Archivio mensile:novembre 2008

Lavoratori autonomi (agricoli)

Questa scheda contiene informazioni utili sull’assicurazione per i lavoratori agricoli.
Maggiori dettagli e approfondimenti sono disponibili nelle Miniguide o in TuttoInps
CHI SONO

Elenco puntatoColtivatori Diretti
Sono proprietari, affittuari, usufruttuari, pastori e assegnatari di fondi nonché appartenenti ai rispettivi nuclei familiari che, direttamente e abitualmente, si dedicano alla coltivazione dei fondi, all’allevamento del bestiame e allo svolgimento delle attività connesse.
Elenco puntatoMezzadri
Sono coloro che, in proprio o quali capi della famiglia colonica, si associano al concedente apportando alla impresa agricola soprattutto il lavoro personale e della famiglia. La famiglia, che è tenuta ad apportare il proprio lavoro nella mezzadria e a partecipare alla divisione dei prodotti secondo le disposizioni legislative e contrattuali, deve stabilmente risiedere nel fondo.
Elenco puntatoColoni
Si differenziano dai mezzadri nell’apporto parziale di lavoro nella coltivazione del fondo e per il fatto che non devono stabilmente risiedere nel podere della casa colonica.
Elenco puntatoImprenditori agricoli professionali
Sono coloro che dedicano all’attività agricola almeno il 50% della propria attività complessiva, ricavandone almeno il 50% del proprio reddito globale. Nelle zone montane e svantaggiate il tempo di lavoro e la quota di reddito si riducono al 25%.


L’ISCRIZIONE

L’ISCRIZIONE

L’iscrizione va fatta entro 90 giorni dall’inizio dell’attività, presso gli uffici Inps della zona in cui sono ubicati i terreni o la parte prevalente degli stessi.

QUANTO SI PAGA

L’importo dei contributi obbligatori da versare si calcola sulla base del reddito agrario a cui corrisponde una delle quattro fasce di reddito previste dalla legge, con attribuzione di 156 giornate alla prima, 208 alla seconda, 256 alla terza e 312 alla quarta.
Ne consegue che per calcolare la base imponibile è sufficiente moltiplicare le giornate per l’importo del reddito medio convenzionale che per l’anno 2008 è pari a € 47,43.
Al reddito così determinato, vengono applicate le seguenti aliquote:

Elenco puntato20,30% (ridotta al 17,80% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per la generalità delle imprese;
Elenco puntato17,30% (ridotta al 12,80% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per le imprese ubicate nei territori montani o nelle zone svantaggiate;
alle quali si aggiungono:
Elenco puntato€ 0,58 a giornata come contributo addizionale;
Elenco puntato€ 7,49 annui come contributo dovuto per l’indennità di maternità;
Elenco puntato€ 768,50 annui come contributo Inail, ridotto a € 532,18 per le aziende situate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate. Gli imprenditori agricoli professionali non sono tenuti al pagamento del contributo Inail.


LE SCADENZE DI VERSAMENTO

LE SCADENZE DI VERSAMENTO

I versamenti per le quote contributive sul reddito convenzionale devono essere effettuati alle seguenti scadenze:
Elenco puntato16 luglio
Elenco puntato16 settembre
Elenco puntato16 novembre
Elenco puntato16 gennaio dell’anno successivo
Il versamento viene effettuato tramite un modello (F24) che viene spedito dall’Inps agli interessati e che è utilizzabile  presso gli sportelli bancari o postali.

Contributi (Commercianti)

Questa scheda contiene informazioni utili sull’assicurazione per i commercianti.
Maggiori dettagli e approfondimenti sono disponibili in TuttoInps
CHI SONO

Sono titolari o gestori di un’impresa che sia diretta e organizzata prevalentemente con il proprio lavoro e quello dei componenti della famiglia o coadiutori (che devono avere almeno 15 anni d’età) e che:
Elenco puntatoesercitano attività commerciali e turistiche;
Elenco puntatolavorano come ausiliari del commercio: agenti e rappresentanti di commercio, agenti aerei, marittimi raccomandatari, mediatori, propagandisti e procacciatori d’affari, promotori finanziari ecc. 


L’ISCRIZIONE

L’ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione deve essere presentata dal commerciante al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa. La domanda si presenta sia per il titolare sia per gli eventuali coadiutori familiari. La Camera di Commercio trasmette poi all’Inps i dati dei soggetti da iscrivere nella gestione speciale dei commercianti. La decisione sull’iscrivibilità del lavoratore spetta all’Inps.
Per agevolare la nascita di nuove imprese commerciali, a partire dal 19 febbraio 2008 è stata avviata in alcune province la sperimentazione di un nuovo modello di comunicazione unica che sostituisce tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione, con effetto anche ai fini previdenziali e assistenziali. La comunicazione, che deve essere presentata on line al Registro delle imprese tramite il sito www.registroimprese.camcom.it, diverrà obbligatoria dal 19 agosto 2008.


QUANTO SI PAGA

QUANTO SI PAGA

L’importo dei contributi da versare si calcola in base al reddito di impresa (denunciato ai fini dell’IRPEF) dell’anno al quale i contributi si riferiscono. Poiché non è possibile conoscere in anticipo quali saranno i redditi prodotti nel corso dell’anno, il versamento in acconto va effettuato sulla base dei redditi d’impresa dichiarati nell’anno precedente.
Nell’anno successivo andrà quindi effettuato un versamento a conguaglio che tenga conto degli importi versati in acconto.
Il contributo è dovuto entro limiti minimi e massimi di reddito.

Elenco puntatoMinimale
È stabilito ai fini contributivi un limite minimo di reddito che nel 2008 è di € 13.819,00. Se il reddito è inferiore, i contributi da versare devono essere comunque calcolati sul minimale.
Elenco puntatoMassimale
La legge prevede un limite massimo di reddito oltre il quale non è più dovuto il contributo (vedi tabella).
Il limite, detto “massimale”, nel 2008 è di € 67.942,00.
Per i commercianti che si siano iscritti nella gestione dopo l’anno 1995, che siano privi di precedente anzianità contributiva o che abbiano optato per il sistema contributivo, è previsto un limite massimo di reddito più alto, anch’esso variabile. Per l’anno 2008 è fissato in € 88.669,00.
La misura del contributo 2008
Reddito di impresa Percentuale per titolari e familiari con età pari
o superiore a 21 anni
Percentuale per familiari di età inferiore a 21 anni
da € 13.819,00
fino a € 40.765,00
20,09% 17,09%
oltre € 40.765,00
fino a € 67.942,00 (*)
21,09% 18,09%
(*) Il massimale contributivo annuo diventa di € 88.669,00 per i commercianti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e per coloro che abbiano optato per il sistema di calcolo contributivo della pensione.


QUANDO SI PAGA

QUANDO SI PAGA

I versamenti per le quote contributive sui minimali di reddito devono essere effettuati alle seguenti scadenze:
Elenco puntato16 maggio
Elenco puntato16 agosto
Elenco puntato16 novembre
Elenco puntato16 febbraio dell’anno successivo

I contributi dovuti, sulle eventuali quote di reddito d’impresa superiori al minimale, vanno versati in due rate uguali alle scadenze previste per l’IRPEF.
Il reddito inizialmente preso in considerazione è quello dell’anno precedente. Il versamento è perciò considerato come acconto della somma da corrispondere in base alla totalità dei redditi di impresa effettivamente prodotti nell’anno in corso.
Il versamento viene effettuato tramite un modello (F24) che viene spedito dall’Inps alle imprese commerciali e che è pagabile presso gli sportelli bancari o postali.

Per consultare le aliquote e le fasce di reddito utili alla liquidazione dei contributi relativi ad anni pregressi, cliccare sul seguente link:
LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AD ANNI PREGRESSI 
 

I contributi (artigiani)

Questa scheda contiene informazioni utili sull’assicurazione per gli artigiani.
Maggiori dettagli e approfondimenti sono disponibili in TuttoInps
CHI SONO

Sono coloro che svolgono un’attività con carattere di professionalità e di prevalenza (falegnami, tassisti, fabbri, trasportatori ecc.). L’attività artigiana prevede principalmente la produzione di beni o la prestazione di servizi ad esclusione delle attività agricole o commerciali.
Deve essere svolta prevalentemente con il proprio lavoro e quello dei familiari coadiuvanti, che abbiano almeno 15 anni d’età e prestino la loro opera nell’impresa in maniera abituale e prevalente.


L’ISCRIZIONE

L’ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione dell’imprenditore artigiano deve essere presentata al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa. Con l’iscrizione al registro delle imprese l’artigiano assolve anche l’obbligo di iscrizione all’Inps ai fini pensionistici.
La decisione sull’iscrivibilità del titolare e dei familiari coadiutori dell’impresa artigiana spetta alla Commissione provinciale per l’artigianato istituita presso la Camera di Commercio, la quale provvede poi a trasmetterla all’Inps per l’inserimento nella gestione speciale degli artigiani.
Per agevolare la nascita di nuove imprese artigiane, a partire dal 19 agosto 2008 gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione saranno sostituiti da un’unica comunicazione che avrà effetto anche ai fini previdenziali e assistenziali. La comunicazione unica dovrà essere presentata on line al Registro delle imprese tramite il sito www.registroimprese.camcom.it


QUANTO SI PAGA

QUANTO SI PAGA

L’importo dei contributi da versare si calcola in base al reddito di impresa (denunciato ai fini dell’Irpef) per l’anno al quale i contributi si riferiscono.
Poiché non è possibile conoscere in anticipo quali saranno i redditi prodotti nel corso dell’anno, il versamento in acconto va effettuato sulla base dei redditi d’impresa dichiarati nell’anno precedente.
Nell’anno successivo andrà quindi effettuato un versamento a conguaglio che tenga conto degli importi già versati in acconto.
Il contributo è dovuto entro limiti minimi e massimi di reddito.

