Rivalutazione ANF per nucleo familiare numeroso e assegno maternità di base

Indice Istat e rivalutazioni

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n base all’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato nella misura dello 1,6 %, sono stati rivalutati per il 2011 sia  gli importi dell’assegno al nucleo familiare e dell’assegno di maternità, sia i relativi valori della situazione economica ai fini del diritto.

L’importo in misura intera dell’assegno al nucleo familiare, spettante per tredici mensilità, è per il 2011 pari a  €. 131,87  mensili ( €. 1.714,31 annui). Per il  nucleo base, composto da 5 persone, il valore della situazione economica è per il 2011 di €  23.736,50. Di conseguenza aumentano anche i valori economici riparametrati per i nuclei di diversa composizione.

L’importo dell’ assegno spetta in misura intera se il reddito Ise del nucleo richiedente è uguale o inferiore alla differenza tra il valore della situazione economica relativa al nucleo e l’importo annuo dell’assegno stesso. Per il 2011 tale differenza, per un nucleo composto da 5 persone, è €  22.021,69. L’importo  è erogato in misura ridotta allo stesso nucleo di 5 persone che abbia un reddito Ise superiore a € 22.021,69 ma inferiore a € 23.736,50  (valore della situazione economica). L’importo spettante, in questo caso, è pari alla differenza tra il valore della situazione economica  ed il reddito Ise del nucleo e non può comunque essere inferiore a € 10,33 annui.

La  prestazione non spetta se il reddito Ise del nucleo è superiore al valore della situazione economica corrispondente al nucleo stesso. Lo  stesso  criterio si adotta in caso di nuclei di diversa composizione.

Per gli assegni non ancora erogati, relativi al 2010, continuano ad applicarsi i valori previsti  per il medesimo anno 2010. L’ assegno non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali ed è totalmente cumulabile con gli altri trattamenti di famiglia eventualmente erogati dagli Enti locali e dall’INPS e con l’assegno di maternità, è erogato ai cittadini italiani e agli stranieri titolari dello status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria. Di contro, non ne hanno diritto gli extracomunitari ancorchè muniti di titolo di soggiorno.
 
E’  erogato dall’INPS con cadenza semestrale posticipata sulla base dei dati che il Comune deve trasmettere all’Istituto almeno 45 giorni prima dello scadere dei 6 mesi.

La stessa variazione ISTAT ha aumentato l’importo dell’assegno di maternità per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento relativi al periodo  1.1.2011-  31.12.2011. Per l’anno in corso, quindi, tale importo è pari ad €  316,25  mensili per complessive cinque mensilità pari a € 1.581,25.

Ricordiamo che l’assegno in questione spetta sia alle donne non lavoratrici sia a quelle che percepiscono una prestazione previdenziale di maternità di importo inferiore all’assegno stesso. In tal caso l’assegno è concesso in misura pari alla differenza tra l’importo della prestazione previdenziale e quello dell’assegno.

Inoltre, l’assegno di maternità spetta, oltre che alle cittadine comunitarie residenti e alle straniere con lo status di  rifugiate politiche e protezione sussidiaria, anche alle extracomunitarie con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Ai fini del diritto all’assegno di maternità, il valore della situazione economica del    nucleo base composto da 3 persone  è per il 2011 di € 32.967,39. Pertanto aumentano anche i valori della situazione economica riparametrati  per i nuclei di diversa composizione.

Rivalutazione ANF per nucleo familiare numeroso e assegno maternità di baseultima modifica: 2011-03-04T09:21:07+01:00da vitegabry
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