Archivi giornalieri: 23 marzo 2018

Naspi e lavoro a chiamata

Naspi e lavoro a chiamata, ODT agricolo e altri casi, chiarimenti INPS

L’INPS ha rilasciato ulteriori chiarimenti in merito alla compatibilità tra Naspi e lavoro a chiamata. L’INPS affronta anche la compatibilità fra NASpI e lavoro a tempo determinato in agricoltura. In ultimo il messaggio si sofferma sui casi di percettori di disoccupazione che si rioccupano con più contratti a termine.
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Con il messaggio n. 1162 del 16 marzo 2018, l’INPS ha rilasciato ulteriori chiarimenti in merito alla compatibilità tra Naspi e lavoro a chiamata. In particolare l’Istituto fa riferimento ad alcuni particolari aspetti connessi all’indennità di disoccupazione e alla sua compatibilità con un rapporto di lavoro a chiamata o intermittente. L’INPS si sofferma inoltre sui casi di rioccupazione come operaio agricolo a tempo determinato in agricoltura dei soggetti percettori di disoccupazione NASpI. Infine fa riferimento ai casi di percettori di disoccupazione che si rioccupano con successivi contratti a tempo determinato.

Il messaggio è un po’ un completamento della circolare 174 del 2017 con la quale l’INPS ha illustrato la compatibilità della NASpI con alcune tipologie di attività lavorativa e con alcune tipologie di reddito.

L’INPS si riferisce in particolare ad alcune richieste di chiarimenti pervenute dalle sedi periferiche, su alcuni aspetti connessi all’accesso e sulla compatibilità della NASpI. I dubbi riguardano l’accesso e la compatibilità fra Naspi e lavoro a chiamata, le ipotesi di rioccupazione come OTD in agricoltura e i casi di rioccupazione del percettore di Naspi con più rapporti a termine prorogati.

L’Istituto previdenziale ricorda che la compatibilità dell’indennità di disoccupazione NASpI con il rapporto di lavoro subordinato è disciplinata dall’articolo 9 del D.Lgs. n. 22 del 2015. La stessa è stata illustrata nella circolare n. 94/2015, che sulla base del reddito annuo percepito dal lavoratore e della durata del rapporto di lavoro, ha illustrato gli istituti della sospensione, del cumulo e della decadenza.

Leggi anche: NASpI 2018 INPS, requisiti durata importo e novità sulla disoccupazione

Naspi e lavoro a chiamata

Compatibilità della NASpI con un secondo contratto intermittente con o senza indennità di disponibilità

Il primo dubbio riguarda la richiesta di NASpI di un lavoratore che, insieme al rapporto di lavoro subordinato perso involontariamente, risulti titolare al contempo di un rapporto di lavoro a chiamata con o senza indennità di disponibilità.

L’INPS spiega che nel caso in cui un lavoratore sia contestualmente titolare di un rapporto di lavoro tipico e di un contratto a chiamata con indennità di disponibilità (o senza indennità ma di durata superiore ai 6 mesi), nel caso in cui perda involontariamente il primo rapporto di lavoro, la domanda di NASpI può essere accolta, a patto che:

  1. il lavoratore comunichi entro 30 giorni, tramite Naspi Com i redditi presunti del contratto a chiamata;
  2. dal contratto a chiamata, compresa l’eventuale indennità di disponibilità, non dovrà superare gli 8.000 euro di reddito.

In questo caso si avrà l’Istituto della cumulabilità. Se il lavoratore non comunica il reddito entro i 30 giorni, oppure il reddito è superiore al limite annuo di € 8.000, si avrà la decadenza dalla prestazione.

Nel caso in cui il lavoratore sia titolare di un rapporto di lavoro a chiamata senza indennità di disponibilità, il meccanismo come detto è lo stesso a patto che questo superi i sei mesi di durata. Se però il contratto a chiamata senza indennità di disponibilità è di durata inferiore ai 6 mesi, si applica l’istituto della sospensione della prestazione NASpI per i soli giorni di effettiva chiamata.

