Archivi giornalieri: 29 settembre 2018

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Commercianti

 

Commercianti

L’Ente previdenziale di riferimento per i commercianti è l’INPS

 

CONTRIBUTI OBBLIGATORI (Quanto costa la pensione)

Il sistema pensionistico dei commercianti è finanziato attraverso un prelievo contributivo rapportato al reddito d’impresa dichiarato dai fini Irpef. La base imponibile sulla quale devono essere calcolati i contributi è costituita dalla totalità dei redditi di impresa dichiarati ai fini fiscali prodotti nello stesso anno cui la contribuzione si riferisce, nel rispetto di un minimale e di un massimale.
 

Aliquota contributiva

L’aliquota contributiva è fissata in misura pari al 24,09%. I familiari collaboratori di età sino a 21 anni pagano 3 punti in meno: 21,09%. L’aliquota è elevata di un punto (25,09%) per la quota di reddito d’impresa eccedente il cosiddetto “tetto” pensionabile dei lavoratori dipendenti, pari a 46.630 euro per l’anno 2018. 

Minimale e massimale

Il minimale di reddito è fissato in base alla retribuzione minima da assoggettare a contributi che le disposizioni vigenti fissano annualmente per i dipendenti del settore. Per il 2018, il minimale di reddito risulta pari a 15.710 euro. Il contributo minimo è quindi pari a 3.792 euro (24,09% di 15.710 più 7,44 fondo maternità), ridotto a 3.321 euro per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni. 

La legge prevede inoltre un massimale imponibile di reddito d’impresa – oltre il quale non è dovuta la contribuzione previdenziale – stabilito in misura pari al “tetto” di retribuzione pensionabile previsto per i lavoratori dipendenti, maggiorato di 2/3. Il massimale di reddito annuo 2018 è pari a 77.717 euro, ricavato dalla prima fascia del cosiddetto “tetto” di retribuzione pensionabile (46.630 euro) maggiorato di due terzi. 

                       La contribuzione 2018 commercianti

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie – un massimale annuo della base contributiva e pensionabile. Tale massimale, fissato in lire 132 milioni per l’anno 1996, viene rivalutato annualmente sulla base dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (il limite relativo al 2018 è pari a 101.427 euro).

 

TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Il diritto alle prestazioni pensionistiche è subordinato alle condizioni che in via generale sono il verificarsi dell’evento protetto (ad esempio il compimento di una determinata età) e il possesso da parte dell’assicurato di determinati requisiti contributivi e assicurativi.

La pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia viene riconosciuta qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni: compimento dell’età pensionabile; raggiungimento di determinati requisiti contributivi; cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Età
Spetta all’età  di 66 anni e 7 mesi per  sia per gli uomini che per le donne (il limite di età delle donne è parificato a quello degli uomini a partire dal 2018).

I suddetti requisiti anagrafici, a far tempo dal 1° gennaio 2013, sono stati adeguati alle cosiddette speranze di vita (sulla base dei dati forniti dall’ISTAT), con una periodicità triennale (biennale dal 2019). I valori dal 2016 in poi riportati nella tabella che segue sono stime fornite dall’ISTAT.

Età commercianti

 

Minimo di contributi
Il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando il lavoratore possa far valere almeno 20 anni di contribuzione.

Al fine di tutelare posizioni precedenti al 1993 (riforma Amato) è stabilito che si continuino ad applicare i precedenti requisiti (minimo di 15 anni) per i seguenti soggetti:

  • lavoratori che abbiano maturato 15 anni di contributi alla data del 31 dicembre 1992.
  • lavoratori che al 31 dicembre 1992 risultino ammessi alla prosecuzione volontaria. Non è richiesto che l’assicurato ammesso alla prosecuzione volontaria abbia anche effettuato versamenti anteriormente alla predetta data. 

La pensione di vecchiaia contributiva

Per i lavoratori che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 1996 (privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995), la pensione di vecchiaia, dal 1° gennaio 2012, richiede gli stessi requisiti di quelli previsti per i soggetti che risultano già assicurati alla data del 31.12.1995 (vedi sopra).

