Archivi giornalieri: 7 novembre 2008

Malattie professional

Malattie professionali. Un’indagine comparativa tra gli Stati dell’Unione europea

Lo studio di Eurogip presentato ad un convegno dell’Inca Cgil

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Oggi tutti i Paesi Europei dell’Unione europea a 15, con la sola eccezione della Grecia e dei Paesi Bassi, dispongono di un sistema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali che in alcune nazioni è unico ed in altri invece è distinto per due tipologie, come diverse sono anche le modalità di finanziamento: in alcune realtà abbiamo istituti assicurativi pubblici, in altri organismi privati con forme di controllo statale, in altri ancora, infine, organismi privati con controllo sociale.

Facendo una comparazione fra i dati del 2006 e quelli del 2000 si rileva che la Danimarca, la Francia e la Svezia rimangono i paesi nei quali vengono denunciate di più le malattie professionali che ammontano rispettivamente a 626, 401 e 349 ogni 100.000 assicurati.

All’altro estremo troviamo il Lussemburgo ed il Portogallo in cui le domande sono meno numerose (rispettivamente 66 e 80 denunce ogni 100.000 assicurati). E’ quanto emerge dall’ultima indagine condotta da Eurogip, presentata nel corso del convegno, promosso dall’INCA sulle “novità legislative in tema di malattie professionali tabellate e di sorveglianza sanitaria”.

 I risultati del primo studio comparativo sulle procedure e le condizioni di denuncia, di riconoscimento e di risarcimento delle malattie professionali in Europa è stato pubblicato da Eurogip nel 2000, con un successivo aggiornamento nel 2002. Le anticipazioni della ricerca sono contenute nell’ultimo numero della news letter dell’Inca Cgil


Totalizzazione dei periodi contributivi.

Questa scheda contiene informazioni utili sulla totalizzazione dei periodi contributivi.
Maggiori dettagli e approfondimenti sono disponibili nelle Miniguide o in TuttoInps

CHE COS’E’

La totalizzazione consente ai lavoratori che, nel corso della propria vita, hanno svolto attività diverse e sono stati iscritti a più gestioni pensionistiche, di ottenere un’unica pensione (di vecchiaia, di anzianità, di inabilità o ai superstiti) sommando i diversi periodi contributivi, che non devono coincidere.
La totalizzazione può essere chiesta da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto e liberi professionisti, ed è completamente gratuita. 


I REQUISITI

I REQUISITI

Il lavoratore, che non deve essere già titolare di pensione in nessuna delle gestioni a cui è stato iscritto, può richiedere la totalizzazione se possiede determinati requisiti:
– almeno 3 anni di contributi versati in ogni gestione assicurativa
– almeno 20 anni di contribuzione complessiva e 65 anni di età oppure
– 40 di contribuzione complessiva a prescindere dall’età
Il diritto alla pensione di inabilità si ottiene in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti dalla forma pensionistica nella quale il lavoratore risulta iscritto nel momento in cui si è verificato l’evento che determina l’invalidità.
Il diritto alla pensione ai superstiti (per i lavoratori deceduti dopo il 3 marzo 2006) spetta se, al momento della morte, il lavoratore aveva raggiunto i requisiti previsti dalla gestione assicurativa in cui era iscritto.
In entrambi i casi, per il perfezionamento dei requisiti, si prendono in considerazione tutti i contributi versati dal lavoratore alle gestioni in cui è stato assicurato. 
I lavoratori che rientrano nel sistema contributivo (ossia coloro che sono stati assunti dopo il 31 dicembre 1995) possono ottenere la totalizzazione anche se hanno maturato il diritto alla pensione in una delle gestioni in cui hanno versato i contributi.


LA DOMANDA

LA DOMANDA

Va presentata dal lavoratore (o dai superstiti) all’ente presso il quale risultano versati gli ultimi contributi.
Ogni domanda per essere presa in esame deve contenere tutte le informazioni e la documentazione indispensabile, come previsto dall’articolo 1, comma 783 della legge 296/06.
Il diritto alla totalizzazione è accertato dalla Gestione presso la quale è stata presentata la domanda.
Nel caso in cui sia stata presentata domanda di ricongiunzione prima del 3 marzo 2006, è possibile recedere e chiedere la restituzione dell’importo parziale eventualmente già pagato. Se la ricongiunzione risulta già definita è precluso il ricorso alla totalizzazione.


LA PENSIONE

LA PENSIONE

Le gestioni pensionistiche calcolano la quota di pensione di propria competenza in proporzione all’anzianità contribuiva maturata dal lavoratore in ciascuna di esse. Il pagamento della pensione è effettuato dall’Inps, ma l’onere rimane a carico delle singole gestioni in relazione alle rispettive quote.
In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del lavoratore.

Dirigenti d’azienda

Questa scheda contiene informazioni utili sull’assicurazione per i dirigenti industriali.
Maggiori dettagli e approfondimenti sono disponibili in TuttoInps 

LA PENSIONE DEI DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI
Dal 1° gennaio 2003 la legge finanziaria ha soppresso l’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), trasferendo all’INPS tutte le sue strutture e funzioni.

Il regime pensionistico dei dirigenti industriali è uniformato, a partire dalla stessa data, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall’INPS.
Gran parte della disciplina prevista per l’Assicurazione Generale Obbligatoria era peraltro già stata estesa al rapporto assicurativo previdenziale dei dirigenti di aziende industriali nel 1997, con il “decreto di armonizzazione”, il D. Lgs.181/1997.

COSA C’E’ DI NUOVO PER GLI ASSICURATI

Gli 82.447 dirigenti titolari di posizione assicurativa presso l’INPDAI al 31 dicembre 2002, sono iscritti automaticamente all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, mentre il rapporto di lavoro di quelli assunti dal 1° gennaio 2003 va denunciato direttamente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. La disposizione riguarda sia i dirigenti di prima nomina (per nuova assunzione o per passaggio di qualifica) sia i dirigenti già in possesso di posizione assicurativa presso l’INPDAI, che cessino il rapporto di lavoro in corso presso l’azienda e instaurino un nuovo rapporto presso la stessa azienda o un’altra azienda industriale.
I contributi sono versati dalle aziende facendo riferimento all’intera retribuzione percepita, senza l’applicazione dei massimali fissati dalle leggi precedentemente in vigore.
Restano confermate, secondo le regole della relativa disciplina INPS, le possibilità di contribuzione facoltativa (versamenti volontari, ricongiunzioni e riscatti), di totalizzazione, di riscatto di rendita vitalizia e di contribuzione figurativa.


