Archivi giornalieri: 4 marzo 2011

n. 454 del 3 marzo 2011

Direzione Provinciale del Lavoro di Modena  

 

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NEWSLETTER LAVORO

 newsletter settimanale per gli operatori del mercato del lavoro

 

   Le Novità in materia di Lavoro                                               

>    Parlamento: collocamento obbligatorio, modifiche per le aziende del settore minerario

La Legge n. 10/2011 (c.d. milleproroghe) ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del collocamento obbligatorio, riferite ai datori di lavoro che operano nel settore minerario.

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>    INPS: permessi a favore di persone con disabilità grave (art. 33 della legge n.104/992)

L’INPS fornisce un quadro riepilogativo della disciplina in materia di permessi previsti dall’art. 33 della legge 104/1992 e successive modifiche e integrazioni.

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>    Min.Lavoro: flussi di lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2011

Il Ministero del Lavoro ed il Ministero dell’Interno hanno emanato una circolare congiunta, con la quale vengono fornite le istruzioni sulle procedure di inoltro delle istanze per i flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2011.

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>     Parlamento: la Legge n. 10/2011 – c.d. milleproroghe – modifica il Collegato Lavoro

Il Parlamento ha pubblicato la Legge n. 10/2011 (c.d. milleproroghe) che, tra le altre cose (comma 54, dell’articolo 2), aggiunge all’articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato Lavoro), il comma 1-bis, che fa decorrere l’efficacia, di quanto modificato dal comma 1 all’articolo 6, della legge 15 luglio 1966, n. 604, al 31 dicembre 2011.

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>    INPS: cumulo dei periodi assicurativi esteri e periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro

L’INPS ha comunicato che per quanto riguarda il cumulo dei periodi assicurativi esteri, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto per il riconoscimento dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro, deve ritenersi superata la condizione che i cinque anni di contribuzione effettiva richiesti all’atto della domanda devono essere perfezionati sulla sola base della contribuzione italiana.

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>     INPS: sgravi contributivi sui premi di risultato anno 2009

L’INPS ha affermato che, essendo rimaste risorse, procederà ad una redistribuzione tra gli aventi diritto, di ciò che resta dei 650 milioni di euro stanziati dalla Legge n. 247/2007.

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>     INAIL: riarticolazione delle percentuali dell’oscillazione per prevenzione e nuovi termini

L’INAIL ha comunicato la riarticolazione delle percentuali dell’oscillazione per prevenzione (c.d. Terza oscillazione) e nuovi termini per la presentazione delle relative istanze.

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>     Min.Lavoro: parere sul concetto di ‘eccezionalità’ di cui al Decreto Legislativo 81/2008

La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato un parere sul concetto di “eccezionalità” nell’uso di attrezzature di lavoro non progettate a tale scopo per il sollevamento di persone, di cui al punto 3.1.4 dell’allegato VI al D.L.vo 81/2008 e s.m.i.

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>     Contratti: siglato l’accordo per il rinnovo del CCNL nel Commercio

E’ stato siglata da Confcommercio, Fisascat CISL e Uiltucs UIL (ma non dalla Filcams CGIL) l’ipotesi di accordo finalizzata al rinnovo del CCNL, la cui durata è triennale.

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>     Reg. Emilia Romagna: nuove modalità di iscrizione nelle liste di mobilità

Dal 1 marzo 2011 per l’iscrizione alle liste di mobilità – della Regione Emilia Romagna – a seguito di licenziamento collettivo sarà obbligatorio l’uso del sistema SARE, già utilizzato dalle imprese per le comunicazioni obbligatorie e per le richieste di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga.

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   Le Sentenze di Cassazione in materia di lavoro                       

>      Diminuzione del fatturato e licenziamento

>      Controversia di lavoro e conteggi analitici delle rivendicazioni

>      Riposi e lavoro straordinario dei dirigenti

>      Indennità risarcitoria per licenziamento ed indennità di mobilità

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   Gli approfondimenti della DPL di Modena                                 

>      Festività del 17 marzo 2011 – chiarimenti amministrativi

>      Le nuove sanzioni in materia di orario di lavoro (dr.Massi)

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Rivalutazione ANF per nucleo familiare numeroso e assegno maternità di base

Indice Istat e rivalutazioni

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n base all’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato nella misura dello 1,6 %, sono stati rivalutati per il 2011 sia  gli importi dell’assegno al nucleo familiare e dell’assegno di maternità, sia i relativi valori della situazione economica ai fini del diritto.

