Archivi giornalieri: 23 dicembre 2016

PENSIONE AI SUPERSTITI

Pensione ai superstiti

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Data: 05/02/2016

CHE COSA È

È una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei familiari del:

  • pensionato (pensione di reversibilità);
  • lavoratore (pensione indiretta).

Per i  superstiti dei lavoratori e dei pensionati della Gestione pubblica può essere riconosciuto il diritto alla pensione di privilegio (indiretta o di reversibilità).
I superstiti dell’iscritto nella assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti hanno diritto alla pensione privilegiata indiretta per inabilità nel caso in cui la morte del dante causa risulti riconducibile, con nesso di causalità diretta, al servizio prestato nel corso di un rapporto di lavoro.

A CHI SPETTA

Hanno diritto alla pensione:

  • il coniuge superstite, anche se separato: se il coniuge superstite è separato con addebito, la pensione ai superstiti spetta a condizione che gli sia stato riconosciuto dal Tribunale il diritto  all’assegno al mantenimento;
  • il coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile;
  •  i figli, adottivi e affiliati  riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, non riconoscibili ai sensi degli art. 279, 580 e 594 del c.c.,  nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge,  riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati dal coniuge del deceduto, minori regolarmente affidati da organi competenti a norma di legge) che alla data della morte del dante causa siano minori, inabili di qualunque età, studenti entro il 21° o 26° anno di età se universitari e siano a carico dello stesso dante causa;
  • i figli (legittimi o legittimati, adottivi o affiliati, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge) che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico alla data di morte del medesimo;
  • i nipoti minori (equiparati ai figli) se a carico degli ascendenti (nonno o nonna), anche se non formalmente loro affidati, alla data di morte dei medesimi.

In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata:

  • ai genitori d’età non inferiore a 65 anni, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.

In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione può essere erogata:

  • ai fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.

Chi può essere considerato “inabile”

E’ inabile il soggetto che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Per i figli maggiorenni inabili è prevista la possibilità di mantenere il diritto alla pensione ai superstiti nonostante lo svolgimento di particolari attività lavorative con finalità terapeutiche e presso determinati datori di lavoro(circolare n. 15 del 2009). 

Chi può essere considerato “a carico”

Il superstite viene considerato a carico del defunto al sussistere delle condizioni  di:

  • non autosufficienza economica: tale condizione sussiste quando il reddito individuale del superstite, dedotti i redditi non computabili per legge, non supera l’importo del trattamento minimo della pensione maggiorato del 30%. In caso di figli maggiorenni inabili superstiti, per i decessi intervenuti successivamente al 31 ottobre 2000, ai fini dell’accertamento del requisito di non autosufficienza economica si fa riferimento al criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali, per i quali il limite di reddito è quello stabilito dall’articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, annualmente rivalutato. Per i figli inabili che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 5 della legge n. 222 del 1984 e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di un’assistenza continua, il predetto limite deve essere aumentato dell’importo dell’indennità di accompagnamento
  • mantenimento abituale: tale condizione può desumersi dall’effettivo comportamento del dante causa nei confronti dell’avente diritto.

Per la verifica delle condizioni di non autosufficienza economica e mantenimento abituale assume particolare rilievo la convivenza o meno del superstite con il defunto.

 

REQUISITI

Il lavoratore deceduto, non pensionato, deve aver maturato, in alternativa:

  • almeno 780 contributi settimanali (requisiti previsti per la pensione di vecchiaia prima dell’entrata in vigore del D.lvo 503/92);
  • almeno 260 contributi settimanali di cui almeno 156 nel quinquennio antecedente la data di decesso (requisiti previsti per l’assegno ordinario di invalidità).

INDENNITÀ PER MORTE

Il superstite del lavoratore assicurato al 31.12.1995 e deceduto senza aver perfezionato i requisiti amministrativi richiesti, può richiedere l’indennità per morte, se:

  • il lavoratore deceduto non aveva ottenuto la pensione;
  • non sussiste per nessuno dei superstiti il diritto alla pensione indiretta per mancato perfezionamento dei requisiti richiesti;
  • nei 5 anni precedenti la data di morte risulta versato almeno un anno di contribuzione.

