Archivi giornalieri: 5 settembre 2016

Una passeggiata, da Seulo a Ollolai, nel segno di Ospitone.

Una passeggiata, da Seulo a Ollolai, nel segno di Ospitone.

di Francesco Casula

-Il Cammino di Ospitone

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Bene ha fatto l’Associazione Malik (in collaborazione con le Amministrazioni comunali di Ollolai, Belvì e Seulo) a organizzare il Cammino di Ospitone, che prevede la traversata a piedi delle Barbagie di Seulo, Belvì e Ollolai. Si partirà da Seulo, martedì 6 settembre, per procedere verso nord fino a concludersi a Ollolai domenica 11 settembre: 100 Km. In sei giorni.

Si tratta – scrivono gli organizzatori – di una passeggiata suggestiva tra i sentieri antichi dei pastori che attraversano il meraviglioso territorio del cuore della Sardegna, ricco di storia, cultura, identità e ambiente. Un percorso anche religioso che, partendo da Seulo, il paese noto per i suoi monumenti naturali come Su Stampu ‘e su Tùrrunu e la gola del Flumendosa, porterà al santuario campestre di San Sebastiano a Tonara, ai menhir della valle del rio Aratu, le domus de janas di Gusana e l’antico insediamento di San Basilio in Ollolai.

La passeggiata è intitolata a Ospitone: denominato da Gregorio Magno, non a caso, dux Barbaricinorum.

-La figura di Ospitone

Il grande papa infatti nel maggio del 594, gli invia una lettera, in cui lo definisce appunto ”dux Barbaricinorum”. In essa il Pontefice, a lui unico seguace di Cristo in quel popolo di pagani, chiede di cooperare alla conversione delle popolazioni barbaricine che ancora “vivono come animali insensati, non conoscono il vero Dio, adorano legni e pietre”. Non si hanno notizie di un’eventuale risposta di Ospitone né sappiamo se lo stesso si sia impegnato nell’opera di conversione dei suoi sudditi. Una cosa è però certa: la lettera del grande papa serve a illuminare la precedente storia della Sardegna: la presenza nell’Isola alla fine del 500 di un “dux barbaricinorun” mette in discussione infatti numerose categorie storiografiche della storia ufficiale. Ad iniziare dalla visione di una Sardegna conquistata, vinta e dominata, dai Cartaginesi prima e dai Romani e Bizantini poi. In questo luogo comune inciampa persino il grande storico tedesco Theodor Mommsen che in Storia di Roma antica parla di una “Sardegna vinta e dominata per sempre” dopo  la sconfitta di Amsicora nel 215 a. C. da parte del console romano Tito Manlio Torquato. Se così fosse, perché continuano incessanti le rivolte dei Sardi, soprattutto barbaricini, per secoli, con i massicci interventi militari romani?

Se fosse stata vinta e dominata per sempre che significato avrebbe nel 594 la presenza e coesistenza in Sardegna di un “dux barbaricinorum”, Ospitone appunto e di un dux bizantino, Zabarda, di stanza a Forum Traiani (Fordongianus), che proprio in quel momento tentava di concludere la pace con i Barbaricini? Evidentemente la parte interna della Sardegna, pur vinta, aveva comunque conservato, fin dal dominio romano, una sua indipendenza o comunque una sua autonomia, politica ma anche economica e sociale e persino culturale, nonostante l’imposizione della lingua latina che prenderà il posto della vecchia lingua nuragica.

E non si tratta di una parte interna circoscritta e limitata alle civitates barbariae intorno al Gennargentu: ma ben più vasta e con precise caratteristiche politiche, sociali ed economiche. Ecco in proposito l’autorevole opinione del più grande storico medievista sardo, Francesco Cesare Casula:”…Dalle parole del pontefice si evince che, al di là del limes fra Roméa e Barbària le popolazioni avevano un proprio sovrano o duca e che quindi erano statualmente conformate almeno in ducato autonomo se non addirittura in regno sovrano. Infine si ricava che malgrado fosse trascorso tanto tempo, le genti montane continuavano ad “adorare” le pietre, cioè i betili, permanendo nell’antica religione della civiltà nuragica. Purtroppo non sappiamo da quando esisteva questo stato indigeno e quanti anni ancora durò dopo Ospitone né dove fosse esattamente collocato.

Noi personalmente riteniamo che fosse esteso quanto la Barbària romana, segnalato al centro ovest dall’opposto presidio di Fordongianus e dal castello difensivo bizantino di Medusa, presso Samugheo; a sud dal confine religioso fra la cristianissima Suelli, piena di Chiese e di simboli paleocristiani e la pagana Goni, nel basso Flumendosa, con le schiere di suggestive pietre fitte campestri”. (Dizionario storico sardo, Carlo delfino Editore, Sassari, 2003, pagina 1132)

Un territorio immenso, probabilmente metà Sardegna era dunque sotto il governo di Ospitone.