L’importo in misura intera dell’assegno al nucleo familiare, spettante per tredici mensilità, è per il 2011 pari a  €. 131,87  mensili ( €. 1.714,31 annui). Per il  nucleo base, composto da 5 persone, il valore della situazione economica è per il 2011 di €  23.736,50. Di conseguenza aumentano anche i valori economici riparametrati per i nuclei di diversa composizione.

L’importo dell’ assegno spetta in misura intera se il reddito Ise del nucleo richiedente è uguale o inferiore alla differenza tra il valore della situazione economica relativa al nucleo e l’importo annuo dell’assegno stesso. Per il 2011 tale differenza, per un nucleo composto da 5 persone, è €  22.021,69. L’importo  è erogato in misura ridotta allo stesso nucleo di 5 persone che abbia un reddito Ise superiore a € 22.021,69 ma inferiore a € 23.736,50  (valore della situazione economica). L’importo spettante, in questo caso, è pari alla differenza tra il valore della situazione economica  ed il reddito Ise del nucleo e non può comunque essere inferiore a € 10,33 annui.

La  prestazione non spetta se il reddito Ise del nucleo è superiore al valore della situazione economica corrispondente al nucleo stesso. Lo  stesso  criterio si adotta in caso di nuclei di diversa composizione.

Per gli assegni non ancora erogati, relativi al 2010, continuano ad applicarsi i valori previsti  per il medesimo anno 2010. L’ assegno non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali ed è totalmente cumulabile con gli altri trattamenti di famiglia eventualmente erogati dagli Enti locali e dall’INPS e con l’assegno di maternità, è erogato ai cittadini italiani e agli stranieri titolari dello status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria. Di contro, non ne hanno diritto gli extracomunitari ancorchè muniti di titolo di soggiorno.
 
E’  erogato dall’INPS con cadenza semestrale posticipata sulla base dei dati che il Comune deve trasmettere all’Istituto almeno 45 giorni prima dello scadere dei 6 mesi.

La stessa variazione ISTAT ha aumentato l’importo dell’assegno di maternità per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento relativi al periodo  1.1.2011-  31.12.2011. Per l’anno in corso, quindi, tale importo è pari ad €  316,25  mensili per complessive cinque mensilità pari a € 1.581,25.

Ricordiamo che l’assegno in questione spetta sia alle donne non lavoratrici sia a quelle che percepiscono una prestazione previdenziale di maternità di importo inferiore all’assegno stesso. In tal caso l’assegno è concesso in misura pari alla differenza tra l’importo della prestazione previdenziale e quello dell’assegno.

Inoltre, l’assegno di maternità spetta, oltre che alle cittadine comunitarie residenti e alle straniere con lo status di  rifugiate politiche e protezione sussidiaria, anche alle extracomunitarie con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Ai fini del diritto all’assegno di maternità, il valore della situazione economica del    nucleo base composto da 3 persone  è per il 2011 di € 32.967,39. Pertanto aumentano anche i valori della situazione economica riparametrati  per i nuclei di diversa composizione.

Trattamenti a sostegno del reddito

La dichiarazione di immediata disponibilità

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L’articolo 19 comma 10 del decreto legge n. 185/08, convertito nella legge 2/09, successivamente modificato, ha previsto che il diritto a percepire qualsiasi trattamento a sostegno del reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale.

L’Inps in una recente circolare ha riepilogato le istruzioni in merito alla presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità (DID). La DID deve essere presentata obbligatoriamente dai percettori di qualsiasi trattamento a sostegno del reddito, e non solamente per le prestazioni in deroga, come inizialmente previsto dal decreto 185/08.
Nei casi in cui i trattamenti siano erogati a conclusione del rapporto di lavoro (disoccupazione, mobilità, una tantum) tali dichiarazioni, incluse nei modelli da presentare, saranno vagliate dall’Inps prima di erogare i trattamenti.
In caso di ammortizzatori erogabili in costanza di rapporto di lavoro (cassa integrazione, contratto di solidarietà) le dichiarazioni, debitamente compilate e firmate dai lavoratori destinatari , dovranno essere raccolte e custodite dai datori di lavoro i quali, comunicando i nominativi dei lavoratori da sospendere, assicureranno all’Inps che questi hanno sottoscritto la DID.

Con la sottoscrizione della DID i lavoratori si dichiarano immediatamente disponibili alle opportunità formative o di reimpiego che aziende o il Centro per l’impiego  proporranno loro.
Tuttavia, in caso di contratto di solidarietà o di cassa integrazione, eccezion fatta per la Cigs concessa per procedure concorsuali con cessazione dell’attività e di quella prevista dall’articolo 1 comma 1 DL 249/04, tale disponibilità sarà limitata all’ambito di un percorso di formazione, essendo tali lavoratori ancora titolari di rapporto di lavoro  con un’ azienda che dovrebbe riassorbirli una volta terminata la crisi. Tale limitazione della disponibilità alla sola formazione e riqualificazione si applica anche per i lavoratori del sedime aeroportuale.

