Archivi giornalieri: 12 settembre 2016

Cassazione

Tc Notiziario

 

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 settembre 2016, n. 17788

Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Ricorso in cassazione per omesso esame di un fatto storico decisivo – Necessaria la puntuale indicazione del fatto storico oggetto di discussione processuale e la sua “decisività”

 

Ritenuto in fatto

 

Nella controversia nascente dall’impugnazione da parte di H. degli avvisi di accertamento, portanti Irpef, Irap ed Iva per gli anni di imposta 2006 e 2007 ed emessi a seguito di accertamenti sui conti correnti bancari, la contribuente ricorre, con unico motivo, avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Commissione Tributaria di secondo grado di Trento, in accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio, aveva integralmente riformato la prima decisione rigettando il ricorso introduttivo.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380-bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

 

Considerato in diritto

 

1. Con l’unico motivo – rubricato: insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c) – la ricorrente lamenta che la Commissione di secondo grado non avrebbe di fatto considerato la documentazione dalla stessa prodotta ed, in particolare, che l’importo contestato di euro 25.000,00, versato sul conto corrente, era stato effettuato dalla di lei cognata al fine di consentirle di iniziare la sua attività e che il bonifico in uscita aveva quale beneficiario la stessa cognata e trovava causa nella restituzione di quanto ricevuto in precedenza.

1.1 La censura è inammissibile. Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n.8053/14) hanno statuito che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, – applicabile anche ai ricorsi avverso le sentenze delle Commissioni Tributarie Regionali – deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”. Ed ancora che “a seguito della riforma del 2012 scompare il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull’esistenza (sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta). Alla luce di detti principi il primo profilo di censura attinente ad una dedotta insufficienza della motivazione appare inammissibile.

1.2. Le Sezioni Unite di questa Corte, con l’indicata sentenza, hanno, altresì, specificato che “l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l, 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussioni processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.

2. Alla luce di detti principi anche il secondo punto di censura è inammissibile. Dal tenore testuale del capo di sentenza impugnato -con il quale il Giudice di appello ha espressamente motivato che: “la contribuente non ha dimostrato la regolarità delle operazioni, in contabilità non risulta una registratone del debito in corrispondenza del prestito ottenuto” ed ancora ” non si è provata con documenti certi la provenienza del prestito non si è dimostrato che l’attività non è iniziata ai primi dell’anno 2006 come risulta dalle bollette della luce” – emerge, infatti, che il Giudice di merito ha vagliato il materiale probatorio offerto, ritenendolo inidoneo allo scopo.

3. Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

4. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese processuali che liquida in complessivi euro 2,000,00 oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il/ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Ultimissime Lavoro – Fiscale 12/09/2016

 
GiurisprudenzaCORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 settembre 2016, n. 17722

Fiscale

Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Appello – Omesso deposito dell’appello principale presso la segreteria del giudice di primo grado – Inammissibilità anche dell’appello incidentale

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Lavoro, Fiscale

Tributi – IRAP – Medico generico convenzionato – Requisito di autonoma organizzazione – Attività svolta presso due studi professionali, impiego di dipendenti ed elevati costi per beni strumentali

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Tributi – Cartella di pagamento – Notifica nei confronti di società cancellata da oltre un anno – Soggetto estinto – Notifica inesistente – Disciplina antecedente le modifiche dell’art. 28, co. 4, del D.Lgs. n. 175/2014

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 settembre 2016, n. 17805

Lavoro

Lavoro – Permesso retribuito – Fruizione – Festività del 2 giugno – Ripristino

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 settembre 2016, n. 17806

Lavoro

Ricostituzione pensione di reversibilità – Ricorso Inps in appello – Notifica impugnazione alla parte deceduta presso il procuratore costituito in primo grado – Legittimità

Sentenza

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 settembre 2016, n. 17776

Lavoro

Licenziamento per giusta causa – Comportamento oltraggioso nei confronti del superiore – Non sussuste – Valutazione delle prove – Attendibilità dei testimoni – Reintegra nel posto di lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 settembre 2016, n. 17778

