Notizie previdenziali

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Legge di stabiltà 2019

28 dicembre 2018

La legge di stabilità 2019 oggi viene approvata anche dalla camera dei deputati.

Daremo le informazioni relative a Quota 100 ed opzione donna quando saranno disponibili, presumibilmente a gennaio 2019.

Nel frattempo è stato approvato il blocco parziale per tre anni della rivalutazione annuale delle pensioni.

Nella tabella che segue sono indicati per i diversi valori delle pensioni 2018 il valore nel 2019, quello che sarebbe stato senza il blocco e la perdita nei tre anni.

I valori, anche se leggermenti approssimati, sono valori netti :

pensione 2018       pensione 2019        pensione 2019 senza blocco     perdita triennale

1.235 euro               1.245                    1.245                                     zero

1.650                      1.660                    1.663                                  105 euro

2.000                      2.009                    2.016                                  285 euro

2.500                      2.512                    2.521                                  333 euro

3.000                      3.013                    3.024                                  435 euro

3.500                      3.014                    3.029                                  592 euro

4.000                      4.016                    4.032                                  645 euro

Nel 2021 il blocco avrà causato le seguenti perdite sull’importo mensile della pensione :

pensione 2018       pensione 2021      pensione 2021 senza blocco      perdita mensile

1.235 euro               1.265                    1.265                                     zero

1.650                      1.680                    1.689                                     9 euro

2.000                      2.027                    2.048                                    21 euro

2.500                      2.536                    2.563                                    27 euro

3.000                      3.039                    3.072                                    33 euro

3.500                      3.042                    3.087                                    45 euro

4.000                      4.048                    4.096                                    48 euro

E’ stato approvato anche il contributo di solidarieta’ delle pensioni superiori ai 100.000 euro annui.

Il taglio è del 15% sulla parte tra 100mila e 130mila euro, del 25% tra 130mila e 200mila,

  del 30% tra 200mila e 350mila, 35% tra 350 e 500mila euro, del 40% oltre i 500mila euro.

Legge di stabiltà 2017

28 novembre 2016 – Nella legge di stabilità 2017, approvata dalla camera ci sono diverse novità positive :

Cumulo esteso – coloro che hanno contributi in diverse gestioni dei lavoratori dipendenti (inps lavoratori dipendenti,inps autonomi, inps fondi speciali, inps gestione separata, ex-inpdap, ex-ipost) e/o  casse dei lavoratori autonomi professionisti possono cumulare gratuitamente i contributi senza fare la ricongiunzione o la totalizzazione.

Il cumulo esteso permette di andare in pensione di vecchiaia o in pensione anticipata per massima anzianità.

Con il cumulo esteso, per analogia con le precedenti norme, la pensione dovrebbe essere calcolata tenendo conto di tutti i periodi contributivi per individuare il sistema di calcolo (retributivo, contributivo o misto) e ogni gestione pensionistica calcola la propria quota in base ai contributi versati.

Chi non ha finito di pagare le rate della ricongiunzione e non è ancora in pensione può chiedere il riborso di quanto versato con domanda da inviare entro il 2017.

Attenzione : il valore della pensione che si ottiene col cumulo è diverso da quello che si ottiene facendo la ricongiunzione dei contributi.

I lavoratori pubblici che utilizzano il cumulo avranno la buonuscita al compimento dell’età pensionabile.

Abolizione penalizzazioni – coloro che vanno in pensione anticipata per massima anzianità non avranno alcuna penalizzazione anche se hanno meno di 62 anni.

Estensione e chiusura dell’opzione donna – possono accedere all’opzione donna anche coloro che hanno compiuto l’etá prevista entro il 31 luglio 2016.

In pratica possono andare in pensione :

– lavoratrici del settore privato e pubblico che entro il 31 luglio 2016 hanno compiuto almeno 57 anni e sette mesi di età e maturato almeno 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2015. Potranno andare in pensione dopo 12 mesi (es. requisiti maturati il 3 maggio 2016 -> in pensione dal primo giugno 2017).

– lavoratrici autonome che entro il 31 luglio 2016 hanno compiuto almeno 58 anni e sette mesi di età e maturato almeno 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2015. Potranno andare in pensione dopo 18 mesi (es. requisiti maturati il 28 maggio 2016 -> in pensione dal primo dicembre 2017).

