Archivi giornalieri: 7 agosto 2013

Permessi retribuiti 104

Permessi retribuiti

 vitegabry

(L. 104/1992 art. 33– Dlgs 151/2001 art. 42)

 

Portatore di handicap è colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

 

L’handicap assume connotazione di gravità ( art. 3, comma 3, legge 104/92) se la minorazione, singola o plurima, ha ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

A CHI SPETTANO

I permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti sotto indicati del settore privato e, dal 1° gennaio 2009, anche ai lavoratori delle imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli Enti locali privatizzate circ. 114/2008.

  • alle persone in situazione di disabilità grave che lavorano come dipendenti spettano 2 ore al giorno o 3 giorni al mese anche frazionabili in ore
  • ai genitori lavoratori dipendenti di figli in situazione di disabilità grave con età inferiore a tre anni spetta il prolungamento dell’astensione facoltativa o 2 ore al giorno (Circ. 162/93, punto 1) fino al compimento dei 3 anni di vita del bambino o 3 giorni ( circ. 155/2010) al mese anche frazionabili in ore Msg 15995/07 e msg 16866/2007
  • ai coniuge, parenti o affini entro il 2° grado che lavorano come dipendenti spettano 3 giorni al mese anche frazionabili in ore Msg 15995/07. Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado della persona con in situazione di disabilità grave soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona disabile abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. I tre giorni di permesso mensili possono essere fruiti anche dai parenti e dagli affini del minore di tre anni in situazione di disabilità grave (33, comma 3, della legge 104/92 come modificato dall’art.24 della legge 183/2010 – vedi circolare n. 155/2010-).

NON SPETTANO

  • ai lavoratori a domicilio (Circ. 80/95, punto 4);
  • agli addetti ai lavoro domestici e familiari (Circ. 80/95, punto 4);
  • ai lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per se stessi né in qualità di genitori o familiari circ. 133 /2000 punto 3.3;
  • ai lavoratori autonomi
  • ai lavoratori parasubordinati

Frazionabilità ad ore dei 3 permessi giornalieri Msg 15995/07 – msg 16866/2007 Qualora i permessi giornalieri vengano utilizzati, anche solo parzialmente, frazionandoli in ore opera un limite orario mensile. Tale limite massimo mensile fruibile è uguale all’orario normale di lavoro settimanale diviso il numero dei giorni lavorativi settimanali per 3. msg 16866/2007

 

1° esempio:

orario settimanale 36 ore/6 giorni lavorativi 6 * 3 = ore mensili fruibili 18

2° esempio:

orario settimanale 40 ore/5 giorni lavorativi 8 * 3 = ore mensili fruibili 24

3° esempio:

orario su base plurisettimanale (esempio 16 settimane di cui 8 di 32 ore su 4 giorni – 4 da 40 ore su 5 giorni – 4 da 36 ore su 6 giorni)) media del numero ore di tutte le settimane 35/numero medio giorni lavorativi settimanali 4,75 = ore mensili fruibili 22,1.

I REQUISITI

  • essere lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part time) e assicurati per le prestazioni economiche di maternità presso l’Inps;
  • la persona che chiede o per la quale si chiedono i permessi sia in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall’apposita commissione della ASL (handicap grave art. 4, comma 1 L. 104/92) A decorrere dal 01.01.2010 le suddette commissioni sono integrate da un medico dell’Inps. (Circ. 162/93, punto 1 , Circ. 80/95, punto 1 ,circ. 32/2006 , circ. 131/2009)
  • Non ricovero a tempo pieno della persona in situazione di disabilità grave.

Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa (CIRC. 155/2010).

Si precisa che le ipotesi che fanno eccezione a tale presupposto sono:

  • interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate (ipotesi prevista dal messaggio n.14480 del 28 maggio 2010);
  • ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
  • ricovero a tempo pieno di un minore con disabilità in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi già prevista per i bambini fino a tre anni di età (circolare n. 90 del 23 maggio 2007, p. 7).

GENITORI DI FIGLI IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ GRAVE CON ETÀ INFERIORE A TRE ANNI.

I genitori lavoratori dipendenti di figli minorenni in situazione di disabilità grave, conviventi o non, anche adottivi o affidatari, possono fruire, in alternativa di:

1. Prolungamento fino a tre anni di età del bambino con disabilità grave, del periodo di astensione facoltativa dal lavoro con diritto, per tutto il periodo, alla indennità pari al 30% della retribuzione. Si precisa che il prolungamento può essere fruito dal termine del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente indipendentemente dal fatto che sia stato in precedenza utilizzato o esaurito (msg. n. 22578/2007) e cioè:

  • Per la madre: trascorsi 6 mesi del periodo di congedo di maternità;
  • Per il padre: trascorsi 7 mesi dalla data di nascita del bambino;
  • Per il genitore solo: trascorsi 10 mesi decorrenti:
    • in caso di madre: dalla fine del congedo di maternità;
    • in caso di padre: dalla nascita del minore o dalla fruizione dell’eventuale congedo di paternità.

In caso di adozione nazionale:

  • Per il genitore che fruisce del congedo di maternità: trascorsi i 5 mesi del periodo di congedo di maternità (cioè trascorsi 5 mesi dall’ingresso del bambino in famiglia) più il periodo di congedo parentale teoricamente fruibile (6 mesi per la madre e 7 mesi per il padre);
  • Per la madre, quando è il padre ad aver fruito del congedo di paternità/maternità: trascorsi 6 mesi dalla data di ingresso in famiglia del bambino;
  • Per il padre, quando è la madre ad aver fruito del congedo di maternità: trascorsi 7 mesi dalla data di ingresso in famiglia del bambino.

