Archivi giornalieri: 8 marzo 2017
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Francesco Casula
Francesco Casula all’isola dei libri 2016
8 marzo
8 marzo, festa delle donne fra celebrazioni e sciopero generale
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L’8 marzo è la giornata internazionale della donna, in Italia più comunemente detta Festa delle donne.
Si tratta di una ricorrenza che si festeggia in quasi tutto il mondo per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggi oggetto nel mondo.
Anche il mondo del lavoro è luogo di disparità fra i due generi, soprattutto nel salario medio il lavoro femminile viene ancora oggi pagato meno rispetto a quello degli uomini.
Per questa e per altre ragioni, anche più profonde, la giornata internazionale della donna è stata scelta come data per un grande sciopero generale a livello mondiale.
Festa delle donne, perchè l’8 marzo?
La data dell’8 marzo è una data convenzionale, scelta per la prima volta nel 1909 dal partito socialista, nel 1910 l’iniziativa venne raccolta a Copenaghen durante la Conferenza internazionale delle donne socialiste.
Durante la Seconda conferenza delle donne comuniste tenutasi a Mosca nel 1921 la data dell’8 marzo è stata confermata come unica data della giornata internazionale della donna, in ricordo della manifestazione contro lo zarismo delle donne di San Pietroburgo nel 1917.
Non c’entra quindi l’episodio delle operaie americane chiuse in fabbrica dal padrone per non farle partecipare ad uno sciopero e che persero la vita a causa di un incendio nel 1857.
Ce lo spiega un articolo di Focus che si basa sulle ricerche di Tilde Capomazza e Marisa Ombra contenute nel libro 8 marzo (Utopia).
Leggi anche: Perché la festa della donna è l’8 marzo?
8 marzo sciopero generale
Proprio in concomitanza della Festa delle donne, il “Movimento Internazionale delle Donne” e, in Italia, l’associazione “Non una di meno” hanno organizzato uno sciopero globale e generale di 24 ore dal titolo evocativo #lottomarzo, indetto in Italia dalla maggior parte delle sigle sindacali.
Le ragioni dello sciopero sono elencate nel comunicato stampa dell’associazione “Non una di meno” dal titolo 8 punti per l’8 marzo:
- La risposta alla violenza è l’autonomia delle donne
- Senza effettività dei diritti non c’è giustizia né libertà per le donne
- Sui nostri corpi, sulla nostra salute e sul nostro piacere decidiamo noi
- Se le nostre vite non valgono, scioperiamo!
- Vogliamo essere libere di muoverci e di restare. Contro ogni frontiera: permesso, asilo, diritti, cittadinanza e ius soli
- Vogliamo distruggere la cultura della violenza attraverso la formazione
- Vogliamo fare spazio ai femminismi
- Rifiutiamo i linguaggi sessisti e misogini
Leggi anche: 8 punti per l’8 marzo: non un’ora meno di sciopero!
Disparità salariali tra uomo e donna
Se le ragioni sopra elencate non bastassero, uno studio dell’OCSE ha rilevato ancora una volta, come vi sia ancora in Italia e nel mondo una grossa disparità di trattamento salariale tra uomini e donne sul luogo di lavoro.
Per quanto riguarda questa voce l’Italia è quarta nella classifica, con un gap medio del 5,6%, molto meglio comunque di Francia e Germania, dove la differenza di stipendio è rispettivamente del 13,7% e del 17,1%.
Leggi anche: Perché le donne guadagnano meno degli uomini
Lavoro Fiscale
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rassegna
del 08/03/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bonus garanzia giovani 2017
Bonus garanzia giovani 2017, circolare INPS con requisiti e istruzioni
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Il bonus garanzia giovani 2017 è un nuovo incentivo per l’assunzione di giovani iscritti al programma Garanzia Giovani, tecnicamente denominato “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”.
Si tratta di un incentivo che può essere richiesto per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato effettuate dalle aziende su tutto il territorio nazionale tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2017 nel limite delle risorse stanziate.
Il requisito principale dei lavoratori che portano in dote il bonus garanzia giovani 2017 è di tipo anagrafico, infatti i soggetti interessati devono avere dai 16 ai 29 anni e non devono essere inseriti in un percorso di studio o formazione.
A differenza del Bonus Assunzioni Sud il bonus garanzia giovani 2017 può essere richiesto sia per le assunzioni a tempo determinato che per quelle a tempo indeterminato come vedremo in seguito.
Leggi anche: bonus assunzioni sud 2017
L’INPS con la circolare 40 del 28 febbraio 2017 ha illustrato il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 394 del 2 dicembre 2016 e ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo.
In particolare la Circolare indica:
- i datori di lavoro che possono accedere al beneficio;
- i lavoratori per quali spetta il bonus;
- l’ambito territoriale di applicazione e gli importi stanziati;
- il coordinamento con altri incentivi;
- la procedura di richiesta e i relativi adempimenti a carico dei datori di lavoro.
