Archivi giornalieri: 14 dicembre 2013

Inserimento

Inserimento

La Riforma del mercato del lavoro ha abrogato le norme che regolano tale contratto, vietandone la stipulazione a partire dal 1° gennaio 2013.

Il contratto di inserimento è stato introdotto nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 276/03, in sostituzione, nel settore privato, del contratto di formazione e lavoro.

È un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che non necessita di una motivazione per l’apposizione del termine ed è “diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro”.

Lo scopo perseguito tramite questa tipologia contrattuale è quello di agevolare la collocazione o ricollocazione di soggetti “socialmente deboli”.

La durata può essere compresa tra i 9 e i 18 mesi (elevabili a 36 mesi per i portatori di un grave handicap fisico, mentale o psichico). Non può essere rinnovato tra le stesse parti, ma può essere prorogato anche più volte, purché ci si muova in coerenza con il progetto di inserimento ed entro il limite massimo di 18 (o 36) mesi.

Tempo determinato

Tempo determinato

Il contratto a tempo determinato, disciplinato dal D.Lgs. 368/2001, è un contratto di lavoro subordinato dove è indicata la durata dello stesso e quindi la data di fine del rapporto. 
Perché sia valido, nel contratto (ovviamente in forma scritta) deve essere esplicitato la motivazione della durata limitata; nel nostro ordinamento, infatti, tale contratto costituisce un’eccezione, in quanto “il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro” (art. 1 comma 1 del D.Lgs. 368/2001, come modificato dalla Riforma). 

Normalmente la definizione del termine di fine rapporto di lavoro è consentita solo a fronte di ragioni (causale) di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, da specificare nel contratto.
La Riforma del mercato del lavoro (L. 92/2012) ha introdotto la possibilità chel’azienda, la prima volta che stipula un contratto di lavoro a tempo determinato con un lavoratore, possa farlo senza l’obbligo di  indicare la causale
Questo primo contratto a-causale ha una durata massima di 12 mesi e può essere concluso per qualsiasi tipo di mansione, tra un lavoratore e un datore di lavoro, sia come primo contratto a termine che come prima missione di lavoro in somministrazione a tempo determinato. 

Secondo quanto disposto dalla Legge n. 99/2013, di conversione del Decreto Legge n.76/2013tale contratto è prorogabile, nei limiti comunque della durata massima prevista. I contratti collettivi, anche aziendali, oltre a poter stabilire ulteriori ipotesi di a-causalità, possono prevedere una durata maggiore dei dodici mesi oppure che il contratto si possa stipulare anche con lavoratori che abbiano già avuto un precedente rapporto di lavoro subordinato.

Per evitare un’eccessiva reiterazione di rapporti di lavoro a termine tra le stesse parti è stato confermato sia il limite di durata complessiva pari a 36 mesi, sia l’intervallo che deve intercorrere tra un contratto e quello successivo.

Nei 36 mesi rientrano  anche gli eventuali periodi di lavoro svolti in somministrazione aventi ad oggetto mansioni; equivalenti ai sensi dell’art. 20, comma 4 del D.Lgs. 276/03. Tuttavia, raggiunti i 36 mesi cumulativi di tutti i periodi di lavoro a termine, è possibile stipulare un ulteriore contratto secondo una procedura innanzi alla Direzione territoriale competente e con l’assistenza di un rappresentante  di una delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 

L’intervallo da rispettare tra la stipula di un contratto a termine  e un altro è di 10 giorni nel caso di un primo contratto di durata inferiore a 6 mesi e 20 nel caso di un contratto di durata superiore. Altrimenti il secondo contratto si trasforma a tempo indeterminato. La Legge n.99/2013 ha previsto che tale limitazione non si applica nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali e nelle ipotesi individuate dalla contrattazione collettiva, anche aziendale. 

La circolare n.35/2013, tra le altre cose, ha chiarito che la nuova disciplina degli intervalli trova applicazione per tutti i contratti stipulati dopo il 28 giugno 2013 (data di entrata in vigore del Decreto legge n.76/2013), anche se  il precedente contratto è sorto prima di tale data. 

I rapporti di lavoro a termine instaurati con i lavoratori in mobilità sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina del D.lgs. 368/2001, fermo restando il rispetto del principio di non discriminazione e dei criteri di computo  del personale a termine ai fini dell’applicazione dello Statuto dei lavoratori. 

Per venire incontro alle esigenze delle imprese, è stato ampliato il numero di giorni in cui il contratto, anche a-causale, può proseguire di fatto oltre la scadenza, retribuendo in misura maggiore il lavoratore, con il 20% della retribuzione fino al decimo giorno e con il 40% per ogni giorno ulteriore.La prosecuzione  oltre i 30 giorni per contratti di durata inferiore ai 6 mesi e i 50 giorni per quelli di durata superiore comporta la trasformazione a tempo indeterminato.

La Riforma Fornero (Legge 92/2012) ha introdotto un aumento dell’aliquota contributiva pari all’1,4% per finanziare l’Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi), che verrà restituita al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato (nei limiti delle ultime 6 mensilità).

