Pensione internazionale

Questa scheda contiene informazioni utili sulle pensioni internazionali.
Maggiori dettagli e approfondimenti sono disponibili nelle Miniguide o in TuttoInps


LE CONVENZIONI

 

L’Italia applica i Regolamenti Comunitari che prevedono la possibilità di utilizzare i contributi versati in tutti i paesi dell’Unione Europea. Sono state inoltre stipulate apposite convenzioni bilaterali con alcuni paesi extracomunitari verso i quali più forte è stata l’emigrazione italiana. Con le convenzioni internazionali si tutelano i lavoratori che hanno svolto parte della loro attività all’estero consentendo loro di maturare il diritto alla pensione cumulando i contributi versati in Paesi diversi. 

CHI HA LAVORATO ALL’ESTERO

 

Per l’assicurato che ha svolto attività lavorativa in Italia e in un Paese convenzionato o nei Paesi dell’Unione europea, il diritto alla pensione viene accertato sommando i periodi di lavoro svolti in Italia e all’estero (totalizzazione). L’importo della pensione viene determinato da ogni Paese, in proporzione ai periodi assicurativi in esso maturati (sistema del pro-rata).

 

LA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI

LA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI

 

La totalizzazione ha lo scopo di perfezionare il diritto alla pensione sommando i periodi assicurativi italiani ed esteri (comprensivi di ogni tipo di contribuzione: obbligatoria, da riscatto, volontaria e figurativa), senza che sia necessario il trasferimento dei contributi da un Paese all’altro.
È ammessa a condizione che il lavoratore abbia un periodo minimo di assicurazione e contribuzione nel Paese che concede la pensione. Se non c’è questo periodo minimo, i contributi vengono utilizzati comunque dall’Ente previdenziale dell’altro Stato. Il periodo minimo, in Italia e nei paesi europei è pari a 52 settimane e può essere perfezionato anche solo con i contributi figurativi per il servizio militare.
Nelle convenzioni bilaterali tale periodo può variare a seconda degli accordi stabiliti da ogni Paese. Il lavoratore che ha versato contributi in più di due Stati, non può totalizzare tutti i periodi di assicurazione. Solo alcune convenzioni bilaterali ammettono la totalizzazione dei contributi con Paesi terzi, che risultino legati, a loro volta, da convenzioni di sicurezza sociale sia con l’Italia sia con lo Stato contraente (totalizzazione multipla).

 

IL CALCOLO DELLA PENSIONE IN “PRO-RATA”

IL CALCOLO DELLA PENSIONE IN “PRO-RATA”

 

Quando il diritto è raggiunto con la totalizzazione, il calcolo della pensione viene effettuato in “pro-rata”, cioè limitatamente ai soli periodi assicurativi maturati nel Paese che liquida la prestazione.
Per esempio:
Un lavoratore ha versato in Italia 14 anni di contributi e in Francia 12 anni. Senza totalizzazione l’interessato non avrebbe diritto alla pensione di vecchiaia italiana in quanto non raggiungerebbe il requisito contributivo minimo.
L’Inps, al compimento dell’età pensionabile, liquida ugualmente la pensione perché nel complesso sono stati versati 26 anni. Ovviamente l’importo della pensione sarà calcolato solo sui 14 anni di contributi versati in Italia. La Francia liquiderà la propria pensione sui 12 anni di contribuzione.

 

DA RICORDARE

DA RICORDARE

 

L’importo mensile in pagamento delle pensioni in pro-rata non può essere inferiore, per ogni anno di contribuzione accreditata in Italia, ad un quarantesimo del trattamento minimo in vigore alla data di decorrenza della pensione.

 

IL TRATTAMENTO MINIMO

IL TRATTAMENTO MINIMO

 

La pensione in pro-rata il cui importo, sommato a quello della eventuale pensione estera, non raggiunge il minimo previsto dalla legge, viene integrata al trattamento minimo se i redditi del pensionato e quelli del coniuge non superano i limiti fissati. L’assicurato deve far valere almeno dieci anni di contribuzione obbligatoria per attività lavorativa svolta in Italia.
Per tale requisito non viene considerata né la contribuzione volontaria né quella figurativa, ad eccezione dei contributi per malattia verificatasi durante il rapporto di lavoro e dei periodi di lavoro riscattati in Italia.
Hanno tuttavia diritto a ricevere l’integrazione, anche senza avere 10 anni di contribuzione, i
residenti in Italia titolari di pensione liquidata in regime CEE o in regime di convenzione internazionale.