Elenco puntatoMinimale
È stabilito ai fini contributivi un limite minimo di reddito che nel 2008 è di € 13.819,00. Se il reddito è inferiore, i contributi da versare devono essere comunque calcolati sul minimale.  

Elenco puntatoMassimale
La legge prevede un limite massimo di reddito oltre il quale non è più dovuto il contributo (vedi tabella).
Il limite, detto “massimale”, nel 2008 è di € 67.942,00.
Per gli artigiani che si siano iscritti nella gestione dopo l’anno 1995, che siano privi di precedente anzianità contributiva o che abbiano optato per il sistema contributivo, è previsto un limite massimo di reddito più alto, anch’esso variabile. Per l’anno 2008 è fissato in € 88.669,00.


La misura del contributo 2008
Reddito di impresa Percentuale per titolari e familiari con
età pari o superiore a 21 anni
Percentuale per familiari di età inferiore a 21 anni
da € 13.819,00
fino a € 40.765,00
20,00% 17,00%
oltre € 40.765,00
fino a € 67.942,00(*)
21,00% 18,00%
(*) Il massimale contributivo annuo diventa di € 88.669,00 per gli artigiani privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e per coloro che abbiano optato per il sistema di calcolo contributivo della pensione.
  
QUANDO SI PAGA

I versamenti per le quote contributive sui minimali di reddito devono essere effettuati alle seguenti scadenze:
Elenco puntato16 maggio
Elenco puntato16 agosto
Elenco puntato16 novembre
Elenco puntato16 febbraio dell’anno successivo

I contributi dovuti, sulle eventuali quote di reddito d’impresa superiori al minimale, vanno versati in due rate uguali alle scadenze previste per l’Irpef.
Il reddito inizialmente preso in considerazione è quello dell’anno precedente. Il versamento è perciò considerato come acconto della somma da corrispondere in base alla totalità dei redditi di impresa effettivamente prodotti nell’anno in corso.
Il versamento viene effettuato tramite un modello (F24) che viene spedito dall’Inps alle imprese artigiane e che è pagabile presso gli sportelli bancari o postali.

Per consultare le aliquote e le fasce di reddito utili alla liquidazione dei contributi relativi ad anni pregressi, cliccare sul seguente link:

La quattordicesima

Questa scheda contiene informazioni utili sulla somma aggiuntiva (quattordicesima).
Maggiori dettagli e approfondimenti sono disponibili in TuttoInps 

CHE COS’È  

La legge 127/2007 prevede un sostegno ai titolari di pensione basse. Quindi, una volta l’anno, a cominciare dal mese di Ottobre, più di 3 milioni di pensionati riceveranno insieme alla pensione una somma aggiuntiva non tassata, la cosiddetta quattordicesima.
Inps ha già inviato a tutti una lettera in cui viene indicato l’importo esatto di tale somma, per avere diritto alla quale occorre possedere i requisiti stabiliti dalla legge.
Circa quattrocentomila pensionati, di cui l’Istituto non conosce i redditi, riceveranno invece una lettera con allegato un modulo di verifica reddituale che dovranno riempire e restituire ad Inps anche attraverso i CAF e i professionisti abilitati. 


REQUISITI PER IL DIRITTO

REQUISITI PER IL DIRITTO
  
Elenco puntatoEtà: pari o superiore a 64 anni;
Elenco puntatoReddito personale: non superiore a 8.640,84 euro annui (esclusi quelli derivanti da assegni per nucleo familiare/assegni familiari e da indennità di accompagnamento; il reddito da casa di abitazione; il TFR e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata).

La somma aggiuntiva varia perché è calcolata anche in base all’anzianità contributiva del pensionato:

Se pensionato da lavoro dipendente
Elenco puntatofino a 15 anni di anzianità contributiva, la somma aggiuntiva è pari complessivamente a 336 euro;
Elenco puntatoda 15 a 25 anni di anzianità contributiva, la somma aggiuntiva è pari complessivamente a 420 euro;
Elenco puntatose l’anzianità contributiva è superiore a 25 anni la somma complessiva aggiuntiva è pari a 504 euro.

Se pensionato da lavoro autonomo
Elenco puntatofino a 18 anni di anzianità contributiva la somma aggiuntiva è pari complessivamente a 336 euro;
Elenco puntatoda 18 a 28 anni di anzianità contributiva, la somma aggiuntiva è pari complessivamente a 420 euro;
Elenco puntatose l’anzianità contributiva è superiore a 28 anni la somma complessiva aggiuntiva è pari a 504 euro.

Nel caso in cui il reddito personale sia di poco superiore al limite stabilito, la somma aggiuntiva sarà proporzionalmente ridotta. Per esempio se il reddito è di 8.800 euro, con un’anzianità contributiva fino a 15 anni, la somma aggiuntiva sarà pari a 176,84 euro complessivi (8.640,84 + 336,00 – 8.800,00 euro).

Per le pensioni ai superstiti, la somma aggiuntiva sarà calcolata con gli stessi criteri di anzianità contributiva, applicando però le riduzioni di reversibilità

Pagamento all’estero
Anche i pensionati residenti all’estero riceveranno la somma aggiuntiva. L’Inps ha inviato a tutti una lettera (qui disponibile tradotta in 5 lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese), in cui viene indicato l’importo esatto di tale somma e vengono riepilogati i requisiti per averne diritto. I pensionati di cui l’Istituto non conosce i redditi riceveranno invece una lettera con allegato un modulo di verifica reddituale, che dovranno riempire e restituire ad Inps.

Come ottenere un prestito con la pensione


Questa scheda contiene informazioni utili su come ottenere un prestito con la pensione.
Maggiori dettagli e approfondimenti sono disponibili in TuttoInps

L’8 febbraio 2007 è stato pubblicato il Regolamento di attuazione dell’articolo 13-bis del decreto-legge 14 marzo n. 80 che disciplina i prestiti ai pensionati estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione. L’Inps ha così stabilito modalità e regole che tutelino al massimo i pensionati.

Come funziona

Il pensionato chiede il prestito alla Banca o all’Intermediario Finanziario e l’Inps gli paga le rate trattenendole dalla pensione.
Le rate possono essere pagate cedendo fino ad un quinto della pensione. La durata del contratto di prestito non può superare i dieci anni.
Il prestito si può chiedere con tutte le pensioni eccetto:

  • le pensioni e assegni sociali;
  • le invalidità civili;
  • assegno mensile per l’assistenza ai pensionati per inabilità;
  • gli assegni di sostegno al reddito;
  • le pensioni del personale bancario;
  • assegni al nucleo familiare.
L’Inps versa l’importo della rata alla Banca o Intermediario Finanziario, con cui il pensionato ha stipulato il contratto, solo dopo aver verificato alcune condizioni a tutela del pensionato.


Cosa fare prima di chiedere il prestito

Per verificare la possibilità di chiedere un prestito il pensionato deve richiedere alla sede Inps, che ha in carico la sua pensione, la Comunicazione di cedibilità, che indica l’importo massimo della rata del prestito pagabile con la pensione. La Comunicazione di cedibilità è indispensabile perché l’Inps possa versare alla Banca o all’Intermediario Finanziario le rate relative al prestito, trattenendo l’importo dalla pensione. La stessa comunicazione va esibita alla Banca o alla Finanziaria per stipulare il contratto di prestito. 


Come si calcola la rata “a misura di pensione”

Il pensionato può cedere fino ad un quinto della propria pensione. L’importo cedibile è calcolato, al netto delle tasse e in modo da non intaccare l’importo della pensione minima (443,12 euro nel 2008). Per questo motivo i trattamenti pensionistici integrati al minimo non possono essere oggetto di cessione.

Esempi di calcolo della quota cedibile

 
Caso 1
pensione lorda     476,30-
ritenute fiscali          0,00
pensione netta =  476,30
pensione min.      443,12
quota cedibile* =   33,18
*con salvaguardia della pensione minima, inferiore in questo caso all’importo del quinto = 95,26 euro


Caso 2
pensione lorda    1.200,00-
ritenute fiscali        300,00
pensione netta =    900,00
1/5 del netto         180,00
quota cedibile* =    180,00
*con salvaguardia della pensione minima (436,14 euro)
Nel caso si sia titolari di più pensioni, il calcolo si effettua sull’importo totale delle pensioni percepite.