Lavoro

Rapporto di lavoro – Lettera di assunzione – Retribuzione – Bonus annuo – Fissazione del valore degli obiettivi

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 settembre 2016, n. 17779

Lavoro

Rapporto di lavoro – Individuazione del CCNL applicabile – Attività prevalente – Accertamento

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 settembre 2016, n. 17780

Lavoro

Lavoro – Docente – Fruizione del congedo ordinario – Sospensione estiva dell’attività didattica – Retribuzione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 agosto 2016, n. 16971

Fiscale

Tributi – IVA – Detrazione – Presunzione di esportazioni sulla base di documentazione extracontabile – Indetraibilità dell’imposta afferente i relativi costi di trasporto – Esclusione – Necessaria prova con documentazione doganale

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 agosto 2016, n. 16973

Fiscale

Tributi – IVA – Versamento dell’IVA periodica mensile – Contabilità affidata a terzi – Differimento del termine di versamento – Esclusione

Legislazione

DECRETO LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO 12 agosto 2016, n. 176

Lavoro, Fiscale

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 per il completamento dell’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, nonché attuazione della direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dai regolamenti (UE) n. 648/2012 e n. 909/2014

DECRETO MINISTERIALE

MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 29 luglio 2016

Lavoro

Rivalutazione, dal 1° luglio 2016, delle prestazioni economiche per infortuni sul lavoro e malattia professionale per il settore industria

MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 29 luglio 2016

Lavoro

Rivalutazione, dal 1° luglio 2016, delle prestazioni economiche per infortuni sul lavoro e malattia professionale per il per il settore agricoltura

MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 29 luglio 2016

Lavoro

Rivalutazione, dal 1° luglio 2016, delle prestazioni economiche per infortuni sul lavoro e malattia professionale in favore dei medici radiologi

MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 29 luglio 2016

Lavoro

Rivalutazione, dal 1° luglio 2016, delle prestazioni economiche per infortuni sul lavoro e malattia professionale in favore dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi

Prassi

CNCE

Comunicato

CNCE – Comunicato 09 settembre 2016

Lavoro

Costituzione nuovo ente “Cassa Edile FCR” mediante fusione per incorporazione

INAIL

Circolare

INAIL – Circolare 09 settembre 2016, n. 33

Lavoro

Estensione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto ai malati di mesotelioma non professionale. Modifica della modulistica allegata (mod.190 e 190/E) alle circolari Inail nn.76/2015 e 13/2016.

INPS

Circolare

INPS – Circolare 09 settembre 2016, n. 176

Lavoro

Fondo di integrazione salariale. Decreto interministeriale n. 94343 del 3 febbraio 2016 di adeguamento della disciplina del Fondo di solidarietà residuale alle disposizioni del Decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Circolare

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – Circolare 09 settembre 2016, n. 19604

Lavoro, Fiscale

Rinnovo di validità quinquennale delle qualificazioni CQC

Osservatorio Inca Cgil per le politiche sociali in Europa

 
Osservatorio Inca Cgil per le politiche sociali in Europa
 
 
L’Europa dopo la Brexit: inchiesta in 4 puntate, a cura dell’Osservatorio INCA CGIL per le politiche sociali in Europa, in collaborazione con Rassegna Sindacale (Quotidiano del lavoro della CGIL)
1. Ue, che fine ha fatto il diritto di libera circolazione?
Le norme comunitarie continueranno ad applicarsi nel Regno Unito, come in tutti i Paesi membri dell’Unione. Anche se, relativamente ai contenuti, agli sviluppi e alla durata dei futuri negoziati, è difficile dire cosa succederà nei prossimi mesi e anni… (21 luglio 2016)
2. Se a determinare la cittadinanza Ue è lo status economico
Non è difficile immaginare che, in assenza di radicali inversioni di rotta, le barriere che si stanno già oggi erigendo contro “stranieri” e “migranti” potranno via via essere utilizzate per frenare l’accesso al welfare a tutti i lavoratori… (5 agosto 2016)