DA RICORDARE

 

Secondo la normativa comunitaria, le prestazioni speciali a carattere non contributivo (pensione sociale e assegno sociale, pensioni, assegni e indennità a invalidi civili, ciechi e civili e sordomuti ecc.) vanno garantite dal Paese di residenza e, di conseguenza, sono inesportabili in ambito comunitario.

 

LA DOMANDA

LA DOMANDA

 

Nei paesi della Comunità Europa la domanda di pensione va presentata nel luogo di residenza presso l’istituzione competente in quello Stato. Sarà l’istituzione competente per territorio a segnalare la domanda presentata all’ente pensionistico estero interessato.
Per i paesi extracomunitari la domanda può essere presentata anche presso il paese in cui si è lavorato o presso i consolati.
Deve essere presentata utilizzando i moduli previsti in relazione al tipo di pensione richiesta. I moduli, disponibili presso gli uffici dell’Inps, sono reperibili anche sul sito dell’Istituto
www.inps.it, nella sezione “moduli”.
Oltre ai documenti solitamente previsti, alla domanda devono essere allegati:
<!–[if !vml]–><!–[endif]–>l’autocertificazione, in sostituzione del certificato di residenza e cittadinanza;
<!–[if !vml]–><!–[endif]–>il questionario previsto per il Paese estero e l’eventuale modulo di domanda, in caso di convenzione bilaterale, per la richiesta di prestazione a carico dello Stato estero;
<!–[if !vml]–><!–[endif]–>tutta la documentazione eventualmente posseduta, relativa ai periodi di lavoro svolti negli Stati esteri convenzionati;
<!–[if !vml]–><!–[endif]–>il modello concernente il diritto alle detrazioni d’imposta.

 

IL PAGAMENTO

IL PAGAMENTO

 

A partire dal 2007, il pagamento delle pensioni all’estero è stato affidato a un istituto bancario (Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane). A tutti i pensionati sono stati inviati una lettera informativa e un modulo con il quale comunicare i propri dati per ottenere l’accredito della pensione sul proprio conto corrente. In alternativa, se il pensionato non ha o non vuole aprire un conto corrente, è possibile ottenere il pagamento con bonifico bancario domiciliato presso qualsiasi istituto di credito del Paese di residenza. Il pagamento può essere effettuato anche in contanti allo sportello o con carta ricaricabile.
Le pensioni sono pagate in euro salvo diverse disposizioni politico-valutarie del Paese di residenza. Il pagamento avviene il primo giorno utile di ogni mese e non comporta nessuna spesa o commissione. 
 

 

Le pensioni pagano l’IRPEF

Le pensioni pagano l’IRPEF

Le pensioni pagano l'IRPEFLe pensioni sono equiparate ai redditi da lavoro dipendente e quindi sono soggette a tassazione. L’Inps si sostituisce al fisco ed effettua sulle pensioni una ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef).

ESCLUSIONI

Sono escluse dal pagamento dell’Irpef le prestazioni assistenziali erogate dall’Inps:

  • la pensione sociale;
  • l’assegno sociale;
  • le prestazioni agli invalidi civili, ciechi e sordomuti;
  • la maggiorazione sociale delle pensioni.

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TRATTENUTE IRPEF PER L’ANNO 2008

Le trattenute Irpef vengono operate sulla base delle aliquote per scaglioni di reddito. La legge finanziaria 2007 ha modificato le aliquote da applicare agli scaglioni di reddito, che attualmente sono quelle indicate nelle tabelle seguenti.

