Archivi giornalieri: 6 marzo 2018

INPS

Malattia INPS: come funziona, a chi spetta e cosa fare

 

Malattia INPS: come funziona, a chi spetta e cosa fare

Posted: 06 Mar 2018 02:15 AM PST

Parlare di malattia INPS nei rapporti di lavoro significa risalire alle origini del sistema legislativo e previdenziale italiano. Sì perché la previsione di una prestazione economica, che ristori il dipendente per i giorni in cui non ha potuto lavorare, la si ritrova già nel Codice civile del 1942. Si prevede che, in caso di malattia: “E’ […]

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Cercare lavoro all’estero: alcuni consigli utili per trovare l’occasione giusta

Posted: 06 Mar 2018 01:30 AM PST

In Italia il tasso di disoccupazione giovanile aumenta ogni giorno sempre di più, di conseguenza molti giovani, ma anche meno giovani, prendono la drastica decisione di cercare lavoro all’estero. La scelta di trasferirsi in altre città europee, come ad esempio Londra che è una delle mete più ambite dai giovani, è sempre più frequente. Ma […]

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Certificazione Unica 2018 (ex CUD): modello, istruzioni e scadenze

Posted: 06 Mar 2018 01:07 AM PST

Entro mercoledì 7 marzo 2018 deve essere trasmessa in via telematica, da parte dei sostituti di imposta all’Agenzia delle entrate, la Certificazione Unica 2018 (ex CUD). I dati confluiranno nelle dichiarazioni dei redditi precompilate, disponibili per i contribuenti dal prossimo 16 aprile. Per le Certificazioni uniche non contenenti informazioni utili alla precompilata la scadenza a […]

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Lavoro e diritti

Lavoro e Diritti: Ultimi Interpelli del Ministero del Lavoro gennaio e febbraio 2018 Link to Lavoro e Diritti

Ultimi Interpelli del Ministero del Lavoro gennaio e febbraio 2018

Posted: 05 Mar 2018 07:33 AM PST

Il Ministero del Lavoro ha rilasciatogli ultimi interpelli in materia di lavoro e in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Si tratta dei recenti interpelli numero 1 in tema di sicurezza e dei numero 1 e 2 del 2018 in tema di diritto del lavoro. Gli interpelli sono stati proposti dal Consiglio Nazionale dell’Ordine […]

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Congedo di paternità 2018: come presentare domanda all’Inps

Posted: 05 Mar 2018 03:29 AM PST

Complementare al congedo di maternità e fruibile dal padre lavoratore dipendente anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio, il congedo di paternità 2018 obbligatorio è stato aumentato a 4 giorni. Ad esso inoltre è stato affiancato 1 giorno di congedo facoltativo, questo in alternativa ad 1 giorno di […]

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Concorso pubblico Polizia Penitenziaria 2018: bando per 1220 allievi agenti

Posted: 05 Mar 2018 02:16 AM PST

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio il bando di concorso pubblico Polizia Penitenziaria 2018. Si tratta di un concorso molto atteso visto il numero di posti disponibili di cui una buona parte anche riservata anche ai civili. I posti messi a disposizione dal Ministero della Giustizia infatti sono 1220: 598 ai VFP1, […]

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INPS

INPS

Messaggio

INPS – Messaggio 05 marzo 2018, n. 987

Lavoro

Gestione su base territoriale delle deleghe per il lavoro domestico per le Associazioni di categoria abilitate. Riconciliazione delle deleghe inserite su base nazionale alla sede territoriale di riferimento – Istruzioni operative

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Comunicato 02 marzo 2018

Lavoro

“Indennità di malattia per i lavoratori del trasporto pubblico locale, ai sensi dell’art. 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”. Anno di competenza 2017.

