Questa scheda contiene informazioni utili sull’assicurazione per i lavoratori parasubordinati.
Maggiori dettagli e approfondimenti sono disponibili nelle Miniguide o in TuttoInps
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CHI SONO
I lavoratori parasubordinati sono tutti coloro che, svolgendo attività di tipo autonomo, hanno redditi derivanti da:
collaborazione coordinata e continuativa o a progetto
attività professionale
lavoro autonomo occasionale (se il reddito annuo è superiore a 5.000 euro)
vendita a domicilio (se il reddito annuo è superiore a 5.000 euro)
associazione in partecipazione
e sono pertanto iscritti alla Gestione separata dell’Inps.
e sono pertanto iscritti alla Gestione separata dell’Inps.
QUANTO SI PAGA
Per gli iscritti alla Gestione separata sono previste due aliquote contributive:
24,72% per i non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria oltre alla gestione separata e che non siano pensionati. Il contributo è comprensivo dell’aliquota dello 0,72% per finanziare l’indennità di maternità, l’assegno per il nucleo familiare e l’indennità di malattia;
17% per:
· i collaboratori e i professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;
· i titolari di pensione diretta, cioè quella derivante da contributi versati per il proprio lavoro;
· i titolari di pensione di reversibilità.
Gli assicurati hanno la possibilità di riscattare fino a cinque anni di collaborazioni coordinate e continuative precedenti la costituzione della Gestione separata presso l’Inps (ossia prima del 1° gennaio 1996). Il riscatto viene pagato in base all’aliquota contributiva vigente al momento della domanda ed è a completo carico del lavoratore.
24,72% per i non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria oltre alla gestione separata e che non siano pensionati. Il contributo è comprensivo dell’aliquota dello 0,72% per finanziare l’indennità di maternità, l’assegno per il nucleo familiare e l’indennità di malattia;
17% per:
· i collaboratori e i professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;
· i titolari di pensione diretta, cioè quella derivante da contributi versati per il proprio lavoro;
· i titolari di pensione di reversibilità.
Gli assicurati hanno la possibilità di riscattare fino a cinque anni di collaborazioni coordinate e continuative precedenti la costituzione della Gestione separata presso l’Inps (ossia prima del 1° gennaio 1996). Il riscatto viene pagato in base all’aliquota contributiva vigente al momento della domanda ed è a completo carico del lavoratore.
L’ISCRIZIONE
L’ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione può essere fatta:
direttamente agli sportelli dell’Inps utilizzando i moduli in distribuzione presso tutti gli uffici Inps, specificando i propri dati anagrafici, il codice fiscale, il proprio domicilio, il tipo di attività svolta, l’inizio dell’attività ed i dati del committente;
telefonando al numero gratuito Inpsinforma 803.164;
tramite il sito www.inps.it, cliccando su servizi online.
direttamente agli sportelli dell’Inps utilizzando i moduli in distribuzione presso tutti gli uffici Inps, specificando i propri dati anagrafici, il codice fiscale, il proprio domicilio, il tipo di attività svolta, l’inizio dell’attività ed i dati del committente;
telefonando al numero gratuito Inpsinforma 803.164;
tramite il sito www.inps.it, cliccando su servizi online.
COME E QUANDO SI PAGA
COME E QUANDO SI PAGA
Il contributo alla Gestione separata va versato all’Inps con il modello (F24). Il modello è unico per professionisti e collaboratori.
Professionisti
il contributo viene pagato con il meccanismo degli acconti e saldi, negli stessi termini previsti per i versamenti Irpef, ed è a completo carico del professionista.
il contributo viene pagato con il meccanismo degli acconti e saldi, negli stessi termini previsti per i versamenti Irpef, ed è a completo carico del professionista.
Collaboratori
il versamento è effettuato dal committente entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per due terzi a carico dell’azienda committente e per un terzo a carico del lavoratore.
I committenti hanno l’obbligo di inviare il modulo telematico Emens, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza.
Il contributo è dovuto entro un massimale di reddito che cambia di anno in anno in base alle variazioni del costo della vita. Per il 2008 il massimale è di euro 88.669,00 annui.
il versamento è effettuato dal committente entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per due terzi a carico dell’azienda committente e per un terzo a carico del lavoratore.
I committenti hanno l’obbligo di inviare il modulo telematico Emens, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza.
Il contributo è dovuto entro un massimale di reddito che cambia di anno in anno in base alle variazioni del costo della vita. Per il 2008 il massimale è di euro 88.669,00 annui.
Parasubordinatiultima modifica: 2008-11-07T08:55:00+01:00da
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