Scaglioni annui di imposta Scaglioni mensili di imposta
Reddito Aliquota Reddito Aliquota
fino a 15.000,00 € 23% fino a 1.250,00  € 23%
oltre 15.000,00 fino a 28.000,00 € 27% oltre 1.250,00 fino a 2.333,33 € 27%
oltre 28.000,00 fino a 55.000,00 euro € 38% oltre 2.333,33 fino a 4.583,33  € 38%
oltre 55.000,00 fino a 75.000,00 euro € 41% oltre 4.583,33 euro fino a 6.250,00  € 41%
oltre 75.000,00 euro € 43% oltre 6.250,00  € 43%

L’imposta non è dovuta se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione o da attività lavorativa non superiori a 7.500 euro annui, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito della casa di proprietà adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. Torna su

LE DETRAZIONI

Le detrazioni sono importi stabiliti annualmente dalla legge che si sottraggono all’imposta e sono applicate per fasce di reddito in relazione al numero dei familiari a carico e alla natura del reddito.
La legge finanziaria 2008 prevede che annualmente sia presentata la dichiarazione per il diritto alle detrazioni d’imposta agli enti previdenziali (per pensione, per prestazioni a sostegno del reddito, per redditi dal lavoro se si è dipendenti di un ente) o alle aziende (per reddito dal lavoro o reddito assimilato a lavoro dipendente).
Per ottenere le detrazioni per carichi di famiglia il reddito complessivo annuo del familiare a carico non deve superare 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili). Il reddito può comprendere retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze Diplomatiche e Consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti Centrali della Chiesa Cattolica. Fanno parte del reddito anche quello da lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi in via continuativa.
La detrazione spetta dal momento in cui si ha in carico il familiare.

Coniuge a carico
La detrazione per il coniuge a carico spetta a condizione che questi non sia legalmente ed effettivamente separato (anche se non convivente e non residente in Italia).

Detrazione per coniuge non legalmente ed effettivamente separato
Reddito Detrazione annua
Fino a 15.000 € nota (1)
Oltre 15.000 e fino a 29.000 € 690 €
Oltre 29.000 e fino a 29.200 € 700 € (690 € + maggiorazione di 10 €)
Oltre 29.200 e fino a 34.700 € 710 € (690 € + maggiorazione di 20 €)
Oltre 34.700 e fino a 35.000 € 720 € (690 € + maggiorazione di 30 €)
Oltre 35.000 e fino a 35.100 € 710 € (690 € + maggiorazione di 20 €)
Oltre 35.100 e fino a 35.200 € 700 € (690 € + maggiorazione di 10 €)
Oltre 35.200 e fino a 40.000 € 690 €
Oltre 40.000 e fino a 80.000 € nota (2)

 

Detrazione per familiari diversi dal coniuge
Familiari per cui spetta la detrazione Detrazione annua
Per ciascuno figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati 800 € (3)
Per ciascun figlio di età inferiore a tre anni 900 € (3)
Per ogni figlio disabile (legge 104/1992 – Inferiore a tre anni 1.120 € (900+220) (3)
Per ogni figlio disabile (legge 104/1992 – Superiore a tre anni 1.020 € (800+220) (3)
Più di tre figli a carico La detrazione è aumentata di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo:
aumento = 200 € x n° totale figli (3)
Per ogni altra persona   a carico 750 € (1)
Per il primo figlio in mancanza del coniuge Si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge

Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e spettano dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste fino al mese in cui tali condizioni sono cessate.

(1) La detrazione teorica di 800 € è diminuita del prodotto tra 110 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra il reddito complessivo e 15.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo non supera 15.000 euro:
800 – [110 x (reddito complessivo/15.000)].
(2) La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro diminuito del reddito complessivo e 40.000 euro:
690 x (80.000 – reddito complessivo)/40.000
(3) La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro:  
detrazione “teorica” x (95.000 – reddito complessivo)/95.000
Per ogni figlio successivo al primo l’importo di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro (l’importo, quindi, aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 euro per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via).
(4) La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro:
750 x (80.000 – reddito complessivo)/80.000.

Primo figlio a carico in mancanza del coniuge
In mancanza del coniuge spetta una detrazione maggiore per il primo figlio (se più favorevole) e una detrazione per gli altri figli a carico. Per primo figlio si intende quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico.
La mancanza del coniuge si verifica quando: l’altro genitore è deceduto e non c’è stato altro matrimonio o il dichiarante è legalmente ed effettivamente separato; l’altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali e il dichiarante che li ha riconosciuti non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato; vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo dichiarante che non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato. In tali casi per il primo figlio (inteso quellodi età anagrafica maggiore) spetta una detrazione maggiore.