La domanda per ottenere l’indennità in parola deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data del decesso del lavoratore assicurato.

INDENNITÀ UNA-TANTUM

Il superstite di lavoratore assicurato dopo il 31.12.1995 e deceduto senza aver perfezionato i requisiti amministrativi richiesti, può richiedere  l’indennità una-tantum, se:

  • non sussistono i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta;
  • non ha diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conseguenza della morte dell’assicurato;
  • è in possesso di redditi non superiori ai limiti previsti per la concessione dell’assegno sociale.

Il diritto all’importo in questione è soggetto alla prescrizione decennale.

LA DOMANDA

La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
  • telefono – contattando il Contact Center integrato, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
  • patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto – usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi

La domanda vale anche come richiesta dei ratei di pensione maturati e non riscossi dal deceduto.

Nel caso di orfani minori, la richiesta deve essere presentata da chi ne ha la legale rappresentanza.

La domanda per la concessione della pensione ai superstiti può essere presentata in qualsiasi momento successivo alla morte dell’iscritto o del pensionato. Trascorsi, tuttavia, dieci anni dal decesso, i ratei di pensione non riscossi cadono in prescrizione (articolo 2946 del Codice civile).

Per il trattamento pensionistico privilegiato previsto per la gestione pubblica  la richiesta va presentata entro e non oltre i cinque anni dal decesso del dante causa.

QUANDO SPETTA

La pensione ai superstiti decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso del lavoratore ovvero del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.

QUANTO SPETTA

L’importo spettante ai superstiti è calcolato sulla base della pensione dovuta al lavoratore deceduto ovvero della pensione in pagamento al pensionato deceduto applicando le percentuali previste dalla L. 335/95:

  • 60%, solo coniuge (*);
  • 70%, solo un figlio;
  • 80%, coniuge e un figlio ovvero due figli senza coniuge;
  • 100% coniuge e due o più figli ovvero tre o più figli;
  • 15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti.

N.B.: Le pensioni ai coniugi superstiti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2012 sono soggette ad una riduzione dell’aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il deceduto abbia contratto matrimonio ad un’età superiore a 70 anni; la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni o il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni. La decurtazione della pensione ai superstiti non opera qualora vi siano figli minori, studenti o inabili.

INCUMULABILITÀ CON REDDITI DEL BENEFICIARIO

La pensione ai superstiti a decorrere dal 1.9.1995 viene ridotta se il titolare possiede altri redditi, come indicato nella seguente tabella:

AMMONTARE DEI REDDITI PERCENTUALI DI RIDUZIONE
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile  in vigore al 1° gennaio 25%
dell’importo della
pensione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio 40%
dell’importo della
pensione
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio) 50%
dell’importo della
pensione

L’incumulabilità non si applica in presenza di contitolari  appartenenti al medesimo nucleo familiare (Circ. 234 del 25 agosto 1995).

PENSIONE AI SUPERSTITI, ASSEGNO SOCIALE E PENSIONE SOCIALE

Quando il titolare di un assegno sociale o pensione sociale diventa titolare di pensione ai superstiti, perde contestualmente il diritto a dette prestazioni di natura assistenziale, che pertanto vengono revocate dalla data di decorrenza della nuova pensione, anche se a carico di Ente diverso dall’INPS (Circ. 65 del 21 marzo 1984). Vanno, invece, solo ricostituite se derivano da invalidità civile, essendo il reddito dell’anno precedente, in base alla normativa di riferimento, il requisito per la loro concessione o revoca (Circ. 86 del 27 aprile 2000)

CAUSE DI CESSAZIONE

Il diritto alla pensione ai superstiti cessa nei seguenti casi:

  • per il coniuge, qualora contragga nuovo matrimonio. In questo caso al coniuge spetta solo l’una tantum pari a due annualità della sua quota di pensione, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio. Nel caso che la pensione risulti erogata, oltre che al coniuge, anche ai figli, la pensione deve essere riliquidata in favore di questi ultimi applicando le aliquote di reversibilità previste in relazione alla mutata composizione del nucleo familiare;
  • per i figli minori, al compimento del 18° anno di età;
    per i figli studenti di scuola media o professionale che terminano o interrompono gli studi e comunque al compimento del 21° anno di età. La prestazione di un’attività lavorativa da parte dei figli studenti, il superamento del 21° anno di età e l’interruzione degli studi non comportano l’estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione;
  • per i figli studenti universitari che terminano o interrompono gli anni del corso legale di laurea e comunque al compimento del 26° anno di età. La prestazione di un’attività lavorativa da parte dei figli universitari e l’interruzione degli studi non comportano l’estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione;
  • per i figli inabili qualora venga meno lo stato di inabilità;
  • per i genitori qualora conseguano altra pensione;
  • per i fratelli e le sorelle qualora conseguano altra pensione, o contraggano matrimonio, ovvero venga meno lo stato di inabilità;
  • per i nipoti minori, equiparati ai figli legittimi, valgono le medesime cause di cessazione e/o sospensione dal diritto alla pensione ai superstiti previste per i figli.

N.B. La cessazione della contitolarità di uno o più soggetti determina la riliquidazione della prestazione nei confronti dei restanti beneficiari, calcolando la pensione dalla decorrenza originaria con gli incrementi perequativi e di legge intervenuti nel tempo, in base alle aliquote di pertinenza dei restanti contitolari.

LE PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ GESTIONE EX ENPALS

 

Le prestazioni di invalidità gestione ex Enpals

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L’assegno ordinario di invalidità non è una pensione e non è reversibile.L’assegno ordinario di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile sempre che ne sussistano i requisiti di legge e che il beneficiario abbia cessato l’attività lavorativa.

Cosa fornisce la prestazione

L’assegno mensile erogato all’iscritto dalla gestione ex Enpals

Chi ha diritto alla prestazione

I lavoratori le cui
capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore, siano
ridotte in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale,
a meno di un terzo.

Come si ottiene la prestazione

E’ necessaria la domanda di assegno. La domanda, può essere presentata agli Uffici centrali o periferici dell’Ente, sia direttamente sia tramite Patronato, ovvero on line collegandosi direttamente alla
apposita sezione della gestione ex-Enpals.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

  • stato di famiglia (autocertificazione)
  • dichiarazione sul diritto alle detrazioni d’imposta
  • dichiarazione reddituale
  • modalità di pagamento
  • dichiarazione del datore di lavoro relativamente all’attività lavorativa degli ultimi due anni
  • documentazione sanitaria (in busta chiusa recante all’esterno i dati anagrafici dell’assicurato)

I moduli per la domanda di pensione e per le dichiarazioni da allegare sono reperibili nella apposita sezione della gestione ex-Enpals.

Requisiti

Ai fini del conseguimento della prestazione sono richiesti un requisito
soggettivo, un requisito
assicurativo
ed un requisito
contributivo.

requisito soggettivo requisito assicurativo
riconoscimento dello stato di invalidità 5 anni di assicurazione

Il requisito contributivo varia a seconda del gruppo di appartenenza del lavoratore.

requisito contributivo
gruppo A
(*)

600 contributi giornalieri di cui 360 nei 5 anni precedenti la domanda
gruppo B
1300 contributi giornalieri di cui 780 nei 5 anni precedenti la domanda
gruppo C
1560 contributi giornalieri di cui 936 nei 5 anni precedenti la domanda

(*) i 600 contributi giornalieri devono essere riferiti ad effettive prestazioni soggette ad assicurazione alla gestione ex Enpals.

Decorrenza

L’assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
L’assegno ordinario di invalidità è riconosciuto per un periodo massimo di tre anni ed è rinnovabile a domanda e a seguito di conferma dello stato invalidante. Dopo due conferme consecutive, l’assegno diventa definitivo.
Resta, comunque, la facoltà di revisione d’ufficio da parte dell’Ente oppure su richiesta dell’interessato.

Riduzione dell’assegno

L’assegno ordinario di invalidità è soggetto alla riduzione di una quota in percentuale in presenza di redditi da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa.

reddito percentuale di riduzione
reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
(=13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio)
25 per cento
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
(=13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio)
50 per cento

L’assegno ordinario di invalidità, liquidato in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non è cumulabile con la rendita vitalizia attribuita per lo stesso evento dall’Inail.

LA PENSIONE DI INABILITA’

Cosa fornisce la prestazione

La pensione mensile erogata all’iscritto dalla gestione ex Enpals.