– lavoratrici del comparto scuola che entro il 31 dicembre 2015 hanno compiuto almeno 57 anni di età ed almeno 35 anni di contributi. Potranno andare in pensione dal primo settembre 2017.

Una volta maturato il requisito, volendo, si può smettere di lavorare e aspettare la pensione.

Oppure si può continuare a lavorare anche oltre la data di pensionamento prevista per ottenere una pensione maggiore.

Anticipo pensionistico APE – chi ha contributi in una gestione dei lavoratori dipendenti (inps lavoratori dipendenti,inps autonomi, inps fondi speciali, inps gestione separata, ex-inpdap, ex-ipost) può chiedere di anticipare la pensione di vecchiaia chiedendo un prestito pensionistico che sarà restituito nell’arco di 20 anni.

Le condizioni sono : almeno 20 anni di contribuzione, almeno 63 anni di età, mancano non più di 3 anni e 7 mesi all’etá di vecchiaia e la pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all’APE richiesta, sia pari o superiore, al momento dell’accesso alla prestazione, a 702,65 euro lordi mensili.

L’ incidenza dell’APE sulla pensione è valutata in circa il 5% per ogni anno di anticipo. Ad esempio se la pensione maturata è di 1000 euro e si anticipa di due anni, si riceve una pensione di circa 900 euro.

Da maggio 2017 fino a dicembre 2018 le persone in particolari condizioni potranno fare richiesta di accedere all’anticipo della pensione senza nessuna trattenuta (APE social) nei limiti di spesa previsti.

I requisiti per l’APE social sono :

  1. a) disoccupazione da almeno 3 mesi e almeno 30 anni di anzianità
  2. b) assistenza ad un parente di primo grado, convivente, da almeno 6 mesi e almeno 30 anni di anzianità
  3. c) invalidità superiore o uguale al 74% e almeno 30 anni di anzianità
  4. d) lavori gravosi e almeno 36 anni di anzianità

I dipendenti pubblici che chiedono l’APE avranno il TFS (Buonuscita) a decorrerere dalla data in cui raggiungono l’età di vecchiaia.

Diminuzione dell’aliquota contributiva per gli iscritti alla Gestione Separata inps – dal 2017 l’aliquota per chi non è iscritto ad altre gestioni e non è pensionato scende dal previsto 29% al 25%.

Incremento ed estensione della platea dei pensionati che avranno la quattordicesima

I pensionati che hanno compiuto 64 anni ed hanno un reddito inferiore a 750 euro lordi al mese avranno un aumento della quattordicesima tra i 100 e i 150 euro lordi all’anno.

Quelli che hanno compiuto 64 anni ed hanno un reddito tra 750 e 1000 euro lordi al mese avranno a luglio la quattordicesima, che avrá un importo tra 336 e 504 euro lordi annui.

Diminuzione dei requisiti per i lavoratori precoci

i lavoratori dipendenti inps, inps autonomi, inps fondi speciali, inps gestione separata, ex-inpdap, ex-ipost che anno lavorato almeno un anno prima di compiere 19 anni, possono andare in pensione anticipata con solo 41 anni di contributi se sono disoccupati senza sussidio da almeno tre mesi o assistono parenti di primo grado con grave handicap o hanno invalidità superiore o uguale al 74% o effettuano particolari professioni ( A. Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici –  B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni –  C. Conciatori di pelli e di pellicce – D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante –  E. Conduttori di mezzi pesanti e camion – F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni –  G. Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza – H.Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido – I. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati – L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia – M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti) oppure effettuano lavori usuranti.

Gli interessati devono fare domanda che sarà accolta nel limite delle disponibilità economiche.

Lavori usuranti – vengono aboliti gli aumenti dei requisiti dovuti agli adeguamenti della speranza di vita per gli anni dal 2019 al 2025.

Estensione della no tax area per i pensionati – viene leggermente alleggerita la tassazione per i pensionati sotto i 75 anni.

Il beneficio è di circa 70 euro l’anno per i redditi fino a 15.000 euro lordi annui.

Ottava salvaguardia – viene ampliata di altre 3.000 unitá la platea dei salvaguardati

L’opzione donna estesa oltre il 2015

22 dicembre 2015 – Nella legge di stabilità 2016, approvata in via definitiva oggi in parlamento si stabilisce che possono andare in pensione con l’opzione donna coloro che maturano i requisiti di età e di anzianità entro il 31 dicembre 2015.

