LE PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ GESTIONE EX ENPALS

 

Le prestazioni di invalidità gestione ex Enpals

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L’assegno ordinario di invalidità non è una pensione e non è reversibile.L’assegno ordinario di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile sempre che ne sussistano i requisiti di legge e che il beneficiario abbia cessato l’attività lavorativa.

Cosa fornisce la prestazione

L’assegno mensile erogato all’iscritto dalla gestione ex Enpals

Chi ha diritto alla prestazione

I lavoratori le cui
capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore, siano
ridotte in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale,
a meno di un terzo.

Come si ottiene la prestazione

E’ necessaria la domanda di assegno. La domanda, può essere presentata agli Uffici centrali o periferici dell’Ente, sia direttamente sia tramite Patronato, ovvero on line collegandosi direttamente alla
apposita sezione della gestione ex-Enpals.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

  • stato di famiglia (autocertificazione)
  • dichiarazione sul diritto alle detrazioni d’imposta
  • dichiarazione reddituale
  • modalità di pagamento
  • dichiarazione del datore di lavoro relativamente all’attività lavorativa degli ultimi due anni
  • documentazione sanitaria (in busta chiusa recante all’esterno i dati anagrafici dell’assicurato)

I moduli per la domanda di pensione e per le dichiarazioni da allegare sono reperibili nella apposita sezione della gestione ex-Enpals.

Requisiti

Ai fini del conseguimento della prestazione sono richiesti un requisito
soggettivo, un requisito
assicurativo
ed un requisito
contributivo.

requisito soggettivo requisito assicurativo
riconoscimento dello stato di invalidità 5 anni di assicurazione

Il requisito contributivo varia a seconda del gruppo di appartenenza del lavoratore.

requisito contributivo
gruppo A
(*)

600 contributi giornalieri di cui 360 nei 5 anni precedenti la domanda
gruppo B
1300 contributi giornalieri di cui 780 nei 5 anni precedenti la domanda
gruppo C
1560 contributi giornalieri di cui 936 nei 5 anni precedenti la domanda

(*) i 600 contributi giornalieri devono essere riferiti ad effettive prestazioni soggette ad assicurazione alla gestione ex Enpals.

Decorrenza

L’assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
L’assegno ordinario di invalidità è riconosciuto per un periodo massimo di tre anni ed è rinnovabile a domanda e a seguito di conferma dello stato invalidante. Dopo due conferme consecutive, l’assegno diventa definitivo.
Resta, comunque, la facoltà di revisione d’ufficio da parte dell’Ente oppure su richiesta dell’interessato.

Riduzione dell’assegno

L’assegno ordinario di invalidità è soggetto alla riduzione di una quota in percentuale in presenza di redditi da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa.

reddito percentuale di riduzione
reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
(=13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio)
25 per cento
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
(=13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio)
50 per cento

L’assegno ordinario di invalidità, liquidato in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non è cumulabile con la rendita vitalizia attribuita per lo stesso evento dall’Inail.

LA PENSIONE DI INABILITA’

Cosa fornisce la prestazione

La pensione mensile erogata all’iscritto dalla gestione ex Enpals.

Chi ha diritto alla prestazione

I lavoratori affetti da un’infermità fisica o mentale che provochi una
assoluta e permanente impossibilità
a svolgere
qualsiasi
attività lavorativa.

Come si ottiene la prestazione

E’ necessaria la domanda di pensione. La domanda, può essere presentata agli Uffici centrali o periferici dell’Ente, sia direttamente sia tramite Patronato, ovvero on line collegandosi direttamente alla apposita sezione della gestione ex-Enpals. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione :

  • stato di famiglia (autocertificazione)
  • dichiarazione sul diritto alle detrazioni d’imposta
  • dichiarazione reddituale
  • modalità di pagamento
  • dichiarazione del datore di lavoro relativamente all’attività lavorativa degli ultimi due
    anni
  • dichiarazione di cessazione di qualsiasi attività lavorativa
  • documentazione sanitaria (in busta chiusa recante all’esterno i dati anagrafici dell’assicurato)

I moduli per la domanda di pensione e per le dichiarazioni da allegare sono reperibili nella apposita sezione della gestione ex-Enpals

Requisiti

Ai fini del conseguimento della prestazione sono richiesti un requisito
soggettivo, un requisito
assicurativo
ed un requisito
contributivo.

requisito soggettivo requisito assicurativo
riconoscimento dello stato di inabilità 5 anni di assicurazione

Il requisito contributivo varia a seconda del gruppo di appartenenza del lavoratore.

requisito contributivo
gruppo A
(*)

600 contributi giornalieri di cui 360 nei 5 anni precedenti la domanda
gruppo B
1300 contributi giornalieri di cui 780 nei 5 anni precedenti la domanda
gruppo C
1560 contributi giornalieri di cui 936 nei 5anni precedenti la domanda

(*) i 600 contributi giornalieri devono essere riferiti ad effettive prestazioni soggette ad assicurazione alla gestione ex Enpals.
La pensione di inabilità è incompatibile con qualsiasi forma di retribuzione.

