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”Scade il 30 settembre 2011 il termine per la presentazione della domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dei requisiti agevolati per l’accesso alla pensione di anzianità a favore degli addetti a lavori particolarmente faticosi e pesanti, previsti dal decreto legislativo n. 67/2011. Tale termine vale per i lavoratori che hanno già maturato i requisiti agevolati o li maturino entro il 31 dicembre 2011”. E’ quanto si legge in una nota dell’Inps.
“Il beneficio pensionistico consiste nell’anticipazione dell’età anagrafica richiesta per l’accesso alla pensione di anzianità e nella riduzione delle quote previste dalla legge 247/2007, e spetta – fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e il regime di decorrenza del pensionamento in vigore al momento della maturazione dei requisiti agevolati – ai lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (art.2, decreto Min. Lavoro 19/5/1999), ai lavoratori notturni (d. lgs. 8/4/2003, n.66), ai lavoratori addetti alla cosiddetta ‘linea catena” e ai conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto. Per avere diritto al beneficio, i lavoratori interessati devono aver svolto una o più delle previste attività per un periodo di tempo pari ad almeno sette anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di
attività lavorativa, per le pensioni con decorrenza entro il 31 dicembre 2017, e ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018”, continua la nota. Saranno ritenute valide anche le domande presentate dal 26 maggio 2011 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 67), anche se mancanti della specificazione dei periodi di svolgimento delle attività lavorative e della necessaria documentazione, purchè l’integrazione avvenga entro il 30/9/2011”.
E’ previsto, “in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico per le domande
presentate oltre i termini stabiliti…
Detto differimento è fissato in:
a) un mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese;
b) due mesi, per un ritardo della presentazione compreso tra un mese e due mesi;
c) tre mesi per un ritardo della presentazione di tre mesi ed oltre”, conclude la nota.
Per la domanda ci si può rivolgere alle sedi del patronato Inca dislocate su tutto il territorio nazionale (www.inca.it).