Chi ha diritto alla prestazione

I lavoratori affetti da un’infermità fisica o mentale che provochi una
assoluta e permanente impossibilità
a svolgere
qualsiasi
attività lavorativa.

Come si ottiene la prestazione

E’ necessaria la domanda di pensione. La domanda, può essere presentata agli Uffici centrali o periferici dell’Ente, sia direttamente sia tramite Patronato, ovvero on line collegandosi direttamente alla apposita sezione della gestione ex-Enpals. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione :

  • stato di famiglia (autocertificazione)
  • dichiarazione sul diritto alle detrazioni d’imposta
  • dichiarazione reddituale
  • modalità di pagamento
  • dichiarazione del datore di lavoro relativamente all’attività lavorativa degli ultimi due
    anni
  • dichiarazione di cessazione di qualsiasi attività lavorativa
  • documentazione sanitaria (in busta chiusa recante all’esterno i dati anagrafici dell’assicurato)

I moduli per la domanda di pensione e per le dichiarazioni da allegare sono reperibili nella apposita sezione della gestione ex-Enpals

Requisiti

Ai fini del conseguimento della prestazione sono richiesti un requisito
soggettivo, un requisito
assicurativo
ed un requisito
contributivo.

requisito soggettivo requisito assicurativo
riconoscimento dello stato di inabilità 5 anni di assicurazione

Il requisito contributivo varia a seconda del gruppo di appartenenza del lavoratore.

requisito contributivo
gruppo A
(*)

600 contributi giornalieri di cui 360 nei 5 anni precedenti la domanda
gruppo B
1300 contributi giornalieri di cui 780 nei 5 anni precedenti la domanda
gruppo C
1560 contributi giornalieri di cui 936 nei 5anni precedenti la domanda

(*) i 600 contributi giornalieri devono essere riferiti ad effettive prestazioni soggette ad assicurazione alla gestione ex Enpals.
La pensione di inabilità è incompatibile con qualsiasi forma di retribuzione.

Misura della pensione

Nel calcolo dell’importo della pensione si tiene conto della contribuzione mancante dalla data di decorrenza della prestazione al compimento dell’età pensionabile: nel sistema retributivo, 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini; nel sistema contributivo, 60 anni indipendentemente dal sesso. In ogni caso, non si può superare il limite massimo di 40 anni di anzianità contributiva.

Decorrenza

La pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e, comunque, successivamente alla cessazione dell’attività lavorativa.
La pensione di inabilità non è definitiva e può essere soggetta a revisione.
La pensione di inabilità, liquidata in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non è cumulabile con la rendita vitalizia attribuita per lo stesso evento dall’Inail.

LA PENSIONE D’INVALIDITA’ SPECIFICA

Cosa fornisce la prestazione

La pensione mensile erogata all’iscritto dalla gestione ex Enpals.

Chi ha diritto alla prestazione

La pensione di invalidità specifica spetta ai lavoratori riconosciuti invalidi
in modo permanente ed assoluto
alle funzioni proprie della
qualifica professionale abituale e
prevalente
. Per attività prevalente si intende quella che fornisce al lavoratore in misura più cospicua i mezzi necessari per il sostentamento.

Le categorie professionali che possono richiedere la pensione d’invalidità specifica sono espressamente individuate dalla legge:

  • attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, presentatori e disc-jockey;
  • attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
  • direttori d’orchestra e sostituti;
  • figuranti e indossatori;
  • artisti lirici, professori d’orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di musica leggera;
  • tersicorei e ballerini.

Come si ottiene la prestazione

E’ necessaria la domanda di pensione. La domanda, può essere presentata agli Uffici centrali o periferici dell’Ente, sia direttamente sia tramite Patronato, ovvero on line collegandosi direttamente alla apposita sezione della gestione ex-Enpals.
Alla domanda deve essere allegata la seguente
documentazione:

  • stato di famiglia (autocertificazione)
  • dichiarazione sul diritto alle detrazioni d’imposta
  • dichiarazione reddituale
  • modalità di pagamento
  • dichiarazione del datore di lavoro relativamente all’attività lavorativa degli ultimi due anni
  • dichiarazione di cessazione dell’attività lavorativa professionale e abituale per la quale si richiede la pensione d’invalidtà specifica
  • documentazione sanitaria (in busta chiusa recante all’esterno i dati anagrafici dell’assicurato)

I moduli per la domanda di pensione e per le dichiarazioni da allegare sono reperibili nella apposita sezione della gestione ex-Enpals.