Se ci saranno fondi anche per il prossimo anno, l’opzione donna potrebbe essere prorogata.

In pratica possono andare in pensione :

– lavoratrici del settore privato e pubblico che entro il 31 dicembre 2015 compiono almeno 57 anni e tre mesi di età e maturano almeno 35 anni di contributi. Potranno andare in pensione dopo 12 mesi (es. requisiti maturati il 3 maggio 2015 -> in pensione dal primo giugno 2016).

– lavoratrici autonome che entro il 31 dicembre 2015 compiono almeno 58 anni e tre mesi di età e maturano almeno 35 anni di contributi. Potranno andare in pensione dopo 18 mesi (es. requisiti maturati il 28 maggio 2015 -> in pensione dal primo dicembre 2016).

– lavoratrici del comparto scuola che entro il 31 dicembre 2015 hanno compiuto almeno 57 anni e tre mesi di età ed almeno 35 anni di contributi. Potranno andare in pensione dal primo settembre 2016.

Una volta maturato il requisito, volendo, si può smettere di lavorare e aspettare la pensione.

Oppure si può continuare a lavorare anche oltre la data di pensionamento prevista per ottenere una pensione maggiore.

La perdita pensionistica del calcolo contributivo dipende da molti fattori e varia da caso a caso tra il 10% ed il 50%.

Poichè il pensionamento con opzione donna avviene generalmente diversi anni prima di quello normale, per valutare la perdita pensionistica effettiva bisogna confrontarlo con quello normale che si avrebbe alla stessa data.

Per questo abbiamo previsto come calcolo opzionale anche quello della pensione normale (sistema misto o retributivo) alla data di pensionamento con opzione donna.

Part time incentivato per chi è prossimo alla pensione

22 dicembre 2015 – Nella legge di stabilità 2016 si stabilisce che i dipendenti privati che compiono 66 anni e 7 mesi entro il 31 dicembre 2018 possono concordare col datore di lavoro di effettuare il part time dal 40 al 60% senza perdere niente sulla pensione e con una retribuzione un poco maggiore di quella che spetterebbe col part time.

L’azienda paga i contributi relativi al tempo pieno : una parte (quelli relativi alla prestazione in part time) li versa all’inps, ed il restante li da in busta paga al lavoratore.

Questi ultimi non vengono tassati ed aumentano lo stipendio in part time.

L’inps versa al lavoratore contributi figurativi che si aggiungono a quelli versati dall’azienda in modo che i contributi totali sono come quelli del tempo pieno.

Riscatto astensione facoltativa per maternità

Nella legge di stabilità 2016 si stabilisce che i dipendenti pubblici possono riscattare sia il periodo di laurea che i sei mesi di astensione facoltativa per maternità intervenuta al di fuori del rapporto di lavoro.

Tolte le penalizzazioni ai pensionati dal 2012 al 2014

Nella legge di stabilità 2016 si stabilisce che chi è andato in pensione anticipata con meno di 62 anni negli anni dal 2012 al 2014 dal 2016 in poi non avrà la penalizzazione sulla pensione. La misura non è retroattiva e quindi non sarà restituto il prelievo effettuato fino al 2015.

L’opzione donna si può chiedere anche dopo il 2016

L’inps ha confermato anche per l’opzione donna il principio generale secondo cui chi matura il diritto ad andare in pensione in una certa data mantiene tale diritto anche successivamente e può esercitarlo quando vuole.

In pratica chi matura il diritto ad andare in pensione con l’opzione donna non è obbligata ad andare in pensione alla prima data utile ma può continuare a lavorare ed andare in pensione successivamente, con una pensione un poco maggiore.

Per chi è interessato, possiamo effettuare il calcolo della pensione alla prima data utile e mostrare come varia la pensione rimanendo uno o più anni al lavoro.

La perdita per il blocco delle pensioni 2012-13

Il blocco della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2012 e 2013, giudicato incostituzionale dalla Corte Costituzionale, ha comportato una perdita economica che non interessa solo glii anni 2012 e 2013 ma che è continuata negli anni 2014 e 2015 e continuerà negli anni futuri.

