Pensione di invalidità


Questa scheda contiene informazioni utili sull’assegno di invalidità.
Maggiori dettagli e approfondimenti sono disponibili nelle Guide, nelle Miniguide o in TuttoInps

CHE COS’È


E’ un assegno che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi affetti da un’infermità fisica o mentale.


I REQUISITI

I REQUISITI


Si può ottenere quando si verificano le seguenti condizioni:

Elenco puntatol’infermità fisica o mentale, accertata dal medico legale dell’INPS, che provochi una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore;
Elenco puntatoun’anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione;
Elenco puntatol’assicurazione presso l’Inps da almeno cinque anni.


L’assegno ordinario di invalidità non è una pensione definitiva: vale infatti fino ad un massimo di tre anni ed è rinnovabile su domanda del beneficiario, che viene quindi sottoposto ad una nuova visita medico-legale. Dopo tre conferme consecutive l’assegno diventa definitivo.
L’assegno ordinario di invalidità viene concesso anche se si continua a lavorare. In questo caso il titolare ogni anno viene sottoposto a visita medico-legale.
Al compimento dell’età pensionabile l’assegno viene trasformato in pensione di vecchiaia.


LA DOMANDA

LA DOMANDA


La domanda deve essere compilata sul modulo disponibile presso gli uffici Inps o sul sito dell’Istituto www.inps.it nella sezione “moduli” e presentata direttamente agli uffici Inps oppure inviata per posta o trasmessa tramite i Patronati, che offrono assistenza gratuita.
Ogni domanda deve contenere tutta la documentazione e le informazioni ritenute indispensabili, contrassegnate da una cornice blu (art. 1, comma 783 legge 296/2006). 
  

Invalidità civile: Dichiarazione di responsabilità

Entro il 31 marzo la presentazione delle autocertificazioni 

Entro il 31 marzo 2009 gli invalidi civili totali, titolari di indennità di accompagnamento e gli invalidi civili parziali, titolari di assegno mensile di assistenza, devono presentare l’autodichiarazione relativa rispettivamente al non ricovero gratuito presso strutture  pubbliche ospedaliere e al mancato svolgimento di attività lavorativa.

Il suddetto termine non ha natura perentoria. Quindi, la mancata presentazione delle autodichiarazioni non interrompe l’erogazione delle prestazioni, ma determina immediati accertamenti di verifica dei requisiti.

Le autodichiarazioni devono essere redatte sugli appositi modelli, ICRIC01 e ICLAV 2009,  che anche per quest’anno sono stati spediti dall’Inps direttamente al domicilio dei pensionati unitamente al modello ObisM.

Vale la pena sottolineare che la dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta da un pubblico ufficiale1 previo accertamento dell’identità del dichiarante, quindi da un  funzionario incaricato dall’Asl o dal Comune o dall’Inps.
 
Per i minorati psichici ed i disabili intellettivi, con handicap che impedisce loro di firmare responsabilmente, la legge ha previsto, in sostituzione delle predette autodichiarazioni, la presentazione di un certificato medico contenente espressamente l’indicazione diagnostica delle disabilità e/o minorazioni ed il carattere intellettivo o psichico delle stesse.

Nei casi di minori, di interdizione e di inabilitazione le autodichiarazioni devono essere a cura del rappresentante legale, del tutore o curatore del disabile e, solo nel caso in cui ciò non sia possibile, è necessaria la presentazione del certificato medico.
 
Comunque, la presentazione del certificato medico è prevista per una sola volta ed è valida per tutta la vita del soggetto. Pertanto l’Inps, laddove ha già acquisito tale certificato, non invierà i modelli.

25/03/2009

 

 

Pensione di invaliditàultima modifica: 2008-11-06T12:43:00+01:00da vitegabry
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