In caso di adozione internazionale:

  • Per il genitore che fruisce del congedo di maternità: trascorsi i 5 mesi del periodo di congedo di maternità (cioè trascorsi 5 mesi dall’ingresso del bambino in Italia) più il periodo di congedo parentale teoricamente fruibile (6 mesi per la madre e 7 mesi per il padre) (circ. n. 16/2008).
  • Per la madre, quando è il padre ad aver fruito del congedo di paternità/maternità: trascorsi 6 mesi dalla data di ingresso in Italia del bambino;
  • Per il padre, quando è la madre ad aver fruito del congedo di maternità: trascorsi 7 mesi dalla data di ingresso in Italia del bambino.

2. Riposi orari retribuiti fino a tre anni di età di vita del bambino rapportati all’orario giornaliero di lavoro (2 ore di permesso giornaliero per orario pari o superiore a 6 ore, 1 ora negli altri casi) (circ. n. 291/1995). Si precisa che, ai sensi del comma 2 dell’art. 33 in esame, il genitore può comunque chiedere di fruire del permesso di due ore giornaliere in luogo del congedo parentale (astensione facoltativa dal lavoro) sia per i primi 6 mesi previsti dal D.lgs. n. 151/2001 che per il periodo di prolungamento di questo (fino ai tre anni) (circ. n. 80/1995, p. 2.).

  • tre giorni di permesso mensili anche frazionabili in ore (vedi combinato disposto art. 33, comma 3, della legge n. 104/92 e art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 151/2001 come modificati nell’art. 24 della legge n. 183/2010).

Si precisa che i genitori di figli con disabilità grave hanno la possibilità di fruire dei giorni di permesso alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni per soggetto disabile, anche con assenze contestuali dal rispettivo lavoro (es.: madre 2 gg, padre 1 gg. anche coincidente con 1 dei 2 gg. della madre). (Circ. 133/2000 punto 2.2.3– Circ. 128/2003 punto 9)

 

Si sottolinea inoltre che, trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo deve intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese.

Pertanto, nel mese in cui uno o entrambi i genitori, anche alternativamente, abbiano beneficiato di uno o più giorni di permesso ai sensi dell’art. 33, comma 3 citato, gli stessi non potranno usufruire per lo stesso figlio delle due ore di riposo giornaliero o del prolungamento del congedo parentale.

Allo stesso modo, nel mese in cui uno o entrambi i genitori abbiano fruito, anche alternativamente, del prolungamento del congedo parentale o delle due ore di riposo giornaliero, gli altri parenti o affini aventi diritto non potranno beneficiare per lo stesso soggetto in situazione di disabilità grave dei giorni di permesso mensili.

Si precisa che i tre permessi sono giornalieri, fruibili anche continuativamente o frazionabili a ore.

GENITORI PARENTI E AFFINI DI PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA’

I lavoratori dipendenti, coniuge, parenti o affini della persona in situazione della disabilità grave, entro il secondo grado (a titolo esemplificativo sono parenti di primo grado: genitori, figli; sono parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti in quanto figli dei figli; sono affini di primo grado: suocero/a, nuora, genero; sono affini di secondo grado: cognati), possono usufruire di tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore.

 

I tre giorni di permesso mensili possono essere fruiti anche dai parenti e dagli affini del minore di tre anni in situazione di disabilità grave (33, comma 3, della legge 104/92 come modificato dall’art.24 della legge 183/2010 – vedi circolare n. 155/2010-) Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado (a titolo esemplificativo sono parenti di terzo grado: zii, nipoti in quanto figli di fratelli/sorelle, bisnonni, pronipoti in linea retta; sono affini di terzo grado zii acquisiti, nipoti acquisiti) della persona con disabilità in situazione di gravità soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

 

Al riguardo, si chiarisce che l’espressione “mancanti” deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono, risultanti da documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità.

La possibilità di passare dal secondo al terzo grado di assistenza si verifica anche nel caso in cui uno solo dei soggetti menzionati (coniuge, genitore) si trovi nelle descritte situazioni (assenza, decesso, patologie invalidanti).

Per quanto concerne le patologie invalidanti, ai fini dell’individuazione di tali patologie si prendono a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale – Ministro per la Solidarietà Sociale, di concerto con i Ministri della Sanità, del Lavoro e della Previdenza Sociale e per le Pari Opportunità – n. 278 del 21 luglio 2000, Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari, che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000.

Quindi, nell’ipotesi in cui il coniuge o i genitori del soggetto in situazione di disabilità grave siano affetti dalle patologie sopra elencate, l’assistenza potrà essere esercitata anche da parenti o affini entro il terzo grado.

In tale caso alla domanda deve essere allegata, in busta chiusa indirizzata al Centro Medico Legale territorialmente competente, idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico, da cui risulti una delle patologie sopra indicate ( messaggio 17404/2011, allegato 4, nota 3).

QUANTO SPETTA

  • I permessi presi a giorni saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta ( Circ. 80/95 par. 4);
  • I permessi presi a ore (assimilati ai permessi per allattamento Circ. 162/93 punto 1, 8° capoverso) saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta;
  • Quelli concessi a titolo di prolungamento dell’astensione facoltativa fino al 3° anno di vita del bambino saranno indennizzati al 30% della retribuzione effettivamente corrisposta o convenzionale se appartenenti a categorie di lavoratori che hanno diritto all’indennità per congedo parentale sulla base di retribuzioni convenzionali.

Permessi retribuiti e ANF

Durante la fruizione dei permessi retribuiti si ha diritto anche all’assegno per il nucleo familiare circ. 199/1997

FERIE E TREDICESIMA MENSILITÀ

La quota della 13° mensilità Msg 13032/2005 (o altre mensilità aggiuntive) è inclusa nella retribuzione giornaliera da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità e pertanto già corrisposta a carico dell’Istituto. Da parte del datore di lavoro quindi non è dovuta la corresponsione della quota relativa alla gratifica natalizia in quanto già compresa nell’indennità erogata dall’Inps.

