che sono tenuti a presentare la domanda di accesso al beneficio entro il 30 settembre 2011.
La nota ministeriale chiarisce solo alcune della tante problematiche aperte come che:

per i lavoratori addetti alla c.d. linea catena  il richiamo testuale ai“criteri” di cui all’articolo 2100 c. c. è evidentemente riferito al vincolo “di un determinato ritmo produttivo” o alla valutazione della prestazione “in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione” e non al sistema del cottimo come metodo di retribuzione che, come tale, non può considerarsi un criterio utile a selezionare gli aventi diritto ai benefici introdotti dal decreto legislativo n. 67 del 2011.
Tale precisazione si era resa necessaria poiché Confindustria sosteneva che per rientrare
nel beneficio i lavoratori interessati oltre allo svolgimento del lavoro a catena dovevano essere retribuiti con la tariffa di cottimo;

per i conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, il Ministero chiarisce che, ai sensi dell’art. 46 del decreto legislativo n. 285/1992 (Codice della strada), si intendono per veicoli “tutte le macchine, di qualsiasi specie, che, guidate dall’uomo, circolano sulle strade” in assenza di specifiche indicazioni da parte del legislatore e uniformemente a quanto previsto da altre disposizioni normative, (v. ad es. art. 54 del Codice della strada) il limite minimo di capienza del veicolo dei 9 posti deve ritenersi comprensivo del posto riservato al conducente.
Il riferimento al Codice della strada preso a base dal Ministero per fornire il chiarimento sembrerebbe limitare l’applicazione dei benefici pensionistici ai conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto collettivo che circolano sulle strade ma il testo della legge si presta ad una interpretazione più letterale in quanto l’espressione “veicoli” non è limitata ai soli veicoli che circolano sulle strade. E ciò ci induce a ritenere che possano essere ricompresi tra i destinatari della norma non solo i conducenti di veicoli di trasporto su strada ma anche i conducenti di altri tipi di veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto collettivo (metropolitane, treni, mezzi di trasporto fluviali e marittimi, ecc.).

Per quanto riguarda i requisiti per l’accesso al beneficio, il Ministero conferma che ai fini del computo del periodo di svolgimento di attività usuranti (7 anni negli ultimi 10 fino al 2017,metà della vita lavorativa complessiva dal 2018) vanno esclusi i periodi coperti totalmente da contribuzione figurativa, precisando al contempo che ai fini del medesimo computo, si tiene conto dei periodi in cui l’accredito di contribuzione obbligatoria sia integrato dall’accredito di contribuzione figurativa.

Altro chiarimento riguarda i lavoratori dipendenti che perfezionano il requisito per il diritto a
pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni
speciali dei lavoratori autonomi.
Il Ministero nella circolare, cosi come l’Inps  nel messaggio n. 16762, chiariscono che anche tali lavoratori dipendenti possono accedere al pensionamento anticipato con requisiti ridotti. In tal caso, ovviamente, la riduzione dei requisiti di età e di quota per l’accesso alla pensione di anzianità va effettuata in funzione dei requisiti previsti per i lavoratori autonomi.

Per quanto riguarda l’aspetto procedurale viene precisato che la domanda deve contenere, a pena di improcedibilità, oltre alla manifestazione della volontà dell’interessato ad avvalersi del beneficio di cui al decreto legislativo n. 67/2011 ed all’indicazione dei periodi di svolgimento delle attività usuranti, la documentazione comprovante l’attività usurante svolta.

Relativamente ai termini di presentazione delle domande il Ministero precisa che il lavoratore interessato deve presentare la domanda e la necessaria documentazione all’ente previdenziale presso il quale è iscritto entro il:

• 30 settembre 2011, qualora abbia maturato o maturi i requisiti agevolati entro il 31
dicembre 2011;
• 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012.
In caso di domanda presentata oltre i suddetti termini, non si perde il diritto all’accesso al
beneficio ma il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico anticipato viene differito
da un mese a tre mesi a seconda del ritardo della presentazione della domanda.
Le domande già presentate a far data dal 26 maggio 2011 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 67/2011) saranno considerate valide a condizione che siano complete.
Nel caso fossero incomplete gli enti previdenziali sono tenuti a richiedere tempestivamente
agli interessati la documentazione minima necessaria per rendere procedibile la domanda
all’esame di merito.