PRESTAZIONI PREVIDENZIALI NON PENSIONISTICHE ED ASSISTENZIALI

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI NON PENSIONISTICHE ED ASSISTENZIALI

Delle prestazioni previdenziali non pensionistiche rimane in vigore il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, mentre sono soppresse tutte le prestazioni di natura assistenziale (erogazioni straordinarie, assistenza infermieristica domiciliare, case di riposo, borse di studio, ecc.).


COSA CAMBIA PER I VECCHI PENSIONATI…

COSA CAMBIA PER I VECCHI PENSIONATI…

La gestione delle 90.444 pensioni INPDAI in essere al 31 dicembre 2002 è assunta dall’INPS, che prosegue la corresponsione delle prestazioni, confermando l’importo liquidato.
Dal giugno di quest’anno il pagamento avviene direttamente con procedura INPS, con le modalità adottate per la generalità degli assicurati, come comunicato con la lettera inviata a ciascun pensionato in cui sono stati indicati la sede di competenza, la categoria della prestazione ed il relativo numero di certificato.


…E PER QUELLI NUOVI

…E PER QUELLI NUOVI

Le domande di nuova pensione possono essere presentate nelle sedi INPS presenti sul territorio, che in un primo periodo provvederanno ad inoltrarle presso la sede ex INPDAI di Roma per la relativa fase istruttoria.
Entro il mese di ottobre 2003 gli archivi e i dati storici delle pensioni saranno trasferiti alle sedi territoriali, in modo da consentire la liquidazione diretta delle prestazioni a partire dal 2004.
Le pensioni, ancora in fase di definizione, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, o anteriore, saranno definite secondo la disciplina vigente nell’INPDAI, mentre quelle con decorrenza successiva saranno pagate secondo il sistema del pro-rata.
L’importo di queste prestazioni sarà quindi determinato dalla somma della quota corrispondente alle anzianità contributive maturate preso il soppresso Istituto, comprensive di contributi trasferiti o ricongiunti a seguito di domande presentate entro la fine del 2002, e di quella corrispondente alla anzianità contributiva maturata presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti a partire dal gennaio 2003.
Spiegazioni più dettagliate sono contenute nelle circolari n.44 e n.107 del 2003, nella comunicazione relativa alla compatibilità per gli ex iscritti INPDAI con l’iscrizione alla gestione separata dell’INPS e al differimento dei termini di pagamento dei versamenti volontari e nella pagina dedicata alla pensione dei dirigenti industriali di Tutto Inps, presenti su questo sito.
Per tutte le altre notizie, si possono consultare le voci della sezione Informazioni.
A disposizione dei dirigenti rimangono anche i servizi di calcolo previsionale della pensione maturata fino al dicembre 2002 e la possibilità di verificare, alla stessa data, la propria posizione contributiva.

La ricongiunzione

Questa scheda contiene informazioni utili sulla ricongiunzione dei contributi.
Maggiori dettagli e approfondimenti sono disponibili nelle Miniguide o in TuttoInps

CHE COS’È

Il lavoratore che ha contributi versati presso Enti diversi può chiederne la ricongiunzione, cioè l’unificazione, allo scopo di ottenere un’unica pensione calcolata su tutti i contributi versati.
La ricongiunzione può essere richiesta dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, dai lavoratori autonomi o dai loro superstiti.
In alternativa, se sussistono le condizioni, i contributi versati in più gestioni pensionistiche possono essere sommati ricorrendo alla totalizzazione, che è completamente gratuita (vedi scheda Totalizzazione contributi).


LA DOMANDA

LA DOMANDA

Deve essere presentata presso gli uffici INPS e indirizzata al Fondo di previdenza dei lavoratori dipendenti per:
Elenco puntatoperiodi assicurativi versati in altre forme di previdenza (Inpdap, Fondi Speciali ecc.);
Elenco puntatoperiodi assicurativi come lavoratore autonomo (artigiano, commerciante, coltivatore diretto, colono e mezzadro) purché l’interessato abbia almeno cinque anni di contributi (260 settimane) versati come Elenco puntatolavoratore dipendente successivamente alla cessazione dell’attività autonoma;
Elenco puntatoperiodi assicurativi presso le Casse dei liberi professionisti (avvocati, medici, ingegneri ecc.)
presso altro Istituto o Cassa, alternativi all’INPS, per:
Elenco puntatocontributi versati presso l’INPS.
QUANTO COSTA

Presso l’INPS:
Elenco puntatoè gratuita in caso di ricongiunzione da lavoro dipendente;
Elenco puntatoè a carico del lavoratore in caso di ricongiunzione da lavoro autonomo.
Presso un’altra Cassa o Istituto pensionistico:
Elenco puntato
è a carico del lavoratore.

PAGAMENTO

In caso di ricongiunzione onerosa, il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione o a rate (tramite i bollettini inviati dall’Istituto).
L’Inps, in collaborazione con Posteitaliane, consente il pagamento della ricongiunzione anche in via telematica tramite il sito dell’Istituto www.inps.it (accedendo alla sezione “Servizi”).
Per effettuare questa operazione è necessario essersi precedentemente registrati con Posteitaliane al sito www.poste.it (la registrazione è gratuita).
Gli strumenti di pagamento abilitati sono:
Elenco puntato addebito in conto corrente BancoPosta;
Elenco puntato carta prepagata PostePay emessa da Posteitaliane;
Elenco puntato carte di credito abilitate al circuito internazionale Visa, Visa Electron e Mastercard.
Per il servizio è dovuto alle Posteitaliane un importo variabile a seconda della modalità di pagamento.

Rendita vitalizia

Questa scheda contiene informazioni utili sulla rendita vitalizia.
Maggiori dettagli e approfondimenti sono disponibili nelle Guide o in TuttoInps

CHE COS’È

In caso di “vuoto” contributivo, dovuto ad omissione dei versamenti previdenziali da parte dell’ azienda o datore di lavoro, il lavoratore dipendente deve darne notizia all’Inps affinché l’Istituto provveda al recupero.
Se nel frattempo è intervenuta, la prescrizione il lavoratore può chiedere all’Inps la costituzione di una rendita vitalizia per ottenere l’accredito del periodo di omissione contributiva.
Si tratta di un versamento all’Inps il cui importo è calcolato in relazione all’età, alla retribuzione, al sesso, alla lunghezza del periodo da regolarizzare e all’anzianità contributiva. Una volta pagata la cifra richiesta, sulla propria posizione assicurativa, l’Inps accrediterà il periodo non coperto da contribuzione. Questi contributi sono utili sia per raggiungere il diritto sia per calcolare l’importo della pensione.
Oltre ai lavoratori dipendenti, possono usufruire di questa opportunità anche i familiari collaboratori di artigiani, commercianti e coltivatori diretti. 

LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata all’Inps (dal lavoratore o dal datore di lavoro o dai loro eredi) direttamente agli uffici competenti per territorio o tramite un Ente di Patronato.
Documenti da allegare:
Elenco puntatobuste paga;
Elenco puntatolibri paga e matricola;
Elenco puntatolibretti di lavoro;
Elenco puntatolettere di assunzione;
Elenco puntatoprove testimoniali (solo in relazione alla durata e alla continuità del rapporto di lavoro).

Contributi da riscatto

Questa scheda contiene informazioni utili sui contributi da riscatto.
Maggiori dettagli e approfondimenti sono disponibili nelle Guide, nelle Miniguide o in TuttoInps
CHE COSA SONO

Con il riscatto si possono coprire, a proprie spese, alcuni periodi espressamente previsti dalla legge per i quali non esiste un obbligo assicurativo.


QUALI SONO

QUALI SONO

I periodi per i quali è possibile effettuare il riscatto sono i seguenti:
Elenco puntatocorso legale di laurea, lauree brevi e titoli equiparati;
Elenco puntatolavoro dipendente svolto all’estero in paesi non convenzionati con l’Italia;
Elenco puntatoperiodi di assenza facoltativa per gravidanza e puerperio, al di fuori del rapporto di lavoro;
Elenco puntatocongedi per gravi motivi familiari della durata massima di due anni;
Elenco puntatocongedi per formazione e studio;
Elenco puntatolavoro prestato come parasubordinato prima del 1996;
Elenco puntatointerruzioni o sospensioni del rapporto di lavoro, quando sono previste da una specifica disposizione di legge o contrattuale, per una durata massima di tre anni (in alternativa è possibile chiedere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria); 


CHI PUÒ RICHIEDERLI

CHI PUÒ RICHIEDERLI

Il riscatto può essere richiesto all’Inps da tutti i lavoratori dipendenti e autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), da quelli iscritti ai fondi speciali e da quelli iscritti alla Gestione separata (collaboratori coordinati e continuativi o a progetto, venditori a domicilio, liberi professionisti senza Cassa di categoria).


COME SI PAGA

COME SI PAGA

L’Inps invia al domicilio del richiedente i bollettini per il pagamento e comunica la somma da pagare. Il pagamento va effettuato entro 60 giorni dalla comunicazione in un’unica soluzione o rateizzato fino a 60 rate mensili.
In questo caso vengono applicati gli interessi, calcolati secondo il tasso annuo corrente.
L’Inps, in collaborazione con Posteitaliane, consente il pagamento dei contributi anche in via telematica tramite il sito dell’Istituto www.inps.it (accedendo alla sezione “Servizi”).
Per effettuare questa operazione è necessario essersi precedentemente registrati con Posteitaliane al sito www.poste.it (la registrazione è gratuita).
Gli strumenti di pagamento abilitati sono: 
Elenco puntatoaddebito in conto corrente BancoPosta;
Elenco puntatocarta prepagata PostePay emessa da Posteitaliane;
Elenco puntatocarte di credito abilitate al circuito internazionale Visa, Visa Electron e Mastercard.
Per il servizio è dovuto alle Posteitaliane un importo variabile a seconda delle modalità di pagamento.

NOVITA’

A partire dal 1° gennaio 2008, il riscatto della laurea può essere chiesto da chi ancora non lavora e non è iscritto ad alcuna forma previdenziale e da tutti i lavoratori soggetti al regime contributivo. L’importo può essere rateizzato fino a 120 rate senza interessi.
Il contributo è fiscalmente deducibile dal richiedente o, nella misura del 19 % dell’importo del riscatto, dai familiari dai quali risulti fiscalmente a carico

Contributi volontari

Questa scheda contiene informazioni utili sui contributi volontari.
Maggiori dettagli e approfondimenti sono disponibili nelle Guide o in TuttoInps
CHE COSA SONO

I lavoratori che interrompono l’attività lavorativa possono chiedere all’Inps l’autorizzazione a proseguire volontariamente la contribuzione per raggiungere il diritto alla pensione o per aumentarne l’importo.


LA DOMANDA

LA DOMANDA

La domanda di autorizzazione ai versamenti volontari va presentata agli uffici Inps sull’apposito modulo 010/M, allegando la documentazione indicata sul modulo stesso. Tra i documenti da allegare è richiesta la copia del modello CUD relativo all’ultimo periodo di occupazione e all’anno precedente a quello della domanda, con l’indicazione della data di cessazione del rapporto di lavoro. Il modulo di domanda può essere inviato anche per posta o presentato tramite un Ente di Patronato riconosciuto dalla legge, che offre assistenza gratuita ai lavoratori. Nel caso in cui si sia presentata una domanda di pensione ed essa venga respinta dall’Inps, questa viene automaticamente esaminata come domanda di autorizzazione ai versamenti volontari.

I REQUISITI

Per ottenere l’autorizzazione occorre avere almeno cinque anni di contributi effettivi in tutta la vita lavorativa oppure tre anni di contributi nei cinque anni precedenti la domanda. Solo per alcune categorie di lavoratori (stagionali, part time, parasubordinati) è sufficiente un anno di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda. Il requisito contributivo può essere raggiunto cumulando i contributi versati come lavoratore dipendente e autonomo. I lavoratori parasubordinati possono essere autorizzati alla prosecuzione volontaria, nell’ambito della stessa Gestione separata, per i periodi in cui non svolgono l’attività. Possono chiedere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, allo scopo di integrare la contribuzione figurativa prevista, anche i lavoratori:
Elenco puntato che si avvalgono dell’astensione facoltativa dal lavoro tra i tre e gli otto anni di vita del bambino;
Elenco puntatoche usufruiscono dei permessi di allattamento e dei periodi di assenza per malattia del bambino (di età compresa tra i tre e gli otto anni). 


QUANTO SI PAGA

QUANTO SI PAGA

L’importo dei contributi volontari è determinato dall’Inps:
Elenco puntatoper i lavoratori dipendenti in base alla retribuzione percepita nei 12 mesi precedenti la domanda;
Elenco puntatoper gli artigiani e i commercianti in base alla media del reddito d’impresa (dichiarato ai fini fiscali) negli ultimi 36 mesi di contribuzione precedenti la domanda;
Elenco puntatoper i coltivatori diretti, i coloni e i mezzadri i contributi sono calcolati su classi di reddito stabilite ogni anno dalla legge.
  