 

Le ferie e la tredicesima mensilità non saranno soggette a decurtazione quando i riposi ed i permessi previsti dall’art. 42 del Dlgs 151/2001 non siano cumulati con il congedo parentale. –Parere espresso dal Consiglio di Stato in merito alla incidenza dei permessi di cui all’articolo 33 della L 104/92 su ferie e tredicesima mensilità – (msg 7014/2006)

LE MODALITÀ DI PAGAMENTO

(Circ. 80/1995, punto 4)

Per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) e a tempo indeterminato (OTI) l’indennità viene pagata direttamente dall’Inps con le seguenti modalità su espressa richiesta dell’interessato circ. 61/2009:

  • bonifico bancario o postale (IBAN);
  • allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato per CAP,previo accertamento dell’identità del percettore:
    • da un documento di riconoscimento;
    • dal codice fiscale;
    • dalla consegna dell’ originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento trasmessa all’interessato via Postel con Posta Prioritaria.

I pagamenti delle prestazioni a sostegno del reddito possono avvenire anche all’estero (msg. 000237 del 09.04.2003)

 

N.B.: Nel caso di accredito in c/c bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell’ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione nonchè le coordinate bancarie o postali (CIN, ABI, CAB) e il numero di c/c.

 

Per tutti gli altri lavoratori, aventi diritto, l’indennità viene, invece, erogata dal datore di lavoro col metodo del conguaglio

 

PART-TIME VERTICALE

Circ. 133/2000, punto 3.2

 

Nel caso di part-time verticale limitato ad alcuni giorni del mese (ad orario pieno o ad orario ridotto), il numero dei giorni di permesso deve essere ridimensionato proporzionalmente e arrotondato all’unità inferiore o superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.

 

Esempi:

 

Si procede infatti con la seguente proporzione: x : a = b : c (dove “a” corrisponde al n° dei gg. di lavoro effettivi; “b” a quello dei (3) gg. di permesso teorici; “c” a quello dei gg. lavorativi)

 

Si riporta un esempio di 8 giorni di lavoro al mese su un totale di 27 giorni lavorativi teoricamente eseguibili (l’azienda non effettua quindi la “settimana corta”).

 

Perciò:

 

x : 8 = 3 : 27

 

x = 24 : 27;

 

x = 0,8 (gg. di permesso, da arrotondare a 1).

 

Nel mese considerato spetterà quindi 1 solo giorno di permesso.

LAVORO AGRICOLO

Lavoro agricolo a tempo determinato (mod. HAND/Agr. Msg. 39956/2004).

 

Nel caso di un rapporto di lavoro agricolo a tempo determinato, il riconoscimento dei 3 giorni di permesso (frazionabili in sei mezze giornate) è possibile solo se i lavoratori sono occupati con contratto stagionale di almeno un mese e l’attività lavorativa articolata su 6 giorni della settimana o 5 giorni se effettuano la settimana corta.

 

I giorni di permesso non vengono riconosciuti per le frazioni di mese in cui l’attività viene svolta solo per alcuni giorni.

LAVORI SOCIALMENTE UTILI

Ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità (LSU/LPU) senza riduzione o sospensione dell’assegno (le domande e la documentazione vanno presentate al soggetto utilizzatore e non all’Inps) – Circ. 86/1999, punto g) – Msg. 671 del 10.07.2003) spettano 3 giorni al mese (Circ. 80/95, punto 1) anche frazionabili in ore Msg 15995/07 e msg 16866/2007;

ASSISTENZA PER PERIODI INFERIORI A UN MESE

(Circ.128/2003,punto3-msg4416/2007)

 

In caso di assistenza ad un disabile grave prestata sporadicamente o solo per alcuni periodi in sostituzione dell’abituale fruitore dei permessi, al richiedente spetta un giorno di permesso ogni 10 giorni di assistenza continua (circ. n. 128/2003).

In tali casi, il richiedente deve presentare all’Inps e al proprio datore di lavoro una richiesta scritta contenente una dichiarazione di responsabilità in cui siano attestati: l’assistenza prestata al disabile, il rapporto di parentela con lo stesso, i periodi durante i quali è prestata l’assistenza e i motivi che hanno imposto la sostituzione del soggetto cha la presta abitualmente.

 

Contestualmente, l’abituale fruitore dei permessi deve comunicare alla sede Inps di appartenenza ed al proprio datore di lavoro la temporanea sospensione dell’assistenza (msg. n. 4416/2007).

 

CUMULABILITA’ DEI PERMESSI

Il prolungamento del congedo parentale e i riposi alternativi sono compatibili con la fruizione del normale congedo parentale e del congedo per malattia del medesimo figlio fruito dall’altro genitore (art. 42, comma 4, D.lgs. 151/2001).

 

E’ compatibile la fruizione dei permessi orari ex lege n. 104/1992 per un figlio con disabilità graveinferiore a 3 anni e dei permessi orari (c.d. per allattamento), per altro figlio: la fruizione di entrambi i benefici da parte di un genitore è possibile, dal momento che si tratta di permessi per due soggetti (figli) diversi, entrambi bisognosi di cure, per i quali è legislativamente prevista la possibilità di fruire di due diversi tipi di permessi. Ovviamente la fruizione dei benefici in parola di una o due ore è legata all’orario di lavoro: se questo è pari o superiore alle 6 ore darà diritto alla fruizione di 2 ore di permesso per “allattamento” e 2 ore di permesso ex lege 104; se è invece inferiore a 6 ore darà diritto alla fruizione di un’ora di permesso per allattamento e a un’ora di permesso ex lege n. 104/1992.