Il messaggio chiarisce altri due casi specifici riguardo a NASpI e lavoro a chiamata. Vi rimandiamo comunque alla lettura del messaggio che è possibile trovare allegato a fondo pagina.

Naspi e contratto a termine in agricoltura

Un altro importante chiarimento arriva in merito alla Naspi e alla rioccupazione del lavoratore per un contratto a termine in agricoltura (OTD agricolo). Ovvero il caso del percettore di NASpI che si rioccupi a tempo determinato come OTD in agricoltura. L’INPS spiega che:

  1. se la durata del nuovo rapporto come OTD non superi i sei mesi, la disoccupazione è sospesa d’ufficio. Questo a prescindere dal reddito che l’interessato ricava dall’attività svolta;
  2. se la nuova occupazione come OTD dura più di sei mesi e il reddito non supera gli 8.000 euro si ha la cumulabilità della
    prestazione (a patto che venga inviata la Naspi Com);
  3. nel caso, infine, in cui la nuova occupazione come OTD abbia una durata superiore a sei mesi e un reddito superiore agli 8.000 euro si avrà la decadenza dalla prestazione NASpI.

NASpI e successione di contratti a tempo determinato

Infine il messaggio affronta i casi di NASpi e successione (con proroghe) di contratti a termine con stesso o diversi datori di lavoro. L’INPS si sofferma quindi su un altro caso. Ovvero il percettore di NASpI che si rioccupi con contratti di lavoro a tempo determinato che si susseguono senza soluzione di continuità. Sia nel caso questi rapporti avvengano con lo stesso datore di lavoro e sia se si tratti di diverso datore di lavoro.

In questo caso, spiega l’INPS, si applicheranno gli istituti della sospensione se la durata complessiva dei contratti non supera i 6 mesi. Oppure si avrà la decadenza se si superano i 6 mesi o gli 8000 euro di reddito.

Messaggio INPS numero 1162 del 16-03-2018

Alleghiamo il messaggio INPS per una completa lettura dei chiarimenti rilasciati dall’Istituto.

Bonus

Bonus assunzioni Donne e disoccupati over 50: sgravi contributivi 2018

Accanto ai nuovi incentivi introdotti e recepiti dall’INPS, ossia il Bonus Sud, l’Incentivo Occupazione NEET e l’esonero under35, è possibile annoverare tra gli strumenti per abbattere il costo del lavoro anche il bonus assunzioni donne e disoccupati over 50 che rimangono applicabili per il 2018.
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Bonus assunzioni donne e over 50 disoccupati. Due incentivi (seppur vecchi) che possono essere utilizzati dai datori di lavoro anche quest’anno arricchendo gli strumenti da poter utilizzare per abbattere il costo del lavoro e trovare la soluzione più efficace alle proprie esigenze.

A chi spetta? A quanto ammonta l’importo agevolabile? Come fare domanda all’INPS? Vediamo quindi nel dettaglio come funzionano e quali sono i requisiti da possedere.

Bonus donne e over 50 disoccupati per il 2018

L’articolo 4, commi 8 – 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Riforma Fornero) ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, un nuovo incentivo per l’assunzione delle seguenti categorie di lavoratori:

  • uomini o donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupati da oltre dodici mesi”;
  • donne di qualsiasi età:
    • residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
    • con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
    • ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.

Bonus assunzioni Donne e over 50, per chi spetta e quanto dura

Per entrambi gli incentivi, Bonus assunzioni Donne 2018 e Bonus assunzioni over 50 disoccupati 2018 lo sgravio contributivo spetta per:

  • le assunzioni a tempo indeterminato;
  • assunzioni a tempo determinato;
  • le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

L’incentivo consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, e varia in funzione della durata dell’assunzione, come di seguito indicato:

  1. in caso di assunzione a tempo indeterminato la riduzione spetta per 18 mesi;
  2. in caso di assunzione a tempo determinato la riduzione spetta fino a 12 mesi.

