Collocamento mirato


I datori di lavoro che impiegano dai 15 ai 35 lavoratori sono obbligati ad assumere un disabile, i datori di lavoro che abbiano tra i 36 ed i 50 dipendenti 2 disabili, i datori di lavoro che occupano da 51 a 150 persone devono riservare il 7% dei posti ai disabili ed assumere un lavoratore appartenente alle categorie protette (vedove, orfani – del lavoro, per servizio o di guerra – e i profughi italiani), i datori di lavoro con oltre 150 dipendenti il 7% dei posti a favore dei disabili e l’1% a favore delle categorie protette.

La Riforma del Mercato del lavoro (Legge 92/2012, come modificata dallaLegge 134/2012) ha previsto che agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, siano computati tra i dipendenti, tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato; mentre, non sono computabili: i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi, i disabili, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell’articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni.

La legge prevede che le aziende obbligate possano usufruire in sede di richiesta di assunzione di diversi tipi di chiamata secondo il seguente prospetto:
 

Aziende Chiamata nominativa Chiamata numerica
Da 15 a 35 dipendenti 1 lavoratore disabile
Da 36 a 50 dipendenti 1 lavoratore disabile 1 lavoratore disabile
Oltre 50 dipendenti 60% dei dipendenti disabili 40% dei dipendenti disabili


In caso di chiamata nominativa, l’azienda è libera di ricercare il personale disabile da assumere con i mezzi che crede più opportuni (es. inserzioni, ricerca tramite consulenti ed agenzie, ecc.) e, una volta individuato il disabile da assumere, l’azienda deve presentare all’ufficio provinciale competente una preventiva richiesta di Nulla Osta Nominativo in conseguenza del quale sarà possibile procedere alla costituzione del rapporto di lavoro: la data di assunzione dei lavoratori non dovrà pertanto essere antecedente a quella del Nulla Osta.

Inoltre, nel caso il lavoratore necessiti di un particolare percorso di sostegno all’inserimento lavorativo, le aziende possono richiedere agli uffici provinciali del collocamento obbligatorio di stipulare apposite convenzioni e in tal caso l’azienda fa richiesta di assunzione attraverso chiamata nominativa. La procedura delle convenzioni consente di accedere alle agevolazioni previste dalla legge. Per i lavoratori con disabilità psichica la richiesta di assunzione è sempre nominativa e viene disciplinata sempre da una convenzione.

I datori di lavoro soggetti all’obbligo devono presentare all’ufficio provinciale del collocamento mirato la richiesta di assunzione entro 60 giorni dal momento in cui è subentrato l’obbligo di assunzione; la richiesta può essere presentata anche attraverso il prospetto informativo inviato periodicamente agli uffici competenti entro il 31 gennaio.

Inoltre, ai fini di un maggior controllo sul rispetto delle assunzioni obbligatorie, la suddetta legge ha stabilito che gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 sono tenuti a comunicare, anche in via telematica, con cadenza almeno mensile, alla competente Direzione territoriale del lavoro, il mancato rispetto degli obblighi di assunzione dei disabili, nonché il ricorso agli esoneri, ai fini della attivazione degli eventuali accertamenti.

Consulta le FAQ in materia di legge relativa ai disabili

Collocamento miratoultima modifica: 2013-08-22T16:53:44+02:00da vitegabry
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