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CHE COS’È
I REQUISITI
l’infermità fisica o mentale, accertata dal medico legale dell’INPS, che provochi una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore;
un’anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione;
l’assicurazione presso l’Inps da almeno cinque anni.
L’assegno ordinario di invalidità viene concesso anche se si continua a lavorare. In questo caso il titolare ogni anno viene sottoposto a visita medico-legale.
LA DOMANDA
Ogni domanda deve contenere tutta la documentazione e le informazioni ritenute indispensabili, contrassegnate da una cornice blu (art. 1, comma 783 legge 296/2006).
Invalidità civile: Dichiarazione di responsabilità
Entro il 31 marzo la presentazione delle autocertificazioni
Entro il 31 marzo 2009 gli invalidi civili totali, titolari di indennità di accompagnamento e gli invalidi civili parziali, titolari di assegno mensile di assistenza, devono presentare l’autodichiarazione relativa rispettivamente al non ricovero gratuito presso strutture pubbliche ospedaliere e al mancato svolgimento di attività lavorativa.
Il suddetto termine non ha natura perentoria. Quindi, la mancata presentazione delle autodichiarazioni non interrompe l’erogazione delle prestazioni, ma determina immediati accertamenti di verifica dei requisiti.
Le autodichiarazioni devono essere redatte sugli appositi modelli, ICRIC01 e ICLAV 2009, che anche per quest’anno sono stati spediti dall’Inps direttamente al domicilio dei pensionati unitamente al modello ObisM.
Vale la pena sottolineare che la dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta da un pubblico ufficiale1 previo accertamento dell’identità del dichiarante, quindi da un funzionario incaricato dall’Asl o dal Comune o dall’Inps.
Per i minorati psichici ed i disabili intellettivi, con handicap che impedisce loro di firmare responsabilmente, la legge ha previsto, in sostituzione delle predette autodichiarazioni, la presentazione di un certificato medico contenente espressamente l’indicazione diagnostica delle disabilità e/o minorazioni ed il carattere intellettivo o psichico delle stesse.
Nei casi di minori, di interdizione e di inabilitazione le autodichiarazioni devono essere a cura del rappresentante legale, del tutore o curatore del disabile e, solo nel caso in cui ciò non sia possibile, è necessaria la presentazione del certificato medico.
Comunque, la presentazione del certificato medico è prevista per una sola volta ed è valida per tutta la vita del soggetto. Pertanto l’Inps, laddove ha già acquisito tale certificato, non invierà i modelli.