Dipartimento della funzione pubblica
Direttiva 29 dicembre 2023 – “Lavoro Agile”
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Considerata superata la contingenza pandemica (dichiarata conclusa dall’Organizzazione mondiale della sanità in data 5 maggi 2023) con la Direttiva in oggetto il Ministro della Pubblica Amministrazione prevede “Allo scopo di sensibilizzare la dirigenza delle amministrazioni pubbliche ad un utilizzo orientato alla salvaguardia dei soggetti più esposti a situazioni di rischio per la salute, degli strumenti di flessibilità che la disciplina di settore, – ivi inclusa quella negoziale – già consente, si ritiene necessario evidenziare la necessità di garantire, ai lavoratori che documentino gravi, urgenti e non altrimenti conciliabili situazioni di salute, personali e familiari, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche derogando al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza. Nell’ambito dell’organizzazione di ciascuna amministrazione sarà, pertanto, il dirigente responsabile a individuare le misure organizzative che si rendono necessarie, attraverso specifiche previsioni nell’ambito degli accordi individuali … Sarà cura dei Vertici di ogni singola amministrazione di adeguare tempestivamente le proprie disposizioni interne per rendere concreta e immediatamente applicata la presente direttiva”.
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Dipartimento della funzione pubblica
DM 26 dicembre 2023 – Decreto attuativo per il reclutamento di giovani laureati con contratto di apprendistato
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Il provvedimento, adottato di concerto con il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca, dà attuazione al DL 44/2023, convertito dalla legge n.74/2023. Le convenzioni con le Università per individuare gli studenti da assumere, renderanno attuabile l’apprendistato nel pubblico impiego. Fino al 31 dicembre 2026, con l’apprendistato le amministrazioni potranno reclutare giovani laureati fino al 10% delle proprie capacità assunzionali, il 20% per Comuni, Unioni di Comuni, Province e Città metropolitane. Il contratto, della durata massima di 36 mesi, prevede l’inquadramento nell’area dei funzionari. Alla scadenza è prevista l’assunzione a tempo indeterminato per chi ha ricevuto, con tanto di relazione motivata, una valutazione positiva del servizio prestato. Le selezioni, articolate su una prova scritta anche a contenuto teorico-pratico e un orale, avvengono su base territoriale. Tra i principali criteri di valutazione anche l’età, che non può essere superiore ai 24 anni, il voto di laurea, la regolarità del percorso di studi, nonché eventuali esperienze professionali e competenze in materia di organizzazione e gestione della pubblica amministrazione acquisite durante gli studi. Il contratto di apprendistato crea un ponte con le Università e i pubblici uffici, per dotarli delle competenze necessarie a fornire a cittadini e imprese servizi al passo con i tempi, sempre più efficaci ed efficienti e adeguati alle loro nuove esigenze. Vai al documento
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Dipartimento della funzione pubblica
DM 10 novembre 2023 – GU 296 del 20.12.2023
Parametri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività di lavoro sportivo retribuita al personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Il 20 dicembre 2023 sulla GU 296 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 10 novembre 2023 che trova le sue basi nella riforma dello sport e revisione del lavoro sportivo operata con il Dlgs 36/2021 come modificato dal Dlgs 120/2023. Il decreto fissa i parametri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività di lavoro sportivo retribuita al personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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Dipartimento della funzione pubblica
DM 3 novembre 2023 – GU 294 del 18.12.2023
Individuazione, caratteristiche e modalità di funzionamento del portale www.InPA.gov.it.
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Il 18 dicembre 2023 sulla GU 294 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 3 novembre 2023 con il quale sono descritti i servizi messi a disposizione dal Portale InPA, il cd “Portale del reclutamento”. Il provvedimento della Funzione Pubblica aggiorna il portale con le novità introdotte da una serie di norme approvate nel corso del 2023, tra cui quelle contenute nei DL 14/2023, 41/2023 e 44/2023.