Il lavoratore in mobilità che si dimette da un lavoro subordinato compatibile a norma della legge 223/91 (tempo parziale o determinato) torna  a percepire l’indennità di mobilità.
Tale orientamento, consolidato e confermato informalmente dalla Direzione Centrale Inps in risposta ad un nostro quesito riferito alla mobilità ordinaria, non è applicabile alle prestazioni in deroga.
Nella generalità dei casi non sorgono problemi laddove a dimettersi é un lavoratore percettore di indennità di mobilità finalizzata ad “accompagnarlo” verso il pensionamento; diverso è il caso in cui il dimissionario sia percettore di mobilità finalizzata al reimpiego.

In caso di CIG ordinaria e di contratto di solidarietà la presentazione della DID, ancorché limitata all’ambito di un percorso di formazione, è condizione indispensabile per ottenere la prestazione.
Alcuni accordi aziendali, specie in casi di Cig con residuo lavoro e contratti di solidarietà, potrebbero prevedere che la formazione avvenga solo su base volontaria; a prescindere da quanto previsto dall’accordo sindacale, tuttavia, in caso di convocazione da parte del Centro per l’impiego i lavoratori sono comunque obbligati a presentarsi, pena la perdita del diritto alle integrazioni di carattere retributivo e previdenziale corrisposte dagli enti preposti.
Le sedi dell’Inca dislocate su tutto il territorio nazionale sono comunque a disposizione per fornire consulenze individuali.

Uranio:2.727 i militari affetti da patologie neoplastiche

uranio.bmpUn bilancio destinato a crescere

 

Al 31 dicembre 2009 erano 2.727 i militari italiani affetti da patologie neoplastiche. E’ il dato, riporta il sito “vittimeuranio.com”, fornito dal ministro della Difesa Ignazio La Russa rispondendo ad una interrogazione parlamentare presentata da Teresa Bellanova del Pd. ”Si tratta – fa notare Vittimeuranio.com – del numero più alto fornito negli ultimi anni, e bisogna anche considerare che sono dati incompleti come osserva lo stesso ministro”.

“Le differenze tra i dati forniti dalla Difesa – risponde infatti La Russa – e quelli provenienti da fonti esterne all’amministrazione si possono così spiegare: i tempi di latenza nello sviluppo delle malattie neoplastiche sono solitamente dell’ordine di anni; una parte del personale interessato dal censimento, essendo in servizio di leva, è stato collocato in congedo al termine del periodo previsto, con la conseguenza che l’eventuale patologia insorta a distanza di tempo è stata gestita nell’ambito della sanità civile e nessuna notizia, quindi, è pervenuta nei canali informativi della sanità militare”.

“Nello specifico – afferma La Russa – al 31 dicembre 2009, risultano 594 casi di malattie neoplastiche tra il personale impiegato in missione nei seguenti teatri: Balcani, Iraq, Libano e Afghanistan e 2.133 tra il personale rimasto in patria o impiegato in altri teatri operativi (periodo 1996-2009)”. Nessun aggiornamento infine – sottolinea Vittimeuranio.com – sul numero dei morti: il dato e’ ancora fermo ai 77 casi dichiarati alla precedente commissione di inchiesta sull’uranio impoverito, mentre per le associazioni sono molti di più. L’Associazione Vittime Uranio, circa un anno fa, ne contò 216″.

Sempre La Russa – ha fatto notare ancora Vittimeuranio.com – rispondendo, lo scorso 15 febbraio, ad un’altra interrogazione presentata dal deputato Maurizio Turco, del Pd, aveva affermato che “per quanto concerne l’attività di raccolta dei bossoli – svolta normalmente al termine dei tiri con armi individuali e di reparto per il ripristino delle condizioni dell’area utilizzata – non è previsto l’utilizzo di guanti o altri dispositivi di protezione individuale, non implicando tale pratica l’esposizione a sostanze nocive per il personale incaricato”.

“Su quest’ultimo aspetto, alla luce degli sviluppi sull’inchiesta di Quirra – ha sottolineato Vittimeuranio.com – La Russa dovrebbe approfondire la questione, mentre sul numero dei casi di neoplasie possiamo parlare di un passo avanti della Difesa, ma la paura è che siano molti di più”.

(ANSA).