QUANDO SI PAGA

I contributi volontari si pagano trimestralmente con le scadenze:

Periodo Scadenza
gennaio – marzo 30 giugno
aprile – giugno 30 settembre
luglio – settembre 31 dicembre
ottobre – dicembre 31 marzo

COME SI PAGA

COME SI PAGA

L’Inps invia al domicilio del richiedente i bollettini di conto corrente postale, con l’indicazione del contributo da versare.
 

 

Gli elementi sui quali si basa il calcolo della pensione sono :
1) l’anzianità contributiva;
2) la retribuzione pensionabile.

 

 

 

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L’ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA
E’ data dal totale di tutti i contributi versati da un giornalista nell’arco dell’intera vita lavorativa. Ai fini del calcolo della pensione l’anzianità contributiva va suddivisa in quattro blocchi.
Il primo blocco (che chiameremo “A”) è costituito dagli anni di contribuzione maturati precendentemente al 31.12.92.
Il secondo blocco (che chiameremo “B”) è costituito dai contributi versati dal 1.1.93 al 31.7.98.
Il terzo blocco (che chiameremo “C”) è costituito dalle contribuzioni versate a partire dal 1 agosto 1998.
Il quarto blocco (che chiameremo “D”) è stato introdotto con la delibera C.d.A. n°2 del 24/01/2007 per le contribuzioni versate a partire dal 1° gennaio 2006.

 

 

 

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LA RETRIBUZIONE PENSIONABILE
Per poter calcolare la pensione occorre innanzitutto ricavare la retribuzione pensionabile dell’iscritto. Ciò avviene in modo diverso a seconda che si riferisca a periodi di contribuzione antecedenti al 31.12.92, compresi tra il 1.1.93 e 31.7.98, compresi tra il 1.8.98 ed il 31/12/2005 oppure successivi al 1.01.2006.

 

Per la “Quota A” (che è riferita alle anzianità contributive maturate fino al 31.12.92) la retribuzione pensionabile è costituita dalla media annua delle retribuzioni degli ultimi 5 anni precedenti la domanda, ovvero se più favorevoli, dei 10 anni di calendario migliori (di tutta la carriera).

 

Per la “Quota B” (che è riferita alle anzianità contributive maturate a partire dal 1.1.93) la retribuzione pensionabile è costituita dalla media annua delle retribuzioni relative a tutti gli anni coperti da contribuzione successivi al 31.12.92 e dagli eventuali ultimi 5 anni precedenti il 31.12.92.
Da tale media annua devono essere escluse quelle retribuzioni (successive al 1.1.92) che, rivalutate, siano singolarmente inferiori del 10% rispetto alla media; le retribuzioni così escluse dal calcolo (perchè inferiori per un importo superiore al 10% della media) non possono però superare il 35% degli anni di contribuzione successivi al 31.12.92.
Per i giornalisti che al 31.12.92 possano far valere almeno 15 anni di contribuzione, la retribuzione pensionabile da prendere in considerazione per il calcolo della “Quota B”, è determinata sulla base della media degli ultimi 10 anni di contribuzione precedenti la domanda ovvero dei migliori 10 in assoluto di tutta la carriera, rivalutata secondo le variazioni degli indici ISTAT, più l’1% per ogni anno.

 

Per la “Quota C” bisogna distinguere due ipotesi:
· per coloro che risultavano iscritti all’Istituto prima del 24.7.98, la retribuzione pensionabile è quella calcolata per la “Quota B”;
· per coloro che risultano iscritti all’Istituto dopo il 24.7.98 la retribuzione pensionabile è costituita dalla media annua delle retribuzioni relative a tutti gli anni coperti da contribuzione.

 

Per la “Quota D” – che è relativa alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 2006 – la retribuzione pensionabile è costituita dalla media annua delle retribuzioni relative a tutti gli anni coperti da contribuzione.

 

 

 

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Quota Pensione

 

Soggetti Interessati

 

Media retributiva pensionabile individuale

 

Media retributiva di riferimento

 

Indici rivalutazione

 

Quota A
(contributi fino al 31/12/92)

 

TUTTI

 

Ultimi 5 anni o, se più favorevoli 10 anni migliori

 

Media retributiva della categoria

 

Costo vita ISTAT

 

(1)
Quota B
(Contributi da gennaio 93 a luglio 98)
(2)

 

Più di 15 anni al 31/12/92

 

Ultimi 10 anni o, se più favorevoli, 10 anni migliori

 

Media retributiva della categoria

 

Costo vita ISTAT + 1%

 

Meno di 15 anni al 31/12/1992

 

tutti gli anni dopo il 1/01/1993 al netto degli scarti Dlgs 373/93, + ultimi 5 anni al 31/12/92. (*)

 

Quota C
(Contributi post agosto ‘98)

 

Già iscritti INPGI al 24/07/1998

 

(Vedi Q.ta B)

 

Minimo contrattuale R.O. aumentato del 20%

 

Costo vita ISTAT + 1%

 

Iscritti INPGI dopo 24/07/1998

 

Tutta vita lavorativa

 

Quota D
(Contributi post 1/01/2006)

 

TUTTI

 

Tutta vita lavorativa

 

Minimo contrattuale R.O. aumentato del 20%

 

Costo vita ISTAT + 1%

 

(*) NOTA : In base al Dlgs n.373/93, chi al 31/12/1992 aveva meno di 15 anni di contributi versati all’Inpgi, avrà calcolata la quota B della retribuzione pensionabile sulla media di tutte le retribuzioni successive al 1/1/93, comprendendo anche i 5 anni precedenti il 31/12/92. L’interessato potrà però scartare fino al 35% delle retribuzioni annuali inferiori del 10% rispetto al valore medio.

 

 

 

DEROGHE al nuovo sistema di calcolo ( quota D) in vigore dal 1°/01/2006:

 

  1. Per tutti i trattamenti pensionistici liquidati o certificati, entro il 24 aprile 2007, sono fatti salvi i criteri di calcolo ad essi applicati o certificati.

     

  2. Per gli iscritti che anteriormente alla data del 24 aprile 2007 avevano maturato il diritto alla liquidazione di un trattamento pensionistico di vecchiaia o anzianità valgono le precedenti normative di calcolo relativamente alle contribuzioni maturate fino all’approvazione delle nuove modifiche regolamentari (24 aprile 2007).

     

  3. Per le domande di pensione o di bonus, prodotte antecedentemente al 24 aprile 2007 non ancora liquidate o certificate, valgono le precedenti normative di calcolo.