L’impugnazione stragiudiziale con la quale si intende far valere la nullità del termine va presentata entro 120 giorni dalla cessazione del contratto, mentre il ricorso al Giudice del lavoro va proposto entro i successivi 180 giorni.

Secondo le nuove norme, in caso di illegittimità del contratto a termine, l’indennità risarcitoria e la conversione del rapporto di lavoro in uno a tempo indeterminato, è da considerarsi onnicomprensiva di tutti i danni e pregiudizi retributivi e contributivi subiti dal lavoratore. L’indennità è pari a un importo che va dalle 2,5 alle 12 mensilità.

Stabilizzazione associati in partecipazione

 

Data pubblicazione: 09/12/2013

La legge 99/2013 di conversione del decreto legge 76/2013, ha previsto una procedura finalizzata alla stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro in lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Per l’attuazione della trasformazione, le aziende devono aver stipulato – nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre 2013 – specifici contratti collettivi con le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative, che prevedano l’assunzione entro tre mesi dalla stipula, con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di soggetti che, in qualità di associati, siano o siano stati parti di contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro.
La circolare n. 167 del 5 dicembre 2013 fornisce le istruzioni operative ai datori di lavoro interessati alla procedura di stabilizzazione.

 

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Contratto di inserimento

Contratto di inserimento

Data pubblicazione: 09/12/2013

Sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato pubblicato il decreto interministeriale 10 aprile 2013, che individua le aree geografiche relative alle agevolazioni contributive previste dalla disciplina del contratto di inserimento lavorativo per le donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Gli incentivi economici a supporto sono quelli previsti dalla disciplina in materia di contratto di formazione e lavoro: per quelli in misura superiore al 25%, il decreto 10/4/2013 prevede l’applicazione soltanto nelle aree individuate anno per anno dall’Istat in presenza di un tasso di occupazione femminile di almeno venti punti percentuali inferiore a quello maschile o di un tasso di disoccupazione femminile superiore di dieci punti percentuali rispetto a quello maschile. 
La circolare n. 166 del 5 dicembre 2013 fornisce maggiori informazioni a riguardo, oltre alle indicazioni relative agli adempimenti da parte dei datori di lavoro.

 

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n. 600 del 12 dicembre 2013

NEWSLETTER LAVORO

n. 600 del 12 dicembre 2013

 newsletter settimanale per gli operatori del mercato del lavoro

  Le Novità in materia di Lavoro         

11-12 INPS: mes. 20228 – aggiornamento domanda per l’indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli

L’Inps ha comunicato che sono state apportare alcune modifiche al modello di domanda Prest.agr.21TP (SR25) e, in conseguenza, al tracciato per l’acquisizione delle domande on-line.

 

11-12 Min.Lavoro: Garanzia Giovani – i componenti della struttura di missione

Il Segretario Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha costituito la struttura di missione per l’attuazione della Garanzia europea per i giovani.

 

10-12 Settore alimentare: rinnovato il CCNL per i lavoratori della piccola e media industria alimentare

E’ stato sottoscritto da UnionAlimentari-Confapi e Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil il rinnovo del CCNL, del 16 settembre 2010, per i lavoratori dipendenti della piccola e media industria alimentare.

 

10-12 Inail di Modena: seminario – “A Modena la sicurezza su lavoro, in pratica”

L’Inail di Modena organizza un seminario dal titolo: “A Modena la sicurezza su lavoro, in pratica. Progetto a sostegno delle aziende nell’applicazione della normativa di sicurezza.”.

 

09-12 INPS: cir.167 – stabilizzazione degli associati in partecipazione – proroga al 31 gennaio 2014

L’INPS informa che la procedura di stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro è stata prorogata al 31 gennaio 2014.

 

09-12 INPS: cir.166 – contratto di inserimento – benefici contributivi per il quadriennio 2009-2012

L’INPS fornisce le istruzioni operative per l’individuazione delle aree geografiche, relativamente agli anni 2009 – 2012 per i benefici contributivi per i contratti di inserimento stipulati in tale quadriennio.

 

09-12 INPS: cir.165 – Croazia – chiarimenti sull’applicazione del Trattato di adesione all’UE

L’INPS fornisce chiarimenti in merito alle disposizioni in materia di legislazione applicabile a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di adesione all’Unione europea tra gli Stati membri e la Repubblica di Croazia.

09-12 Tribunale di Torino: assemblea ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto dei Lavoratori

Il Tribunale di Torino ha dichiarato inammissibile, ex art. 28 della legge n. 300/1970 (condotta antisindacale del datore di lavoro), il ricorso della FIOM, atteso che si tratta di un problema di RSU che non coinvolge l’azienda.

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 Le Sentenze della Cassazione Lavoro

> Mancati riposi e danno biologico non provato

> Licenziamento illegittimo per mancata reperibilità in periodo feriale

> Cassazione: licenziamento illegittimo della mamma in periodo protetto

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 Gli Approfondimenti di Dottrina per il Lavoro

> Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici (Camera)

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