-La cristianizzazione delle Barbagia

Nasce dalla consapevolezza del ruolo di Ospitone la Lettera di Gregorio Magno con cui invita ed esorta pressantemente il dux barba ricinorum ad assecondare la missione del Vescovo Felice e dell’abate Ciriaco per la conversione delle popolazioni barbaricine al Cristianesimo. Ruolo, carisma e prestigio, peraltro, riconosciuti  e testimoniati dal fatto che il papa conclude la lettera inviandogli la benedizione di San Pietro che era collegata “a una catena dei Beati Apostoli Pietro e Paolo” (D. Argiolas, Lettere ai sardi, vedi Ollolai cuore della Sardegna di Salvatore Bussu, pagina 53). Benedizione che era riservata, di regola, solo agli Ecclesiastici: a dimostrazione della stima che nutriva per Ospitone.

E’ poco credibile però – come scrive il papa – che solo Ospitone si fosse convertito al Cristianesimo, ad Christi servitium: certo è però che la gran parte delle comunità continuasse nella religione primitiva naturalistica, vivendo – per usare le parole di Gregorio Magno – ut insensata animalia, adorando pietre e tronchi d’albero.

A testimoniare ciò basterebbe solo pensare al fatto che delle otto sedi vescovili presenti in quel periodo in Sardegna (Cagliari, Turris, Sulci, Tarros, Usellus, Bosa, Forum Traiani e Fausania-Olbia) nessuna è alloccata nelle civitates barbariae e la nascita della sede vescovile di Suelli con l’episcopus Barbariae, proprio in quel periodo, pare essere dovuta proprio per la conversione delle popolazioni barbaricine.

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GiurisprudenzaCORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 settembre 2016, n. 17461

Lavoro

Inps – Pensione di inabilità civile – Accertamento sanitario – Requisito reddituale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 settembre 2016, n. 17495

Lavoro, Fiscale

Tributi – IRAP – Medico convenzionato SSN – Compensi a terzi di modesta entità – Assenza di autonoma organizzazione – Diritto al rimborso

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 settembre 2016, n. 17499

Fiscale

Tributi – IRAP – Notifica cartella

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 settembre 2016, n. 17504

Fiscale

Tributi – IRPEF – Avviso di accertamento – Art. 38 comma 4 Dpr 600/73

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 settembre 2016, n. 17506

Lavoro, Fiscale

Tributi – IRAP – Medico convenzionato SSN – Impiego dipendente part-time, con funzioni di “addetta all’accettazione clienti, registrazione dati, consegna referti ed altre prestazioni ausiliarie” – Assenza autonoma organizzazione – Diritto al rimborso

Sentenza

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 settembre 2016, n. 17480

Lavoro

Rapporto di lavoro – Collaboratore scolastico – Conferimento delle supplenze – Aggiornamento della graduatoria – Diritto di precedenza

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 agosto 2016, n. 17411

Lavoro

Dirigenti – Fondo di previdenza dei dipendenti ENEL – Trattamento pensionistico – Ricalcolo – Anzianità contributiva

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 agosto 2016, n. 17419

Lavoro

Inps – Pensioni – Indennità integrativa speciale – Spettanza – Accertamento

Legislazione

DECRETO LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO 04 agosto 2016, n. 171

Lavoro

Attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria

DECRETO MINISTERIALE

MINISTERO DIFESA – Decreto ministeriale 29 giugno 2016

Lavoro

Ripartizione della dotazione organica del personale civile delle aree, dei professori e dei ricercatori del Ministero della difesa, in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 02 settembre 2016

Lavoro, Fiscale

Chiusura sportello presentazione domande Beni strumentali Nuova Sabatini

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ordinanza

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 01 settembre 2016, n. 391

Lavoro, Fiscale

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016

Prassi

INAIL

Circolare

INAIL – Circolare 02 settembre 2016, n. 31

Lavoro

Abolizione Registro infortuni. Rilascio “Cruscotto infortuni”. Fruizione del servizio da parte dei datori di lavoro e soggetti delegati.