L’aumento e l’una-tantum che il governo ha dato ad agosto hanno compensato solo in piccola parte tale perdita e solo a chi ha la pensione bassa.

Per dare una idea, riportiamo di seguito, a secondo della pensione netta mensile, la perdita netta mensile nel 2015 e l’importo netto della perdita accumulatasi negli anni dal 2012 al 2015 :

pensione netta        perdita netta mensile 2015        perdita netta anni 2012-2015

    1.120 euro                           0 euro                                0  euro

    1.200 euro                         53 euro                            2.450 euro

    1.300 euro                         58 euro                            2.620 euro

    1.500 euro                         70 euro                            3.300 euro

    2.000 euro                         80 euro                            4.630 euro

    3.000 euro                        126 euro                           6.670 euro

    3.500 euro                        146 euro                           7.600 euro

A chi vuole portare avanti un’azione legale per recuperare la perdita economica dovuta al blocco delle pensioni possiamo fornire la relazione tecnica con i conteggi esatti.

Arretrati per blocco rivautazioni 2012-2013

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale, il Governo ha emanato il decreto per porre rimedio agli appunti fatti dalla Consulta.

Con tale decreto viene estesa la platea di coloro che prendono la rivalutazione per gli anni 2012 e 2013, considerando le pensioni fino a 2.900 euro lordi, ma con due limitazioni :

1) Le rivalutazioni sono più basse del normale

2) le pensioni non vengono effettivamente rivalutate ma vengono dati solo gli arretrati con la rata di agosto 2015

Solo dal 2016 le pensioni saranno rivalutate aggiungendo alla normale rivalutazione una piccola quota di quello che sarebbe spettato come rivalutazione degli anni del blocco.

Gli importi netti degli arretrati che arriveranno ad agosto sono all’incirca i seguenti :

chi adesso prende fino a 1500 euro lordi non ha arretrati perchè ha già avuto la normale rivalutazione

da 1.507 a 1.520 – prende circa 500 euro netti

da 1.570 a 1.620 – prende circa 530 euro netti

da 1.670 a 1.720 – prende circa 565 euro netti

da 1.770 a 1.820 – prende circa 600 euro netti

1.875 euro         – prende circa 617 euro netti

1.925 euro         – prende circa 430 euro netti

da 1.975 a 2.070 – prende circa 330 euro netti

da 2.120 a 2.325 – prende circa 365 euro netti

da 2.375 a 2.820 – prende circa 210 euro netti

2.870 euro         – prende circa 80 euro netti

da 2.920 in poi    – non prende niente

Circolare inps su Legge di stabilità 2015

La circolare inps n. 74 del 10 aprile 2015, concordata col Ministero del Lavoro,  interpreta i commi della legge di Stabilità 2015 relativi alla limitazione della pensione per chi rientra nel sistema retributivo.

Probabilmente per evitare contenziosi legali, modifica di fatto la portata della norma di legge considerando nel calcolo retributivo della pensione tutti i contributi fino alla data effettiva di pensionamento e non solo quelli fino alla prima data utile al pensionamento.

Inoltre rende possibile superare il limite massimo dei 40 anni di contributi relativo al sistema di calcolo retributivo.

In tal modo il taglio della pensione dovuto al doppio calcolo risulta molto limitato ed in pratica avrà effetto solo per chi ha retribuzioni abbastanza elevate.

Legge di stabilità 2015

Ecco le principali novità in campo previdenziale contenute nella legge di stabilità 2015 (vedi testo della legge):

1) I pensionamenti che avvengono tra il primo gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017 non saranno penalizzati anche se l’età è minore di 62 anni.

2) Il TFS, Trattamento di Fine Servizio, dei dipendenti pubblici viene pagato dopo 2 anni a chi, al momento del pensionamento, non raggiunge il limite di età previsto.

3) Il valore della pensione sarà il più basso tra quello calcolato con le attuali norme (sistema contributivo dal 2012) e quello calcolato con le vecchie norme (prima della legge Fornero) considerando solo l’anzianità necessaria per maturare il diritto al pensionamento.

Questa norma sarà applicata anche per i pensionamenti avvenuti dal 2012 ma con effetto dal primo gennaio 2015.

Questa ultima norma, anche se non  è indicato, interessa solo chi rientra nel sistema retributivo (almeno 18 anni contributi al 31 dicembre 1995).