Come Inps tutela i pensionati

Quando la Banca o la Finanziaria notifica all’Inps il contratto di prestito del pensionato per ottenere il pagamento delle rate, l’Inps controlla che:
  • la Banca o la Finanziaria abbiano i requisiti richiesti dalla legge per questo tipo di operazione;
  • il tasso effettivo globale (TEG) applicato al prestito sia inferiore al “tasso soglia” anti-usura (calcolato aumentando del 50% il tasso effettivo globale medio relativo ai prestiti con cessione del quinto della pensione nel trimestre di riferimento). Ad esempio, per i prestiti oltre 5000 euro richiesti nel I trimestre 2007: il tasso medio è 10,93(aumentato del 50%=5,46) =16,39 che è il tasso limite al di sotto del quale devono mantenersi i tassi di interesse applicati da Banche e Intermediari Finanziari.
  • la rata prevista sia inferiore o pari ad un quinto dell’importo della pensione;
  • nel contratto siano indicate tutte le spese (istruttoria, estinzione anticipata, premio assicurativo per premorienza, tasso di interesse e TEG complessivo).
La convenzione proposta dall’Inps

Per contenere il livello dei tassi di interesse applicati, l’Inps sta proponendo alle Banche e agli Intermediari Finanziari di sottoscrivere una Convenzione, con la quale si impegnano a rispettare i tassi più favorevoli indicati dall’Istituto. Per esempio, nella Convenzione per i prestiti al di sotto dei 5000 euro, il tasso non potrà superare l’8,20%. Per quelli al di sopra dei 5000 euro, il tasso non potrà superare il 7,30%.
L’elenco delle Banche e degli Intermediari Finanziari convenzionati sarà messo a disposizione dei pensionati in tutte le sedi Inps.
L’Inps ha stipulato inoltre un accordo con l’Inpdap per coprire le spese di assicurazione a garanzia dei creditori con un apposito fondo rischi.

Pensione internazionale

Questa scheda contiene informazioni utili sulle pensioni internazionali.
Maggiori dettagli e approfondimenti sono disponibili nelle Miniguide o in TuttoInps


LE CONVENZIONI

 

L’Italia applica i Regolamenti Comunitari che prevedono la possibilità di utilizzare i contributi versati in tutti i paesi dell’Unione Europea. Sono state inoltre stipulate apposite convenzioni bilaterali con alcuni paesi extracomunitari verso i quali più forte è stata l’emigrazione italiana. Con le convenzioni internazionali si tutelano i lavoratori che hanno svolto parte della loro attività all’estero consentendo loro di maturare il diritto alla pensione cumulando i contributi versati in Paesi diversi. 

CHI HA LAVORATO ALL’ESTERO

 

Per l’assicurato che ha svolto attività lavorativa in Italia e in un Paese convenzionato o nei Paesi dell’Unione europea, il diritto alla pensione viene accertato sommando i periodi di lavoro svolti in Italia e all’estero (totalizzazione). L’importo della pensione viene determinato da ogni Paese, in proporzione ai periodi assicurativi in esso maturati (sistema del pro-rata).

 

LA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI

LA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI

 

La totalizzazione ha lo scopo di perfezionare il diritto alla pensione sommando i periodi assicurativi italiani ed esteri (comprensivi di ogni tipo di contribuzione: obbligatoria, da riscatto, volontaria e figurativa), senza che sia necessario il trasferimento dei contributi da un Paese all’altro.
È ammessa a condizione che il lavoratore abbia un periodo minimo di assicurazione e contribuzione nel Paese che concede la pensione. Se non c’è questo periodo minimo, i contributi vengono utilizzati comunque dall’Ente previdenziale dell’altro Stato. Il periodo minimo, in Italia e nei paesi europei è pari a 52 settimane e può essere perfezionato anche solo con i contributi figurativi per il servizio militare.
Nelle convenzioni bilaterali tale periodo può variare a seconda degli accordi stabiliti da ogni Paese. Il lavoratore che ha versato contributi in più di due Stati, non può totalizzare tutti i periodi di assicurazione. Solo alcune convenzioni bilaterali ammettono la totalizzazione dei contributi con Paesi terzi, che risultino legati, a loro volta, da convenzioni di sicurezza sociale sia con l’Italia sia con lo Stato contraente (totalizzazione multipla).

 

IL CALCOLO DELLA PENSIONE IN “PRO-RATA”

IL CALCOLO DELLA PENSIONE IN “PRO-RATA”

 

Quando il diritto è raggiunto con la totalizzazione, il calcolo della pensione viene effettuato in “pro-rata”, cioè limitatamente ai soli periodi assicurativi maturati nel Paese che liquida la prestazione.
Per esempio:
Un lavoratore ha versato in Italia 14 anni di contributi e in Francia 12 anni. Senza totalizzazione l’interessato non avrebbe diritto alla pensione di vecchiaia italiana in quanto non raggiungerebbe il requisito contributivo minimo.
L’Inps, al compimento dell’età pensionabile, liquida ugualmente la pensione perché nel complesso sono stati versati 26 anni. Ovviamente l’importo della pensione sarà calcolato solo sui 14 anni di contributi versati in Italia. La Francia liquiderà la propria pensione sui 12 anni di contribuzione.

 

DA RICORDARE

DA RICORDARE

 

L’importo mensile in pagamento delle pensioni in pro-rata non può essere inferiore, per ogni anno di contribuzione accreditata in Italia, ad un quarantesimo del trattamento minimo in vigore alla data di decorrenza della pensione.

 

IL TRATTAMENTO MINIMO

IL TRATTAMENTO MINIMO

 

La pensione in pro-rata il cui importo, sommato a quello della eventuale pensione estera, non raggiunge il minimo previsto dalla legge, viene integrata al trattamento minimo se i redditi del pensionato e quelli del coniuge non superano i limiti fissati. L’assicurato deve far valere almeno dieci anni di contribuzione obbligatoria per attività lavorativa svolta in Italia.
Per tale requisito non viene considerata né la contribuzione volontaria né quella figurativa, ad eccezione dei contributi per malattia verificatasi durante il rapporto di lavoro e dei periodi di lavoro riscattati in Italia.
Hanno tuttavia diritto a ricevere l’integrazione, anche senza avere 10 anni di contribuzione, i
residenti in Italia titolari di pensione liquidata in regime CEE o in regime di convenzione internazionale.

DA RICORDARE

 

Secondo la normativa comunitaria, le prestazioni speciali a carattere non contributivo (pensione sociale e assegno sociale, pensioni, assegni e indennità a invalidi civili, ciechi e civili e sordomuti ecc.) vanno garantite dal Paese di residenza e, di conseguenza, sono inesportabili in ambito comunitario.

 

LA DOMANDA

LA DOMANDA

 

Nei paesi della Comunità Europa la domanda di pensione va presentata nel luogo di residenza presso l’istituzione competente in quello Stato. Sarà l’istituzione competente per territorio a segnalare la domanda presentata all’ente pensionistico estero interessato.
Per i paesi extracomunitari la domanda può essere presentata anche presso il paese in cui si è lavorato o presso i consolati.
Deve essere presentata utilizzando i moduli previsti in relazione al tipo di pensione richiesta. I moduli, disponibili presso gli uffici dell’Inps, sono reperibili anche sul sito dell’Istituto
www.inps.it, nella sezione “moduli”.
Oltre ai documenti solitamente previsti, alla domanda devono essere allegati:
<!–[if !vml]–><!–[endif]–>l’autocertificazione, in sostituzione del certificato di residenza e cittadinanza;
<!–[if !vml]–><!–[endif]–>il questionario previsto per il Paese estero e l’eventuale modulo di domanda, in caso di convenzione bilaterale, per la richiesta di prestazione a carico dello Stato estero;
<!–[if !vml]–><!–[endif]–>tutta la documentazione eventualmente posseduta, relativa ai periodi di lavoro svolti negli Stati esteri convenzionati;
<!–[if !vml]–><!–[endif]–>il modello concernente il diritto alle detrazioni d’imposta.

 

IL PAGAMENTO

IL PAGAMENTO

 

A partire dal 2007, il pagamento delle pensioni all’estero è stato affidato a un istituto bancario (Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane). A tutti i pensionati sono stati inviati una lettera informativa e un modulo con il quale comunicare i propri dati per ottenere l’accredito della pensione sul proprio conto corrente. In alternativa, se il pensionato non ha o non vuole aprire un conto corrente, è possibile ottenere il pagamento con bonifico bancario domiciliato presso qualsiasi istituto di credito del Paese di residenza. Il pagamento può essere effettuato anche in contanti allo sportello o con carta ricaricabile.
Le pensioni sono pagate in euro salvo diverse disposizioni politico-valutarie del Paese di residenza. Il pagamento avviene il primo giorno utile di ogni mese e non comporta nessuna spesa o commissione. 
 

 

Le pensioni pagano l’IRPEF

Le pensioni pagano l’IRPEF

Le pensioni pagano l'IRPEFLe pensioni sono equiparate ai redditi da lavoro dipendente e quindi sono soggette a tassazione. L’Inps si sostituisce al fisco ed effettua sulle pensioni una ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef).

ESCLUSIONI

Sono escluse dal pagamento dell’Irpef le prestazioni assistenziali erogate dall’Inps:

  • la pensione sociale;
  • l’assegno sociale;
  • le prestazioni agli invalidi civili, ciechi e sordomuti;
  • la maggiorazione sociale delle pensioni.

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TRATTENUTE IRPEF PER L’ANNO 2008

Le trattenute Irpef vengono operate sulla base delle aliquote per scaglioni di reddito. La legge finanziaria 2007 ha modificato le aliquote da applicare agli scaglioni di reddito, che attualmente sono quelle indicate nelle tabelle seguenti.