E’ inoltre possibile ottenere la pensione di vecchiaia all’età di 70 anni e 3 mesi (sia le donne che gli uomini) con almeno 5 anni di contribuzione effettiva (non valgono i contributi figurativi). E’ richiesta la cessazione del lavoro dipendente.

Condizione
Affinché venga riconosciuta la pensione, l’importo del trattamento non deve risultare inferiore a 1,5 volte l’ammontare annuo dell’assegno sociale Inps. Si prescinde da quest’ultima condizione (1,5 volte l’assegno sociale), nel senso che la pensione viene comunque messa in pagamento, all’età di 70 anni, in presenza di un minimo di 5 anni di contribuzione effettiva.

 

La pensione anticipata 

La pensione di anzianità è il trattamento previdenziale che si può ottenere in anticipo rispetto all’età prevista per la vecchiaia.

Dal 1° gennaio 2012 per la pensione anticipata è richiesta un’anzianità contributiva pari a 42 anni ed un mese per gli uomini e 41 anni ed 1 mese per le donne. Tali requisiti sono aumentati di un ulteriore mese per l’anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall’anno 2014, e sono parametrati periodicamente agli andamenti demografici.

Nella tabella che segue sono riepilogati i limiti di età già comprensivi degli adeguamenti alle cosiddette speranze di vita, sino a tutto il 2020.

        Requisiti richiesti per pensione anzianità commercianti

Le lavoratrici possono ottenere il trattamento di anzianità con i precedenti requisiti (35 anni di  contribuzione  e 58 anni  di età),  ma  con  una  penalizzazione consistente nella liquidazione  della pensione con il sistema completamente contributivo (la cosiddetta “Opzione donna”). Tale possibilità è limitata alle pensioni con i requisiti (35 anni di contributi e 58 anni e 3 mesi di età) entro il 31 dicembre 2015, anche nel caso in cui la decorrenza sia successiva.

 

Lavori usuranti

Il lavoratore che svolge attività cosiddette usuranti beneficia di una particolare normativa. Dall’1 gennaio 2012, i lavoratori interessati – in possesso di un’anzianità contributiva minima di 35 anni e di una determinata età anagrafica minima  –  possono accedere al trattamento pensionistico attraverso il cosiddetto “sistema delle quote”, date dalla somma dell’età anagrafica e anzianità. I requisiti richiesti sono riepilogati nella tabella che segue, nella quale sono indicati anche i requisiti richiesti ai lavoratori notturni che prestano la loro attività a turni per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno inferiore a 78.

I requisiti richiesti a partire dal 2016 restano “congelati” sino a tutto il 2026, in quanto nei loro confronti non trova applicazione l’adeguamento demografico.

Lavori usuranti e notturni

 

Lavoratori precoci 

La Legge di Bilancio 2017 ha riconosciuto la necessità di un intervento in favore delle categorie di lavoratori c.d. precoci che si trovano in condizione di particolare disagio lavorativo e/o economico.

Sono definiti precoci i lavoratori che possono vantare almeno un anno (12 mesi, anche non continuativi) di contribuzione, riferiti a periodi di lavoro effettivo, precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età. I  suddetti lavoratori, dal 1° gennaio 2017, possono ottenere la pensione anticipata con 41 anni di contribuzione (in luogo dei richiesti 42 anni e 10 mesi, o 41 anni e 10 mesi, le donne) , a condizione che si trovino  in almeno uno dei 4 seguenti profili di tutela:

a) assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (Legge n..104/1992), o affine di 2°grado se i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità hanno compiuto i 70 anni, oppure sono anch’essi affetti da patologie invalidanti o deceduti o mancanti;

b) presentano una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o pari al 74%.

L’anticipo, in effetti,  è di 22 mesi per gli uomini e di soli 10 mesi per le donne. Inoltre, per il futuro, il nuovo requisito (41 anni), resta soggetto all’adeguamento demografico, così come per tutti i requisiti di pensione. 