Sarà effettuato un doppio calcolo della pensione : il primo con il calcolo retributivo fino al 2011 e contributivo dal 2012 in poi, il secondo con il calcolo retributivo di tutti i contributi.

Bisogna tener presente che il calcolo retributivo considera i contributi fino ad un massimo di 40 anni, quindi, chi va, o  è già in pensione, con più di 40 anni di contributi potrà avere un taglio della pensione.

Questa norma contiene una ulteriore limitazione che, a nostro parere, sembra molto penalizzante in quanto il calcolo completamente retributivo va fatto considerando solo i contributi necessari ad acquisire il diritto a pensione più quelli eventualmente versati nel periodo della finestra relativa alla prima data utile di pensionamento.

Questo significa che chi ha maturato il diritto a pensione con 35 anni (es. i quota 95 o 96) prima del 2012, ed ha continuato a lavorare, si vede calcolare la pensione con 36 anni di contributi pur avendo versato i contributi per un periodo molto maggiore.

Auspichiamo una circolare esplicativa del Ministero e dell’inps che confermi la portata effettiva di questa norma.

L’opzione donna ad oggi

Sui giornali spesso si leggono notizie errate riguardo l’opzione donna. Riportiamo i punti fermi di tale tipo di pensionamento.

Possono andare in pensione con l’opzione donna :

– lavoratrici del settore privato che entro novembre 2014 hanno compiuto almeno 57 anni e tre mesi di età ed hanno maturato almeno 35 anni di contributi. Potranno andare in pensione dopo 12 mesi (es. requisiti maturati il 3 maggio 2014 -> in pensione dal primo giugno 2015).

– lavoratrici autonome che entro maggio 2014 hanno compiuto almeno 58 anni e tre mesi di età ed hanno maturato almeno 35 anni di contributi. Potranno andare in pensione dopo 18 mesi (es. requisiti maturati il 28 maggio 2014 -> in pensione dal primo dicembre 2015).

– lavoratrici del settore pubblico che entro il 30 dicembre 2014 hanno compiuto almeno 57 anni e tre mesi di età ed almeno 35 anni di contributi. Potranno andare in pensione dopo 12 mesi (es. requisiti maturati il 28 dicembre 2014 -> in pensione dal 29 dicembre 2015).

– lavoratrici del comparto scuola che entro il 31 dicembre 2014 hanno compiuto almeno 57 anni e tre mesi di età ed almeno 35 anni di contributi. Potranno andare in pensione dal primo settembre 2015.

Una volta maturato il requisito, volendo, si può smettere di lavorare e aspettare la pensione.

La perdita pensionistica del calcolo contributivo dipende da molti fattori e varia da caso a caso tra il 10% ed il 50%.

Poichè il pensionamento con opzione donna avviene generalmente diversi anni prima di quello normale, per valutare la perdita pensionistica effettiva bisogna confrontarlo con quello normale che si avrebbe alla stessa data.

Per questo abbiamo previsto come calcolo opzionale anche quello della pensione normale (sistema misto o retributivo) alla data di pensionamento con opzione donna.

Legge di stabilità 2014 e pensioni

Ecco le novità previste nella legge approvata in via definitiva:

1) Vengono rimborsati i tagli effettuati nel 2011 e 2012 sulle pensioni superiori ai 90.000 euro lordi.

2) Nel 2014,15 e 16 saranno rivalutate al 100% le pensioni fino a circa 1.485 euro lordi, al 95% la parte da 1.485 a 1980, al 75% la parte da 1.980 a 2.475, al 50% per la parte superiore a 2.475 euro e inferiore a 2.970 euro, al 45% oltre i 2.970 euro. Solo per il 2014 la parte che eccede i 2.970 euro non sarà rivalutata.

3) Nel 2014,15 e 16 è dovuto un contributo di solidarietà sulle pensioni erogate da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie pari al 6% della parte sopra i 7.000 euro lordi al mese e sotto i 10.000 euro, al 12% della parte sopra i 10.000 euro lordi al mese e sotto i 15.000 euro, ed al 18% ‘della parte sopra i 15.000 euro lordi al mese.