Scaglioni annui di imposta Scaglioni mensili di imposta
Reddito Aliquota Reddito Aliquota
fino a 15.000,00 € 23% fino a 1.250,00  € 23%
oltre 15.000,00 fino a 28.000,00 € 27% oltre 1.250,00 fino a 2.333,33 € 27%
oltre 28.000,00 fino a 55.000,00 euro € 38% oltre 2.333,33 fino a 4.583,33  € 38%
oltre 55.000,00 fino a 75.000,00 euro € 41% oltre 4.583,33 euro fino a 6.250,00  € 41%
oltre 75.000,00 euro € 43% oltre 6.250,00  € 43%

L’imposta non è dovuta se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione o da attività lavorativa non superiori a 7.500 euro annui, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito della casa di proprietà adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. Torna su

LE DETRAZIONI

Le detrazioni sono importi stabiliti annualmente dalla legge che si sottraggono all’imposta e sono applicate per fasce di reddito in relazione al numero dei familiari a carico e alla natura del reddito.
La legge finanziaria 2008 prevede che annualmente sia presentata la dichiarazione per il diritto alle detrazioni d’imposta agli enti previdenziali (per pensione, per prestazioni a sostegno del reddito, per redditi dal lavoro se si è dipendenti di un ente) o alle aziende (per reddito dal lavoro o reddito assimilato a lavoro dipendente).
Per ottenere le detrazioni per carichi di famiglia il reddito complessivo annuo del familiare a carico non deve superare 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili). Il reddito può comprendere retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze Diplomatiche e Consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti Centrali della Chiesa Cattolica. Fanno parte del reddito anche quello da lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi in via continuativa.
La detrazione spetta dal momento in cui si ha in carico il familiare.

Coniuge a carico
La detrazione per il coniuge a carico spetta a condizione che questi non sia legalmente ed effettivamente separato (anche se non convivente e non residente in Italia).

Detrazione per coniuge non legalmente ed effettivamente separato
Reddito Detrazione annua
Fino a 15.000 € nota (1)
Oltre 15.000 e fino a 29.000 € 690 €
Oltre 29.000 e fino a 29.200 € 700 € (690 € + maggiorazione di 10 €)
Oltre 29.200 e fino a 34.700 € 710 € (690 € + maggiorazione di 20 €)
Oltre 34.700 e fino a 35.000 € 720 € (690 € + maggiorazione di 30 €)
Oltre 35.000 e fino a 35.100 € 710 € (690 € + maggiorazione di 20 €)
Oltre 35.100 e fino a 35.200 € 700 € (690 € + maggiorazione di 10 €)
Oltre 35.200 e fino a 40.000 € 690 €
Oltre 40.000 e fino a 80.000 € nota (2)

 

Detrazione per familiari diversi dal coniuge
Familiari per cui spetta la detrazione Detrazione annua
Per ciascuno figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati 800 € (3)
Per ciascun figlio di età inferiore a tre anni 900 € (3)
Per ogni figlio disabile (legge 104/1992 – Inferiore a tre anni 1.120 € (900+220) (3)
Per ogni figlio disabile (legge 104/1992 – Superiore a tre anni 1.020 € (800+220) (3)
Più di tre figli a carico La detrazione è aumentata di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo:
aumento = 200 € x n° totale figli (3)
Per ogni altra persona   a carico 750 € (1)
Per il primo figlio in mancanza del coniuge Si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge

Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e spettano dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste fino al mese in cui tali condizioni sono cessate.

(1) La detrazione teorica di 800 € è diminuita del prodotto tra 110 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra il reddito complessivo e 15.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo non supera 15.000 euro:
800 – [110 x (reddito complessivo/15.000)].
(2) La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro diminuito del reddito complessivo e 40.000 euro:
690 x (80.000 – reddito complessivo)/40.000
(3) La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro:  
detrazione “teorica” x (95.000 – reddito complessivo)/95.000
Per ogni figlio successivo al primo l’importo di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro (l’importo, quindi, aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 euro per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via).
(4) La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro:
750 x (80.000 – reddito complessivo)/80.000.

Primo figlio a carico in mancanza del coniuge
In mancanza del coniuge spetta una detrazione maggiore per il primo figlio (se più favorevole) e una detrazione per gli altri figli a carico. Per primo figlio si intende quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico.
La mancanza del coniuge si verifica quando: l’altro genitore è deceduto e non c’è stato altro matrimonio o il dichiarante è legalmente ed effettivamente separato; l’altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali e il dichiarante che li ha riconosciuti non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato; vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo dichiarante che non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato. In tali casi per il primo figlio (inteso quellodi età anagrafica maggiore) spetta una detrazione maggiore.

La detrazione di 1.200 euro
La Finanziaria 2008 ha previsto, con decorrenza dal periodo d’imposta 2007, una detrazione di 1.200 euro da attribuire a chi ha quattro o più figli a carico. La detrazione spetta nella misura del 50% per ciascuno dei genitori non legalmente ed effettivamente separati; se un coniuge è a carico dell’altro la detrazione spetta per intero a quest’ultimo. In caso di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.
A differenza delle altre detrazioni per i figli a carico, questa detrazione:

  • non è ragguagliata al periodo di spettanza;
  • è fruibile soltanto se sono applicabili le detrazioni ordinarie per tutti i quattro o più figli a carico;
  • non dipende dal reddito del destinatario.

Per tale detrazione, inoltre, è riconosciuto un credito d’incapienza: se l’imposta dovuta è inferiore all’importo della nuova detrazione, è riconosciuto un credito il cui importo è pari alla differenza tra la detrazione e l’imposta dovuta.

Le detrazioni per redditi
Detrazione per redditi di pensione (per soggetti di età inferiore a 75 anni)
Reddito Detrazione annua
Fino a 7.500,00 € 1.725,00 € (5)
Oltre 7.500,00 e fino a 15.000,00 € 1.255,00 € (6)
Oltre 15.000,00 e fino a 55.000,00 € 1.255,00 € (7)
Oltre 55.000,00 €

La detrazione è rapportata al periodo di pensione dell’anno.

Dal 2007 le detrazioni indicate nella precedente tabella spettano anche in caso di assegni periodici percepiti dal coniuge ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c del T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Detrazione per redditi di pensione (per soggetti di età pari o superiore a 75 anni)
Reddito Detrazione annua
Fino a 7.750,00 € 1.783,00 € (8)
Oltre 7.750,00 e fino a 15.000,00 € 1.297,00 € (9)
Oltre 15.000,00 e fino a 55.000,00 € 1.297,00 € (10)
Oltre 55.000,00 €

La detrazione è rapportata al periodo di pensione dell’anno.

(5) L’ammontare della detrazione non può essere inferiore a 690 euro.
(6) La detrazione è aumentata del prodotto tra 470 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro.
(7)La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro.
(8)  L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro.
(9)La detrazione è aumentata del prodotto tra 486 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro.
(10)La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro.

Detrazioni per redditi di lavoro (da applicare nei casi di trattamenti pensionistici derivanti dalla previdenza complementare)
Reddito Detrazione annua
Fino a 8.000  €  1.840 € (11)
Oltre 8.000 e fino a 15.000  €  1.338 € (12)
Oltre 15.000 fino a 55.000  €  1.338 € (13)
Oltre 55.000 €  –

La detrazione è rapportata al periodo di pensione dell’anno.

Ulteriore detrazione per redditi da lavoro (da applicare nei casi di trattamenti pensionistici derivanti dalla previdenza complementare)
Reddito Ulteriore detrazione annua
 Oltre 23.000 e fino a 24.000 € 10 €
 Oltre 24.000 e fino a 25.000  € 20 €
 Oltre 25.000 e fino a 26.000 €   30 €
 Oltre 26.000 e fino a 27.700  € 40 €
 Oltre 27.700 e fino a 28.000  € 25 €

L’importo dell’ulteriore detrazione deve essere aggiunto alla detrazione per redditi da lavoro calcolata secondo i criteri della tabella precedente.

Detrazione per redditi diversi (da applicare agli assegni periodici corrisposti in forza di testamento)
Reddito Detrazione annua
 Fino a 4.800 1.104 €
 Oltre 4.800 e fino a 55.000 € 1.104 € (14)
 Oltre 55.000 €

(11) L’ammontare della detrazione non può essere inferiore a 690 euro.
(12) La detrazione è aumentata del prodotto tra 502 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro.
(13) La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro.
(14) La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 50.200 euro.  

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DUE O PIU’ PENSIONI

A partire dal 1999, il titolare d

 

Assegno sociale

Questa scheda contiene informazioni utili sull’assegno sociale.
Maggiori dettagli e approfondimenti sono disponibili in TuttoInps

CHE COS’È


È una prestazione di natura assistenziale riservata ai cittadini italiani che abbiano:

Elenco puntato65 anni di età ;
Elenco puntatola residenza in Italia;
Elenco puntatoun reddito pari a zero o di modesto importo.


I redditi devono essere inferiori ai limiti stabiliti ogni anno dalla legge e variano a seconda che il pensionato sia solo o coniugato. Se è coniugato si tiene conto anche del reddito del coniuge.
Per il 2008 tali limiti sono pari a € 5.142,67 annui se il pensionato è solo, € 10.285,34 annui se è coniugato. 
 
Sono equiparati ai cittadini italiani:
Elenco puntatogli abitanti della Repubblica di San Marino;
Elenco puntatoi rifugiati politici;
Elenco puntatoi cittadini di uno Stato dell’Unione europea;
Elenco puntatoi cittadini extracomunitari che hanno ottenuto la carta di soggiorno.



