La detenzione non sospende il diritto all’AspI

I detenuti lavoratori sono esonerati dalla conferma dello stato di disoccupazione. A chiarirlo è l’Inps su sollecitazione dell’Inca a seguito di alcune segnalazioni pervenute al patronato della Cgil, circa l’avvenuto rigetto da parte di alcune sedi territoriali dell’Inps delle domande di Mini ASpI. 

L’Istituto previdenziale, in alcuni casi, avrebbe rifiutato il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione sulla base del fatto che i lavoratori non sarebbero iscritti, come prevede la norma,  al Centro per l’impiego territorialmente competente.

In questi casi, secondo l’Inca, occorre presentare ricorso motivandolo con il richiamo alla legge n. 56/1987, art. 19,  “Norme per i detenuti e gli internati” che ribadisce il diritto del detenuto/a all’indennità di disoccupazione e detta specifiche modalità  di iscrizione  al Centro per l’impiego per questa tipologia di lavoratori.

L’art. 19 richiamato, infatti, prevede che: “i detenuti e gli internati hanno facoltà di iscriversi nelle liste di collocamento e, finché permane lo stato di detenzione o di internamento, sono esonerati dalla conferma dello stato di  disoccupazione. Su richiesta del detenuto, la direzione dell’Istituto penitenziario provvede a segnalare periodicamente lo stato di detenzione o di internamento”.

Sempre lo stesso articolo di legge stabilisce che “lo stato di detenzione non costituisce causa di decadenza dal diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria o speciale. Quando viene svolta un’attività lavorativa remunerata all’interno o all’esterno degli istituti penitenziari, l’indennità di disoccupazione non è cumulabile con la retribuzione fino a concorrenza della retribuzione medesima.”

Nel corso del seminario in videoconferenza, tenutosi lo scorso 28 novembre, la Direzione centrale Prestazioni a sostegno del reddito dell’Inps  ha precisato che l’iscrizione del detenuto o della detenuta al Centro per l’impiego deve avvenire, su richiesta della persona interessata, tramite la Direzione carceraria; la domanda di Mini ASpI va presentata on line.

Spetta poi alla Direzione dell’Istituto carcerario certificare lo stato di inattività dell’interessato. L’Inps corrisponderà  l’indennità dovuta al lavoratore detenuto utilizzando l’IBAN della Direzione carceraria competente; sarà cura di quest’ultima erogare al lavoratore quanto dovutogli.

ultima modifica: 2014-01-11T14:31:25+01:00da vitegabry
Reposta per primo quest’articolo