Fondo vittime amianto

Fondo vittime amianto

Firmato il decreto interministeriale

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Il 13 gennaio 2011 è stato finalmente firmato il Decreto interministeriale relativo al Fondo vittime amianto.

Il decreto (non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) che,  per alcuni aspetti non brilla per chiarezza, ha definito i destinatari e la misura della prestazione per gli anni 2008-2009-2010.

I beneficiari sono i titolari di rendita Inail (e del soppresso Ipsema), anche unificata, che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto e alla fibra fiberfrax (materiale di coibentazione degli altiforni) e i superstiti di cui all’art. 85 T.U.1124/1965.

La prestazione è aggiuntiva alla rendita, erogata dall’INAIL, con decorrenza 1 gennaio 2008.

Per gli anni 2008 e 2009 è corrisposta in un’unica soluzione nella misura, per ciascun anno, del 20% della rendita, entro il  il 31 dicembre 2011; per l’anno 2010, nella misura del 15% entro il 30 giugno 2012.

A decorrere dal 2011 il regolamento stabilisce un meccanismo più contorto; innanzitutto si prevede l’erogazione di due acconti e un conguaglio, calcolati sulla base del rapporto tra le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo e la spesa sostenuta per le rendite erogate nell’anno di riferimento.

Il primo acconto è fissato nella misura del 10% dell’importo di ciascun rateo di rendita, il secondo, fino ad esaurimento delle risorse disponibili del Fondo provenienti dal bilancio dello Stato, in un unica soluzione, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.

Il conguaglio poi, entro sei mesi dalla fine dell’esercizio successivo a quello in cui è stato erogato il primo acconto e sempre utilizzando le risorse annue disponibili nel Fondo, derivanti dagli oneri delle imprese.

La misura complessiva della prestazione aggiuntiva sarà determinata con decreto interministeriale.

Per il 2008 e 2009 l’onere a carico delle imprese è determinato in 10 milioni di euro annui  e, a decorrere dal 2010, in sette milioni e 333 mila euro.
A tali oneri si provvede con un’addizionale sui premi assicurativi da versare in un’unica soluzione per questi due anni.

Per gli anni successivi al 2010 la misura dell’addizionale potrà essere variata con decreto interministeriale  per effetto anche della eventuale crescita dei beneficiari di competenza Inail e del soppresso Ipsema.

Nel caso in cui agli aventi diritto non venga erogata dall’INAIL la prestazione, o venga erogata in misura non corretta, è prevista la possibilità di proporre ricorso secondo quanto disposto dall’art.104 del T.U.1124/1965.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alle sedi dell’Inca presenti su tutto il territorio nazionale.

Fondo vittime amiantoultima modifica: 2011-01-28T12:15:16+01:00da vitegabry
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