Le sedi del patronato Inca sono a disposizione per fornire ulteriori e più dettagliate informazioni ai lavoratori interessati.

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Messaggio numero 16762 del 25-08-2011

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Direzione Centrale Pensioni
Roma, 25-08-2011
Messaggio n. 16762
 
Allegati n.3
 
OGGETTO:

Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67. Domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti e relativa documentazione.

   

AI DIRETTORI REGIONALI

AI DIRETTORI PROVINCIALI

AI DIRETTORI DELLE AGENZIE

 

  

Con circolare  n. 22/2011 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attesa della definizione della disciplina sulle “modalità attuative” del decreto legislativo n. 67 del 2011, demandata al decreto ministeriale previsto dall’articolo 4 dello stesso decreto legislativo, ha fornito le prime indicazioni  operative con particolare riguardo a coloro che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) dello stesso decreto legislativo, sono tenuti a trasmettere la domanda di accesso al beneficio entro il 30 settembre 2011, in quanto abbiano “già maturato o maturino i requisiti agevolati di cui all’articolo 1 entro il 31 dicembre 2011”.

 

In ordine ai contenuti del decreto legislativo in oggetto, si fa rinvio al messaggio n. 12693 del 10 giugno 2011.

 

Si forniscono, di seguito, alcune indicazioni in coerenza con la citata circolare ministeriale.

 

1- Lavoratori interessati

 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011, possono esercitare, a domanda, il diritto per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:

 

a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale 19 maggio 1999;

 

b) lavoratori notturni, come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che possano far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno;

 

c) lavoratori addetti alla c.d. “linea catena”;

 

d) conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto.

 

La circolare ministeriale fornisce alcuni chiarimenti in ordine al disposto del citato articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011.

 

Relativamente ai lavoratori addetti alla “linea catena” contemplati dalla lettera c) dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011,  alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’elenco n. 1 contenuto nell’allegato 1 al decreto legislativo n. 67 del 2011, cui si applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’articolo 2100 c.c. impegnati all’interno di un processo produttivo in serie con particolari connotazioni indicate dallo stesso decreto legislativo, la più volte citata circolare ha fornito i seguenti chiarimenti.

 

Il riferimento ai “criteri” di cui all’articolo 2100 c. c. è evidentemente riferito al vincolo dell’osservanza, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro, di un determinato ritmo produttivo o alla valutazione della prestazione in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione e non al sistema del cottimo come metodo di retribuzione che, come tale, non può considerarsi un criterio utile a selezionare gli aventi diritto ai benefici introdotti dal decreto legislativo n. 67 del 2011.

 

Con particolare riguardo ai conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto, contemplati dalla lettera d) dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 67, la predetta circolare chiarisce quanto segue.

 

Precisato che, ai sensi dell’articolo 46 del Codice della strada ( d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), si intendono per veicoli “tutte le macchine, di qualsiasi specie, che, guidate dall’uomo, circolano sulle strade”, in assenza di specifiche indicazioni da parte del legislatore e uniformemente a quanto previsto da altre disposizioni normative, (v. ad es. art. 54 del Codice della strada) il limite minimo di capienza del veicolo dei 9 posti deve ritenersi comprensivo del posto riservato al conducente.

 

2- Ulteriori condizioni per l’esercizio del diritto

 

Ai sensi del comma 2, del citato articolo 1, il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile qualora i lavoratori interessati abbiano svolto una o più delle attività lavorative faticose e pesanti  previste dal comma 1, dello stesso articolo 1, del  decreto legislativo n. 67, secondo le modalità ivi previste, per un periodo di tempo pari a:

 

a) ad almeno sette anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;

 

b) ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.

 

Ai fini del computo dei periodi si tiene conto dello svolgimento effettivo delle attività lavorative faticose e pesanti, ossia dei periodi effettivi di permanenza nelle predette attività, desumibile dall’accredito di contribuzione obbligatoria, non considerando i periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa. Ai fini del medesimo computo si tiene conto, inoltre, dei periodi in cui l’accredito di contribuzione obbligatoria sia integrato dall’accredito di contribuzione figurativa.