Tale criterio trova applicazione anche nel caso di lavoratore handicappato che fruisce per sè stesso dei permessi orari ex lege 104 ed è genitore di un bambino per il quale spettano i permessi per “allattamento”. (circ. n. 128/2003, p. 4 e msg. n. 11784/2007).

 

In caso di permessi orari ex lege n. 104/1992 e riposi orari (c.d. per allattamento) ex D.lgs. n. 151/2001 per il medesimo figlio portatore di handicap si ribadisce, in via generale, l’incompatibilità dei due tipi di permesso qualora richiesti per il medesimo soggetto nel corso del primo anno di vita del bambino e si precisa, tuttavia, che qualora in particolari casi il dirigente del CML ravvisi in capo al bambino, in relazione alla speciale gravità dell’handicap, l’effettiva necessità di cure che non possano essere garantite durante le sole ore di allattamento, previste per la generalità dei neonati, è possibile autorizzare il cumulo della fruizione dei permessi orari ex lege n. 104/1992 e dei riposi orari ex art.39, e ss. D.lgs n. 151/2001.(msg. n. 11784/2007).

 

Durante la fruizione del prolungamento del congedo parentale o dei permessi orari, entrambi i genitori non possono fruire del congedo straordinario ex art. 42, c.5 T.U.

 

I permessi giornalieri possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario (ex astensione facoltativa di 6 mesi per la madre e 7 mesi per il padre, con un massimo di 10/11 mesi se fruito da entrambi) e con il congedo malattia per figlio ai sensi dell’art. 42, quarto comma, legge n. 104/1992.

Nella fattispecie si applicano i criteri di cui alla circ. n. 80/1995, in materia di cumulabilità tra i giorni di permesso ex lege 104/1992 e i congedi per la malattia del medesimo figlio e i criteri relativi all’impossibilità di fruire contemporaneamente da parte dello stesso genitore, nella stessa giornata, dell’astensione facoltativa e dei suindicati permessi di cui alla legge n. 104/1992. Invece, in base a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo in esame, è possibile fruire, contemporaneamente, da parte di un genitore dell’astensione facoltativa e da parte dell’altro dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 (circ. n. 138/2001).

Permane l’impossibilità, da parte di entrambi i genitori, di fruire dei benefici di cui all’art. 33 della legge n. 104/1992 durante il periodo di congedo straordinario, trattandosi in tal caso, di benefici diretti al medesimo fine (msg. n. 22912/2007), è invece possibile nello stesso mese fruire di un periodo di congedo straordinario e per un altro periodo dei permessi per art. 33 c. 3 Legge n. 104/1992 a condizione che non si sovrappongano (circ. n. 53/2008).

Si sottolinea inoltre, che come indicato nella circolare n. 155/2010, trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo deve intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese.

Pertanto, nel mese in cui uno o entrambi i genitori, anche alternativamente, abbiano beneficiato di uno o più giorni di permesso ai sensi dell’art. 33, comma 3 citato, gli stessi non potranno usufruire per lo stesso figlio delle due ore di riposo giornaliero o del prolungamento del congedo parentale.

Allo stesso modo, nel mese in cui uno o entrambi i genitori abbiano fruito, anche alternativamente, del prolungamento del congedo parentale o delle due ore di riposo giornaliero, gli altri parenti o affini aventi diritto non potranno beneficiare per lo stesso soggetto in situazione di disabilità grave dei giorni di permesso mensili.

 

Un lavoratore con disabilità grave che fruisce dei permessi di cui al comma 6 della legge n. 104/1992, può essere assistito da altro soggetto lavoratore, purchè il medico di sede, in relazione alla gravità dell’handicap valuti che il disabile abbia una effettiva necessità di essere assistito da parte del familiare lavoratore (circ. n. 37/1999, punto 1.A). Per tale assistenza spettano, i giorni o le ore di permesso di cui al comma 3 della medesima legge .Al riguardo, occorre precisare che i giorni di permesso dei due soggetti interessati devono essere fruiti nelle stesse giornate, considerato che l’assenza dal lavoro, con la conseguente fruizione dei permessi da parte di chi assiste, è giustificata dal fatto che deve assistere il soggetto in situazioni di gravità, assistenza che non necessita durante le giornate in cui quest’ultimo lavora (circ. n. 128/2003, punto 6). In caso di malattia, ferie, permesso non retribuito, ecc. del lavoratore disabile si considera soddisfatto il principio sopra indicato.

 

Il lavoratore con disabilità grave che già beneficia dei permessi di cui al comma 6, art. 33, legge n. 104/1992 può fruire anche di permessi per assistere altri familiari in situazione di disabilità grave, senza necessità di acquisire alcun parere medico legale (circ. n. 128/2003, p.6 – circ. n. 53/2008).

 

Pluralita’ dei soggetti disabili

 

Qualora assista più soggetti disabili, il lavoratore può cumulare più permessi tenendo presente che per ogni familiare disabile il limite massimo è di tre giorni e che il cumulo non può essere riconosciuto quando lo stesso lavoratore possa, per la natura dell’handicap, sopperire congiuntamente alle necessità assistenziali dei soggetti nel corso dello stesso periodo. La natura dell’handicap è oggetto di valutazione a cura del CML Inps (circ. n. 211/1996 e circ. 90/2007).

LAVORATORI DELLE IMPRESE DELLO STATO, DEGLI ENTI PUBBLICI E DEGLI ENTI LOCALI PRIVATIZZATE

Con effetto dal 1° gennaio 2009 tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi il personale con qualifica dirigenziale, delle imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli Enti locali privatizzate e a capitale misto, che sono state interessate da processi di privatizzazione e che hanno continuato ad essere assoggettate ad un regime previdenziale di tipo pubblicistico, devono presentare all’Inps la domanda per la concessione dei permessi della Legge 104/92.