INPS

Circolare

INPS – Circolare 08 agosto 2016, n. 153

Lavoro

Convenzione fra l’INPS e Confederazione Europea Lavoratori e Pensionati (CONF.E.L.P.) per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311 – Istruzioni operative e contabili – Variazioni al piano dei conti

INPS – Circolare 09 agosto 2016, n. 165

Lavoro

Convenzione tra l’INPS e la Confederazione Europea Lavoratori e Pensionati (CONF.E.L.P.) per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n.334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Risoluzione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Risoluzione 18 luglio 2016, n. 236368

Fiscale

Commercio su area pubblica – subingresso – risoluzione anticipata contratto di gestione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Risoluzione 25 luglio 2016, n. 243594

Fiscale

Commercio sulle aree pubbliche – Applicabilità Accordo del 16-7-2015 in sede di Conferenza Unificata agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in chioschi su aree pubbliche e ai distributori di carburanti – Quesito

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Risoluzione 29 luglio 2016, n. 250159

Fiscale

Quesito su applicabilità Intesa Stato-Regioni-Autonomie locali del 5 luglio 2012 al centro agroalimentare

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Risoluzione 29 luglio 2016, n. 250182

Fiscale

Quesito in materia di vendite straordinarie

Il nuovo procedimento di concessione della CIGO – I° Parte

Il nuovo procedimento di concessione della CIGO – I° Parte 0

di in 5 settembre 2016 Guide, Inps
INPS

INPS

Circolare INPS 139 con le istruzioni sul nuovo procedimento di concessione della CIGO Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria come da DM 95442. Prima parte.

 

 

 

La Circolare INPS 139 del 2016 illustra il nuovo procedimento di concessione della CIGO Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria come da Decreto Ministeriale 95442, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che individua i criteri per l’esame delle domande di concessione dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO).

La circolare 139 dell’INPS, successiva al precedente messaggio 2908 dello stesso Istituto, fornisce quindi le istruzioni amministrative per la concessione di questo ammortizzatore sociale. Ricordiamo che le nuove disposizioni previste dal DM 95442 si applicano alle domande presentate dal 29.06.2016.

Alle domande presentate prima del 29.06.2016 si continueranno ad applicare i criteri di esame, compresa la richiesta di esibizione della documentazione di corredo, previsti dal precedente procedimento di concessione gestito dalle Commissioni Provinciali come indicato nella Circolare INPS n. 7 del 2016 (nuova disciplina della concessione delle integrazioni salariali e competenza concessoria delle strutture territoriali dell’INPS).

Esamineremo dunque brevemente, nei tratti principali, la prima parte della circolare che illustra il nuovo procedimento di concessione della CIGO. Per un esame completo della procedura si rimanda al testo integrale il cui collegamento trovate a fondo pagina.

Il prossimo articolo sarà invece incentrato sulla seconda parte della circolare 139, cioè le precisazioni fornite dall’INPS in merito all’attività di istruttoria della domanda.

Leggi anche: INPS, istruzioni operative per le domande di CIGO

Leggi anche: Ministero del Lavoro, criteri per la CIGO 2016

Il sistema del Ticket

Il processo amministrativo di riferimento per la gestione delle prestazioni di integrazione salariale sarà gestito prossimamente solo attraverso il sistema del Ticket, e prevede:

  • l’invio della domanda di prestazione e del flusso Uniemens da parte dell’azienda con associazione del ticket in caso di evento di Cassa Integrazione Guadagni;
  • la concessione della prestazione da parte delle Sedi territoriali INPS;
  • l’abbinamento della stessa con i flussi informativi inviati;
  • il controllo dei dati sulle sospensioni inviati tramite Uniemens;
  • il calcolo della prestazione autorizzabile e il pagamento della stessa distinto tra diretto e anticipato dall’azienda, quindi a conguaglio.

Leggi anche: INPS, gestione della CIG con ticket obbligatoria dal 23 maggio

Il nuovo procedimento di concessione della CIGO

Le caratteristiche principali del nuovo procedimento di concessione della CIGO sono:

  • competenza esclusiva delle sedi INPS riguardo la concessione della prestazione con la corrispondente soppressione delle Commissioni provinciali CIGO;
  • individuazione di criteri univoci e standardizzati per la valutazione delle domande;
  • obbligo a carico delle aziende richiedenti di una relazione tecnica dettagliata, resa come dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione;
  • facoltà in capo all’INPS di un supplemento istruttorio con richiesta di integrazione della documentazione ai fini procedimentali.

Richiamando l’art. 2 del DM 95442, la circolare 139 sottolinea come l’azienda, ai fini della concessione della CIGO, deve allegare alla domanda una relazione tecnica dettagliata. Questa deve indicare le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nell’unità produttiva interessata, dimostrando anche sulla base di elementi oggettivi attendibili che la stessa continui ad operare sul mercato.

