Ordinanza del 6.05.2009 n°10437

 

Amianto: la rivalutazione contributiva deve essere calcolata solo sui periodi di effettiva esposizione alle fibre aerodisperse
(Cassazione, sezione lavoro civile, Ordinanza 6.5.2009 n. 10437)

L’impugnata sentenza della Corte d’appello di Napoli  ha confermato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto di Co. Pa. alla maggiorazione contributiva del 50% per esposizione all’amianto, prevista dalla Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8, in riferimento a tutto il periodo lavorativo sottoposto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto, una volta accertata l’esposizione ultradecennale all’amianto. La Corte infatti, riferito che l’Inps aveva lamentato il riconoscimento di periodi non certificati dall’Inail e non sottoposti ad assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, e la mancata considerazione della giurisprudenza in merito alle necessarie soglie di esposizione all’amianto, e ribadito che il giudice di primo grado aveva limitato il riconoscimento ai periodi sottoposti ad assicurazione specifica, rilevava che l’Inps non aveva formulato censure puntuali relativamente all’accertamento compiuto dal giudice di primo grado anche riguardo al superamento della soglia in questione….

LaPrevidenza.it, 26/05/2009

Documenti:

cass_10437_2009.html
Ordinanza del 6.05.2009 n°10437ultima modifica: 2009-05-26T07:16:14+02:00da vitegabry
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