 

3- Misura del beneficio

 

Il beneficio pensionistico previsto dal decreto legislativo n. 67 del 2011 consiste nell’anticipazione dell’età anagrafica richiesta per l’accesso alla pensione di anzianità e nella riduzione delle quote di cui alle Tabelle  A e B allegate alla legge n. 247 del 2007 (allegato 1).

 

4- Domanda di accesso al beneficio

 

Ai fini dell’accesso al beneficio, il lavoratore interessato deve trasmettere alla sede territorialmente competente dell’ente previdenziale, presso il quale lo stesso è iscritto, la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti e la necessaria documentazione entro i termini fissati dal decreto legislativo.

 

Secondo quanto stabilito con la circolare in parola la domanda è presentata all’ente previdenziale secondo le modalità definite dall’ente medesimo.

 

 

Per i lavoratori che hanno già maturato o maturino i requisiti agevolati entro il 31 dicembre 2011 la data ultima entro la quale deve essere presentata la domanda è fissata al 30 settembre 2011.

 

I lavoratori iscritti all’INPS debbono presentare la domanda, anche tramite Patronati riconosciuti dalla legge,  per la quale è stato predisposto il modello AP45, allegato al presente messaggio (all. n.2) e disponibile sul sito internet WWW.INPS.IT nella sezione moduli.

 

Le domande presentate in data anteriore a quella del presente messaggio sono da ritenere utilmente presentate.

 

La documentazione, da produrre a corredo della domanda, deve essere consegnata alla competente Struttura territoriale a cura dell’interessato o del Patronato che lo rappresenta.

 

La domanda  intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti  può essere presentata anche da lavoratori dipendenti che abbiano svolto lavori faticosi e pesanti secondo quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 67 del 2011, e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi.

 

Si precisa al riguardo che, in tali casi, la riduzione del requisito anagrafico e delle quote deve essere effettuata in funzione dei requisiti previsti, dalla legge n. 247 del 2007, per i lavoratori autonomi.

 

La circolare ministeriale in argomento individua i seguenti elementi per la procedibilità della domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di attività particolarmente faticose e pesanti:

 

a) la manifestazione di volontà dell’interessato;

 

b) la specificazione dei periodi per i quali sono state svolte le attività che danno accesso al beneficio;

 

c) la documentazione minima necessaria indicata nella tabella A allegata alla circolare stessa (allegato 3).

 

Con riferimento alla documentazione minima necessaria il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito nella più volte citata circolare che in assenza della documentazione minima necessaria, in alcuni casi indicata in via alternativa e cioè equipollente, la domanda non potrà essere considerata procedibile.

 

Peraltro il predetto Dicastero ha precisato che la documentazione, prodotta in copia, che il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile per il lavoratore, entro trenta giorni dalla richiesta, tenuto conto degli obblighi di conservazione della medesima, deve riportare, salvo casi di comprovata impossibilità, la dichiarazione di conformità all’originale rilasciata dal datore di lavoro o dal soggetto che detiene stabilmente la documentazione in originale. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da copia di un documento valido di identità del dichiarante.

 

Tutta la documentazione dovrà risalire all’epoca in cui sono state svolte le attività particolarmente faticose e pesanti e  non può pertanto essere sostituitita da dichiarazioni rilasciate “ora per allora”.

 

La domanda di accesso al beneficio deve essere considerata validamente presentata, anche ai fini dell’individuazione della priorità di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 67, in presenza della sola manifestazione di volontà, con riserva di integrazione degli elementi di cui ai precedenti punti b) e c) entro il 30 settembre 2011.

 

Dovranno essere considerate valide le domande di accesso al beneficio presentate dal 26 maggio 2011, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 67, ancorché mancanti della specificazione dei periodi di svolgimento delle attività lavorative particolarmente faticose e pesanti e della documentazione rilevante ai fini della procedibilità, purché comunque tali elementi siano integrati entro il 30 settembre 2011.