Bonus garanzia giovani 2017, requisiti dei lavoratori
L’incentivo spetta per l’assunzione di giovani iscritti a Garanzia Giovani. Possono iscriversi al programma i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (e 364 giorni) cosiddetti NEET, cioè non inseriti in un percorso di studi o formazione e che risultano essere disoccupati ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 150/2015.
Rapporti di lavoro incentivati
L’incentivo spetta per le assunzioni avvenute su tutto il territorio nazionale nel limite delle risorse stanziate (pari a 200 milioni di euro). Le assunzioni, anche part-time, possono essere:
- a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione) di almeno 6 mesi e successive proroghe;
- a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione);
- per apprendistato professionalizzante;
- per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
Bonus garanzia giovani 2017, quanto spetta
L’incentivo è fruibile in 12 mensilità dalla data di assunzione del lavoratore ed è pari:
- al 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro fino a euro 4.030,00 per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo determinato (comprese le proroghe);
- al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro fino a euro 8.060,00 per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato.
In caso di part-time lo sgravio è riproporzionato in percentuale.
Per i datori di lavoro
Condizioni
Come gli altri incentivi il Bonus garanzia giovani 2017 è subordinato:
- alla regolarità degli obblighi contributivi (DURC);
- all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali e territoriali;
- all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione D. lgs 150/2015.
Leggi anche: bonus assunzioni 2017
Come richiedere e usufruire dell’incentivo
L’incentivo potrà essere richiesto telematicamente all’INPS successivamente al rilascio di apposito modulo di istanza on-line “OCC.GIOV.”, disponibile all’interno dell’applicazione DiResCo, che avverrà presumibilmente entro il 15 marzo.
Le prime istanze, pervenute entro 15 giorni dall’uscita del modulo, saranno valutate cumulativamente in ordine cronologico di assunzione.
Successivamente varrà l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza fino a quando ci sarà disponibilità dei fondi.
Una volta ottenuta l’autorizzazione il datore di lavoro potrà usufruire dello sgravio mensile, e degli eventuali arretrati, attraverso il meccanismo del credito nel DM10.
Vi lascio comunque alla lettura della Circolare INPS numero 40 del 01-03-2017 per tutti i dovuti.
THE TIMES
Opzione donna
Opzione donna: si allarga la platea
27 febbraio 2017
La Legge di Bilancio per il 2017 porta con sé buone notizie per le lavoratrici escluse dalla cosiddetta “opzione donna” a causa dell’incremento dell’aspettativa di vita di 3 mesi.
Cos’è l’opzione donna?
La legge 243/2004 (detta Riforma Maroni) aveva introdotto in via sperimentale (2008/2015) la possibilità per le sole donne (da qui l’espressione “opzione donna”) di ottenere la pensione di anzianità con i requisiti previgenti:
LAVORATRICE DIPENDENTE |
LAVORATRICE AUTONOMA (o mista) |
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Con l’opzione donna la lavoratrice ottiene una pensione con requisiti ridotti ma interamente calcolata con il sistema contributivo. Questo aveva fatto considerare l’opzione donna strumento poco “appetibile”.
Con la Riforma Fornero
Con l’entrata in vigore della Riforma Fornero caratterizzata dal consistente allungamento dei tempi per la pensione di vecchiaia (da 60 a 66 anni) e il consistente aumento del requisito contributivo per la pensione anticipata (da 35 a 41 anni) , l’accesso all’opzione donna è divenuto più interessante.
La fase sperimentale
La fase sperimentale si è conclusa il 31 dicembre 2015, ma era rimasta aperta la discussione sul suo ambito di applicazione soprattutto a causa delle novità legate:
- all’incremento dell’aspettativa di vita (3 mesi per il triennio 2013/2015);
- alla finestra mobile di 12 o 18 mesi dal perfezionamento dei requisiti.
La Legge di Stabilità 2016 aveva disposto che entro il 31/12/2015 era sufficiente aver maturato i requisiti (compresi i 3 mesi di incremento dell’aspettativa di vita) e non anche la decorrenza con la finestra mobile.
Cosa cambia nel 2017?
La Legge di Bilancio 2017 ha stabilito che rientrano nell’ambito di applicazione della sperimentazione le lavoratrici che entro il 31/12/2015 hanno raggiunto i vecchi requisiti previsti dalla Legge 243/2004.
LAVORATRICI DIPENDENTI | LAVORATRICI AUTONOME (o miste) |
Nate entro il 31/12/1958 | Nate entro il 31/12/1957 |
Ma attenzione!
La decorrenza della prestazione dovrà comunque tener conto sia dell’incremento dell’aspettativa di vita (3 mesi del 2013 e 4 del 2016) che della finestra mobile!
Entro il 31/12/2015 | Incrementi 2013 e 2016 | Finestra mobile | |
Contribuzione lavoratrice DIPENDENTE | 57 anni di età35 anni di contributi | + 7 mesi | + 12 mesi |
Contribuzione lavoratrice AUTONOMA O MISTA | 58 anni di età35 anni di contributi | + 7 mesi | + 18 mesi |