L’IMPORTO

L’IMPORTO


L’importo dell’assegno viene stabilito anno per anno ed è esente da imposta.
Per il 2008 è pari a € 395,59.
L’assegno non è esportabile e pertanto si perde se l’interessato si trasferisce all’estero.
L’assegno non è reversibile e quindi non può essere trasmesso ai familiari superstiti.
Coloro che percepiscono l’assegno sociale possono, a determinate condizioni, avere diritto alle maggiorazioni sociali. (vedi scheda trattamento minimo e maggiorazioni sociali)



LA DOMANDA

LA DOMANDA


La domanda deve essere compilata sul modulo disponibile presso gli uffici Inps o sul sito dell’Istituto www.inps.it nella sezione “moduli” e presentata direttamente agli uffici Inps oppure inviata per posta o trasmessa tramite i Patronati, che offrono assistenza gratuita.
Ogni domanda deve contenere tutta la documentazione e le informazioni ritenute indispensabili, contrassegnate da una cornice blu (art. 1, comma 783 legge 296/2006).


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Pensione supplemantare

 

Questa scheda contiene informazioni utili sulla pensione supplementare.
Maggiori dettagli e approfondimenti sono disponibili in TuttoInps

CHE COS’È

 

E’ una pensione che va ad aggiungersi alla pensione principale.
Si può ottenere quando i contributi versati all’Inps non sono sufficienti per avere una pensione autonoma.

 

A CHI SPETTA

 

A coloro che hanno:
Elenco puntatogià una pensione liquidata da un altro Fondo assicurativo obbligatorio per i lavoratori dipendenti (Inpdap, Fondo elettrici, telefonici, ecc..)
Elenco puntatoaltri contributi versati nell’assicurazione generale obbligatoria Inps, non sufficienti per raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia o invalidità;
Elenco puntatocompiuto l’età pensionabile INPS (65 anni se uomo e 60 se donna)
Elenco puntatocessato ogni rapporto di lavoro dipendente.

Per esempio:
Un lavoratore può aver versato contributi per 4 anni all’Inps e successivamente per 37 anni allo Stato: può ricongiungere i periodi di lavoro trasferendo i contributi dell’Inps allo Stato per ottenere un’unica pensione comprensiva di tutti i versamenti, oppure può lasciare i contributi all’Inps e chiedere la pensione supplementare. La seconda soluzione è possibile solo quando l’interessato ha già ottenuto la pensione a carico di altra forma di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti (Stato, Enti locali, Fondo elettrici, telefonici ecc.).

La pensione supplementare spetta indipendentemente dal numero di contributi versati.
E’ calcolata come una normale pensione Inps, ma non può beneficiare di alcuna integrazione al minimo.
Spetta anche ai familiari superstiti.
La pensione supplementare spetta anche agli iscritti alla gestione separata, nel caso in cui non raggiungano i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma o se l’ammontare della prestazione risulti inferiore all’importo dell’assegno sociale maggiorato del 20%.
Il trattamento è liquidato, dopo il compimento dei 60 anni di età per le donne e 65 per gli uomini, a coloro che, oltre a vantare una posizione assicurativa nella gestione separata, siano titolari di una pensione a carico:

Elenco puntatodell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, o delle forme esclusive e sostitutive di essa;
Elenco puntatodelle gestioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;
Elenco puntatodelle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti.


LA DOMANDA

LA DOMANDA

 

La domanda deve essere compilata sul modulo disponibile presso gli uffici Inps o sul sito dell’Istituto www.inps.it nella sezione “moduli” e presentata direttamente agli uffici Inps oppure inviata per posta o trasmessa tramite i Patronati, che offrono assistenza gratuita.
Ogni domanda deve contenere tutta la documentazione e le informazioni ritenute indispensabili, contrassegnate da una cornice blu (art. 1, comma 783 legge 296/2006).

Trattamento minimo

Questa scheda contiene informazioni utili sul trattamento minimo delle pensioni.
Maggiori dettagli e approfondimenti sono disponibili in TuttoInps



CHE COS’È

CHE COS’È


E’ l’integrazione che lo Stato, tramite l’Inps, corrisponde al pensionato quando la sua pensione, derivante dal calcolo dei contributi versati, è di importo molto basso, al di sotto di quello che viene considerato il “minimo vitale”.
In questo caso l’importo della pensione viene aumentato (“integrato”) fino a raggiungere una cifra stabilita di anno in anno dalla legge.


L’IMPORTO

L’importo mensile, che per il 2008 è pari a € 443,12, varia di anno in anno e, a condizione che si posseggano determinati requisiti, può essere incrementato di una maggiorazione.
L’integrazione è riconosciuta a condizione che il pensionato e l’eventuale coniuge abbiano redditi non superiori ai limiti stabiliti dalla legge, che variano di anno in anno.



LIMITI DI REDDITO

LIMITI DI REDDITO


Il limite di reddito personale per il 2008 è pari a € 5.760,56. Se invece il reddito va da € 5.760,57 a € 11.521,12 si ha diritto all’integrazione ridotta; non spetta alcuna integrazione se si supera il limite di € 11.521,12.

Il limite di reddito cumulato con quello del coniuge, sempre per il 2008, è pari a € 17.281,68; se invece il reddito va da € 17.281,69 a € 23.042,24 si ha diritto all’integrazione ridotta; non spetta alcuna integrazione se si supera il limite di € 23.042,24.

Per le persone coniugate, l’integrazione al minimo non può, comunque, essere assegnata se il reddito personale supera i limiti di legge, anche se il reddito cumulato è inferiore.
Analogamente, l’integrazione non può essere riconosciuta se il reddito personale è inferiore al limite indicato, ma il reddito cumulato lo supera. 

MAGGIORAZIONE FINO A 516,46 EURO (AUMENTO AL MILIONE)


Un incremento della maggiorazione sociale – in favore di persone disagiate – per garantire un importo di pensione fino a € 516,46 al mese per tredici mensilità, è stato introdotto dal 1° gennaio 2002.

La maggiorazione, elevata per l’anno 2008 a € 580.00 spetta:

Elenco puntatoai titolari di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni);
Elenco puntatoai titolari di pensione della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere;
Elenco puntatoai titolari di pensione dei fondi esclusivi e sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria (fondo volo, fondo telefonici etc.);
Elenco puntatoai titolari di pensione sociale;
Elenco puntatoai titolari di assegno sociale;

Elenco puntatoai titolari di prestazioni assistenziali (invalidi civili, sordomuti e ciechi civili).


Per ottenere questo incremento, i titolari di pensione devono avere un’età di almeno 70 anni che può essere ridotta, fino a 65 anni, nella misura di un anno di età ogni cinque anni di contribuzione. Si può ottenere la riduzione di un anno anche se si è in possesso di un periodo di contribuzione inferiore a 5 anni ma non inferiore a due anni e mezzo.
La maggiorazione viene concessa se il pensionato non supera certi limiti di reddito.
Per l’anno 2008, chi non è coniugato deve avere i redditi personali inferiori a € 7.540 annui.
Se il pensionato è coniugato, i redditi personali vanno cumulati con quelli del coniuge. L’importo complessivo per il 2008 deve essere comunque inferiore a € 12.682,67 annui. 
 

Pensione ai superstiti

 

La pensione ai superstiti

<!–[if !vml]–> pensione_superstiti.jpg<!–[endif]–><!–[endif]–>E’ la pensione che, alla morte del lavoratore assicurato o pensionato, spetta ai componenti del suo nucleo familiare. Questa pensione può essere di reversibilità, se la persona deceduta era già pensionata (pensione di vecchiaia, anzianità o inabilità) oppure indiretta se aveva almeno 15 anni di contributi oppure era assicurato da almeno 5 anni di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la data di morte.

I BENEFICIARI

Il coniuge

  • il coniuge, anche se separato;
  • il coniuge separato “per colpa”, solo se il Tribunale ha stabilito che ha diritto agli alimenti;
  • il coniuge divorziato, purché il lavoratore deceduto sia stato iscritto all’Inps prima della sentenza di scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Deve essere titolare di assegno di divorzio e non deve essere risposato;
  • il coniuge divorziato ha diritto alla pensione anche se il lavoratore deceduto si è risposato dopo il divorzio e il secondo coniuge è ancora in vita. In tal caso, l’Inps paga la pensione soltanto dopo che il Tribunale ha emesso una sentenza con la quale stabilisce le quote di pensione spettanti al primo e al secondo coniuge (legge n.74 del 1987).
    Con la sentenza 419/99, la Corte Costituzionale ha stabilito che il criterio della durata temporale dei due matrimoni non è l’unico criterio che il tribunale deve seguire per calcolare la quota proporzionale di pensione spettante al coniuge superstite e all’ex-coniuge. Il giudice deve valutare anche altri elementi quali la posizione economica del coniuge divorziato e quella del coniuge superstite. Inoltre, con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha stabilito che, per valutare la quota di pensione spettante a ciascuno, occorre tenere conto anche di eventuale periodi di convivenza prima del matrimonio.