 

Pertanto, le competenti strutture territoriali avranno cura di contattare con sollecitudine i lavoratori iscritti affinché la domanda dagli stessi presentata venga corredata della necessaria documentazione entro il predetto termine del 30 settembre 2011, ai fini della procedibilità della domanda stessa in esito della quale può essere esercitato il diritto per accedere al trattamento pensionistico anticipato, previa presentazione di apposita domanda.

 

Ulteriori indicazioni riguardanti il decreto legislativo n. 67 del 2011 saranno diramate dopo l’emanazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 4 del decreto legislativo stesso.

  Il Direttore Generale  
  Nori  

 

Il lavoro nel “sistema rifiuti”

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Rischi per la salute

Il “sistema rifiuti” è caratterizzato da una marcata complessità che deriva dalle svariate tipologie di materiali e dai relativi sistemi di raccolta, recupero, riutilizzo e smaltimento  finale. Questo comporta una grande difficoltà di schematizzare i processi e classificare gli impianti, i lavoratori e le procedure per la valutazione e gestione del rischio.

E’ quindi particolarmente difficile avere dati epidemiologici precisi sulle malattie professionali, anche perché alcune patologie non vengono riconosciute o notificate.

Tali difficoltà comportano una probabile sottostima dei rischi del settore ed aumentano le difficoltà di associare l’esposizione agli effetti sulla salute. A questo proposito il dibattito sulla necessità ed il significato del monitoraggio ambientale e sui metodi e le strategie per condurlo è tuttora aperto.

Se da un lato si evidenzia l’importanza delle misure strumentali per mettere in evidenza i pericoli e stimare i rischi, dall’altro le difficoltà operative, i costi, la numerosità dei parametri, la carenza o la complessità dei metodi di analisi, ne ostacolano l’applicazione routinaria.

E’ quindi essenziale approfondire gli studi in relazione ai diversi contesti e mettere a punto procedure analitiche sempre più semplice ed affidabili e sistemi di indicatori in grado di rappresentare sinteticamente la qualità dell’ambiente.

Inoltre per questo settore i riferimenti normativi comprendono molte direttive e leggi per la tutela dell’ambiente, mentre in genere la prevenzione-protezione dei lavoratori è considerata soltanto dalla normativa specifica.

Le nuove tendenze, che mirano al recupero e riutilizzo dei rifiuti, rischiano di lasciare zone di incertezza facendo confluire nel concetto di “prodotto” intere categorie di materiali che sono in realtà “rifiuti” e quindi non necessariamente idonei all’uso come tali: esempio paradigmatico sono le traversine di legno delle ferrovie.

Nella newsletter dell’Inca è riportata la classificazione RAEE (Rischi per la salute per gli operatori degli operatori degli impianti di trattamento dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) che devono essere effettuati dai centri di raccolta.

16° 2011newsletter-1.doc

Manovra – Controllo sulle assenze per malattia dei pubblici dipendenti

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La legge di “stabilizzazione finanziaria” (Legge 111/2011) con l’art. 16 comma 9 e 10 ha introdotto sostanziali novità sul controllo delle assenze dei pubblici dipendenti e, in particolare, sulla richiesta di visita da parte dell’amministrazione e sulla reperibilità del dipendenti in alcune circostanze (visite specialistiche, esami diagnostici o trattamenti terapeutici).

La manovra conferma, inoltre, la destinazione di 70 milioni annui per il 2011 e 2012 per le visite di controllo ai lavoratori pubblici assenti per malattia da parte delle Asl. Dal 2013, tale somma entrerà a regime e sarà quindi decurtata dalla somma complessiva dei finanziamenti per il Ssn.

Viene introdotto, infine, Il comma 16 dell’art. 18 che ha previsto l’introduzione del comma 1 bis del decreto legge 112/2008, il quale stabilisce che dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro che corrispondono per legge o per contratto collettivo il trattamento economico di malattia sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento della relativa indennità economica qualora i lavoratori siano destinatari di tale assicurazione.

Le nuove norme sono entrate in vigore il 6 luglio 2011.

Presso le sedi del patronato Inca i lavoratori e le lavoratrici interessate potranno avere informazioni più approfondite.