L’erogazione della prestazione avverrà a seguito del versamento dei contributi con l’aliquota prevista per tali prestazioni , aliquota che comprende anche la contribuzione figurativa.(circ. 114 del 30.12.2008).

 

Sono tenute al versamento all’Inps della contribuzione per permessi Legge 104/92 :

  • le aziende di cui al Msg. 3352/2009 ;
  • le aziende contraddistinte dai codici di autorizzazione 8G e/o 8H,8S,8Y (Msg. n. 5730/2009
  • le aziende inquadrate nel settore “Enti”-2.01.01 e 2.01.02 con codice autorizzazione OV (Msg.n. 5730/2009).

I dipendenti di dette Aziende devono dal 01 gennaio 2009, presentare regolare domanda di permessi legge 104/92 secondo le modalità previste per i lavoratori dipendenti già assicurati all’Inps per la stessa prestazione.

 

Qualora all’atto della presentazione della domanda sorgano dubbi in merito alla riconoscibilità della prestazione richiesta ,in quanto l’azienda cui il lavoratore appartiene non rientra in nessuna di quelle elencate ,dovrà essere richiesta al lavoratore una dichiarazione di responsabilità rilasciata dal datore di lavoro attestante l’appartenenza dello stesso ad una delle tipologie di imprese destinatarie dell’obbligo contributivo di cui trattasi.

RICORSI

Avverso i provvedimenti di reiezione per le domande di permessi retribuiti, è possibile fare ricorso al Comitato Provinciale della Sede Inps di residenza. Circ. 182/1997, punto 11

 

Il ricorso al Comitato Provinciale non preclude la possibilità di adire le vie giudiziarie

CERTIFICAZIONE PROVVISORIA

Nel caso di mancato rilascio della certificazione di handicap grave (ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L. 104/92) entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, l’interessato è ammesso a presentare un certificato rilasciato da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso la ASL, che attesti la situazione di gravità (d.l. n. 324/1993 convertito in legge n. 423/1993 – circ. n. 32/2006).

 

La certificazione provvisoria di handicap in situazione di gravità deve essere rilasciata dal medico specialista ASL e deve specificare, per essere ritenuta idonea, oltre alla diagnosi, anche le difficoltà socio-lavorative, relazionali e situazionali che la patologia determina con assunzione da parte del medico di responsabilità di quanto attestato in verità, scienza e coscienza.circ. 32/2006 punto 2

La certificazione provvisoria rilasciata dalla Commissione ASL ai sensi dell’articolo 4 della L. 104/92 può essere presa in considerazione anche prima dei 90 giorni dalla domanda di riconoscimento di handicap grave e avrà validità fino alla emissione del provvedimento definitivo.

In caso di patologie oncologiche la certificazione provvisoria potrà essere considerata utile anche solo dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla domanda alla Commissione Medica Integrata, infatti l’accertamento dell’handicap dei malati oncologici subisce un iter accelerato (accertamento entro 15 giorni dalla domanda, efficacia immediata – L. 80/del 9.3.2006 – msg. n. 8151/2007.

Qualora il provvedimento definitivo non sia di handicap grave si procederà al recupero dei permessi retribuiti fruiti.

DURATA DELLA CERTIFICAZIONE PROVVISORIA

La certificazione provvisoria avrà efficacia fino all’accertamento definitivo circ. 53/2008 punto 5.

Ai fini della concedibilità dei permessi il lavoratore, dovrà allegare alla domanda:

  • copia della ricevuta della domanda presentata alla Commissione Medica Integrata e solo se tale richiesta sia stata presentata almeno 90 giorni prima potrà essere presa in considerazione la certificazione provvisoria;
  • dichiarazione liberatoria, in caso di certificazione provvisoria, nella quale il lavoratore si impegna alla restituzione delle prestazioni che, risultassero indebite alla fine del procedimento circ. 32/2006 punto 3 – circ. 53/2008 punto 5.

Se la richiesta dei permessi viene effettuata prima che siano trascorsi 90 giorni dalla data della richiesta per il riconoscimento dell’handicap grave la domanda per la fruizione dei permessi sarà respinta con l’annotazione che potrà essere riesaminata solo alla luce del provvedimento definitivo di riconoscimento dell’handicap grave

  • qualora il provvedimento definitivo non riconosca la gravità dell’handicap, si procederà al recupero delle prestazioni erogate in quanto divenute indebite circ. 32/2006;
  • qualora il provvedimento definitivo non riconosca la situazione di gravità ab origine, si potrà riesaminare la richiesta e procedere ad accogliere la prima domanda a suo tempo respinta.

Recupero delle prestazioni erogate

 

Il recupero delle prestazioni erogate avverrà solo dopo provvedimento definitivo di disconoscimento della condizione di handicap grave msg. n. 8151/2007. Solo qualora tale disconoscimento non abbia convalidato ab origine lo stato di handicap grave, le Sedi Inps provvederanno, in misura totale, al recupero delle prestazioni indebitamente concesse, altrimenti si procederà, al recupero dei benefici fruiti oltre il periodo di temporanea sussistenza dell’handicap con riferimento al provvedimento definitivo

MEDICO ABILITATO

La certificazione provvisoria di handicap in situazione di gravità deve essere rilasciata dal medico specialista, per medico specialista si intende anche il medico dell’Ospedale purchè:

  • se medico dell’Ospedale che visita ambulatoriamente, sia specialista nella patologia denunciata;
  • se medico dell’Ospedale che segue in corsia il soggetto, il requisito specialistico transita dal medico al reparto e quindi è sufficiente che il medico sia specializzato nelle patologie di interesse; per medico dell’Ospedale inoltre si intende il medico della struttura di ricovero pubblica o privata equiparata alla pubblica. circ. 32/2006 punto 1.