Requisiti

Ai fini del conseguimento della prestazione sono richiesti
due
requisiti
soggettivi, un requisito
assicurativo
ed un requisito
contributivo.

requisiti soggettivi requisito assicurativo requisito contributivo (*)
– riconoscimento di invalidità permanente ed assoluta nello esercizio dell’attività professionale abituale e prevalente 5 anni di assicurazione  

(*) i contributi giornalieri devono riferirsi alla sola attività professionale abituale e prevalente per la quale è richiesta la prestazione.

Decorrenza

La pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
La pensione d’invalidità specifica può essere, comunque, soggetta a revisione.

L’ASSEGNO PRIVILEGIATO DI INVALIDITA

LA PENSIONE PRIVILEGIATA DI INABILITA’

Per queste due prestazioni previdenziali valgono le stesse regole previste per l’assegno ordinario di invalidità e per la pensione di inabilità salvo che lo stato di invalidità ovvero quello di inabilità devono essere imputabili a causa di servizio.

REQUISITI PER L’ ASSEGNO PRIVILEGIATO DI INVALIDITÀ E PER LA PENSIONE PRIVILEGIATA DI INABILITÀ
Requisiti soggettivi Requisiti assicurativi e contributivi
Riconoscimento dello stato di invalidità o di inabilità, comunque dipendente da causa di servizio, che rende il lavoratore inabile al servizio stesso. Un contributo giornaliero effettivamente versato

LE PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ GESTIONE EX ENPALS

Le prestazioni di invalidità gestione ex Enpals

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I contenuti informativi presenti in questa pagina sono in corso di aggiornamento.
L’assegno ordinario di invalidità non è una pensione e non è reversibile.L’assegno ordinario di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile sempre che ne sussistano i requisiti di legge e che il beneficiario abbia cessato l’attività lavorativa.

Cosa fornisce la prestazione

L’assegno mensile erogato all’iscritto dalla gestione ex Enpals

Chi ha diritto alla prestazione

I lavoratori le cui
capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore, siano
ridotte in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale,
a meno di un terzo.

Come si ottiene la prestazione

E’ necessaria la domanda di assegno. La domanda, può essere presentata agli Uffici centrali o periferici dell’Ente, sia direttamente sia tramite Patronato, ovvero on line collegandosi direttamente alla
apposita sezione della gestione ex-Enpals.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

  • stato di famiglia (autocertificazione)
  • dichiarazione sul diritto alle detrazioni d’imposta
  • dichiarazione reddituale
  • modalità di pagamento
  • dichiarazione del datore di lavoro relativamente all’attività lavorativa degli ultimi due anni
  • documentazione sanitaria (in busta chiusa recante all’esterno i dati anagrafici dell’assicurato)

I moduli per la domanda di pensione e per le dichiarazioni da allegare sono reperibili nella apposita sezione della gestione ex-Enpals.

Requisiti

Ai fini del conseguimento della prestazione sono richiesti un requisito
soggettivo, un requisito
assicurativo
ed un requisito
contributivo.

requisito soggettivo requisito assicurativo
riconoscimento dello stato di invalidità 5 anni di assicurazione

Il requisito contributivo varia a seconda del gruppo di appartenenza del lavoratore.

requisito contributivo
gruppo A
(*)

600 contributi giornalieri di cui 360 nei 5 anni precedenti la domanda
gruppo B
1300 contributi giornalieri di cui 780 nei 5 anni precedenti la domanda
gruppo C
1560 contributi giornalieri di cui 936 nei 5 anni precedenti la domanda

(*) i 600 contributi giornalieri devono essere riferiti ad effettive prestazioni soggette ad assicurazione alla gestione ex Enpals.

