Cassazione – Lavoratori dello spettacolo e l’indennità ordinaria di disoccupazione

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No al trattamento di disoccupazione per i lavoratori dello spettacolo

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Con la sentenza 12355 del 20 maggio 2010, citata nel messaggio Inps numero 33014 del 31 dicembre 2010, si conclude in maniera negativa una querelle che da anni poneva in contrapposizione la legge, le circolari della Direzione Centrale Inps e i comportamenti delle singole sedi dell’Istituto.
Ci riferiamo alla possibilità di percepire l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti per i lavoratori dello spettacolo esclusi dall’obbligo contributivo contro la disoccupazione, ovvero il personale artistico, tecnico e culturale delle aziende dello spettacolo.

Nel 1988, anno in cui è stata istituita la disoccupazione con requisiti ridotti, l’Inps aveva sostenuto (circ. 139/88) che poiché il dettato della legge recitava “settantotto giornate…. nell’assicurazione obbligatoria”, tale contribuzione fosse da intendersi come riferita a quella IVS versata all’Inps o nei fondi sostitutivi, esonerativi o esclusivi.

Non tutte le sedi Inps applicavano questa circolare.Spesso, notando l’assenza di contribuzione contro la disoccupazione involontaria, alcune sedi Inps inizialmente respingevano le nostre domande, per poi liquidare l’indennità dopo che, tramite ricorso, le portavamo a conoscenza della suddetta circolare, peraltro presente solo in parte nel sito www.inps.it.
Ciononostante, alcuni direttori non erano persuasi neanche dalla circolare 139/88 ed opponevano ulteriore resistenza.
In tali casi, dalla sede nazionale abbiamo sconsigliato di proseguire per le vie legali, anche perchè il nostro stesso collegio legale considerava abbastanza debole, rispetto al dettato di legge, l’argomento sostenuto dalla circolare Inps.
Perdendo una causa, temevamo, avremmo fatto cambiare l’orientamento ufficiale, per quanto spesso disatteso, dell’Inps.

La sentenza di cassazione n. 12355 del 20 maggio 2010 riassume tutte le argomentazioni che i nostri legali ci avevano paventato.
Quella più importante, in particolare, riguarda la sostanziale identità tra disoccupazione con requisiti normali e con requisiti ridotti, non a caso entrambe chiamate “ordinaria”.
Posto come pacifico che coloro i quali non sono tenuti al versamento della contribuzione contro il rischio disoccupazione involontaria non abbiano diritto alla prestazione con requisiti normali, la Suprema Corte indica che non può essere il numero inferiore di giornate necessarie o la diversità nella modalità del pagamento a differenziare le due prestazioni per ciò che concerne l’individuazione dei soggetti tutelati.
Altro principio, marginale ai fini della decisione – ma comunque citato nel ricorso in cassazione nel caso di specie, e comunque da tenere presente nell’ambito di una valutazione dei ricorsi giudiziari – ribadito dalla Suprema Corte, è che il fatto che la modulistica Inps preveda la possibilità di dichiarare tra le attività svolte quella di lavoratore dello spettacolo non è atto creatore di diritto, in quanto “in nessun caso la modulistica predisposta dall’Inps per la formulazione delle domande di accesso alla prestazione previdenziale potrebbe estendere la platea degli assicurati oltre l’ambito previsto dalle leggi che la disciplinano”.

Per maggiori e ulteriori informazioni ci si può rivolgere alle sedi dell’Inca presenti su tutto il territorio nazionale.

Cassazione – Lavoratori dello spettacolo e l’indennità ordinaria di disoccupazioneultima modifica: 2011-01-20T11:30:00+01:00da vitegabry
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Un pensiero su “Cassazione – Lavoratori dello spettacolo e l’indennità ordinaria di disoccupazione

  1. Ho provato tante volte a fare il riscatto della laurea dalla mia instabile condizione di precaria e non mi è mai stato possibile. Questo era un diritto che spettava solo colora che avevano il posto fisso e cioè iscritti all’inps principale.

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