La circolare 139 ribadisce inoltre che le richieste di proroga della domanda originaria vanno comunque accompagnate dalla relazione tecnica obbligatoria: sono infatti considerate domande distinte e per la loro concessione devono essere presenti elementi probatori che supportino il perdurare delle ragioni di integrazione salariale presentate nella prima istanza. In allegato alla circolare, per fornire un supporto indicativo sul contenuto che dovrebbe avere la relazione tecnica dettagliata, è possibile trovare dei modelli di relazione in base alle diverse causali previste.

Le comunicazioni infine tra Istituto e azienda, anche in caso di supplemento di istruttoria o richiesta di integrazione dei dati, dovranno avvenire tramite mail PEC o cassetto bidirezionale. La mancata risposta a queste richieste entro 15 giorni costituirà un ulteriore indice di valutazione da evidenziare nella stesura della motivazione del provvedimento. All’esito dell’istruttoria, in caso di accoglimento della domanda, l’erogazione della prestazione avverrà secondo le modalità descritte al punto 1.7 della circolare INPS 197 del 2015.

Requisiti generali e fattispecie che integrano le causali

La circolare 139 sottolinea quanto già illustrato dal DM 95442 in materia di requisiti generali per la concessione della CIGO. Vengono quindi messi in evidenza i concetti di “transitorietà” e “temporaneità” legati alla ripresa dell’attività lavorativa.

Viene inoltre precisato che per quanto riguarda la temporaneità dell’evento bisogna considerare, oltre la durata temporale dello stesso, anche la sua eventuale ciclica riproposizione.

La ciclicità delle sospensioni o riduzioni dell’attività produttiva indicano infatti una “non transitorietà” della causale che si ripropone appunto costantemente nel tempo:

non può essere considerato transitorio un evento che si ripresenti nel tempo con dimensioni di consistente entità (vedi circolare INPS 249 del 1990).

Le aziende infatti soggette a cicliche contrazioni dell’orario di lavoro, in periodi ricorrenti e causate da particolari caratteristiche del processo produttivo, non possono accedere all’intervento di CIGO durante queste soste indipendentemente dal carattere stagionale delle stesse. La ciclicità della contrazione produttiva può essere inoltre causata da:

  • una non ottimale organizzazione aziendale (viene meno il requisito della “non imputabilità” dell’evento);
  • l’esubero di personale e come tale non integrabile.

Per la “non imputabilità” il riferimento è l’art. 1, comma 3, del DM 95422, e per l’impresa o i lavoratori si concretizza quando la situazione aziendale è legata alla involontarietà o alla mancanza di imperizia e negligenza delle parti.

La circolare 139 si sofferma inoltre sul concetto di ripresa dell’attività lavorativa, estendendolo anche alla gestione degli esuberi.

Questi requisti sono essenziali in ognuna delle fattispecie che integrano le causali individuate dall’art. 1, comma 1, del DM 95422 e di cui all’art. 11, comma 1, del D.Lgs 148/2015. La circolare le descrive in dettaglio richiamando gli articoli da 3 a 9 dello stesso decreto, nello specifico:

  • mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato (art. 3);
  • fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva al progetto (art. 4);
  • mancanza di materie prime o componenti (art. 5);
  • eventi meteo (art. 6);
  • sciopero di un reparto o di altra impresa con attività collegata all’impresa richiedente la CIGO (art. 7);
  • incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica, impraticabilità dei locali anche per ordine della pubblica autorità, sospensione o riduzione dell’attività per ordine della pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori (art. 8);
  • guasti ai macchinari e manutenzione straordinaria (art. 9).

Viene inoltre ulteriormente precisato che in ogni caso non verranno accolte le seguenti fattispecie poiché non integrabili per la loro riconducibilità al datore di lavoro o al committente:

  • mancanza di fondi;
  • chiusura per ferie;
  • preparazione campionario;
  • infortunio o morte del titolare;
  • sosta stagionale, inventario;
  • mancanza di fondi impresa committente.

Il contributo addizionale e i casi di esonero

Il contributo addizionale non è dovuto quando le integrazioni salariali ordinarie sono autorizzate per eventi oggettivamente non evitabili.

La caratteristica di “evento oggettivamente non evitabile” (EONE) è riconosciuta a quelle fattispecie che integrano causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa per i quali risulti evidente la forza maggiore.

Sono quindi da considerarsi “eventi oggettivamente non evitabili”:

  • gli eventi meteo, indipendentemente dal settore di appartenenza dell’impresa richiedente;
  • le fattispecie che integrano le causali di cui all’art. 8 del DM 95442: incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica – impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità – sospensione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’azienda e/o ai lavoratori.

 

 

Un’ apposita circolare INPS illustrerà prossimamente le istruzioni tecniche e operative relative alla disciplina del contributo addizionale.

  Circolare INPS numero 139 del 01-08-2016 (4,0 MiB, 0 download)