Licenziamento possibile solo per “colpa grave”
Non basta la giusta causa per licenziare una lavoratrice madre, ma serve dimostrare la colpa grave. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2004/2017 esaminando il caso di una dipendente a cui il datore di lavoro ha intimato due volte il licenziamento per “assenza ingiustificata”, appellandosi alla clausola del contratto collettivo di lavoro, secondo la quale è possibile la risoluzione del rapporto per assenze dal servizio per oltre 60 giorni. L’Alta Corte ha deciso di rinviare la questione ai giudici d’appello per verificare la effettiva sussistenza della colpa grave, tale da giustificare non soltanto la risoluzione del rapporto, ma anche l’esclusione del divieto di licenziamento, previsto dall’articolo 54 del d.lgs 151/2001 a tutela della maternità.
Nello specifico, la dipendente, era stata raggiunta da un primo provvedimento di risoluzione del rapporto, poi annullato con un successivo ordine di riammissione in servizio, ma il datore di lavoro, nel frattempo l’aveva trasferita ad un altro ufficio, presso cui la lavoratrice però non si era presentata. In questo modo, era rimasta assente ingiustificata per più di due mesi. L’azienda, perciò, ha fatto scattare un altro licenziamento, invocando la clausola contrattuale.
Da qui la decisione della lavoratrice di impugnare il provvedimento, invocando la violazione della normativa prevista dal decreto legislativo n. 151/2001, laddove stabilisce il divieto di licenziamento della lavoratrice madre, salvo nei casi in cui non ricorra colpa grave. Nei primi due gradi di giudizio, il ricorso della dipendente è stato rigettato, poiché secondo le sentenze emesse, sussisteva sia la giusta causa, prevista dal contratto collettivo, sia la colpa grave, derivante dal non essersi neppure presentata dopo la riammissione in servizio sul posto di lavoro.
Con il rinvio alla Corte d’Appello, la Cassazione chiede che vada effettivamente provata la grave colpa per giustificare il licenziamento, tenendo conto delle specifiche condizioni in cui si è trovata la lavoratrice madre. “L’ambito di indagine, recita la sentenza, … deve estendersi a un’ampia ricostruzione fattuale del caso concreto e alla considerazione della vicenda espulsiva e nella pluralità dei suoi componenti. Tale più esteso, articolato e completo ambito di indagine è conseguenza necessaria del carattere autonomo della fattispecie in esame e della sua peculiarità, in quanto la colpa grave, che giustifica la risoluzione del rapporto, è quella della donna che si trova in una fase di oggettivo rilievo nella sua esistenza, con possibili ripercussioni su piani diversi ed eventualmente concorrenti (personale e psicologico, familiare, organizzativo)”.