     

  4. Per le domande di prepensionamento riferite a stati di crisi accertati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale anteriormente alla data del 24 aprile 2007 continuano a valere le precedenti normative di calcolo.

     

  5. Tutte le domande di pensione di vecchiaia, anzianità, invalidità e ai superstiti, che saranno prodotte dopo la data del 24 aprile 2007 saranno calcolate sulla base delle nuove normative introdotte, salvo i casi previsti al precedente punto 2.

     

 

 

Qui di seguito cercheremo di spiegare, con alcuni esempi, come si determinano le medie utili per calcolare la pensione.

 

ESEMPIO N.1

 

Un giornalista al momento della presentazione della domanda di pensione, ha maturato un’anzianità contributiva di 30 anni.
L’ultimo contributo è stato versato PRIMA del 31.12.92.

L’importo della pensione sarà costituito dalla sola QUOTA A, che si determina come segue:

 

QUOTA  ” A “

 

ALLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE
(determinata in base alla:

 

  • media annua delle retribuzioni degli ultimi cinque anni precedenti la domanda, oppure

     

  • media annua dei dieci anni migliori di tutta la carriera)

     

SI APPLICA L’ALIQUOTA DI RENDIMENTO
L’IMPORTO CHE NE RISULTA SI MOLTIPLICA PER 30 (anni di contribuzione):

 

IL RISULTATO SARA’ L’IMPORTO DELLA PENSIONE ANNUA

 


ESEMPIO N.2

 

Un giornalista, al momento della presentazione della domanda di pensione, ha maturato un’anzianità contributiva di 35 anni. Il primo contributo è stato versato il 1.8.98.
L’importo della pensione sarà costituito dalla sola QUOTA C, così determinata:

 

 

QUOTA  ” C “

 

ALLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE
(determinata sulla base della:

 

  • media annua delle retribuzioni relative a tutti gli anni coperti da contribuzione)

     

SI APPLICA L’ALIQUOTA DI RENDIMENTO
L’IMPORTO CHE NE RISULTA SI MOLTIPLICA PER 35 (anni di contribuzione):

 

IL RISULTATO SARA’ L’IMPORTO DELLA PENSIONE ANNUA

 

 

ESEMPIO N.3

 

Alla data di presentazione della domanda di pensione un giornalista ha maturato un’anzianità contributiva di 35 anni, di cui :

 

  • 20 anni (quindi più di 15) sono stati versati PRIMA del 31.12.92,

     

  • 5 anni e 7 mesi sono stati versati dal 1.1.93 al 31.7.98,

     

  • 7 anni e 5 mesi sono stati versati dal 1.8.98 al 31.12.2005

     

  • 2 anni sono stati versati DAL 1.01.2006.

     

QUOTA  ” A “

 

ALLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE
(determinata in base alla

 

  • media annua delle retribuzioni degli ultimi cinque anni precedenti la domanda, oppure

     

  • media annua dei dieci anni migliori di tutta la carriera)

     

SI APPLICA L’ALIQUOTA DI RENDIMENTO
L’IMPORTO CHE NE RISULTA SI MOLTIPLICA PER 20 (anni di contribuzione)

 

IL RISULTATO SARA’ L’IMPORTO ANNUO DELLA QUOTA “A” DI PENSIONE

 

 

QUOTA  ” B “

 

ALLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE

(determinata in base alla

 

  • media annua delle retribuzioni degli ultimi dieci anni precedenti la domanda, oppure

     

  • media annua dei dieci anni migliori di tutta la carriera

     

SI APPLICA L’ALIQUOTA DI RENDIMENTO
L’IMPORTO CHE NE RISULTA SI MOLTIPLICA PER 5 anni e 7 mesi (di contribuzione)

 

IL RISULTATO SARA’ L’IMPORTO ANNUO DELLA QUOTA “B” DI PENSIONE

 

 

QUOTA ” C “

 

ALLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE

(determinata in base alla

 

  • media annua delle retribuzioni degli ultimi dieci anni precedenti la domanda, oppure

     

  • media annua dei dieci anni migliori di tutta la carriera)

     

SI APPLICA L’ALIQUOTA DI RENDIMENTO
L’IMPORTO CHE NE RISULTA SI MOLTIPLICA PER 7 anni e 5 mesi
(di contribuzione)

 

IL RISULTATO SARA’ L’IMPORTO ANNUO DELLA QUOTA “C” DI PENSIONE

 

 

QUOTA ” D “

 

ALLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE

(determinata in base alla

 

  • media annua delle retribuzioni relative a tutti gli anni coperti da contribuzione

     

SI APPLICA L’ALIQUOTA DI RENDIMENTO
L’IMPORTO CHE NE RISULTA SI MOLTIPLICA PER 2 anni
(di contribuzione)

 

IL RISULTATO SARA’ L’IMPORTO ANNUO DELLA QUOTA “D” DI PENSIONE

 

L’importo annuo della pensione è costituito dalla somma della QUOTA “A”, della QUOTA “B”, della QUOTA “C” e della QUOTA “D”.

 

 

ESEMPIO N.4

 

Alla data di presentazione della domanda di pensione un giornalista ha maturato un’anzianità contributiva di 30 anni di cui :

 

  • 10 (quindi meno di 15) PRIMA del 31.12.92,

     

  • 5 anni e 7 mesi sono stati versati dal 1.1.93 al 31.7.98

     

  • 7 anni e 5 mesi sono stati versati dal 1.8.98 al 31.12.2005

     

  • 3 anni sono stati versati DAL 1.01.2006.

     

QUOTA  ” A “

 

ALLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE
(determinata in base alla

 

  • media annua delle retribuzioni degli ultimi cinque anni precedenti la domanda, oppure

     

  • media annua dei dieci anni migliori di tutta la carriera)

     

SI APPLICA L’ALIQUOTA DI RENDIMENTO
L’IMPORTO CHE NE RISULTA SI MOLTIPLICA PER 10 (anni di contribuzione)

 

IL RISULTATO SARA’ L’IMPORTO ANNUO DELLA QUOTA “A” DI PENSIONE

 

 

QUOTA  ” B “

 

ALLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE
(determinata in base alla

 

  • media annua delle retribuzioni relative a tutti gli anni di contribuzione successivi al 31/12/1992 e agli ultimi cinque anni precedenti il 31/12/1992, “depurata”, cioè determinata escludendo nel limite del 35% le medie annue inferiori del 10%)

     

SI APPLICA L’ALIQUOTA DI RENDIMENTO
L’IMPORTO CHE NE RISULTA SI MOLTIPLICA PER 5 anni e 7 mesi (di contribuzione)

 