Il medico dell’Inps non potrà rettificare il giudizio sull’handicap e/o sulla situazione di gravità espresso né nella certificazione provvisoria né in quello definitivo della Commissione ASL.

LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata all’Inps e in copia ( protocollata e siglata dall’Inps) al datore di lavoro, su modello predisposto , corredata dalla documentazione necessaria, la domanda può essere presentata anche tramite PEC.

 

La domanda appena presentata:

  • sarà sottoposta a protocollazione informatica;
  • sarà acquisita nella procedura di gestione;
  • darà luogo a provvedimento di accoglimento o di reiezione inviato al lavoratore e al datore di lavoro.

La domanda ha validità a decorrere dalla sua presentazione, non scade alla fine dell’anno solare (msg 39956 del 9.12.2004), non deve essere rinnovata annualmente allo scadere dei 12 mesi di validità circ. 53/2008 punto 4, dovrà essere completa delle previste dichiarazioni di responsabilità e, entro 30 giorni dal cambiamento , il richiedente i permessi dovrà comunicare le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni autocertificate nel modello di richiesta. circ. 53/2008 punto 4

 

La domanda va ripresentata solo in caso di riconoscimento temporaneo della disabilità grave circ. 53/2008 punto 4

 

Ai fini della concedibilità dei permessi il lavoratore, dovrà autocertificare nella domanda:

  • l’eventuale ricovero a tempo pieno del soggetto in condizione di handicap grave;
  • la revisione del giudizio di gravità dell’handicap da parte della Commissione ASL;
  • le modifiche ai permessi richiesti;
  • la fruizione di permessi, per lo stesso soggetto disabile grave, da parte di altri familiari.

Ogni domanda vale per un solo soggetto in situazione di disabilità grave.

 

Il lavoratore agricolo a tempo determinato, oltre a presentare solo all’Inps il modello di domanda, deve inoltrare anche il MOD. HAND AGR per ciascuno dei mesi interessati.

 

Modelli di domanda (Msg n. 945/2002 – Circ. 128/2003, punto 7 – Msg n. 820 del 10.09.2003 – Msg. 39956 del 09.12.2004 – circ. 53/2008 ) :

  • HAND1 (Genitori di Minori) (– circ. 53/2008);
  • HAND2 (Genitori di Maggiorenni/Familiari) (circ. 53/2008);
  • HAND3 (Titolari) (circ. 53/2008 );
  • HAND AGR. (nel caso di rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato/determinato) (circ. 53/2008).

LA DOCUMENTAZIONE

Documentazione da allegare alla domanda (Circ. 128/2003):

  • certificato rilasciato dalla Commissione di cui all’art. 4 della legge 104/92. A decorrere dal 01.01.2010 le suddette commissioni sono integrate da un medico dell’Inps. (Circ. 162/93, punto 1 , Circ. 80/95, punto 1 ,circ. 32/2006 , circ. 131/2009) attestante lo stato di gravità dell’handicap, o, per i:Certificazione provvisoria del medico specialista nella patologia denunciata. Tale certificazione potrà essere presa in considerazione solo se trascorsi almeno 90 giorni dalla richiesta di riconoscimento dell’handicap grave alla Commissione Medica Integrata e nelle more del rilascio dell’attestazione dell’handicap grave (da presentare comunque non appena disponibile). La su indicata certificazione non definitiva dello specialista, produce effetto fino all’accertamento definitivo (senza limiti di tempo) circ. 32/2006 punto 5 – circ. 53/2008 punto 5
    • portatori disindrome di Down, certificato rilasciato dal proprio medico di base con allegato copia del “cariotipo” sulla cui base il curante ha rilasciato il certificato (L. 289/2002, art. 94) (Circ. 128/2003, punto 1);
    • grandi invalidi di guerra (titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermità ascritte alla 1° categoria con o senza assegno di superinvalidità), attestato di pensione rilasciato dal Ministero del Tesoro (Mod. 69) o copia del decreto concessivo della stessa (Circ. 128/2003, punto 2).
  • modello HAND AGR. M sg. 39956/2004 (solo per gli operai dell’agricoltura).
  • (in caso di certificazione provvisoria) dichiarazione nella quale il lavoratore richiedente i permessi si dimostri consapevole che è possibile riconoscere transitoriamente la prestazionee che, dopo il provvedimento definitivo, se negativo dovrà restituire quanto fruito in eccedenzacirc. 32/2006 punto 3 – circ. 53/2008 punto 5

N. B.: Il riconoscimento dell’handicap grave produce effetto dalla data del rilascio del relativo attestato, salvo che nello stesso sia indicata una validità decorrente dalla data della domanda (Circ. 80/95)

 

In caso di adozione:

  • adozioni nazionali: – copia del provvedimento di adozione o di affidamento;
    • copia del documento rilasciato dall’Autorità competente da cui risulti la data di effettivo ingresso del bambino in famiglia.
  • adozioni internazionali:
    • certificato dell’Ente autorizzato, da cui risulti l’adozione o affidamento da parte del giudice straniero, l’avvio del procedimento di “convalida” presso il giudice italiano e la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi.

AFFINITA’

(Circ. 80/95)

 

E’ noto che i gradi di parentela si computano (art. 76 c.c.) conteggiando, per la parentela in linea retta, le generazioni, dal capostipite (escluso) al parente considerato; così’ ad es.: la parentela nonno/nipote è di 2 grado, quella madre/figlio di 1 grado, e così via.

