Archivi giornalieri: 28 maggio 2009

Rivalutazione del danno biologico

 

 

Notizie dal ministero

 

 

 

27 maggio 2009

Decreto Interministeriale del 27 marzo 2009
Rivalutazione del danno biologico

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2009 il decreto del 27 marzo 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, riguardante la determinazione, a decorrere dal 2008, dell’aumento in via straordinaria delle indennita’ dovute dall’INAIL a titolo di recupero del valore dell’indennita’ risarcitoria del danno biologico. 

Il decreto prevede un aumento nella misura dell’8,68% degli indennizzi in capitale e rendita dell’INAIL, a titolo di rivalutazione del danno biologico. 

In attesa dell’introduzione di un meccanismo di rivalutazione automatica del danno biologico, il decreto provvede a rendere operativa una rivalutazione del danno biologico prevista fin dal 2000 destinando a tal fine 50 milioni di euro annui.

Il provvedimento, oltre a destinare rilevanti risorse alla rivalutazione delle rendite INAIL, in un difficile contesto macroeconomico si caratterizza per il particolare meccanismo di individuazione delle stesse basato su una relazione virtuosa tra spesa sociale e aumento del gettito contributivo dell’intera gestione INAIL. In tal senso, anche l’emersione contributiva diventa uno strumento efficace per il finanziamento della spesa sociale.

Il decreto, pertanto, pur provvedendo ad un aumento dell’indennità si colloca nell’ambito delle misure dirette ad incrementare i livelli di tutela ed assistenza dei lavoratori.

 

DECRETO 27 marzo 2009

Determinazione, a decorrere dal 2008, dell’aumento in via straordinaria

delle indennita’ dovute dall’INAIL a titolo di recupero del valore dell’indennita’ risarcitoria del danno biologico.

decreto.pdf

Notizie INPDAP

ioni: il pagamento
Operazione RED

l’attività di verifica dei redditi che l’Inpdap svolge ogni anno per i pensionati titolari delle seguenti prestazioni:

  • integrazione della pensione al minimo (art. 2, comma 13,  legge n. 335 del 1995)
  • assegno per il nucleo familiare
  • pensione al coniuge superstite
  • incremento di maggiorazione (art. 38  legge 448 del 2001)
  • somma aggiuntiva (cosiddetta quattordicesima, legge 127 del 2007)

Cosa fare

Il pensionato, su richiesta scritta dell’Inpdap, deve fare una dichiarazione reddituale e consegnarla ai soggetti abilitati in convenzione con l’Istituto, cioè: Centri di assistenza fiscale (vedi elenco a fondo pagina), Consulenti tributari, Dottori e Ragionieri commercialisti, Consulenti del lavoro e Revisori dei conti.

I soggetti abilitati, ricevute le dichiarazioni, ne elaborano i dati e le inviano telematicamente all’Inps che provvede così a integrare i dati acquisiti con quelli presenti nel data base delle pensioni, nel Casellario centrale dei Pensionati e nell’archivio reddituale e li trasmette all’Inpdap.

L’elenco dei soggetti convenzionati viene aggiornato ogni anno ed è consultabile presso gli Uffici relazioni con il pubblico (Urp) delle varie sedi. È possibile conoscere tale elenco anche telefonando al call center con il numero verde gratuito 800-10-5000.

Sono interessati dalla verifica reddituale:

  • i titolari di trattamenti pensionistici i cui importi sono collegati alla situazione reddituale del percettore e/o dei componenti del suo nucleo familiare, inclusi i pensionati ultrasettantacinquenni che hanno percepito  nel corso degli anni  2007 e/o 2008 la somma aggiuntiva di cui alla legge n. 127 del 2007 (cosiddetta quattordicesima)
  • i percettori di soli redditi derivanti da pensione, ancorché tali redditi siano stati già dichiarati in sede di operazione Red 2008
  • i titolari di una pensione sia di reversibilità (sorta dopo il 17 agosto 1995) sia diretta, entrambe erogate dall’Inpdap.

Non devono invece  presentare alcuna dichiarazione:

  • i pensionati ultrasettantacinquenni che risultavano, nella precedente operazione Red 2008, non possedere alcun reddito diverso da pensione.

Dichiarazione redditi 2009

Nel mese di febbraio l’Inpdap ha provveduto ad inviare, ai soli pensionati interessati alla verifica reddituale, la richiesta dei redditi relativi all’anno 2008 nonché gli eventuali solleciti per i redditi dell’anno 2007 qualora non fossero stati ancora comunicati.

A seguito delle novità introdotte dal decreto legge n. 207 del 2008 convertito nella legge 27 febbraio 2009 n. 14 articolo 35, nel mese di aprile è stata inviata (agli stessi pensionati interessati dalla precedente comunicazione) una seconda lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Coloro i quali avessero già provveduto a comunicare i dati reddituali attraverso  i soggetti convenzionati non devono  tener conto della seconda lettera.

Nel caso in cui i pensionati destinatari della verifica reddituale non abbiano ricevuto le lettere “Richiesta redditi”potranno segnalarlo alla Sede Inpdap competente che provvederà a regolarizzare le relative partite di pensione.

Termini per la presentazione delle dichiarazioni

Per la comunicazione dei redditi, attraverso  uno dei soggetti convenzionati (Caf, professionisti) che forniscono gratuitamente la consulenza per acquisire i dati reddituali sulla base della documentazione presentata dall’interessato, i pensionati hanno tempo fino al 30 giugno 2009.