 

Pensione anticipata contributiva

Dal 1° gennaio 2012 i requisiti sono gli stessi di quelli previsti per i soggetti che risultano già assicurati alla data del 31.12.1995 (vedi sopra).

E’ inoltre possibile ottenere la pensione anticipata all’età di 63 anni e 3 mesi (2013-2015), sia le donne che gli uomini, con almeno 20 anni di contribuzione effettiva non sono considerati utili i contributi figurativi).

Condizione
Affinché venga riconosciuta la pensione, l’importo del trattamento non deve risultare inferiore a 2,8 volte l’ammontare annuo dell’assegno sociale Inps (limite pari a 1.268 euro mensili del 2018). 

Trattamenti di invalidità

Sono previsti due distinte prestazioni: l’assegno di invalidità e la pensione di inabilità.

Assegno d’invalidità
Si considera invalido l’assicurato la cui capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini sia ridotta a meno di 1/3, in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale.

L’assegno ha carattere temporaneo: viene infatti accordato solo per un triennio, suscettibile di riconferma sempre che il soggetto risulti ancora invalido. Alla scadenza del triennio, per ottenerne la conferma il titolare di assegno è tenuto a presentare apposita domanda. Dopo tre riconoscimenti consecutivi l’assegno è confermato automaticamente e cioè indipendentemente dalla domanda dell’interessato. Al compimento dell’età pensionabile per la vecchiaia, sempre che ricorrano i relativi requisiti di contribuzione, l’assegno di invalidità si trasforma d’ufficio in pensione di vecchiaia.

L’assegno d’invalidità è ridotto proporzionalmente all’entità dei redditi, conseguiti per attività lavorativa. In altri termini, all’invalido che continua a svolgere attività lavorativa e realizza una somma superiore a 4 volte il trattamento minimo Inps, l’assegno viene ridotto del 25%. Se il reddito supera invece 5 volte l’ammontare annuo del minimo, la riduzione sale al 50%.

                                          Trattamenti invalidità: cumulo 2017

Il minimo Inps del 2018 è pari a 6.596,46 euro annui. 

Pensione d’inabilità
Si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione, l’assicurato che a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

La pensione di inabilità è costituita dal trattamento effettivamente maturato sulla base della contribuzione versata, maggiorato di una quota pari a quella che l’inabile avrebbe maturato se avesse continuato a lavorare sino all’età di 60 anni (uomini e donne). L’anzianità contributiva da considerare non può comunque superare i 40 anni.

Requisito contributivo
Ai fini del perfezionamento del diritto all’assegno di invalidità e alla pensione di inabilità è richiesto il possesso dei seguenti requisiti di contribuzione: almeno 5 anni di contribuzione (260 contributi settimanali), di cui almeno 3 anni versati nel quinquennio precedente la presentazione della domanda.

 

La pensione ai superstiti

Il diritto alla pensione in favore dei superstiti sorge in caso di decesso del pensionato oppure del lavoratore in attività, a condizione che quest’ultimo, al momento del decesso, possa far valere almeno 15 anni di contribuzione, ovvero 5 anni, di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la data della morte.

Aventi diritto

I superstiti beneficiari possono classificarsi in tre gruppi: il coniuge ed i figli (minorenni, maggiorenni studenti sino a 21 anni ed universitari sino a 26 anni, ovvero inabili e a carico del genitore defunto), i genitori, i fratelli e le sorelle (in mancanza di coniuge e figli).

Quote spettanti
La misura della pensione è stabilita in una quota dell’intero importo del trattamento già liquidato al lavoratore o che a lui sarebbe spettato. Le quote sono le seguenti: coniuge solo: 60%; coniuge e un figlio: 80%; coniuge e due o più figli: 100%. Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote sono le seguenti: un figlio: 70%; due figli: 80%; tre o più figli:100%; un genitore: 15 %; due genitori: 30%; un fratello o sorella: 15%. La pensione ai superstiti non può, in alcun caso, risultare superiore all’intero ammontare della rendita della quale risultava titolare, o che sarebbe spettata al lavoratore deceduto.