In particolare
In caso di nuove nozze, al coniuge superstite viene revocata la pensione di reversibilità, ma ha diritto alla liquidazione di una doppia annualità, che corrisponde a 26 volte l’importo della pensione percepita alla data del nuovo matrimonio. La doppia annualità spetta al coniuge che si risposa, anche se vi sono figli superstiti che percepiscono la pensione. Per ottenere la doppia annualità, il vedovo o la vedova che contraggono un nuovo matrimonio devono presentare all’Inps una domanda, con l’indicazione dei propri dati anagrafici, il numero di certificato della pensione e la data del matrimonio. Ad essa deve essere allegato il certificato di matrimonio. All’atto della presentazione della domanda, il richiedente deve restituire il libretto e il certificato di pensione (modello Obis/M). Se esistono figli minori che percepivano la pensione di reversibilità insieme al coniuge superstite, essi hanno diritto ad un aumento della loro quota. Per ottenere l’aumento è necessario presentare all’Inps la documentazione attestante l’avvenuto matrimonio del genitore superstite.

I figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge) che alla data della morte del genitore, siano:

  • minori di 18 anni;
  • studenti di scuola media superiore di età compresa tra i 18 e i 21 anni, che siano a carico del genitore e che non svolgano alcuna attività lavorativa;
  • studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni, che siano a carico del genitore e che non svolgano alcuna attività lavorativa;
  • inabili di qualunque età, a carico del genitore.

I nipoti minori, purché a carico del nonno o della nonna deceduti, sono equiparati ai figli legittimi e legittimati, e quindi inclusi tra i destinatari diretti della pensione ai superstiti. Nel caso del nipote di età inferiore ai 18 anni, occorre che questo sia stato mantenuto dall’assicurato o dal pensionato deceduto e che si trovi in una situazione di bisogno per la quale non sia autosufficiente economicamente.
Nel caso in cui il giovane non sia orfano, la presenza di uno o di entrambi i genitori non è di ostacolo al riconoscimento della pensione solo nel caso in cui venga dimostrato che nessuno dei genitori è in condizione di provvedere al mantenimento del figlio, sia perché essi non svolgono alcuna attività lavorativa sia perché non hanno fonti di reddito (sentenza della Corte Costituzionale n.180 del 1999).

I genitori
In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti, possono usufruire della pensione ai superstiti anche i genitori che alla data della morte del lavoratore o del pensionato abbiano almeno 65 anni, non siano titolari di pensione e che risultino a carico dell’assicurato o pensionato deceduto con un reddito non superiore all’importo del trattamento minimo maggiorato del 30%. Si ricorda che, per il 2008 tale importo è di € 576,06 mensili.

I fratelli e le sorelle
In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori, possono usufruire della pensione ai superstiti anche i fratelli celibi e le sorelle nubili che alla data della morte del lavoratore o del pensionato siano inabili al lavoro, anche se minori, non siano titolari di pensione e che risultino a carico dell’assicurato o pensionato deceduto con un reddito non superiore al l’importo del trattamento minimo maggiorato del 30%. Si ricorda che, per il 2008, tale importo è di € 576,06 mensili.

Quando si è a carico
Perché i figli, i nipoti e gli equiparati maggiorenni studenti o inabili superstiti, siano considerati a carico del genitore o del nonno deceduto, devono trovarsi in uno stato di bisogno, non siano autosufficienti economicamente e al loro mantenimento provvedessero l’assicurato o il pensionato deceduto.
Sono considerati a carico:

  • i figli ed equiparati maggiorenni studenti che hanno un reddito che non supera l’importo del trattamento minimo maggiorato del 30%. Si ricorda che, per il 2008, tale importo è di 576,06 euro mensili;
  • i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale. Si ricorda che, per il 2008, tale importo è pari a € 1.205,55 mensili.
  • i figli maggiorenni inabili, titolari dell’indennità di accompagnamento, che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale aumentato dell’importo dell’indennità di accompagnamento. Si ricorda che, per il 2008, tale importo è di 1.670,64 euro mensili.

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LE QUOTE DI PENSIONE SPETTANTI AI SUPERSTITI

Quote di pensione spettanti ai superstiti dell’assicurato o del pensionato deceduto:

Quote di pensione

Percentuale

Beneficiari

 60%

 al coniuge

 80%

 al coniuge con un figlio

 100%

 al coniuge con due figli

  
Nel caso in cui abbiano diritto alla pensione soltanto i figli o i nipoti, o i fratelli o le sorelle, o i genitori, le quote di pensione sono le seguenti:
<!–[if !supportLineBreakNewLine]–>
<!–[endif]–>

Quote di pensione

Percentuale

Beneficiari

 70%

 un figlio

 80%

 due figli

 100%

 tre o più figli

 15%

 un genitore

 30%

 due genitori

 15%

 un fratello o una sorella

 30%

 due fratelli o sorelle

 45%

 tre fratelli o sorelle

 60%

 quattro fratelli o sorelle

 75%

 cinque fratelli o sorelle

 90%

 sei fratelli o sorelle

 70%

 un figlio

I nipoti hanno le stesse aliquote di reversibilità stabilite per i figli.
La somma delle quote non può, comunque, superare il 100% della pensione che sarebbe spettata all’assicurato.
Le quote spettanti ai superstiti del titolare di pensione integrata al minimo vengono calcolate sull’importo effettivamente pagato al defunto. Le quote dovute ai superstiti dell’assicurato vengono calcolate sulla pensione che sarebbe spettata al lavoratore al momento del decesso, comprensiva dell’eventuale integrazione al trattamento minimo.
(sentenza della Corte Costituzionale n. 495 del 1993). Torna su

CUMULO PENSIONE AI SUPERSTITI CON ALTRI REDDITI

Se il superstite che percepisce la pensione possiede altri redditi, la pensione viene ridotta del:

Riduzione pensione

Percentuale di riduzione

Condizione di reddito

 25%

se il pensionato oltre alla pensione ha un reddito annuo superiore a tre volte il trattamento minimo, che per il 2008 è pari a € 17.281,68

 40%

se il pensionato oltre alla pensione ha un reddito annuo superiore a quattro volte il trattamento minimo che per il 2008 è pari a € 23.042,24

 50%

se il pensionato oltre alla pensione ha un reddito annuo superiore a cinque volte il trattamento minimo che per il 2008 è pari a € 28.802,80

  
In particolare
Questa regola non vale se la pensione spetta ai figli minori, studenti o inabili.

Non costituiscono reddito:

  • i trattamenti di fine rapporto e loro eventuali anticipazioni;
  • la casa di proprietà del superstite se vi abita;
  • le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
  • la pensione stessa di reversibilità e qualunque altra pensione di reversibilità di cui l’interessato sia titolare.

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PENSIONE AI SUPERSTITI E RENDITA Inail

Le pensioni ai superstiti con decorrenza dal 1° luglio 2000, sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata dall’Inail in caso di morte per infortunio sul lavoro o malattia professionale. Le pensioni con decorrenza anteriore al 1° luglio 2000 che, per effetto della legge 335 del 1995, sono state sospese o ridotte, non possono essere cumulate con le rendite Inail fino al 30 giugno 2000; dal 1° luglio 2000 sono cumulabili con la rendita vitalizia. Torna su

INDENNITA’ UNA TANTUM

Nel caso in cui gli eredi non abbiano diritto alla pensione, per mancanza di requisiti, possono ottenere un’indennità “una tantum”.
Nel sistema contributivo l’indennitàè pari all’importo mensile dell’assegno sociale, per il 2008 è di 395,59 euro, moltiplicato per gli anni di contribuzione in possesso dell’assicurato deceduto
.
Spetta alle seguenti condizioni:

  • mancanza dei requisiti per la pensione indiretta (cinque anni di contribuzione, di cui almeno tre versati nel quinquennio precedente la data del decesso);
  • mancanza del diritto alla rendita Inail in conseguenza della morte del lavoratore;
  • presenza dei requisiti reddituali previsti per l’assegno sociale.

Si ricorda che nel sistema retributivo l’indennitàè liquidata in proporzione all’entità dei contributi versati, purché nel quinquennio precedente la data della morte, risulti versato almeno un anno di contributi. L’importo di questa indennità non può essere inferiore a € 22,31 né superiore a € 66,93. Torna su

DOMANDA E DECORRENZA

La domanda di pensione ai superstiti va compilata su un modulo disponibile presso gli uffici dell’Inps, sul sito www.Inps.it o presso gli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge. Al modulo di domanda vanno allegati un atto notorio (dal quale risulti che tra i coniugi non è mai stata pronunciata sentenza di separazione con addebito e che il coniuge superstite non abbia contratto nuovo matrimonio), i certificati anagrafici indicati nel modulo o le dichiarazioni sostitutive che possono essere rilasciate anche presso gli uffici dell’Inps e, qualora il defunto fosse già pensionato, il suo libretto di pensione. Il modulo di domanda deve essere compilato e presentato, insieme agli altri documenti, presso qualunque ufficio Inps o presso un Ente di Patronato riconosciuto dalla legge.
La pensione decorre dal mese successivo alla morte dell’assicurato o del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda. Torna su

IL RICORSO

Nel caso in cui la domanda di pensione ai superstiti venga respinta, l’interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell’Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

  • presentato agli sportelli della Sede dell’Inps che ha respinto la domanda;
  • inviato alla Sede dell’Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • presentato ad uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l’esame del ricorso stess

LA PENSIONE AI SUPERSTITI

            1.     I beneficiari

2.     Le quote di pensione spettanti ai superstiti

3.     Cumulo pensione ai superstiti con altri redditi

4.     Pensione ai superstiti e rendita iNAIL

5.     Indennita’ una tantum

6.     Domanda e decorrenza

7.     Il ricorso

 

 

 

E’ la pensione che, alla morte del lavoratore assicurato o pensionato, spetta ai componenti del suo nucleo familiare. Questa ensione può essere di reversibilità, se la persona deceduta era già pensionata (pensione di vecchiaia, anzianità o inabilità) oppure indiretta se aveva almeno 15 anni di contributi oppure era assicurato da almeno 5 anni di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la data di morte.