 

In linea collaterale, invece, si deve risalire dalla persona, generazione per generazione, al capostipite comune e poi così ridiscendere alla persona interessata, sempre escludendo dal conteggio il capostipite: ad esempio il grado di parentela tra fratelli è di 2 grado, quello zio/nipote è di 3 grado, quello tra cugini è di 4 grado (questi ultimi sono perciò esclusi dai benefici della legge).

 

L’affinità è il rapporto che unisce un coniuge con i parenti dell’altro coniuge (art. 78 c.c.). Il grado di affinità è il medesimo che ha il coniuge con il proprio parente: cosi’ ad esempio il grado di affinità suocero/nuora (o suocera/genero) è di 1 grado; quello tra cognati di è 2 grado, e così via. Si sottolinea che gli affini di un coniuge non sono affini tra loro: così ad esempio la moglie del cognato di una persona non è affine con quest’ultima.

 

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Sono stati trovati circa 401 risultati per 104

 

Permessi retribuiti legge 104

Permessi retribuiti (L. 104 /1992 art. 33– Dlgs 151/2001 art … di gravità ( art. 3, comma 3, legge 104 /92) se la minorazione, singola o plurima … disabilità grave (33, comma 3, della legge 104 /92 come modificato dall’art.24 della …

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Categoria: Approfondimenti

Corte di Cassazione – 08.05.2004 n. 8797

Sentenza: Corte di Cassazione – 8.5.2004, n. 8797 – Pres. Mileo – Rel. Picene – PM. Sorrentino (Conf.) – Ippolito (Avv. Agostini) – INPS (Avv.ti Fabiani, Spadafora, Picciotto) 
Tag: Lavoro (Rapporto di) , Lavoro subordinato , Indennità , Di fine rapporto di lavoro ,Di preavviso , Effetti , Continuazione del rapporto e delle connesse obbligazioni fino alla scadenza del periodo di preavviso previsto dal contratto , Derogabilità per accordo, anche tacito, tra le parti sulla immediata interruzione del rapporto , Relativo accertamento , Spettanza al giudice del merito , Censurabilità in cassazione , Limiti , Conseguenze.

Massima: Il principio in base al quale il preavviso di licenziamento, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, comporta la prosecuzione del rapporto medesimo e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del termine è derogabile per accordo delle parti quando queste, prima di detta

 

CROAZIA CI343 – 104 I HR

CROAZIA- Attestato concernente la totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza- Potvrda o totalizaciji perioda osiguranja, zaposlenja ili prebivališta[ CI343 – 104 I HR ]

Tipo: Pagina Web – Dimensione: 953 byte

Categoria: Modulistica

Prestazioni a sostegno reddito

… Assistenza ai disabili: Ai cittadini lavoratori, portatori di handicap grave riconosciuto ai sensi dell’art 3, comma 3 Legge 104 /92 ed ai loro familiari entro il terzo grado di parentela e affinità vengono concessi, in presenza di determinate condizioni …

Tipo: Pagina Web – Dimensione: 7,36 KB

Categoria: Informazioni

Circolari

… Applicazione dei nuovi regolamenti comunitari alla Svizzera e ai Paesi SEE. Legislazione applicabile e distacchi. Circolare 104 2012 Coordinamento delle norme previste dai Regolamenti Comunitari con la normativa nazionale sugli assegni al nucleo familiare …

Tipo: Pagina Web – Dimensione: 5,49 KB

Categoria: Informazioni

Requisiti per l’accesso al pensionamento anticipato

Requisiti per l’accesso al pensionamento anticipato (dipendenti privati)

Tipo: Pagina Web – Dimensione: 1,17 KB

Categoria: Open Data

Lavori di installazione impianto di rilevazione incendi e sistema automatico di spegnimento incendi a gas NAF S 125 a protezione dei locali archivi della Sede INPS di Foggia – Via Della repubblica

Lavori di installazione impianto di rilevazione incendi e sistema automatico di spegnimento incendi a gas NAF S 125 a protezione dei locali archivi della Sede INPS di Foggia – Via Della repubblica

Tipo: Pagina Web – Dimensione: 1,41 KB

Categoria: Gare

Tribunale di Palermo – 25.07.2006 n. 1536

Sentenza: Tribunale di Palermo –– 24.03/25.07.2006 n. 1536 – Dott. Lo Bello– B. G. (Avv. Traina) – INPS (Avv. Madonia) – Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avvocatura dello Stato). 
Tag: Invalidi civili – Riconoscimento dello status di sordomuto grave ai sensi dell’art. 3, n. 3, l. 104/1992 – Interesse ad agire , Esclusione.

Massima: Difetta l’interesse ad agire in giudizio per il solo accertamento dello status di portatore di handicap ai sensi della l. n. 104 /1992.

 

Tribunale di Roma – 22.11.2007 n. 22898

Sentenza: Tribunale di Roma – 22.11.2007, n. 22898 – Dott. Curatola – D’A. (Avv.ti D’Apollonio e Marzano) – INPS e SCIP (Avv.ti Collina, De Ruvo, Carcavallo, Ferrazzoli) – Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avvocatura Distrettuale dello Stato) 
Tag: Dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali , Riduzione del prezzo di vendita , Art. 3, comma 20 Legge n. 410/2001 e art. 1 l. n. 104/2004 , Manifestazione di volontà , Necessità , Manifestazione della propensione all’acquisto – Irrilevanza.

Massima: … beneficiare della riduzione del prezzo pagato, come previsto dagli artt. 3 comma 20 della 1. n. 410/2001 e 1 della 1. n. 104 /2004, è irrilevante che lo stesso abbia inviato la risposta all’indagine conoscitiva effettuata dall’Ente proprietario …

 

Corte di Cassazione, Sez. Unite – 20.09.2006 n. 20322

Sentenza: Corte di Cassazione, SS.UU., 20.09.2006, n. 20322; Pres. Carbone – Rel. Amoroso – Ente nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti (Avv.ti Prosperetti, Rizza) – Associazione Nazionale Inquilini ENPAF (Avv. Giallombardo) – B.A.B. e altri (Avv. Antonuccio) – Associazione degli Enti Privatizzati (Avv. Ciociola) – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e altri. 
Tag: Giurisdizione amministrativa , Decreto di individuazione degli immobili da dismettere – Sussistenza.