IL RISULTATO SARA’ L’IMPORTO ANNUO DELLA QUOTA “B” DI PENSIONE

 

 

QUOTA  ” C “

 

ALLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE
(determinata in base alla

 

  • media annua delle retribuzioni relative a tutti gli anni di contribuzione successivi al 31/12/1992 e agli ultimi cinque anni precedenti il 31/12/1992, “depurata”, cioè determinata escludendo nel limite del 35% le medie annue inferiori del 10%)

     

SI APPLICA L’ALIQUOTA DI RENDIMENTO
L’IMPORTO CHE NE RISULTA SI MOLTIPLICA PER 7 anni e 5 mesi
(di contribuzione)

 

IL RISULTATO SARA’ L’IMPORTO ANNUO DELLA QUOTA “C” DI PENSIONE

 

 

QUOTA ” D “

 

ALLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE
(determinata in base alla

 

  • media annua delle retribuzioni relative a tutti gli anni coperti da contribuzione)

     

SI APPLICA L’ALIQUOTA DI RENDIMENTO
L’IMPORTO CHE NE RISULTA SI MOLTIPLICA PER 3 anni
(di contribuzione)

 

IL RISULTATO SARA’ L’IMPORTO ANNUO DELLA QUOTA “D” DI PENSIONE

 

L’importo annuo della pensione è costituito dalla somma della QUOTA “A”, della QUOTA “B”, della QUOTA”C”e della QUOTA “D”.

 

 

 

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L’ALIQUOTA DI RENDIMENTO
L’importo annuo della pensione è calcolato applicando alla retribuzione media pensionabile individuale (rivalutata ISTAT) un’aliquota di rendimento, in modo diverso a seconda che ci si riferisca alla “Quota A”, alla “Quota B”, oppure alle Quote “C” e “D”.

 

ALIQUOTE DI RENDIMENTO CHE SI APPLICANO ALLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE DETERMINATA PER LA QUOTA A (periodi di contribuzione precedenti al 31.12.92).

 

  • 2,66% dell’importo ricompreso entro la media retributiva della categoria* dell’anno immediatamente precedente la decorrenza della pensione;

     

  • 2,00% dell’importo eccedente, fino ad terzo della media predetta * ;

     

  • 1,66% dell’ulteriore eccedenza fino a due terzi della stessa media * ;

     

  • 1,33% dell’importo residuo, senza alcun limite.

     

 

ALIQUOTE CHE SI APPLICANO ALLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE DETERMINATA PER LA QUOTA B (periodi di contribuzione successivi al 31.12.92)

2,66% dell’importo ricompreso entro la media retributiva della categoria*
dell’anno precedente la decorrenza della pensione.

Per le quote di retribuzione eccedenti il limite della suddetta media retributiva * :

 

  • 2,00 % fino al 33%

     

  • 1,66 % dal 33% al 66%

     

  • 1,33 % dal 66% al 90%

     

  • 0,90 % oltre il 90%.

     

 

ALIQUOTE CHE SI APPLICANO ALLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE DETERMINATA PER LA ” QUOTA C” (periodi di contribuzione dal 24.7.98 al 31/12/2005) e PER LA “QUOTA D” (periodo di contribuzione dal 1.01.2006)

 

  • 2,66 % dell’importo ricompreso entro il minimo contrattuale annuo del redattore ordinario vigente nell’anno precedente la decorrenza del trattamento, maggiorato del 20 per cento .

     

Per le quote di retribuzione eccedenti il limite del suddetto importo:

 

  • 2,00 % fino al 33%

     

  • 1,66 % dal 33% al 66%

     

  • 1,33 % dal 66% al 90%

     

  • 0,90 % oltre il 90%.

     

* LA MEDIA RETRIBUTIVA DELLA CATEGORIA è determinata annualmente dal Consiglio di amministrazione in base al rapporto intercorrente tra l’ammontare delle retribuzioni annue accertate ai fini contributivi ed il numero dei giornalisti contribuenti, così come risultano dal bilancio dell’anno a cui la media va riferita.
Queste le medie retributive della categoria negli ultimi tre anni:

 

  • 1998 = L. 107.680.000

     

  • 1999 = L. 109.322.000

     

  • 2000 = L. 111.302.000

     

  • 2001 = L. 108.706.000

     

  • 2002 = € 55.801,00

     

  • 2003 = € 58.045,00

     

  • 2004 = € 58.564,00

     

  • 2005 = € 58.615,00

     

  • 2006 = € 58.005,00

     

  • 2007 = € 57.978,00

     

 

 

 

 

CALCOLO PENSIONI ANNO 2007

 

<>CALCOLO PENSIONI CON DECORRENZA ANNO 2007

 

 

</>

 

I N P G I 

 

 

1) QUOTA A) – Contribuzioni fino al 31/12/1992.

 

Scaglioni della retribuzione pensionabile

 

%

 

Scaglione

 

Rendimento per 1 anno di contributi

 

Rendimento cumulato

 

 fino a 

 

57.978,00

 

2,66

 

57.978,00

 

1.542,93

 

1.542,21

 

 da 

 

57.978,00

 

a

 

77.304,00

 

2,00

 

19.326,00

 

386,52

 

1.928,73

 

 da 

 

77.304,00

 

 

96.630,00

 

1,66

 

19.326,00

 

320,81

 

2.249,55

 

oltre 

 

96.630,00

 

1,33

 

 

 

 

 

 

 

 

2) QUOTA B) – Contribuzioni dal 1/01/1993.

 

Scaglioni della retribuzione pensionabile

 

%

 

Scaglione

 

Rendimento per 1 anno di contributi

 

Rendimento cumulato

 

 fino a 

 

57.978,00

 

2,66

 

57.978,00

 

1.542,21

 

1.542,21

 

 da 

 

57.978,00

 

a

 

77.110,74

 

2,00

 

19.132,74

 

382,65

 

1.924,87

 

 da 

 

77.110,74

 

a

 

96.243,48

 

1,66

 

19.132,74

 

317,60

 

2.242,47

 

 da 

 

96.243,48

 

a

 

110.158,20

 

1,33

 

13.914,72

 

185,07

 

2.427,54

 

oltre

 

110.158,20

 

0,90

 

 

 

 

 

 

 

 

3) QUOTA C) – Contribuzioni dal 1/08/1998.
QUOTA D) – Contribuzioni dal 1/01/2006.