3. Se l’effetto annuncio di una misura prevale sulla sua efficacia
Il luogo comune secondo cui l’immigrazione approfitterebbe della generosità degli Stati ricchi è smentito dai numeri. La differenza tra i contributi versati dagli stranieri e le prestazioni da questi percepite è sempre a vantaggio dei Paesi ospitanti… (29 agosto 2016)

4. Mobilità e tutela transnazionale, percorso a ostacoli
Labour Mobility Package, distacco dei lavoratori e diritti: le (tante) ombre e le (poche) luci degli ultimi sviluppi della legislazione Ue. Il ruolo delle organizzazioni delle parti sociali e dei loro istituti di patronato… (9 settembre 2016)
 
L’Osservatorio per le politiche sociali in Europa è un’iniziativa di INCA CGIL Italia e INCA CGIL Belgio

Per saperne di più: osservatorioinca.org

Lavoro e Fisco

GiurisprudenzaCORTE DI CASSAZIONE

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Santissimo Nome di Maria

 
 
Nome:
 Santissimo Nome di Maria Ricorrenza:
 12 settembre

 Santissimo Nome di Maria

Dopo il nome di Gesù non v’è nome più dolce, più potente, più consolante che quello di Maria; nome dinanzi a cui s’inchinano riverenti gli Angeli, la terra si allieta, l’inferno trema.

Tre sono i principali significati di questo nome:
Mare: dall’ebraico Maryam, nome adatto ad esprimere la sovrabbondanza delle grazie sparse sopra di lei. Come invero tutti i fiumi sboccano nell’oceano, così tutti i tesori delle grazie celesti, tutte le eccelse prerogative e carismi furono versati sopra l’anima della Vergine, la quale è chiamata: « Madre di grazie ».

Amarezza: anche questo conviene moltissimo alla Vergine il cui cuore nuotò in un mare di angoscia, precisamente come aveva predetto il Profeta: « Immenso come il mare è il tuo cordoglio ». Come la Vergine era stata colmata più di tutti i Santi di grazia, così più di tutti loro doveva bere il calice amaro della passione del suo Figliuolo Gesù.

Stella: con questo appellativo la Chiesa invoca la Vergine nel bellissimo inno « Ave, Maris Stella ». S. Bernardo intreccia sapientemente a questo significato le più belle pagine di eloquenza e le più consolanti considerazioni: « Ella è la pura e gloriosa stella che sorge da Giacobbe ed illumina tutto il mondo; la sua luce brilla nei cieli e penetra negli abissi, percorre la terra, infiamma d’amor divino ogni cuore, suscita le virtù e distrugge il vizio. Ella è la candida e dolce stella dalla Provvidenza innalzata sopra il profondo mare dell’universo, per illuminarlo con lo splendore del suo esempio ». Maria è ancora giubilo al cuore, melodia soave all’orecchio, balsamo salutare ad ogni sorta di miserie; come l’arcobaleno indica la fine della tempesta ed annunzia il ritorno della calma, così il nome di Maria entrato in un’anima ne allontana il peccato e la dispone alla pace col Signore.

Il culto del Santissimo Nome della beata Vergine Maria che il Martirologio Romano ricorda in questo giorno, rievoca l’ amore della Madre di Dio verso il suo Figlio santissimo ed è proposta ai fedeli la figura della Madre del Redentore, perché sia invocata con profonda devozione. E’ un culto che si diffuse nel corso dei secoli in tutta la Chiesa, ed i Pontefici arricchirono d’indulgenze l’invocazione dei nomi di Gesù e di Maria.

Nel 1513 il Papa Giulio II da Roma concesse alla Spagna una festa in onore del nome di Maria. San Pio V la sopprese, Sisto V la ripristinò e si estese poi nel 1671 al Regno di Napoli fino a raggiungere Milano. Dopo la vittoria riportata nel nome di Maria contro i Turchi da Giovanni Sobieski, re di Polonia, il Beato Pontefice Innocenzo XI il 12 settembre 1683, in memoria e grato del prodigio, estese questa festa a tutta la Chiesa, fissandola alla domenica fra l’Ottava della Natività. Fu infine san Pio X a riportarla al 12 settembre.