Massima: … d.l. n. 79 del 1997, conv. in legge n. 140 del 1997, in attuazione della delega di cui all’art 2 del d. Igs. n. 104 del 1996, in relazione al disposto generale di cui all’art. 103, primo comma, Cosi, trattandosi di provvedimenti adottati …

Sezione: Unite

Spazio concesso gratuitamente alla Direzione Territoriale del Lavoro di Modena

 

Ministero del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

Direzione Territoriale del Lavoro di Modena

 

Modulistica on-line

in questa sezione è possibile scaricare la modulistica utilizzata da questa Direzione per i servizi offerti.


  Accentramento paghe e contributi

  Appalti

  Apprendisti

  Ascensori e montacarichi – esami per l’abilitazione alla manutenzione ordinaria – Prefettura di Modena, anno 2012

  Audiovisivi

  Autocertificazione

  Autotrasporti

  Cantieri Edili

  Cassa integrazione

  Certificazione del rapporto di lavoro

  Comunicazione di messa in servizio di ponteggi sospesi motorizzati/carri raccogli frutta

  Comunicazione Lavoro Intermittente (c.d “a chiamata”)

  Conciliazioni in materia di lavoro

  Conduttori di generatori di vapore

  Contributi per lavoratori in mobilità o in CIGS trasferiti

  Dimissioni – modello per la convalida

  Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

  Facchinaggio – comunicazioni

  Legale – Contenzioso

  Libri obbligatori – procedura di comunicazione alla DPL

  Moduli per la richiesta dell’indennità di disoccupazione

  Maternità

  Minori nello spettacolo

  Pensionamento con Superbonus

  Richiesta di accesso ai documenti – Legge n. 241/1990

  Stranieri non U.E.

  Stranieri Neocomunitari

  Straordinario

  Vigilanza

  Moduli INPS

  Moduli INAIL


si ricorda che dal 25 giugno 2013 la marca da bollo richiesta sarà di 16 euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autocertificazione               torna su 

 Modelli

 

Notizie dal ministero del lavoro

 

vitegabryPrimo piano

Insediata al Ministero del Lavoro la struttura di missione per promuovere i centri per l’impiego e la Garanzia Giovani

L’organismo, che si occuperà di individuare e diffondere le migliori pratiche al fine di facilitare l’incontro di domanda e offerta di lavoro e di preparare proposte per la riorganizzazione dei servizi all’impiego, opererà in via sperimentale fino al completamento del loro riordino sul territorio nazionale

Ministeriale G20 Lavoro e Occupazione

Il Ministro del Lavoro Enrico Giovannini partecipa alla riunione dei Ministri del Lavoro e Occupazione e alla sessione Ministri Lavoro e Occupazione e Finanze, organizzate a Mosca il 18 e 19 luglio 2013 nell’ambito della Presidenza Russa del G20

Misure urgenti per il rilancio dell’occupazione

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 26 giugno il “Pacchetto lavoro” proposto dal Ministro Enrico Giovannini. Fra gli interventi previsti, la decontribuzione per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, l’estensione delle tutele per lavoratori ed imprese, la carta inclusione per il contrasto alla povertà

Terza procedura – Lavoratori ‘Salvaguardati’

Emanata la circolare n. 19 del 5 giugno 2013, attuativa del Decreto interministeriale del 22 aprile 2013. Contiene le istruzioni operative per le Direzioni territoriali del lavoro ed è corredata dalla modulistica ed in particolare dal modello di ISTANZA che dovrà essere presentata dal lavoratore.

Notizie
 
02/08/2013

Nota Flash

Pubblicata la Nota Flash numero 2

 
31/07/2013

Gara per l’affidamento del servizio di sviluppo e diffusione di modelli innovativi di supporto all’autonomia delle giovani migranti

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di sviluppo e diffusione di modelli innovativi di supporto all’autonomia delle giovani migranti

 
31/07/2013

Programma Carta acquisti

Via libera alla sperimentazione

 
30/07/2013

Contributi legge 438 del 1998 – Anno 2011

Trasmessi all’Ufficio Centrale di Bilancio i mandati di pagamento per l’anno 2011

 
30/07/2013

Contributi legge 438 del 1998 – Anno 2012

Trasmessi all’Ufficio Centrale di Bilancio i mandati di pagamento per l’anno 2012

 
24/07/2013

Riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro

Emanata la circolare operativa Inps

 
23/07/2013

Interpello

On line le risposte a nuovi quesiti

 
23/07/2013

Prevenzione dell’Istituzionalizzazione dei minori

Risultati della prima sperimentazione

 
22/07/2013

Incontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Lo strumento del microcredito a favore dell’impresa femminile

 
22/07/2013

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Nomina del Segretario Generale

 
22/07/2013

Incentivi a sostegno dell’occupazione

Benefici a favore dei datori di lavoro

 
18/07/2013

Messaggio del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Il Censimento dà valore al non profit – Cnel, 18 luglio 2013

 
17/07/2013

Cinque per mille

Nuove Linee Guida

16/07/2013

Terzo Rapporto annuale sul mercato del lavoro degli immigrati

Il lavoro, curato dalla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, è stato presentato a Roma il 15 luglio 2013

Campagne di comunicazione

Campagna sulle malattie professionali

La salute nei luoghi di lavoro è importante. Tuteliamola