 

Scaglioni della retribuzione pensionabile

 

%

 

Scaglione

 

Rendimento per 1 anno di contributi

 

Rendimento cumulato

 

fino a 

 

39.221,00

 

2,66

 

39.221,00

 

1.043,28

 

1043,28

 

da

 

39.221,00

 

a

 

52.163,93

 

2,00

 

12.942,93

 

258,86

 

1.302,14

 

da

 

52.163,93

 

a

 

65.106,86

 

1,66

 

12.942,93

 

214,85

 

1.516,99

 

da

 

65.106,86

 

a

 

74.519,90

 

1,33

 

9.413,04

 

125,19

 

1.642,18

 

oltre

 

74.519,90

 

0,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO COMPETENTE
Servizio Prestazioni
Ufficio Pensioni
Roma 00198 – Via Nizza, 35

 

 

 

 

 

Contributi figurativi

Questa scheda contiene informazioni utili sui contributi figurativi.
Maggiori dettagli e approfondimenti sono disponibili nelle Guide o in TuttoInps
CHE COSA SONO

Sono contributi “fittizi” riconosciuti agli assicurati per periodi durante i quali non c’è stata attività lavorativa e di conseguenza non c’è stato il versamento dei contributi obbligatori.
A COSA SERVONO

I contributi figurativi sono utili sia per raggiungere il diritto alla pensione sia per calcolarne l’importo.
Nel caso della pensione di anzianità ottenuta con meno di 40 anni di contributi, i periodi di malattia e quelli durante i quali è stata riscossa l’indennità di disoccupazione non possono essere utilizzati per raggiungere il diritto alla pensione.
Per la pensione di anzianità di lavoratori dipendenti e autonomi, che al 31 dicembre 1992 non avevano contribuzione presso l’Inps, possono essere presi in considerazione, in tutta la vita assicurativa, contributi figurativi per un massimo di cinque anni.


QUALI PERIODI

QUALI PERIODI

Elenco puntatoservizio militare
Elenco puntatogravidanza e puerperio
Elenco puntatodisoccupazione indennizzata
Elenco puntatomalattia e infortunio
Elenco puntatocassa integrazione guadagni
Elenco puntatomobilità
Elenco puntatoaspettativa sindacale
Elenco puntatodonazione di sangue
Elenco puntatopersecuzione politica e razziale
Elenco puntatotubercolosi
Elenco puntatocalamità naturale
Elenco puntatoaspettativa per mandato elettorale
Elenco puntatocongedi parentali
Elenco puntatoattività svolta da lavoratori invalidi
Elenco puntatoassistenza a familiari con handicap grave
Elenco puntatocontratti di solidarietà
Elenco puntatolavori socialmente utili e di pubblica utilità


LA DOMANDA

LA DOMANDA

I contributi figurativi sono accreditati, a seconda dei casi, su domanda dell’interessato o automaticamente dall’Inps.La richiesta di accredito figurativo del servizio militare può essere effettuata anche collegandosi al sito www.inps.it, nella sezione servizi on line.

Lavoratori domestici

Chi sono i lavoratori domestici

Sono lavoratori domestici coloro che prestano un’attività lavorativa continuativa per le necessità della vita familiare del datore di lavoro come ad esempio colf, assistenti familiari o baby sitter, governanti, camerieri, cuochi ecc..
Rientrano in questa categoria anche i lavoratori che prestano tali attività presso comunità religiose (conventi, seminari), presso caserme e comandi militari, nonché presso le comunità senza fini di lucro, come orfanotrofi e ricoveri per anziani, il cui fine è prevalentemente assistenziale.

Parasubordinati

Questa scheda contiene informazioni utili sull’assicurazione per i lavoratori parasubordinati.
Maggiori dettagli e approfondimenti sono disponibili nelle Miniguide o in TuttoInps
CHI SONO

I lavoratori parasubordinati sono tutti coloro che, svolgendo attività di tipo autonomo, hanno redditi derivanti da:
collaborazione coordinata e continuativa o a progetto
attività professionale
lavoro autonomo occasionale (se il reddito annuo è superiore a 5.000 euro)
vendita a domicilio (se il reddito annuo è superiore a 5.000 euro)
associazione in partecipazione
e sono pertanto iscritti alla Gestione separata dell’Inps.

QUANTO SI PAGA

Per gli iscritti alla Gestione separata sono previste due aliquote contributive:
Elenco puntato24,72% per i non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria oltre alla gestione separata e che non siano pensionati. Il contributo è comprensivo dell’aliquota dello 0,72% per finanziare l’indennità di maternità, l’assegno per il nucleo familiare e l’indennità di malattia;
Elenco puntato17% per:
· i collaboratori e i professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;
· i titolari di pensione diretta, cioè quella derivante da contributi versati per il proprio lavoro;
· i titolari di pensione di reversibilità.
Gli assicurati hanno la possibilità di riscattare fino a cinque anni di collaborazioni coordinate e continuative precedenti la costituzione della Gestione separata presso l’Inps (ossia prima del 1° gennaio 1996). Il riscatto viene pagato in base all’aliquota contributiva vigente al momento della domanda ed è a completo carico del lavoratore.


L’ISCRIZIONE

L’ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione può essere fatta:
Elenco puntatodirettamente agli sportelli dell’Inps utilizzando i moduli in distribuzione presso tutti gli uffici Inps, specificando i propri dati anagrafici, il codice fiscale, il proprio domicilio, il tipo di attività svolta, l’inizio dell’attività ed i dati del committente;
Elenco puntatotelefonando al numero gratuito Inpsinforma 803.164;
Elenco puntatotramite il sito www.inps.it, cliccando su servizi online


COME E QUANDO SI PAGA

COME E QUANDO SI PAGA

Il contributo alla Gestione separata va versato all’Inps con il modello (F24). Il modello è unico per professionisti e collaboratori.

Elenco puntatoProfessionisti
il contributo viene pagato con il meccanismo degli acconti e saldi, negli stessi termini previsti per i versamenti Irpef, ed è a completo carico del professionista.
Elenco puntatoCollaboratori
il versamento è effettuato dal committente entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per due terzi a carico dell’azienda committente e per un terzo a carico del lavoratore. 
I committenti hanno l’obbligo di inviare il modulo telematico Emens, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza.
Il contributo è dovuto entro un massimale di reddito che cambia di anno in anno in base alle variazioni del costo della vita. Per il 2008 il massimale è di euro 88.669,00 annui.

Lavoratori dipendenti

Questa scheda contiene informazioni utili sull’assicurazione per i lavoratori dipendenti.
Maggiori dettagli e approfondimenti sono disponibili in TuttoInps
CHI SONO

Tutti coloro che prestano la loro attività alle dipendenze di altri.