MINISTERO FINANZE SECIT

Determinazione

MINISTERO FINANZE – Determinazione 23 febbraio 2018, n. 2302

Fiscale

Linee guida per lo svolgimento del tirocinio di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

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Lavoro

SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI

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Agevolazioni per le aziende

L’INPS ha emanato la circolare n. 40 del 2 marzo 2018, con la quale fornisce le istruzioni operative e contabili sull’esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

a cura di Roberto Camera

Ai datori di lavoro privati che dal 1º gennaio 2018 assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

È possibile applicare la decontribuzione ai rapporti a tempo indeterminato stipulati con lavoratori che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il 35° anno di età nel 2018 (dal 2019 il limite di età scende a 30 anni) e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

 

La LEGGE

– Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018)

La PRASSI AMMINISTRATIVA

– La circolare INPS n. 40 del 2 marzo 2018

Gli APPROFONDIMENTI

Le Agevolazioni per il 2018 – il video – di Eufranio Massi

Incentivo occupazione giovani: la mappa di requisiti, limiti e regole – di Roberto Camera

2018 – i benefici di Garanzia Giovani – di Eufranio Massi

Incentivi strutturali per l’occupazione stabile – di Eufranio Massi

Assunzioni agevolate dei giovani nel 2018, con qualche perplessità – di Eufranio Massi

Il “Bonus Sud” per le assunzioni agevolate dei lavoratori nel mezzogiorno – di Eufranio Massi

Licenziamenti e sgravi contributivi per le assunzioni dei giovani – di Eufranio Massi

Assunzioni stabili dei giovani: alcune criticità che si potevano evitare – di Eufranio Massi

Sgravio contributivo stabile per l’assunzione di giovani – 50 Faq – di Eufranio Massi

Sgravio contributivo triennale per le imprese che assumono i giovani – di Roberto Camera

 


 

La NORMA di riferimento – Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018)

  1. Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1º gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. L’esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108 e da 113 a 115, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 103. Non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
  3. Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l’esonero è riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, ferme restando le condizioni di cui al comma 101.
  4. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero di cui al comma 100, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.
  5. Fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
  6. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l’esonero di cui al comma 100, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del comma 103.
  7. L’esonero di cui al comma 100 si applica, per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione. In tal caso, l’esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all’articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 103, 104 e 105.
  8. L’esonero di cui al comma 50 si applica, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi da 100 a 108 e da 113 a 115, anche nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.
  9. L’esonero di cui al comma 100 è elevato alla misura dell’esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, fermi restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua e il previsto requisito anagrafico, ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio:
  10. a) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;
  11. b) studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
  1. I programmi operativi nazionali ed i programmi operativi complementari possono prevedere per l’anno 2018, nell’ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età, ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Per i soggetti di cui al periodo precedente, l’esonero contributivo di cui al comma 100 è elevato fino al 100 per cento, nel limite massimo di importo su base annua pari a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L’esonero contributivo di cui al periodo precedente è riconosciuto in deroga a quanto previsto dal comma 114, secondo periodo.
  2. Ai fini di cui al comma 893, sono adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi interessati.

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Malattia – Inps

Malattia INPS: come funziona, a chi spetta e cosa fare

Parlare di malattia INPS dei lavoratori significa risalire alle origini del sistema legislativo e previdenziale italiano. Analizziamo quando e come l’Inps può riconoscere l’indennità di malattia o trattamento economico al lavoratore dipendente.
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Parlare di malattia INPS nei rapporti di lavoro significa risalire alle origini del sistema legislativo e previdenziale italiano. Sì perché la previsione di una prestazione economica, che ristori il dipendente per i giorni in cui non ha potuto lavorare, la si ritrova già nel Codice civile del 1942. Si prevede che, in caso di malattia: “E’ dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un’indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dagli usi o secondo equità”.

Dello stesso tenore l’art. 38 della Costituzione: “I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia”.

Malattia INPS: come funziona e a chi spetta

In attuazione del Codice civile e della Costituzione, il legislatore ha previsto due distinti soggetti che possono farsi carico del trattamento economico in favore del lavoratore malato: datore di lavoro e INPS. Analizziamoli insieme.