Se la vedova possiede redditi
La pensione attribuita ai superstiti, qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare dove non vi siano figli minori, studenti o inabili, è corrisposta nella misura ridotta: del 75 %, in presenza di redditi imponibili Irpef d’importo annuo superiore a 3 volte il trattamento minimo Inps ; del 60 %, in presenza di redditi (escluso quello della casa di abitazione) d’importo annuo superiore a 4 volte il trattamento minimo; del 50 %, in presenza di redditi imponibili Irpef d’importo annuo superiore a 5 volte il trattamento minimo Inps.

Il minimo Inps del 2018 è pari a  6.596,46 euro annui. 

 

DECORRENZA DELLE PENSIONI 

La pensione di vecchiaia e quella di anzianità decorrono dal mese successivo a quello in cui si maturano i requisiti richiesti per il diritto. L’assegno di invalidità e la pensione di inabilità decorrono dal mese successivo a quello della relativa domanda. La pensione ai superstiti è fissata al mese successivo alla data del decesso del dante causa.

 

MISURA DELLA PENSIONE 

Il sistema di calcolo della pensione si differenzia a seconda dell’anzianità contributiva maturata alla data del 31 dicembre 1995:

  • per chi ha almeno 18 anni di contributi, il criterio utilizzato è misto, e cioè “retributivo”, per l’anzianità maturata sino al 31 dicembre 2011, e “contributivo” per i periodi di attività successivi al 1° gennaio 2012;
  • per chi ha meno di 18 anni di contributi, il criterio utilizzato è misto, e cioè “retributivo”, per l’anzianità maturata sino al 31 dicembre 1995, e “contributivo” per i periodi di attività successivi al 1° gennaio 1996;
  • per coloro che si sono iscritti, dal 1° gennaio 1996 (privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995) , si applica invece il solo criterio contributivo, strettamente collegato al valore della contribuzione versata nell’arco dell’intera vita lavorativa.

 

Calcolo Retributivo

La misura della pensione nel sistema retributivo è data dalla somma di due distinte quote (A + B). La prima (A) corrispondente all’importo relativo all’anzianità contributiva maturata sino a tutto il 31 dicembre 1992; la seconda (B) corrispondente all’anzianità contributiva acquisita dal 1° gennaio 1993 in poi. La base pensionabile è costituita dalla media annua dei redditi assoggettati a contribuzione dei 10 anni che precedono la decorrenza, per la quota A. E dalla media annua degli ultimi 15 anni per la quota B. I redditi utilizzati sono rivalutati tenendo conto dell’inflazione.

L’ammontare del trattamento è pari al 2% del reddito pensionabile per ogni anno di contribuzione: con 25 anni si ha diritto, quindi, al 50%, con 35 anni al 70% e così via, fino all’80% con 40 anni, massima anzianità presa in considerazione.

Sulla quota di reddito annuo eccedente il cosiddetto “tetto pensionabile” (46.123 euro per il 2015), rivalutato annualmente sulla base degli indici Istat (costo vita), l’aliquota si riduce come segue:

  • all’1,5% per la fascia eccedente il 33%, ossia per la quota di reddito compresa tra 43.042,00 e 57.245,86 euro;
  • all’1,25% per la fascia compresa tra il, 33 ed il 66%, ossia per la quota compresa tra 57.245,86 e 71.449,72 euro;
  • all’1%, infine, per l’ulteriore fascia di reddito annuo pensionabile eccedente il 66%, ossia per l’eventuale quota eccedente 71.449,72 euro.

L’aliquota di rendimento da applicare al reddito pensionabile utilizzato per la quota “B”, è invece determinata come segue:

  • 1,6%, per ogni anno di contribuzione, della fascia eccedente il 33%del “tetto”, ossia per la quota di reddito compresa tra 43.042,00 e 57.245,86 euro;
  • 1,35%, per ogni anno di contribuzione, della fascia compresa tra il 33 e il 66% eccedente il “tetto”, ossia per la quota compresa tra 57.245,86 e 71.449,72 euro;
  • 1,10%, per ogni anno di contribuzione, della fascia compresa tra il 66 e il 90% eccedente il “tetto”, ossia per la quota compresa tra 71.449,72 e 71.737,00 euro.


