Sentenza

LAVORO SUBORDINATO – LICENZIAMENTO INDIVIDUALE – OPZIONE PER L’INDENNITÀ SOSTITUTIVA DELLA REINTEGRAZIONE
La facoltà di chiedere al datore di lavoro un’indennità pari a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, è tempestivamente esercitata con la consegna della lettera raccomandata all’ufficio postale entro il termine di trenta giorni, ancorché la richiesta venga recapitata dopo la scadenza del termine decadenziale.
 
Testo Completo:

Sentenza n. 6335 del 16 marzo 2009

(Sezione Lavoro, Presidente G. Ianniruberto, Relatore P. Stile)

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Sentenzaultima modifica: 2009-05-26T11:08:11+02:00da vitegabry
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