I CONTRIBUTI

I CONTRIBUTI

Il prelievo dei contributi avviene direttamente dalla busta paga: il datore di lavoro preleva una somma dalla retribuzione per poi versarla all’Inps.
Il sistema di previdenza dei lavoratori dipendenti, iscritti nel regime generale dell’Inps, è infatti finanziato attraverso un prelievo contributivo rapportato, per la maggior parte delle categorie, alla reale retribuzione e, per le altre, a retribuzioni convenzionali. Il contributo è per definizione “obbligatorio”, in quanto dovuto per legge, indipendentemente da eventuali accordi tra le parti. I contributi vengono calcolati in percentuale sulla retribuzione: una parte è a carico dell’azienda e una parte a carico del lavoratore. La retribuzione è formata da tutto ciò che il lavoratore percepisce, in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta. Tuttavia alcune voci sono escluse dalla retribuzione e non sono soggette a contribuzione, per esempio: gli assegni familiari, le somme spese per le borse di studio, gli asili nido e le colonie a favore dei familiari dei dipendenti, il trasporto collettivo del personale anche se affidato a terzi.
I contributi devono essere versati ogni mese dalle aziende tramite il modello di versamento unificato “F24” e sono dichiarati all’INPS con la denuncia mensile dei contributi “DM10”. 
Le aziende devono trasmettere mensilmente all’Inps in via telematica, con la denuncia “EMens”, i dati retributivi riferiti ad ogni lavoratore dipendente e le informazioni necessarie al calcolo dei contributi, all’aggiornamento delle posizioni assicurative individuali e al pagamento delle prestazioni. 


QUANTO SI PAGA

QUANTO SI PAGA

I contributi per la pensione sono calcolati sulla retribuzione lorda del lavoratore dipendente. Nella generalità dei casi la percentuale globale è pari al 33%.

Elenco puntatoMinimale
La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi del dipendente non deve essere inferiore alla retribuzione minima stabilita da leggi, regolamenti, contratti collettivi nazionali o da accordi collettivi o contratti individuali.
Di conseguenza, non possono essere versati all’INPS contributi al di sotto di determinati limiti annui stabiliti dalla legge, i cosiddetti minimali. Essi cambiano di anno in anno in base agli indici ISTAT di variazione del costo della vita. Per il 2008 il minimale è pari a € 177,42  settimanali, cioè € 9.226,00 annui.
Se il datore di lavoro versa comunque un importo inferiore, il lavoratore si vedrà ridotta l’anzianità contributiva in misura proporzionale all’importo versato.

Elenco puntatoMassimale
Il massimale è il limite di retribuzione oltre il quale i contributi non sono più dovuti.
Esiste solo per i lavoratori a cui si applica il sistema contributivo cioè coloro:
che si sono iscritti per la prima volta all’INPS a partire dal 1° gennaio 1996;
che, pur essendo iscritti all’INPS prima del 1996, scelgono di andare in pensione con il sistema contributivo.
Il massimale cambia di anno in anno in base agli indici ISTAT di variazione del costo della vita.
Per il 2008 il limite massimo oltre il quale non si devono versare i contributi per la pensione è pari a € 88.669,00 annui.
Per i lavoratori più anziani, il massimale influisce solo sui periodi contributivi successivi alla data in cui è stata esercitata l’opzione per il sistema contributivo.
 

Lavoratori autonomi (agricoli)

Questa scheda contiene informazioni utili sull’assicurazione per i lavoratori agricoli.
Maggiori dettagli e approfondimenti sono disponibili nelle Miniguide o in TuttoInps
CHI SONO

Elenco puntatoColtivatori Diretti
Sono proprietari, affittuari, usufruttuari, pastori e assegnatari di fondi nonché appartenenti ai rispettivi nuclei familiari che, direttamente e abitualmente, si dedicano alla coltivazione dei fondi, all’allevamento del bestiame e allo svolgimento delle attività connesse.
Elenco puntatoMezzadri
Sono coloro che, in proprio o quali capi della famiglia colonica, si associano al concedente apportando alla impresa agricola soprattutto il lavoro personale e della famiglia. La famiglia, che è tenuta ad apportare il proprio lavoro nella mezzadria e a partecipare alla divisione dei prodotti secondo le disposizioni legislative e contrattuali, deve stabilmente risiedere nel fondo.
Elenco puntatoColoni
Si differenziano dai mezzadri nell’apporto parziale di lavoro nella coltivazione del fondo e per il fatto che non devono stabilmente risiedere nel podere della casa colonica.
Elenco puntatoImprenditori agricoli professionali
Sono coloro che dedicano all’attività agricola almeno il 50% della propria attività complessiva, ricavandone almeno il 50% del proprio reddito globale. Nelle zone montane e svantaggiate il tempo di lavoro e la quota di reddito si riducono al 25%.


L’ISCRIZIONE

L’ISCRIZIONE

L’iscrizione va fatta entro 90 giorni dall’inizio dell’attività, presso gli uffici Inps della zona in cui sono ubicati i terreni o la parte prevalente degli stessi.

QUANTO SI PAGA

L’importo dei contributi obbligatori da versare si calcola sulla base del reddito agrario a cui corrisponde una delle quattro fasce di reddito previste dalla legge, con attribuzione di 156 giornate alla prima, 208 alla seconda, 256 alla terza e 312 alla quarta.
Ne consegue che per calcolare la base imponibile è sufficiente moltiplicare le giornate per l’importo del reddito medio convenzionale che per l’anno 2008 è pari a € 47,43.
Al reddito così determinato, vengono applicate le seguenti aliquote:

Elenco puntato20,30% (ridotta al 17,80% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per la generalità delle imprese;
Elenco puntato17,30% (ridotta al 12,80% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per le imprese ubicate nei territori montani o nelle zone svantaggiate;
alle quali si aggiungono:
Elenco puntato€ 0,58 a giornata come contributo addizionale;
Elenco puntato€ 7,49 annui come contributo dovuto per l’indennità di maternità;
Elenco puntato€ 768,50 annui come contributo Inail, ridotto a € 532,18 per le aziende situate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate. Gli imprenditori agricoli professionali non sono tenuti al pagamento del contributo Inail.


LE SCADENZE DI VERSAMENTO

LE SCADENZE DI VERSAMENTO

I versamenti per le quote contributive sul reddito convenzionale devono essere effettuati alle seguenti scadenze:
Elenco puntato16 luglio
Elenco puntato16 settembre
Elenco puntato16 novembre
Elenco puntato16 gennaio dell’anno successivo
Il versamento viene effettuato tramite un modello (F24) che viene spedito dall’Inps agli interessati e che è utilizzabile  presso gli sportelli bancari o postali.