PRATICA. S. Bernardo ci raccomanda: «Nei pericoli, nelle angustie, nelle perplessità, invoca Maria. Un sì bel nome non si parta dalla tua bocca, non si parta dal tuo cuore ».

PREGHIERA. Deh! concedi, Dio onnipotente, che tuoi fedeli, i quali si rallegrano del nome e della protezione della SS. Vergine Maria, siano liberati, per la sua amorevole intercessione, da tutti i mali in terra, e meritino di giungere ai gaudii eterni nel cielo.

 

Scrive il Manzoni:

IL NOME DI MARIA

Santissimo Nome di Maria

Tacita un giorno a non so qual pendice Salia d’un fabbro nazaren la sposa; Salia non vista alla magion felice D’una pregnante annosa;

E detto: “Salve” a lei, che in reverenti Accoglienze onorò l’inaspettata, Dio lodando, sclamò: Tutte le genti Mi chiameran beata.

Deh! con che scherno udito avria i lontani Presagi allor l’età superba! Oh tardo Nostro consiglio! oh degl’intenti umani Antiveder bugiardo!

Noi testimoni che alla tua parola Ubbidiente l’avvenir rispose, Noi serbati all’amor, nati alla scola Delle celesti cose,

Noi sappiamo, o Maria, ch’Ei solo attenne L’alta promessa che da Te s’udia, Ei che in cor la ti pose: a noi solenne È il nome tuo, Maria.

A noi Madre di Dio quel nome sona: Salve beata! che s’agguagli ad esso Qual fu mai nome di mortal persona, O che gli venga appresso?

Salve beata! in quale età scortese Quel sì caro a ridir nome si tacque? In qual dal padre il figlio non l’apprese? Quai monti mai, quali acque

Non l’udiro invocar? La terra antica Non porta sola i templi tuoi, ma quella Che il Genovese divinò, nutrica I tuoi cultori anch’ella.

In che lande selvagge, oltre quei mari Di sì barbaro nome fior si coglie, Che non conosca de’ tuoi miti altari Le benedette soglie?

O Vergine, o Signora, o Tuttasanta, Che bei nomi ti serba ogni loquela! Più d’un popol superbo esser si vanta In tua gentil tutela.

Te, quando sorge, e quando cade il die, E quando il sole a mezzo corso il parte, Saluta il bronzo, che le turbe pie Invita ad onorarte.

Nelle paure della veglia bruna, Te noma il fanciulletto; a Te, tremante, Quando ingrossa ruggendo la fortuna, Ricorre il navigante.

La femminetta nel tuo sen regale La sua spregiata lacrima depone, E a Te beata, della sua immortale Alma gli affanni espone;

A Te che i preghi ascolti e le querele, Non come suole il mondo, né degl’imiE de’ grandi il dolor col suo crudele Discernimento estimi.

Tu pur, beata, un dì provasti il pianto, Né il dì verrà che d’oblianza il copra: Anco ogni giorno se ne parla; e tanto Secol vi corse sopra.

Anco ogni giorno se ne parla e plora In mille parti; d’ogni tuo contento Teco la terra si rallegra ancora, Come di fresco evento.

Tanto d’ogni laudato esser la prima Di Dio la Madre ancor quaggiù dovea; Tanto piacque al Signor di porre in cima Questa fanciulla ebrea.

O prole d’Israello, o nell’estremo Caduta, o da sì lunga ira contrita, Non è Costei, che in onor tanto avemo, Di vostra fede uscita?

Non è Davidde il ceppo suo? Con Lei Era il pensier de’ vostri antiqui vati, Quando annunziaro i verginal trofei Sopra l’inferno alzati.

Deh! a Lei volgete finalmente i preghi, Ch’Ella vi salvi, Ella che salva i suoi; E non sia gente né tribù che neghi Lieta cantar con noi:

Salve, o degnata del secondo nome, O Rosa, o Stella ai periglianti scampo, Inclita come il sol, terribil comeOste schierata in campo.