4) I dipendenti pubblici che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1 gennaio 2014, avranno la liquidazione in più rate (se supera i 50.000 euro lordi), la prima di 50.000 euro lordi, la seconda, dopo un anno di ulteriori 50.000 euro lordi e la terza, dopo un altro anno, pari al residuo.

La prima rata della liquidazione sarà pagata dopo un anno se il pensionamento avviene per vecchiaia o per massima anzianità, dopo due anni per gli altri casi di pensionamento.

5) Per gli iscritti alla Gestione Separata inps ed ad altra gestione obbligatoria, le aliquote contributive saranno del 22% per il 2014, 23,5% per il 2015 e 24% dal 2016 in poi.

Possibilità di andare in pensione con l’opzione donna fino al 2017

In seguito alla risoluzione presentata dall’on. Gnecchi approvata da Camera e Senato il 21/11/2013, con la quale si dichiara che il punto 7.2 della circ. 35/2012 è evidentemente contra legem rispetto all’ Art. 1 c.9 della L. 243/2004, è stato richiesto al Governo di intervenire al più presto nei confronti dell’INPS per sollecitare una modifica della circolare stessa.

In pratica l’inps sosteneva che l’opzione donna era possibile se la decorrenza del pensionamento avveniva entro il 31 dicembre 2015, mentre adesso si è indicato che è possibile se entro tale data vengono raggiunti i requisiti.

Bisogna però attendere la nuova circolare dell’inps per avere conferma di tale modifica e vedere se i requisiti considerati per l’età sono quelli validi oggi (57 anni 3 mesi) o quelli precedenti (57 anni). L’ultima data utile di decorrenza dovrebbe essere quindi il primo aprile 2017 o il primo gennaio 2017.

Possibilità di andare prima in pensione per chi assiste portatori di handicap

Chi nel corso dell’anno 2011 ha assistito portatori di handicap e può andare in pensione entro dicembre 2014 con le regole antecedenti alla riforma Fornero, può fare richiesta all’inps di pensionamento.

La decorrenza della pensione può avvenire dal primo gennaio 2014 in poi, e comunque nel limite di 2.500 soggetti (l’inps gestisce l’elenco delle domande).

I dettagli sono contenuti nell’articolo 11-bis della legge 124/2013.

Possibilità di scivolo per i lavoratori in esubero

Con l’approvazione dell’art. 4 della legge 92/2012 le aziende con eccedenza di personale possono stipulare accordi con i sindacati per incentivare l’esodo dei lavoratori cui mancano al massimo 4 anni per la pensione.

Il lavoratore riceve dall’inps un assegno di accompagnamento che è pari alla pensione maturata fino al momento della cessazione lavorativa.

Il datore di lavoro continua a versare i contributi e quando si raggiungono i requisiti l’inps eroga la pensione definitiva.

Al via la riforma delle pensioni Enpam

Con l’approvazione ministeriale della nuova normativa Enpam, dal 2013 sono operativi i nuovi regolamenti pensionistici.

La riforma è stata necessaria per rendere sostenibile il sistema previdenziale dei medici. Questo ha comportato un aumento dei requisiti per la pensione (età, anzianità e contributi, vedi enpam) ed una diminuzione consistente della resa pensionistica dei contributi che vengono versati dal 2013 in poi.

Chiarimenti inps su contributi per pensione di vecchiaia.

Poichè la legge Fornero ha stabilito che occorrono minimo 20 anni di contributi per avere la pensione di vecchiaia, l’inps a marzo 2012 aveva emesso delle Circolari in cui indicava che tale requisito era necessario anche per chi aveva maturato 15 anni di contributi entro il 1992 o era stato autorizzato ai versamenti volontari entro il 26 dicembre 1992.

Con la Circolare n. 16 del 1 febbraio 2013 l’inps fa marcia indietro e comunica che per tali soggetti non sono necessari 20 anni di contribuzioni ma bastano 15 anni (come era prima della legge Fornero).

Legge di stabilità 2013

Ricongiunzioni :

gli iscritti ex-inpdap alle casse Enti locali, Servizio Sanitario, Insegnanti e Ufficiali giudiziari che hanno cessato dal servizio entro il 30 luglio 2010 senza diritto a pensione, possono fare domanda per trasferire gratuitamente i contributi all’inps.

coloro che hanno contributi in diverse gestioni (inps lavoratori dipendenti,inps autonomi, inps fondi speciali, inps gestione separata, ex-inpdap ed ex-ipost) possono cumulare i contributi senza fare la ricongiunzione o la totalizzazione, se non hanno i requisiti per la pensione in nessuna delle gestioni e  se, sommando i contributi, raggiungono i requisiti per la pensione di vecchiaia.

