Archivi giornalieri: 19 marzo 2018

Lavoro Fiscale

Oggi alle 11:40

CU2018

CU 2018: scadenza consegna ai lavoratori della certificazione unica

Il sostituto d’imposta è tenuto a consegnare la CU 2018 Mod. “Sintetico” al contribuente entro il 3 aprile 2018. La scadenza naturale per la Certificazione Unica è fissata al 31 marzo, ma siccome cade di sabato e poi c’è il Lunedì dell’Angelo, questa slitta al primo giorno utile.
Google++
 

Dopo l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate del modello Ordinario della Certificazione Unica CU 2018 (ex CUD) i sostituti d’imposta di apprestano a consegnare al contribuente il c.d. “modello sintetico” della Certificazione Unica 2018. L’ultimo giorno utile per l’invio telematico era il 7 marzo scorso con possibilità di effettuare eventuali correzioni e integrazione entro il 12 marzo scorso.

Si ricorda che già da qualche anno ormai la Certificazione Unica si suddivide in due modelli:

  • il mod. “ordinario”, da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo;
  • e il mod. “sintetico”, da consegnare al contribuente entro il 31 marzo. Quest’ultima scadenza è stata rivista dal “Decreto Fiscale” (D.L. n. 193/2016, convertito nella L. n. 225/2016) che ha differito tale termine dal 28 febbraio al 31 marzo).

CU 2018: scadenza consegna ai lavoratori

Considerato che il 31 marzo 2018 cade di sabato, e i due giorni successivi coincidono con le festività pasquali (Pasqua e Pasquetta), il termine slitta al 3 aprile 2018.

Al riguardo, è doveroso citare che esistono, tuttavia, dei casi particolari che differiscono dai termini di consegna appena citati:

  • Quando il rapporto di lavoro sia cessato in corso d’anno, in tal caso la consegna deve però avvenire entro 12 giorni dalla richiesta del sostituito.
  • Quando il sostituto d’imposta ha prestato assistenza fiscale nell’anno 2018. In quest’ultimo caso bisogna trasmettere per via telematica all’AdE entro il 7 luglio le dichiarazioni Mod. 730/2018 e i corrispondenti prospetti di liquidazione (Mod. 730-3).

Stessa data di scadenza anche per la CU INPS 2018 per tutti i contribuenti che hanno ricevuto redditi dall’INPS nel corso del 2017 come pensionati e disoccupati. In questo l’INPS ha comunicato ai percipienti che il modello sintetico è disponibile online dal 6 marzo scorso.

CU 2018 scadenza e sanzioni Modello sintetico

Una domanda che spesso si pongono i sostituti d’imposta per quanto concerne la consegna di tale documento, è se questi ultimi incorrono in sanzioni qualora rilascino in ritardo – e quindi dopo la scadenza del 3 aprile 2018 – il mod. sintetico”.

Il modello “sintetico”, a differenza di quello “ordinario”, non ha un termine perentorio di consegna. Atteso che, essendo comunque un dato non rilevabile dall’Amministrazione Finanziaria, non vi sono controlli. Di conseguenza non vi sono sanzioni in caso di consegna tardiva della Certificazione Unica.

Infatti, in via generale si ritiene che se la certificazione viene rilasciata successivamente al termine stabilito, ma il ritardo non pregiudica gli obblighi dichiarativi del sostituito, non ostacola l’attività di controllo, non incide sulla determinazione della base imponibile e sul pagamento del tributo, la violazione sia “meramente formale” e quindi non sanzionabile.

Certificazione Unica 2018, modalità di consegna

Quanto alle modalità di consegna della parte “sintetica” della CU 2018, le istruzioni allegate al modello prevedono che è facoltà del sostituto d’imposta trasmettere al contribuente la CU in formato elettronico. Deve però essere garantita al soggetto la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti. Tale modalità di consegna, pertanto, potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica.

Ad esempio, è escluso l’invio telematico nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto. Oppure quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro.
Resta, dunque, in capo al sostituto d’imposta l’onere di accertarsi che ciascun soggetto si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione unica 2018. Diversamente dovrà provvedere  alla consegna in forma cartacea.

Attenzione. È di estrema importanza che gli operatori del settore, prima di stampare e consegnare ai contribuenti i modelli sintetici, si assicurino che la procedura di controllo della CU non rilevi eventuali errori e/o anomalie. Questo affinché la CU 2018 consegnata al contribuente corrisponda al modello ordinario trasmesso all’AdE.

Certificazione Unica Autonomi 2018

Particolare è, infine, il caso per quei lavoratori che non hanno redditi dichiarabili mediante il modello 730 precompilato (es. redditi di lavoro autonomo non occasionale). Per questi ultimi, la consegna delle Certificazioni Uniche ordinarie va comunque effettuata entro il 3 aprile 2018. Questo nonostante la Legge di Bilancio 2018 ha stabilito che le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata (730/2018) può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2018.

È lampante come, nel caso della consegna delle Certificazioni Uniche “sintetiche”, ci troviamo difronte a un paradosso della norma. L’Amministrazione Finanziaria concede sì ai sostituti d’imposta un termine maggiore per la consegna. D’altra parte però li obbliga a dovere elaborare e compilare i modelli entro il termine perentorio del 7 marzo 2018.

Un modus operandi, questo dell’Amministrazione Finanziaria, che lascia qualche perplessità fra gli operatori del settore che chiedono maggiore semplificazione.