Datore di lavoro

Come prevede la legge (art. 6 comma 4 R.D.L. n. 1825/24), sono esclusivamente a carico del datore le retribuzioni da corrispondere ai lavoratori in malattia aventi la qualifica di impiegato e quadro (eccezion fatta per quelli del terziario per i quali è prevista l’indennità INPS che vedremo tra poco).

INPS

L’intervento dell’Inps (art. 74 Legge 833/78) si registra, invece, in favore di:

  • operai del settore industria;
  • operai e impiegati del settore terziario
  • lavoratori dell’agricoltura;
  • apprendisti;
  • disoccupati;
  • dipendenti sospesi dal lavoro;
  • lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori marittimi.

Eccezion fatta per alcuni casi particolari, l’indennità di malattia INPS è anticipata in busta paga dal datore di lavoro. La stessa verrà recuperata in un secondo momento attraverso una riduzione dei contributi che l’impresa deve mensilmente pagare all’Inps. Tuttavia, l’ente previdenziale non si fa carico di tutti i giorni di malattia. Anzi, i primi tre (cosiddetto periodo di “carenza”) sono totalmente a carico del datore di lavoro.

Ne consegue che l’indennità di malattia spetta dal 4° giorno di malattia e fino a un massimo di 180 giorni in un anno solare. Per i soli dipendenti a tempo determinato, il trattamento Inps è corrisposto per un periodo non superiore a quello di attività lavorativa prestata nei dodici mesi immediatamente precedenti l’evento morboso.

Il numero di giorni di malattia INPS assume importanza anche per la misura dell’indennità:

  • dal 4° al 20° giorno la stessa è pari al 50% della retribuzione;
  • la stessa sale al 66% dal 21° in poi.

Le eccezioni riguardano:

  1. dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria dove l’indennità è pari all’80% per tutto il periodo di malattia;
  2. disoccupati e sospesi dal lavoro in cui l’importo è ridotto di due terzi rispetto alla percentuale generalmente prevista.

Preme ricordare che i contratti collettivi prevedono generalmente un trattamento economico a carico del datore di lavoro anche per i giorni coperti dall’Inps. In questi casi, tuttavia, l’impresa deve solamente integrare l’indennità fino a raggiungere la retribuzione che il dipendente avrebbe ricevuto in caso di normale attività lavorativa.

Indennità di Malattia a pagamento diretto INPS

Come sopra anticipato, esistono casi in cui il pagamento dell’indennità di malattia avviene direttamente dall’Inps, senza perciò essere anticipato dal datore di lavoro in busta paga. Facciamo riferimento soprattutto ai lavoratori agricoli (con l’eccezione di dirigenti ed impiegati), oltre a quelli disoccupati o sospesi che non usufruiscono del trattamento di Cassa Integrazione, e, ancora, dipendenti di aziende sottoposte a procedure concorsuali: per intenderci fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria.

Malattia INPS cosa fare

Cosa devono fare lavoratori e datori di lavoro in caso di malattia del dipendente?

Cosa deve fare il lavoratore dipendente?

Il lavoratore in malattia deve:

  1. informare tempestivamente il datore della propria assenza;
  2. farsi rilasciare il certificato medico di malattia dal medico curante che provvede a trasmetterlo telematicamente all’Inps.

Si rammenta di attenersi agli adempimenti di cui sopra anche nei casi in cui il trattamento economico da riconoscere al lavoratore in malattia sia totalmente a carico del datore di lavoro (periodi di carenza o soggetti non destinatari dell’indennità Inps). Per i soli casi di trattamento a carico dell’ente previdenziale il lavoratore deve rendersi reperibile nelle fasce temporali in cui potrebbe ricevere delle visite mediche di controllo, richieste dall’Inps o dal datore di lavoro.

Cosa deve fare l’azienda?

Il datore di lavoro, una volta raccolto il certificato medico ricevuto in via telematica, provvede:

  1. ad erogare il trattamento economico al lavoratore in malattia (nei casi in cui lo stesso è interamente a suo carico);
  2. anticipare l’indennità di malattia per conto dell’Inps e, sulla base di quanto previsto dal contratto colletti