Con il cumulo la pensione viene calcolata tenendo conto di tutti i periodi contributivi per individuare il sistema di calcolo (retributivo, contributivo o misto) e ogni gestione pensionistica calcola la propria quota in base ai contributi versati.

Esodati :

 è stata ampliata la platea degli esodati. Vedi i commi della legge da 231 a 234

Decreto legge n. 185/2012 (ripristino TFS)

Il D.L. in oggetto abroga l’art. 12, comma 10 del D.L. n. 78/2010 che istituiva per i dipendenti pubblici il TFR, Trattamento di Fino rapporto, al posto del TFS, Trattamento di Fine Servizio, a partire dal 1 gennaio 2011.

In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012, l’ex-Inpdap ha dato disposizione di ripristinare la liquidazione per i dipendenti pubblici come era calcolata prima della modifica del 2010. Quindi la liquidazione viene di nuovo calcolata in base all’ultimo stipendio (statali) o allo stipendio dell’ultimo anno.

La trattenuta del 2,5% rimane inalterata e le liquidazioni già erogate vengono riliquidate con il vecchio calcolo. Se il vecchio calcolo produce un valore più basso rispetto a quanto erogato, non sarà richiesto il recupero della differenza.

Proposta di legge bipartisan

Il 7 agosto 2012 è stata approvata una proposta di legge per modificare la recente normativa pensionistica.

Le modifiche riguardano alcune facilitazioni per gli esodati e l’introduzione della pensione anticipata con calcolo contributivo anche per gli uomini. In dettaglio, dal primo gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 i lavoratori dipendenti potrebbero andare in pensione con 58 anni (gli autonomi con 59 anni) di età e 35 di contributi. Dal primo gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, oltre ai 35 anni, in pensione con 59 anni per lavoratori e lavoratrici dipendenti e 60 anni per gli autonomi.

Il testo della proposta prevede che vengano abolite le finestre anche per questo tipo di pensionamento (a nostro parere, riteniamo improbabile l’eliminazione di un anno di finestra).

Ribadiamo che si tratta di una proposta di legge che deve ancora seguire tutto l’iter parlamentare ed  è possibile che non venga approvata o che vengano introdotte modifiche.

Spending Review (Revisione di Spesa)

Con Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012, sono state emanate le norme di revisione della spesa pubblica.

L’articolo 2 indica che bisogna ridurre gli organici delle Amministrazioni.

Tra le misure per arrivare effettivamente a tale riduzione, al comma 2 vi è indicata la possibilità per le Amministrazioni di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro con i dipendenti che, con le vecchie norme pensionistiche,  possono andare in pensione entro il 31 dicembre 2014.

Tali dipendenti dovranno avere un preavviso di almeno 6 mesi, e quindi potranno andare in pensione con i requisiti che erano in vigore prima della riforma Monti-Fornero.

Ricordiamo che questo decreto dovrà essere approvato dal parlamento e quindi potrebbero esserci delle modifiche.

Decreto esodati

Con decreto del Ministero del Lavoro firmato il 1 giugno 2012, sono stati indicati i numeri ed i requisiti dei cosidetti esodati necessari per mantenere le vecchie regole pensionistiche:

  1. a) 25.590 unità – Lavoratori in mobilità normale –  cessazione dal lavoro entro il 4 dicembre 2011 e maturazione dei requisiti per il pensionamento entro il periodo di mobilità

  1. b) 3.460 unità –  Lavoratori in mobilità lunga –  cessazione dal lavoro entro il 4 dicembre 2011

  1. c) 17.710 unità – Lavoratori nei fondi di solidarietà di settore – devono essere a carico del Fondo al 4 dicembre 2011. Oppure ingresso nel Fondo successivo al 4 dicembre 2011 se l’accesso al Fondo risulta autorizzato dall’inps. In questo secondo caso per andare in pensione, oltre ai normali requisiti, devono avere compiuto almeno 62 anni.