Se il contratto a tempo determinato viene trasformato a tempo indeterminato, la riduzione del 50% dei contributi previdenziali obbligatori INPS, è prorogata per ulteriori 6 mesi. Quindi per un totale di 18 mesi a partire dalla data di assunzione.

Donne disoccupate prive di impiego

Con particolare riferimento alle donne, la riduzione contributiva del 50% dei contributi posti a carico del datore di lavoro, riguarda l’assunzione di:

  1. donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti dei fondi strutturali UE e nelle aree di cui all’art. 2, punto 18, lettera  e) del Regolamento 800/2008 della Commissione Europea, individuate di anno in anno con apposito decreto dai ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e da quello dell’Economia e delle Finanze (Decreto Interministeriale del 13 ottobre 2015 per il 2016)
  2. donne di qualsiasi età “prive di un impiego regolarmente retribuito” da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

Al riguardo, il D.M. 17 ottobre 2017 specifica che è privo di impiego regolarmente retribuito chi:

  • nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata, non ha prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi;
  • ovvero non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Domanda da presentare all’INPS

Per fruire dell’incentivo tutti i datori di lavoro interessati devono inoltrare apposita comunicazione all’INPS. La comunicazione deve essere presentata avvalendosi del modulo di istanza on-line “92-2012″, disponibile sul sito ufficiale dell’INPS entrando nel Cassetto previdenziale aziende ed aziende agricole. La domanda può essere presentata dalle aziende oppure dagli intermediari previa registrazione ai servizi telematici dell’istituto.

Entro il giorno successivo all’inoltro, i sistemi informativi centrali effettuano alcuni controlli formali e attribuiscono un esito positivo o negativo alla comunicazione.

San Turibio de Mogrovejo

 

San Turibio de Mogrovejo


San Turibio de Mogrovejo

Nome: San Turibio de Mogrovejo
Titolo: Vescovo
Ricorrenza: 23 marzo

Benedetto XIV lo paragonò a san Carlo Borromeo e lo definì «instancabile messaggero d’amore». Eppure Turibio, nacque in Spagna nel 1538, e nel 1579 era ancora un laico. Filippo II, tuttavia, sapeva che nel nuovo mondo gli Indios erano spesso sfruttati fino a morte e volle un cambiamento. Inizialmente Turibio resistette ma poi accettò e venne nominato arcivescovo di Lima.

Coscienziosamente, prima di partire, studiò accuratamente i problemi da affrontare. La realtà che gli si presentò nel 1581 era drammatica: la popolazione autoctona era ridotta in condizioni di impoverimento materiale, culturale e umano, mentre i discendenti dei primi conquistatori erano gelosi dei loro privilegi.

Turibio, tuttavia, aveva il temperamento del grande riformatore. Anzitutto nutriva grande amore e rispetto per gli indios. Per questo studiò la loro lingua, il quéchua, e impose ai sacerdoti in cura d’anime di studiarla. Convocò, poi, un concilio generale per l’America Latina a Lima, due concili provinciali e dodici sinodi diocesani. Queste riunioni gli servivano per riformare l’amministrazione e i costumi, favorire e coordinare lo scambio di esperienze missionarie e pastorali. L’arcivescovo poi fu quasi sempre in visita nella sua vastissima diocesi.

Fondò il seminario di Lima, fece pubblicare un catechismo in lingua quéchua e raccomandò ai parroci di preoccuparsi perché le case degli indios avessero tavole per mangiare e letti per dormire. Turibio scrisse anche un “Libro de las visitas” che rivelava una mente pianificatrice di ampie vedute. Perfino le note più brevi testimoniano l’ardente amore del padre per i figli.

Sfinito dai viaggi e dagli altri impegni del governo pastorale Turibio morì nel 1606.

MARTIROLOGIO ROMANO. A Lima, nel Perù, san Turibio Vescovo, per la cui virtù si propagò in América la fede e la disciplina ecclesiastica.