 

L’integrazione al minimo

Quando l’importo della pensione, calcolato con il criterio retributivo sulla base della contribuzione effettivamente versata risulta inferiore a una certa cifra (il minimo stabilito dalla legge) si procede alla cosiddetta integrazione, che rappresenta quindi la differenza, a carico dello Stato, tra la quota effettivamente maturata e la soglia stabilita.

Le condizioni richieste affinché scatti l’integrazione sono due: chi richiede la pensione non deve avere altri redditi Irpef (con esclusione della casa di abitazione) di importo superiore a 2 volte il minimo; il reddito complessivo della coppia (pensionato e relativo coniuge) non deve superare l’importo annuo di 4 volte il minimo.

 

Calcolo contributivo

Il sistema contributivo funziona ad accumulo. Il lavoratore provvede ad accantonare annualmente una quota pari all’aliquota contributiva obbligatoria versata (23,55% nel 2017, 24% dal 2018) del reddito assoggettato a contribuzione. Il capitale versato produce una sorta di interesse composto, a un tasso legato alla dinamica quinquennale del Pil (il prodotto interno lordo) e all’inflazione.

Alla data del pensionamento al montante contributivo, ossia la somma rivalutata dei versamenti effettuati, si applica un coefficiente di conversione che cresce con l’aumentare dell’età. Il coefficiente, ad esempio, è pari al 4,661%, per chi chiede la rendita a 60 anni, sale al 5,435% per chi resiste fino a 65 anni e al 5,826% se si decide di arrivare fino a 67 anni.

I coefficienti di trasformazione sono rivisti ogni tre anni (ogni due anni dal 2019), sulla base della evoluzione degli andamenti demografici.

Per le pensioni liquidate sulla base del criterio contributivo, le disposizioni sull’integrazione al minimo non trovano applicazione.

Per le pensioni liquidate a soggetti di età inferiore a 57 anni (pensione anticipata, pensione di inabilita e pensione ai superstiti) si applica il coefficiente di trasformazione previsto per coloro che hanno compiuto i 57 anni.

 

Regime del Cumulo

Il cumulo pensione-reddito da lavoro è ormai un problema che riguarda esclusivamente i beneficiari della pensione di invalidità. I titolari della vecchiaia, infatti, da tempo possono svolgere sia attività di lavoro dipendente che da autonomo, senza subire alcuna riduzione della pensione.

Lo stesso vale per quelli di anzianità a partire dal 2009.

La mappa del cumulo 2017

 

LE NOVITÀ 2017 – 2018

A decorrere dal 1° maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2019, è istituito l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (in sigla APE). Si tratta di un prestito corrisposto a quote mensili per 12 mensilità, fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.

La restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di 20 anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza. Trattandosi di un “prestito” e non di una prestazione previdenziale, le somme erogate non concorrono a formare il reddito ai fini dell’Irpef.

Requisiti – L’anticipo pensionistico può essere richiesto da tutti i lavoratori che, al momento della domanda, hanno un’età anagrafica minima di 63 anni e che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi, purché siano in possesso del requisito contributivo minimo di 20. Inoltre,  la pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all’APE richiesta, deve essere pari o superiore (al momento dell’accesso alla prestazione), a 1,4 volte il trattamento minimo (circa 710 euro nel 2018).

La durata minima dell’APE è di 6 mesi. L’importo minimo della quota di APE ottenibile è pari a € 150 mensili, mentre quello massimo non può superare i seguenti importi:

Importo e durata APE

L’Ape sociale – Ai lavoratori che al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni aderiscono all’APE, è riconosciuta un’indennità (la cosiddetta APE sociale), per una durata pari al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia. L’indennità, è pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento non soggetta a rivalutazione dell’accesso alla prestazione, e non può superare l’importo massimo mensile di 1.500 euro. La speciale indennità (che a differenza dell’APE volontaria non deve essere restituita) spetta a condizione che l’interessato:

a) si trovi in stato di disoccupazione involontaria, che abbia concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione da almeno tre mesi e risulti in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;

b) assista, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, o parente o affine di 2° grado convivente se i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità hanno compiuto 70 anni o sono anch’essi affetti da patologie invalidanti o sono deceduti o mancanti, e sia in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;

c) presenti una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, almeno pari al 74% e sia in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;

d) sia lavoratore dipendente, al momento della decorrenza dell’indennità, all’interno delle professioni indicate nella tabella che segue, che svolga da almeno 6 anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sia in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni.          