Decorrenza

L’assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
L’assegno ordinario di invalidità è riconosciuto per un periodo massimo di tre anni ed è rinnovabile a domanda e a seguito di conferma dello stato invalidante. Dopo due conferme consecutive, l’assegno diventa definitivo.
Resta, comunque, la facoltà di revisione d’ufficio da parte dell’Ente oppure su richiesta dell’interessato.

Riduzione dell’assegno

L’assegno ordinario di invalidità è soggetto alla riduzione di una quota in percentuale in presenza di redditi da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa.

reddito percentuale di riduzione
reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
(=13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio)
25 per cento
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
(=13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio)
50 per cento

L’assegno ordinario di invalidità, liquidato in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non è cumulabile con la rendita vitalizia attribuita per lo stesso evento dall’Inail.

LA PENSIONE DI INABILITA’

Cosa fornisce la prestazione

La pensione mensile erogata all’iscritto dalla gestione ex Enpals.

Chi ha diritto alla prestazione

I lavoratori affetti da un’infermità fisica o mentale che provochi una
assoluta e permanente impossibilità
a svolgere
qualsiasi
attività lavorativa.

Come si ottiene la prestazione

E’ necessaria la domanda di pensione. La domanda, può essere presentata agli Uffici centrali o periferici dell’Ente, sia direttamente sia tramite Patronato, ovvero on line collegandosi direttamente alla apposita sezione della gestione ex-Enpals. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione :

  • stato di famiglia (autocertificazione)
  • dichiarazione sul diritto alle detrazioni d’imposta
  • dichiarazione reddituale
  • modalità di pagamento
  • dichiarazione del datore di lavoro relativamente all’attività lavorativa degli ultimi due
    anni
  • dichiarazione di cessazione di qualsiasi attività lavorativa
  • documentazione sanitaria (in busta chiusa recante all’esterno i dati anagrafici dell’assicurato)

I moduli per la domanda di pensione e per le dichiarazioni da allegare sono reperibili nella apposita sezione della gestione ex-Enpals

Requisiti

Ai fini del conseguimento della prestazione sono richiesti un requisito
soggettivo, un requisito
assicurativo
ed un requisito
contributivo.

requisito soggettivo requisito assicurativo
riconoscimento dello stato di inabilità 5 anni di assicurazione

Il requisito contributivo varia a seconda del gruppo di appartenenza del lavoratore.

requisito contributivo
gruppo A
(*)

600 contributi giornalieri di cui 360 nei 5 anni precedenti la domanda
gruppo B
1300 contributi giornalieri di cui 780 nei 5 anni precedenti la domanda
gruppo C
1560 contributi giornalieri di cui 936 nei 5anni precedenti la domanda

(*) i 600 contributi giornalieri devono essere riferiti ad effettive prestazioni soggette ad assicurazione alla gestione ex Enpals.
La pensione di inabilità è incompatibile con qualsiasi forma di retribuzione.

Misura della pensione

Nel calcolo dell’importo della pensione si tiene conto della contribuzione mancante dalla data di decorrenza della prestazione al compimento dell’età pensionabile: nel sistema retributivo, 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini; nel sistema contributivo, 60 anni indipendentemente dal sesso. In ogni caso, non si può superare il limite massimo di 40 anni di anzianità contributiva.

Decorrenza

La pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e, comunque, successivamente alla cessazione dell’attività lavorativa.
La pensione di inabilità non è definitiva e può essere soggetta a revisione.
La pensione di inabilità, liquidata in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non è cumulabile con la rendita vitalizia attribuita per lo stesso evento dall’Inail.

LA PENSIONE D’INVALIDITA’ SPECIFICA

Cosa fornisce la prestazione

La pensione mensile erogata all’iscritto dalla gestione ex Enpals.

Chi ha diritto alla prestazione

La pensione di invalidità specifica spetta ai lavoratori riconosciuti invalidi
in modo permanente ed assoluto
alle funzioni proprie della
qualifica professionale abituale e
prevalente
. Per attività prevalente si intende quella che fornisce al lavoratore in misura più cospicua i mezzi necessari per il sostentamento.

Le categorie professionali che possono richiedere la pensione d’invalidità specifica sono espressamente individuate dalla legge:

  • attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, presentatori e disc-jockey;
  • attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
  • direttori d’orchestra e sostituti;
  • figuranti e indossatori;
  • artisti lirici, professori d’orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di musica leggera;
  • tersicorei e ballerini.