Misura della pensione

Nel calcolo dell’importo della pensione si tiene conto della contribuzione mancante dalla data di decorrenza della prestazione al compimento dell’età pensionabile: nel sistema retributivo, 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini; nel sistema contributivo, 60 anni indipendentemente dal sesso. In ogni caso, non si può superare il limite massimo di 40 anni di anzianità contributiva.

Decorrenza

La pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e, comunque, successivamente alla cessazione dell’attività lavorativa.
La pensione di inabilità non è definitiva e può essere soggetta a revisione.
La pensione di inabilità, liquidata in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non è cumulabile con la rendita vitalizia attribuita per lo stesso evento dall’Inail.

LA PENSIONE D’INVALIDITA’ SPECIFICA

Cosa fornisce la prestazione

La pensione mensile erogata all’iscritto dalla gestione ex Enpals.

Chi ha diritto alla prestazione

La pensione di invalidità specifica spetta ai lavoratori riconosciuti invalidi
in modo permanente ed assoluto
alle funzioni proprie della
qualifica professionale abituale e
prevalente
. Per attività prevalente si intende quella che fornisce al lavoratore in misura più cospicua i mezzi necessari per il sostentamento.

Le categorie professionali che possono richiedere la pensione d’invalidità specifica sono espressamente individuate dalla legge:

  • attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, presentatori e disc-jockey;
  • attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
  • direttori d’orchestra e sostituti;
  • figuranti e indossatori;
  • artisti lirici, professori d’orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di musica leggera;
  • tersicorei e ballerini.

Come si ottiene la prestazione

E’ necessaria la domanda di pensione. La domanda, può essere presentata agli Uffici centrali o periferici dell’Ente, sia direttamente sia tramite Patronato, ovvero on line collegandosi direttamente alla apposita sezione della gestione ex-Enpals.
Alla domanda deve essere allegata la seguente
documentazione:

  • stato di famiglia (autocertificazione)
  • dichiarazione sul diritto alle detrazioni d’imposta
  • dichiarazione reddituale
  • modalità di pagamento
  • dichiarazione del datore di lavoro relativamente all’attività lavorativa degli ultimi due anni
  • dichiarazione di cessazione dell’attività lavorativa professionale e abituale per la quale si richiede la pensione d’invalidtà specifica
  • documentazione sanitaria (in busta chiusa recante all’esterno i dati anagrafici dell’assicurato)

I moduli per la domanda di pensione e per le dichiarazioni da allegare sono reperibili nella apposita sezione della gestione ex-Enpals.

Requisiti

Ai fini del conseguimento della prestazione sono richiesti
due
requisiti
soggettivi, un requisito
assicurativo
ed un requisito
contributivo.

requisiti soggettivi requisito assicurativo requisito contributivo (*)
– riconoscimento di invalidità permanente ed assoluta nello esercizio dell’attività professionale abituale e prevalente 5 anni di assicurazione  

(*) i contributi giornalieri devono riferirsi alla sola attività professionale abituale e prevalente per la quale è richiesta la prestazione.

Decorrenza

La pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
La pensione d’invalidità specifica può essere, comunque, soggetta a revisione.

L’ASSEGNO PRIVILEGIATO DI INVALIDITA

LA PENSIONE PRIVILEGIATA DI INABILITA’

Per queste due prestazioni previdenziali valgono le stesse regole previste per l’assegno ordinario di invalidità e per la pensione di inabilità salvo che lo stato di invalidità ovvero quello di inabilità devono essere imputabili a causa di servizio.

REQUISITI PER L’ ASSEGNO PRIVILEGIATO DI INVALIDITÀ E PER LA PENSIONE PRIVILEGIATA DI INABILITÀ
Requisiti soggettivi Requisiti assicurativi e contributivi
Riconoscimento dello stato di invalidità o di inabilità, comunque dipendente da causa di servizio, che rende il lavoratore inabile al servizio stesso. Un contributo giornaliero effettivamente versato
LE PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ GESTIONE EX ENPALSultima modifica: 2016-12-23T20:16:33+01:00da vitegabry
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