Sicurezza

Definite con il “decreto palchi” le norme in materia di sicurezza su cantieri mobili e temporanei

Definiti con il Decreto palchi i criteri per l’applicazione delle norme sui cantieri mobili e temporanei agli spettacoli e alle manifestazioni fieristiche. Il Decreto attua quanto stabilito dal Decreto del Fare, che estende a spettacoli e fiere il Titolo IV del D.lgs 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il testo precisa che, per quanto riguarda gli spettacoli, le disposizioni sui cantieri mobili e temporanei si applicano alle attività di montaggio e smontaggio delle opere temporanee e all’allestimento e disallestimento degli impianti.

Viene inoltre chiarito per opere temporanee si intendono quelle di notevole importanza e complessità per le geometrie e i sovraccarichi o per le quali è stata richiesta una specifica progettazione strutturale.

Date le particolari esigenze connesse all’allestimento degli spettacoli, nello svolgimento dei lavori bisogna tenere in considerazione la presenza contemporanea di più imprese esecutrici, il numero elevato di lavoratori, anche di nazionalità diversa, la necessità di operare in spazi ristretti e tempi ridotti e i rischi derivanti dalle condizioni meteo.

L’idoneità delle imprese deve essere verificata dal committente o dal responsabile dei lavori. Va inoltre redatto il piano di sicurezza e coordinamento, che deve essere messo a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza prima dell’inizio dei lavori.

I lavoratori che si occupano delle opere temporanee devono inoltre essere formati sul montaggio e smontaggio dei ponteggi. Per quanto riguarda le manifestazioni fieristiche, il decreto stabilisce che le norme sui cantieri mobili e temporanei si applicano alle attività di approntamento e smantellamento degli allestimenti.

Anche in questo caso bisogna considerare diversi aspetti tipici delle manifestazioni, come la presenza di più imprese e lavoratori, gli spazi ristretti, i tempi ridotti, le condizioni ambientali, l’eventuale presenza di vincoli architettonici e la presenza di più stand contigui.

Il committente o il responsabile dei lavori deve prendere tutte le informazioni sugli spazi in cui realizzare lo stand e verificare l’idoneità di imprese e lavoratori.

Il piano di sicurezza e coordinamento deve essere messo a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza prima dell’inizio dei lavori.

Sicurezzaultima modifica: 2014-09-04T10:31:34+02:00da vitegabry
Reposta per primo quest’articolo