Come si ottiene la prestazione

E’ necessaria la domanda di pensione. La domanda, può essere presentata agli Uffici centrali o periferici dell’Ente, sia direttamente sia tramite Patronato, ovvero on line collegandosi direttamente alla apposita sezione della gestione ex-Enpals.
Alla domanda deve essere allegata la seguente
documentazione:

  • stato di famiglia (autocertificazione)
  • dichiarazione sul diritto alle detrazioni d’imposta
  • dichiarazione reddituale
  • modalità di pagamento
  • dichiarazione del datore di lavoro relativamente all’attività lavorativa degli ultimi due anni
  • dichiarazione di cessazione dell’attività lavorativa professionale e abituale per la quale si richiede la pensione d’invalidtà specifica
  • documentazione sanitaria (in busta chiusa recante all’esterno i dati anagrafici dell’assicurato)

I moduli per la domanda di pensione e per le dichiarazioni da allegare sono reperibili nella apposita sezione della gestione ex-Enpals.

Requisiti

Ai fini del conseguimento della prestazione sono richiesti
due
requisiti
soggettivi, un requisito
assicurativo
ed un requisito
contributivo.

requisiti soggettivi requisito assicurativo requisito contributivo (*)
– riconoscimento di invalidità permanente ed assoluta nello esercizio dell’attività professionale abituale e prevalente 5 anni di assicurazione  

(*) i contributi giornalieri devono riferirsi alla sola attività professionale abituale e prevalente per la quale è richiesta la prestazione.

Decorrenza

La pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
La pensione d’invalidità specifica può essere, comunque, soggetta a revisione.

L’ASSEGNO PRIVILEGIATO DI INVALIDITA

LA PENSIONE PRIVILEGIATA DI INABILITA’

Per queste due prestazioni previdenziali valgono le stesse regole previste per l’assegno ordinario di invalidità e per la pensione di inabilità salvo che lo stato di invalidità ovvero quello di inabilità devono essere imputabili a causa di servizio.

REQUISITI PER L’ ASSEGNO PRIVILEGIATO DI INVALIDITÀ E PER LA PENSIONE PRIVILEGIATA DI INABILITÀ
Requisiti soggettivi Requisiti assicurativi e contributivi
Riconoscimento dello stato di invalidità o di inabilità, comunque dipendente da causa di servizio, che rende il lavoratore inabile al servizio stesso.

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ

Assegno ordinario di invalidità

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Data: 16/12/2015

CHE COS’È

L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.

A CHI SPETTA

Hanno diritto all’assegno di invalidità i lavoratori:

  • dipendenti;
  • autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni  e mezzadri);
  • iscritti ad alcuni fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria.

REQUISITI

Per ottenere l’assegno sono richiesti i seguenti requisiti:

  • riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
  • almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

Non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa.

LA DOMANDA

La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
  • telefono – chiamando il contact center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
  • patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto – usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

Alla domanda deve essere allegata la certificazione medica (mod. SS3).

QUANDO SPETTA

L’assegno ordinario di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti, sia sanitari sia amministrativi, richiesti.
È compatibile con l’attività lavorativa ed ha validità triennale.
Può essere confermato su domanda presentata dall’interessato entro la data di scadenza.
Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione.
L’assegno ordinario di invalidità, al compimento dell’età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia.

QUANTO SPETTA

L’importo viene determinato con il sistema di calcolo:

  • misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema; contributivo);
  • contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31.12.1995.  

Leggi questo articolo in formato PDFTorna suall’inizio del contenuto.

Lavoro e Diritti: Sanzioni per i disoccupati in ASpI, NASpI, DIS COLL, Mobilità e ASDI

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Sanzioni per i disoccupati in ASpI, NASpI, DIS COLL, Mobilità e ASDI

Posted: 19 Dec 2016 07:26 AM PST

Con la Circolare numero 224 del 15 dicembre l’INPS ha fornito le istruzioni sulle nuove misure sanzionatorie adottate dai Centri per l’Impiego per le violazioni degli obblighi di partecipazione alle misure di politica attiva da parte dei lavoratori disoccupati percettori di ASpI, miniASpI, NASpI, DIS-COLL, Mobilità e ASDI. Con la stessa Circolare l’INPS ha anche recepito le novità introdotte […]