1.   I BENEFICIARI

IL CONIUGE

·        il coniuge, anche se separato;

·        il coniuge separato “per colpa”, solo se il Tribunale ha stabilito che ha diritto agli alimenti;

·        il coniuge divorziato, purché il lavoratore deceduto sia stato iscritto all’Inps prima della sentenza di scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Deve essere titolare di assegno di divorzio e non deve essere risposato;

·        il coniuge divorziato ha diritto alla pensione anche se il lavoratore deceduto si è risposato dopo il divorzio e il secondo coniuge è ancora in vita. In tal caso, l’Inps paga la pensione soltanto dopo che il Tribunale ha emesso una sentenza con la quale stabilisce le quote di pensione spettanti al primo e al secondo coniuge (legge n.74 del 1987).

   *  Con la sentenza 419/99, la Corte Costituzionale ha stabilito che il criterio della durata temporale dei due matrimoni non è l’unico criterio che il tribunale deve seguire per calcolare la quota proporzionale di pensione spettante al coniuge superstite e all’ex-coniuge. Il giudice deve valutare anche altri elementi quali la posizione economica del coniuge divorziato e quella del coniuge superstite. Inoltre, con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha stabilito che, per valutare la quota di pensione spettante a ciascuno, occorre tenere conto anche di eventuale periodi di convivenza prima del matrimonio.

In caso di nuove nozze, al coniuge superstite viene revocata la pensione di reversibilità, ma ha diritto alla liquidazione di una doppia annualità, che corrisponde a 26 volte l’importo della pensione percepita alla data del nuovo matrimonio. La doppia annualità spetta al coniuge che si risposa, anche se vi sono figli superstiti che percepiscono la pensione.

Se esistono figli minori che percepivano la pensione di reversibilità insieme al coniuge superstite, essi hanno diritto ad un aumento della loro quota. Per ottenere l’aumento è necessario presentare all’Inps la documentazione attestante l’avvenuto matrimonio del genitore superstite.

I FIGLI (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge) che alla data della morte del genitore, siano:

·        minori di 18 anni;

·        studenti di scuola media superiore di età compresa tra i 18 e i 21 anni, che siano a carico del genitore e che non svolgano alcuna attività lavorativa;

·        studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni, che siano a carico del genitore e che non svolgano alcuna attività lavorativa;

·        inabili di qualunque età, a carico del genitore

·        i figli postumi, purchè nati entro il 300° giorno dalla data del decesso del dante causa..

I NIPOTI MINORI, purché a carico del nonno o della nonna deceduti, sono equiparati ai figli legittimi e legittimati, e quindi inclusi tra i destinatari diretti della pensione ai superstiti. Nel caso del nipote di età inferiore ai 18 anni, occorre che questo sia stato mantenuto dall’assicurato o dal pensionato deceduto e che si trovi in una situazione di bisogno per la quale non sia autosufficiente economicamente.

Nel caso in cui il giovane non sia orfano, la presenza di uno o di entrambi i genitori non è di ostacolo al riconoscimento della pensione solo nel caso in cui venga dimostrato che nessuno dei genitori è in condizione di provvedere al mantenimento del figlio, sia perché essi non svolgono alcuna attività lavorativa sia perché non hanno fonti di reddito (sentenza della Corte Costituzionale n.180 del 1999).

I GENITORI

In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti, possono usufruire della pensione ai superstiti anche i genitori che alla data della morte del lavoratore o del pensionato abbiano almeno 65 anni, non siano titolari di pensione e che risultino a carico dell’assicurato o pensionato deceduto con un reddito non superiore all’importo del trattamento minimo maggiorato del 30%. Si ricorda che, per il 2008, il reddito da non superare è di € 576,02 mensili.

I FRATELLI E LE SORELLE

In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori, possono usufruire della pensione ai superstiti anche i fratelli celibi e le sorelle nubili che alla data della morte del lavoratore o del pensionato siano inabili al lavoro, anche se minori, non siano titolari di pensione e che risultino a carico dell’assicurato o pensionato deceduto con un reddito non superiore al l’importo del trattamento minimo maggiorato del 30%. Si ricorda che, per il 2008, tale importo è di € 576,02 mensili.

Quando si è a carico?

Perché i figli, i nipoti e gli equiparati maggiorenni studenti o inabili superstiti, siano considerati a carico del genitore o del nonno deceduto, devono trovarsi in uno stato di bisogno, non siano autosufficienti economicamente e al loro mantenimento provvedessero l’assicurato o il pensionato deceduto.

Sono considerati a carico:

·        i figli ed equiparati maggiorenni studenti che hanno un reddito che non supera l’importo del trattamento minimo maggiorato del 30%. Si ricorda che, per il 2008, tale importo è di € 576,02 mensili;

·        i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale. Si ricorda che, per il 2008, tale importo è pari a € 14.466,67 annui;

·        i figli maggiorenni inabili, titolari dell’indennità di accompagnamento, che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale aumentato dell’importo dell’indennità di accompagnamento. Si ricorda che, per il 2008, tale importo è di 20.047,75 euro annui.

2.   LE QUOTE DI PENSIONE SPETTANTI AI SUPERSTITI

Quote di pensione spettanti ai superstiti dell’assicurato o del pensionato deceduto:

Quote di pensione

Percentuale

Beneficiari

60 %

al coniuge

80 %

al coniuge con un figlio

100 %

al coniuge con due figli

 

Nel caso in cui abbiano diritto alla pensione soltanto i figli o i nipoti, o i fratelli o le sorelle, o i genitori, le quote di pensione sono le seguenti:

Quote di pensione

Percentuale

Beneficiari

70 %

un figlio

80 %

due figli

100 %

tre o più figli

15 %

un genitore

30 %

due genitori

15 %

un fratello o una sorella

30 %

due fratelli o sorelle

45 %

tre fratelli o sorelle

60 %

quattro fratelli o sorelle

75 %

cinque fratelli o sorelle

90 %

sei fratelli o sorelle

70 %

un figlio

 

I nipoti hanno le stesse aliquote di reversibilità stabilite per i figli.

La somma delle quote non può, comunque, superare il 100% della pensione che sarebbe spettata all’assicurato.

Le quote spettanti ai superstiti del titolare di pensione integrata al minimo vengono calcolate sull’importo effettivamente pagato al defunto. Le quote dovute ai superstiti dell’assicurato vengono calcolate sulla pensione che sarebbe spettata al lavoratore al momento del decesso, comprensiva dell’eventuale integrazione al trattamento minimo. (sentenza della Corte Costituzionale n. 495 del 1993).

3.   CUMULO PENSIONE AI SUPERSTITI CON ALTRI REDDITI

La quota di pensione derivante dall’applicazione delle predette percentuali sull’importo che sarebbe spettato al de cuius verrà erogata per intero se il superstite non possiede redditi, in caso contrario sarà ulteriormente ridotta come di seguito illustrato:

Riduzione pensione

Percentuale di riduzione

Condizione di reddito

25 %

se il pensionato oltre alla pensione ha un reddito annuo superiore a tre volte il trattamento minimo, che per il 2008 è pari a € 17281,68annui (5760,56 trattamento minimo per il 2008 x 3);

40 %

se il pensionato oltre alla pensione ha un reddito annuo superiore a quattro volte il trattamento minimo che per il 2008 è pari a € 23042,24;

50 %

se il pensionato oltre alla pensione ha un reddito annuo superiore a cinque volte il trattamento minimo che per il 2008 è pari a € 28802,80.

 

In particolare

Questa regola non vale se la pensione spetta ai figli minori, studenti o inabili.
Non costituiscono reddito:

·        i trattamenti di fine rapporto e loro eventuali anticipazioni;

·        la casa di proprietà del superstite se vi abita;

·        le competenze arretrate soggette a tassazione separata;

·        la pensione stessa di reversibilità e qualunque altra pensione di reversibilità di cui l’interessato sia titolare.

Accredito della maternità al di fuori del rapporto di lavoro richiesta dai superstiti

Il decreto legislativo n. 151 del 2001, all’art. 25, dispone l’accredito della contribuzione figurativa, corrispondente al periodo di astensione obbligatoria, per le  maternità intervenute al di fuori del rapporto di lavoro,  per quelle lavoratrici che all’atto della domanda possano far valere almeno cinque anni di contribuzione nel fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il medesimo articolo dispone, altresì, la possibilità di riscatto per i periodi corrispondenti alla astensione facoltativa.

L’INPS, con circolare n. 61 del 2003 precisa che, sia l’accredito del periodo di astensione obbligatoria che il riscatto dell’astensione facoltativa, possono essere richiesti anche dai superstiti, con conseguente ricostituzione del trattamento pensionistico, a condizione che il dante causa potesse far valere i requisiti di legge.

Ratei di tredicesima mensilità del defunto

I ratei della tredicesima mensilità maturati dall’assicurato alla data del decesso sono entrati nel patrimonio del de cuius, quindi spettano giuridicamente agli eredi i quali debbono presentare apposita domanda all’Istituto previdenziale ai fini della liquidazione.