  1. d) 10.250 unità – Prosecutori volontari – autorizzati ai versamenti volontari entro il 3 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario al 6 dicembre 2011, che non abbiano ripreso a lavorare dopo l’autorizzazione ai versamenti volontari e la cui decorrenza della pensione deve avvenire entro il 6 dicembre 2013.

  1. e) 950 unità – Lavoratori esonerati – esonero in corso alla data del 4 dicembre 2011. Devono fare richiesta alla Direzione Territoriale del Lavoro.

  1. f) 150 unità – Genitori di disabili – lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica. Devono fare richiesta alla Direzione Territoriale del Lavoro.

  1. g) 6.890 unità – Incentivati all’esodo – lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali o collettivi, senza successiva rioccupazione,  la cui decorrenza della pensione avviene entro il 6 dicembre 2013. Devono fare richiesta alla Direzione Territoriale del Lavoro.

Aggiornati i coefficienti pensionistici per il 2013

Con decreto del Ministero del Lavoro del 15 maggio 2012, sono stati indicati i coefficienti di trasformazione del montante contributivo che saranno utilizzati a partire dal primo gennaio 2013.

Questi coefficienti servono per calcolare la quota di pensione contributiva a partire dal valore dei contributi accumulati (montante contributivo).

Il valore dei coefficienti dipende dall’età: più aumenta l’età, più aumenta il coefficiente e maggiore sarà la quota di pensione.

Fino al 2012 il massimo valore dei coefficienti si ha per l’età di 65 anni, oltre i 65 anni il coefficiente non aumenta. Dal 2013 i coefficienti aumentano fino a 70 anni, facendo di conseguenza aumentare la pensione per chi si trattiene a lavorare oltre i 65 anni.

Il valore dei coefficienti viene calcolato in base alla durata media della vita, e siccome questa tende ad aumentare, i coefficienti tendono a diminuire. Infatti i nuovi coefficienti, a parità di età, sono più bassi di circa il 3% rispetto a quelli attuali. Sono inoltre previste delle successive revisioni dei coefficienti ogni due-tre anni.

L’impatto delle variazioni dei coefficienti sulle pensioni dipende dal tipo di sistema in cui si rientra: chi è nel retributivo avrà l’impatto minore, perchè solo una piccola quota di pensione viene calcolata col sistema contributivo. L’impatto maggiore sarà per coloro che rientrano nel sistema contributivo e per le donne che vanno in pensione con i vecchi requisiti di 57 anni e 35 di contributi.

Chiarimenti inps in merito alla riforma delle pensioni (legge 214/2011)

L’inps ha chiarito alcuni aspetti della recente riforma pensionistica. Sono confermate le indicazioni che avevamo già esposto sul sito, con le seguenti precisazioni :

Anche l’età necessaria per la pensione anticipata delle donne viene aumentata in base all’aumento dell’aspettativa di vita. Quindi dal 2013 occorrono 57 anni e 3 mesi per la pensione con calcolo contributivo per lavoratrici dipendenti e 58 anni e 3 mesi per le autonome.

Anche l’età di 64 anni, necessaria per i lavoratori del settore privato che maturano i requisiti per la pensione nel 2012, viene aumentata in base all’aumento dell’aspettativa di vita. Quindi dal 2013, a questi lavoratori, occorrono 64 anni e 3 mesi per poter andare in pensione (il nostro pensionometro ne teneva già conto).

I requisiti e le finestre per la totalizzazione rimangono gli stessi ma sono anch’essi soggetti all’aumento per l’aspettativa di vita.

I lavoratori precoci che vanno in pensione entro il 2017 ed hanno periodi di contribuzione diversi da lavoro, maternità obbligatoria, militare, infortunio, malattia e cassa integrazione ordinaria, possono evitare la penalizzazione se si trattengono al lavoro per un periodo corrispondente a quello diverso da  lavoro, maternità obbligatoria, militare, infortunio, malattia e cassa integrazione ordinaria. Ad esempio se un lavoratore ha 6 mesi di disoccupazione indennizzata e va in pensione a gennaio 2015 con 58 anni, ha una penalizzazione sulla pensione del 6%, ma se lavora fino a giugno 2015 va in pensione a luglio 2015 senza penalizzazioni. 

Notizie previdenzialiultima modifica: 2019-01-10T17:35:25+01:00da vitegabry
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