Link all’articolo originale: Sanzioni per i disoccupati in ASpI, NASpI, DIS COLL, Mobilità e ASDI

Infortunio e malattia professionale nel CCNL Metalmeccanici Industria

Posted: 19 Dec 2016 02:04 AM PST

Recentemente abbiamo visto come vengono trattate le malattie e gli infortuni non sul lavoro secondo il CCNL Metalmeccanici Industria. Ci concentreremo oggi invece sui veri e propri infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Siamo sempre all’interno della sezione IV, titolo VI del contratto, quella cioè che regola assenze, permessi e tutele. In questo caso […]

Link all’articolo originale: Infortunio e malattia professionale nel CCNL Metalmeccanici Industria

San Giovanni da Kety (Canzio)

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San Giovanni da Kety (Canzio)


San Giovanni da Kety (Canzio)

Nome: San Giovanni da Kety (Canzio)
Titolo: Sacerdote
Ricorrenza: 23 dicembre

S. Giovanni Canzio nacque l’anno 1397 nel villaggio di Kety della diocesi di Cracovia, da piissimi genitori. Grazie alle loro cure trascorse nell’innocenza la sua giovinezza. Compiuti i primi studi, passò a quelli filosofici e teologici nell’Università di Cracovia, dove fu insignito dei gradi di dottore e di professore. Durante l’insegnamento, non solo illuminò la mente dei suoi discepoli con una dottrina pura, ma riempi i loro cuori della più sincera pietà. Ordinato sacerdote, all’ardore dello studio aggiunse una cura più sollecita per la sua perfezione. Dopo aver atteso ancora alcuni anni all’insegnamento, fu chiamato al ministero pastorale nella parrocchia di Itkusi. Questo ufficio, imponendogli nuovi obblighi, fece risplendere in lui nuove virtù. Vero pastore di anime, adempì con zelo edificante e con somma cura i doveri del sacro ministero. Severo con sè e indulgente verso gli altri, era il padre del suo gregge: tutti erano certi di trovare in lui un tenero amico. un consolatore nelle loro pene. Fu allora che egli divenne oggetto di ammirazione per la sua grande prodigalità verso i poverelli.

Una domenica mattina, recandosi in chiesa, trovò un povero disteso sulla neve, quasi nudo ed intirizzito dal freddo. Egli lo coprì col suo mantello e lo condusse alla sua casa, dove lo fece sedere alla sua mensa.

Più tardi fu richiamato all’insegnamento, ed impiegava tutto il tempo che gli rimaneva libero nella preghiera e nel beneficare il prossimo.

Lo commoveva il ricordo della passione di Nostro Signore e talvolta passava la notte nella contemplazione di questo mistero. Per scolpirla maggiormente nel suo cuore, intraprese un pellegrinaggio in Terra Santa. Quattro volte si recò a Roma per visitare le tombe dei santi Apostoli. In uno di quei viaggi incappò nei ladri che Io spogliarono di quanto possedeva. Gli chiesero poi se non avesse più altro e rispose di no. Ma continuando il cammino, accortosi che gli rimanevano alcune monete, corse loro dietro e le consegnò. Quelli ne rimasero talmente stupiti, che non solo ricusarono di riceverle, ma restituirono tutto quanto gli avevano preso.

Le veglie, i digiuni e le mortificazioni lo portarono ad un alto grado di perfezione, e l’anima sua, adorna di molti meriti, volò al bacio del Signore il 24 dicembre 1473. Aveva 70 anni. Molti miracoli furono operati per sua intercessione ed il Papa Clemente XIII, il 16 luglio 1767, lo innalzò agli onori degli altari.

PRATICA. La santità ed a sapere sono le basi di ogni fecondo apostolato e la sorgente di grandi meriti per l’anima nostra. Preghiamo S. Giovanni Canzio che ci ottenga da Dio amore al sapere e alla santità.

PREGHIERA. Concedici, o Signore onnipotente, che, ad esempio di S. Giovanni confessore, progredendo nella scienza dei Santi e praticando la misericordia verso gli altri, conseguiamo, per i suoi meriti, il tuo perdono.

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