 4.   PENSIONE AI SUPERSTITI E RENDITA INAIL

Le pensioni ai superstiti con decorrenza dal 1° luglio 2000, sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata dall’Inail in caso di morte per infortunio sul lavoro o malattia professionale. Le pensioni con decorrenza anteriore al 1° luglio 2000 che, per effetto della legge 335 del 1995, sono state sospese o ridotte, non possono essere cumulate con le rendite Inail fino al 30 giugno 2000; dal 1° luglio 2000 sono cumulabili con la rendita vitalizia.

5.   INDENNITA’ UNA TANTUM

Nel 1995 è stato  introdotto un nuovo sistema di calcolo delle pensioni, definito “contributivo”. Ne sono destinatari coloro che prima del 31/12/1995 non hanno versato alcun contributo.

I superstiti di assicurato deceduto senza aver maturato il minimo contributivo che dia origine alla pensione indiretta hanno diritto all’indennità una tantum.

Nel sistema contributivo l’indennità è pari all’importo mensile dell’assegno sociale, che per il 2008 è di 395,59 mensili, moltiplicato per gli anni di contribuzione in possesso dell’assicurato deceduto.

Spetta alle seguenti condizioni:

·        mancanza dei requisiti per la pensione indiretta (cinque anni di contribuzione, di cui almeno tre versati nel quinquennio precedente la data del decesso);

·        mancanza del diritto alla rendita Inail in conseguenza della morte del lavoratore;

·        presenza dei requisiti reddituali previsti per l’assegno sociale, che per il 2008 non devono superare la soglia di euro 5142,67 di reddito personale oppure di euro 10285,34 se il soggetto è coniugato.

Si ricorda che nel sistema retributivo l’indennità è liquidata in proporzione all’entità dei contributi versati, purché nel quinquennio precedente la data della morte, risulti versato almeno un anno di contributi. L’importo di questa indennità non può essere inferiore a € 22,31 né superiore a € 66,93.

DOMANDA E  DECORRENZA

La domanda di pensione ai superstiti va compilata su un modulo disponibile presso gli uffici dell’Inps o presso gli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

6.   IL RICORSO

Nel caso in cui la domanda di pensione ai superstiti venga respinta, l’interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell’Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

·        presentato agli sportelli della Sede dell’Inps che ha respinto la domanda;

·        inviato alla Sede dell’Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;

·        presentato ad uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

 

 

Pensione di invalidità


Questa scheda contiene informazioni utili sull’assegno di invalidità.
Maggiori dettagli e approfondimenti sono disponibili nelle Guide, nelle Miniguide o in TuttoInps

CHE COS’È


E’ un assegno che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi affetti da un’infermità fisica o mentale.


I REQUISITI

I REQUISITI


Si può ottenere quando si verificano le seguenti condizioni:

Elenco puntatol’infermità fisica o mentale, accertata dal medico legale dell’INPS, che provochi una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore;
Elenco puntatoun’anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione;
Elenco puntatol’assicurazione presso l’Inps da almeno cinque anni.


L’assegno ordinario di invalidità non è una pensione definitiva: vale infatti fino ad un massimo di tre anni ed è rinnovabile su domanda del beneficiario, che viene quindi sottoposto ad una nuova visita medico-legale. Dopo tre conferme consecutive l’assegno diventa definitivo.
L’assegno ordinario di invalidità viene concesso anche se si continua a lavorare. In questo caso il titolare ogni anno viene sottoposto a visita medico-legale.
Al compimento dell’età pensionabile l’assegno viene trasformato in pensione di vecchiaia.


LA DOMANDA

LA DOMANDA


La domanda deve essere compilata sul modulo disponibile presso gli uffici Inps o sul sito dell’Istituto www.inps.it nella sezione “moduli” e presentata direttamente agli uffici Inps oppure inviata per posta o trasmessa tramite i Patronati, che offrono assistenza gratuita.
Ogni domanda deve contenere tutta la documentazione e le informazioni ritenute indispensabili, contrassegnate da una cornice blu (art. 1, comma 783 legge 296/2006). 
  

Invalidità civile: Dichiarazione di responsabilità

Entro il 31 marzo la presentazione delle autocertificazioni 

Entro il 31 marzo 2009 gli invalidi civili totali, titolari di indennità di accompagnamento e gli invalidi civili parziali, titolari di assegno mensile di assistenza, devono presentare l’autodichiarazione relativa rispettivamente al non ricovero gratuito presso strutture  pubbliche ospedaliere e al mancato svolgimento di attività lavorativa.

Il suddetto termine non ha natura perentoria. Quindi, la mancata presentazione delle autodichiarazioni non interrompe l’erogazione delle prestazioni, ma determina immediati accertamenti di verifica dei requisiti.

Le autodichiarazioni devono essere redatte sugli appositi modelli, ICRIC01 e ICLAV 2009,  che anche per quest’anno sono stati spediti dall’Inps direttamente al domicilio dei pensionati unitamente al modello ObisM.

Vale la pena sottolineare che la dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta da un pubblico ufficiale1 previo accertamento dell’identità del dichiarante, quindi da un  funzionario incaricato dall’Asl o dal Comune o dall’Inps.
 
Per i minorati psichici ed i disabili intellettivi, con handicap che impedisce loro di firmare responsabilmente, la legge ha previsto, in sostituzione delle predette autodichiarazioni, la presentazione di un certificato medico contenente espressamente l’indicazione diagnostica delle disabilità e/o minorazioni ed il carattere intellettivo o psichico delle stesse.

Nei casi di minori, di interdizione e di inabilitazione le autodichiarazioni devono essere a cura del rappresentante legale, del tutore o curatore del disabile e, solo nel caso in cui ciò non sia possibile, è necessaria la presentazione del certificato medico.
 
Comunque, la presentazione del certificato medico è prevista per una sola volta ed è valida per tutta la vita del soggetto. Pertanto l’Inps, laddove ha già acquisito tale certificato, non invierà i modelli.

25/03/2009

 

 

Pensione di vecchiaia

Questa scheda contiene informazioni utili sulla pensione di vecchiaia.
Maggiori dettagli e approfondimenti sono disponibili nelle Miniguide o in TuttoInps

CHE COS’È 

È una pensione che si ottiene quando si verificano tre condizioni essenziali:

Elenco puntatoetà
Elenco puntatocontribuzione minima
Elenco puntatocessazione del rapporto di lavoro

I primi due variano a seconda che il sistema di calcolo sia retributivo o contributivo. Il terzo requisito non è richiesto per i lavoratori autonomi, i quali possono chiedere la pensione e continuare la loro attività.

CON IL SISTEMA DI CALCOLO RETRIBUTIVO

È il sistema di calcolo legato alle retribuzioni degli ultimi anni di attività lavorativa (10 anni per i lavoratori dipendenti e 15 per i lavoratori autonomi). È ancora valido per chi al 31 dicembre 1995 aveva almeno 18 anni di contribuzione.

ETÀ

Si va in pensione a:
• 65 anni per gli uomini
• 60 per le donne
Gli invalidi all’80% e i lavoratori non vedenti possono andare in pensione di vecchiaia a 60 anni se uomini e 55 se donne.

CONTRIBUTI

Sono richiesti almeno 20 anni di contribuzione comunque accreditata (da attività lavorativa, da riscatto, figurativa ecc.). Bastano 15 anni di contributi per coloro che al 31 dicembre 1992:
• avevano già tale anzianità
• avevano già compiuto l’età pensionabile prevista all’epoca (55 anni per le donne e 60 per gli uomini)
• erano stati autorizzati ai versamenti volontari 
CON IL SISTEMA DI CALCOLO CONTRIBUTIVO

È il sistema di calcolo legato alla totalità dei contributi versati, rivalutati in base all’andamento del prodotto interno lordo.

REQUISITI

• Almeno 60 anni di età per le donne e 65 per gli uomini, con almeno 5 anni di contribuzione effettiva dal 1° gennaio 1996.
• In alternativa, sono richiesti almeno 35 anni di anzianità contributiva e l’età anagrafica prevista per la pensione di anzianità oppure almeno 40 anni di anzianità contributiva, a prescindere dall’età anagrafica.
• Per poter accedere alla pensione prima del compimento del 65° anno di età, l’importo della pensione deve essere di almeno 1,2 volte quello dell’assegno sociale.

CON IL SISTEMA MISTO

Per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni si applica il sistema misto: l’importo della pensione viene calcolato sulla base sia del sistema contributivo sia di quello retributivo.

LA DOMANDA

La domanda deve essere compilata sul modulo disponibile presso gli uffici Inps o sul sito dell’Istituto www.inps.it nella sezione “moduli” e presentata direttamente agli uffici Inps oppure inviata per posta o trasmessa tramite i Patronati, che offrono assistenza gratuita.
Ogni domanda deve contenere tutta la documentazione e le informazioni ritenute indispensabili, contrassegnate da una cornice blu (art. 1, comma 783 legge 296/2006).

LA DECORRENZA

La legge 247/2007 di riforma delle pensioni ha introdotto il sistema delle finestre anche per la pensione di vecchiaia, per cui dal 2008 si potrà andare in pensione di vecchiaia secondo il seguente schema:


Requisiti maturati entro il Decorrenza della pensione
Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi
31 marzo 1° luglio stesso anno 1° ottobre stesso anno
30 giugno 1° ottobre stesso anno 1° gennaio anno successivo
30 settembre 1° gennaio anno successivo 1° aprile anno successivo
31 dicembre 1° aprile anno successivo 1° luglio anno successivo

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