La detrazione di 1.200 euro
La Finanziaria 2008 ha previsto, con decorrenza dal periodo d’imposta 2007, una detrazione di 1.200 euro da attribuire a chi ha quattro o più figli a carico. La detrazione spetta nella misura del 50% per ciascuno dei genitori non legalmente ed effettivamente separati; se un coniuge è a carico dell’altro la detrazione spetta per intero a quest’ultimo. In caso di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.
A differenza delle altre detrazioni per i figli a carico, questa detrazione:

  • non è ragguagliata al periodo di spettanza;
  • è fruibile soltanto se sono applicabili le detrazioni ordinarie per tutti i quattro o più figli a carico;
  • non dipende dal reddito del destinatario.

Per tale detrazione, inoltre, è riconosciuto un credito d’incapienza: se l’imposta dovuta è inferiore all’importo della nuova detrazione, è riconosciuto un credito il cui importo è pari alla differenza tra la detrazione e l’imposta dovuta.

Le detrazioni per redditi
Detrazione per redditi di pensione (per soggetti di età inferiore a 75 anni)
Reddito Detrazione annua
Fino a 7.500,00 € 1.725,00 € (5)
Oltre 7.500,00 e fino a 15.000,00 € 1.255,00 € (6)
Oltre 15.000,00 e fino a 55.000,00 € 1.255,00 € (7)
Oltre 55.000,00 €

La detrazione è rapportata al periodo di pensione dell’anno.

Dal 2007 le detrazioni indicate nella precedente tabella spettano anche in caso di assegni periodici percepiti dal coniuge ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c del T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Detrazione per redditi di pensione (per soggetti di età pari o superiore a 75 anni)
Reddito Detrazione annua
Fino a 7.750,00 € 1.783,00 € (8)
Oltre 7.750,00 e fino a 15.000,00 € 1.297,00 € (9)
Oltre 15.000,00 e fino a 55.000,00 € 1.297,00 € (10)
Oltre 55.000,00 €

La detrazione è rapportata al periodo di pensione dell’anno.

(5) L’ammontare della detrazione non può essere inferiore a 690 euro.
(6) La detrazione è aumentata del prodotto tra 470 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro.
(7)La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro.
(8)  L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro.
(9)La detrazione è aumentata del prodotto tra 486 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro.
(10)La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro.

Detrazioni per redditi di lavoro (da applicare nei casi di trattamenti pensionistici derivanti dalla previdenza complementare)
Reddito Detrazione annua
Fino a 8.000  €  1.840 € (11)
Oltre 8.000 e fino a 15.000  €  1.338 € (12)
Oltre 15.000 fino a 55.000  €  1.338 € (13)
Oltre 55.000 €  –

La detrazione è rapportata al periodo di pensione dell’anno.

Ulteriore detrazione per redditi da lavoro (da applicare nei casi di trattamenti pensionistici derivanti dalla previdenza complementare)
Reddito Ulteriore detrazione annua
 Oltre 23.000 e fino a 24.000 € 10 €
 Oltre 24.000 e fino a 25.000  € 20 €
 Oltre 25.000 e fino a 26.000 €   30 €
 Oltre 26.000 e fino a 27.700  € 40 €
 Oltre 27.700 e fino a 28.000  € 25 €

L’importo dell’ulteriore detrazione deve essere aggiunto alla detrazione per redditi da lavoro calcolata secondo i criteri della tabella precedente.

Detrazione per redditi diversi (da applicare agli assegni periodici corrisposti in forza di testamento)
Reddito Detrazione annua
 Fino a 4.800 1.104 €
 Oltre 4.800 e fino a 55.000 € 1.104 € (14)
 Oltre 55.000 €

(11) L’ammontare della detrazione non può essere inferiore a 690 euro.
(12) La detrazione è aumentata del prodotto tra 502 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro.
(13) La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro.
(14) La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 50.200 euro.  

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DUE O PIU’ PENSIONI

A partire dal 1999, il titolare d

 

Pensione internazionaleultima modifica: 2008-11-07T08:35:00+01:00da vitegabry
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2 pensieri su “Pensione internazionale

  1. Sono titolare di una pensione britannica. Mi hanno riconosciuto una pensione molto bassa. Circa Eur 40.00 al mese per tre anni e mezzo di lavoro con uno stipendio medio alto. Prego informare cosa devo fare per far valere i miei diritti?
    Cordiali saluti

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