 

A. Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici

B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni

C. Conciatori di pelli e di pellicce

D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante

E. Conduttori di mezzi pesanti e camion

F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni

G. Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza

H. Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido

I. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati

L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia

M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

Dal 2018 anche:

N. Operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca

O. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative

P. Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature

Q. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

L’indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui.

Iter procedurale – Per accedere all’anticipo pensionistico, il soggetto richiedente deve prestare all’Inps la domanda di certificazione del diritto all’APE. L’Inps, verificato il possesso dei requisiti, certifica il diritto e comunica all’interessato l’importo minimo e l’importo massimo ottenibile. Il soggetto in possesso della certificazione,  deve presentare domanda di APE e contemporaneamente  domanda di pensione di vecchiaia, da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge. Nella domanda il soggetto richiedente deve indicare il finanziatore (la banca) cui richiedere l’APE, nonché l’impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza. Le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di legge sono fornite, al soggetto richiedente dall’INPS, per conto del finanziatore e dell’impresa assicurativa.

La domanda di APE e di pensione non sono revocabili, salvo in caso di esercizio del diritto di recesso previsto dal T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia. In deroga al “codice del consumo”, il termine per recedere dal contratto di assicurazione è di 14 giorni.

 

Cumulo Gratuito

Dal 1o gennaio 2013 i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, degli iscritti alla Gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive dell’AGO  – comprese, dal 1° gennaio 2017, le Casse libero-professionali – possono cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un’unica pensione.

Ciò a condizione che:

  •  
  • non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni;
  •  
  • non posseggano i requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in nessuna delle forme assicurative oggetto del cumulo.
  •  

La facoltà può essere esercitata per la liquidazione dei seguenti trattamenti pensionistici:

  •  
  • di vecchiaia con i requisiti anagrafici e contributivi previsti;
  •  
  • anticipata con i requisiti contributivi  previsti dalla legge vigente (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne nel triennio 2016-2018, (da adeguare alla speranza di vita per gli anni seguenti);
  •  
  • per inabilità;
  •  
  • ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione presso una delle Gestioni assicurative interessate al cumulo.
  •  

Il criterio di calcolo dell’assegno ottenuto con il cumulo non segue la regola del sistema contributivo, come nella totalizzazione, ma viene applicato il criterio pro-rata, con le regole in vigore in ciascuna gestione.

A differenza di quanto avviene per la totalizzazione (decorrenza differita a 18 mesi per la pensione di vecchiaia e 21 mesi per la pensione di anzianità), la pensione (vecchiaia/anzianità) ottenuta grazie all’istituto del cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

La decorrenza della pensione di inabilità è attribuita secondo i criteri vigenti nella gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.
La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa e pertanto i trattamenti liquidati in base alle disposizioni sul cumulo devono avere decorrenza successiva al 1o febbraio 2013 (successiva al 1° febbraio 2017, in caso di contribuzione versata presso una Cassa professionale).

 

La quattordicesima mensilità

A partire dall’anno 2007, a favore dei pensionati con età non inferiore a 64 anni, viene riconosciuta una somma aggiuntiva, determinata in funzione dell’anzianità contributiva maturata. La somma, una sorta di 14^ mensilità, è corrisposta insieme alla mensilità di luglio e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale superiore a 1,5 volte il trattamento minimo Inps (9.787 euro).

A tal fine si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dagli assegni familiari e dall’indennità di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

La Legge di Bilancio 2017 ha stabilito l’elevazione del limite di reddito utile da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo (da 9.895 a 13.697 euro).