In particolare l’art. 2 del DM, dedicato alle caratteristiche e alle modalità di funzionamento del portale www.InPA.gov.it , ricorda in primis che le assunzioni a tempo determinato e indeterminato nella Pa avvengono tramite concorsi pubblici “orientati alla massima partecipazione e alla individuazione delle competenze qualificate”. Sono inoltre riportate le funzioni disponibili sul portale nonché le informazioni in merito all’utilizzo dei dati (contenuti nel portale) da parte delle Pubbliche Amministrazioni. L’art. 8 infatti è dedicato alla conservazione e alla raccolta dei datai e il relativo allegato tecnico si apre con un capitolo dedicato a “Dati e trattamenti”. Vai al documento
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Corte di Cassazione
Sezioni Unite Civili
SENTENZA N. 36197/2023/
Impiego pubblico – Decorrenza prescrizione crediti retributivi
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La questione posta all’attenzione della Corte Suprema riguarda la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore ”stabilizzato” dell’amministrazione pubblica, maturati nel corso dei rapporti di lavoro a termine legittimi intercorsi prima della stabilizzazione. La Sezioni Unite dopo un approfondito confronto normativo e giurisprudenziale in materia di rapporto di impiego pubblico e privato, reputano che “debba essere negata una piena parificazione dei rapporti di lavoro” citati. “La privatizzazione non ha comportato una totale identificazione tra lavoro pubblico privatizzato e lavoro privato. In particolare, permangono nel lavoro pubblico privatizzato quelle peculiarità individuate dalla Corte Costituzionale, in relazione al previgente regime dell’impiego pubblico, come giustificative di un differente regime della prescrizione: sia in punto di stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (articolo 51, secondo comma d.lgs. 165/2001 e, all’attualità, articolo 63, secondo comma d.lgs. cit.), che, in punto di eccezionalità del lavoro a termine” (secondo la disciplina speciale dell’articolo 36 del d.lgs. cit.) …” Deve allora essere affermata con chiarezza l’inconfigurabilità di una situazione psicologica di soggezione del cittadino verso un potere dello Stato, quale la pubblica amministrazione, nella fisiologia del sistema. Esso assicura, infatti, a tutela del lavoratore pubblico, un concreto ed efficiente assetto di stabilità del rapporto, che si articola in concorrenti profili di garanzia attraverso un articolato ed equilibrato sistema di controlli tra poteri e di bilanciamento di interessi, orientato da quello prioritario generale, fondato sui principi dello Stato costituzionale di diritto. La Corte pertanto conclude: “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l’inconfigurabilità di un metus. Nell’ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell’impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela”. Vai al documento
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Corte dei conti
Sezione Giurisdizionale per la regione Emilia Romagna
SENTENZA 124/2023/R
Impiego pubblico – Azienda Unità Sanitaria Locale – Principio esclusività – Articolo 98 Costituzione, Incompatibilità incarico extraistituzionale – Articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte con la sentenza ha esaminato il caso di una operatrice sanitaria dipendente di un’Azienda Sanitaria Locale che a far tempo dalla nomina avrebbe contestualmente ricoperto la carica di amministratore in una Società Semplice (di cui deteneva una quota di partecipazione del 25%) in violazione di quanto previsto dall’art. 53 del dlgs 165/2001, dagli artt. 60 e ss del DPR 3/1957, nonché dall’art. 4, comma 7, L. n. 412/1991 (in merito anche al Regolamento aziendale in materia di incarichi extraistituzionali che elenca le attività oggetto di divieto assoluto, espressamente ricomprendendo l’assunzione di cariche in società con fini di lucro e l’esercizio del commercio). Alla violazione del principio di esclusività della prestazione lavorativa dei dipendenti pubblici si sarebbe unito l’elemento soggettivo del dolo, integrato dal consapevole e silente svolgimento di attività esterna incompatibile da parte dell’operatrice sanitaria, che, in costanza di rapporto di lavoro, avrebbe ricoperto la carica di socio amministratore della Società. La dipendente avrebbe inoltre violato il dovere d’ufficio di informare la parte datoriale in ordine a incarichi e attività anche potenzialmente incompatibili con la funzione ricoperta in seno all’Azienda. La Corte inoltre addebita alla dipendente la responsabilità erariale per “sottrazione doloso di farmaci” considerato il carattere intenzionale della sottrazione di beni aziendali ad uso ospedaliero, in aperta violazione degli obblighi di servizio facenti capo alla stessa assegnata al relativo reparto, farmaci utilizzati per lo svolgimento dell’attività extra istituzionale citata. Viene pertanto quantificato con criterio equitativo il danno erariale con riferimento alle due fattispecie esaminate: a) svolgimento di attività incompatibile con la prestazione lavorativa; b) sottrazione di materiale sanitario. Vai al documento
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Corte dei conti
Sezione Regionale di controllo per l’Abruzzo
DELIBERAZIONE N. 332/2023/PAR
Impiego pubblico – Funzioni Locali – Comuni – art. 113 del D.Lgs 50/2016 e art. 45 del D.Lgs 36/2023 – Incentivi per funzioni tecniche
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
L’Organo di controllo afferma che non ci sono più dubbi sul fatto che l’articolo 45 del nuovo codice degli appalti includa anche le concessioni di lavori e servizi nell’ambito delle procedure di affidamento per le quali è consentita l’erogazione degli incentivi per funzioni tecniche al personale dipendente. Ma il contratto di concessione nato in vigenza del d.lgs. n. 50 del 2016, anche nell’eventualità in cui sviluppi la sua intera fase esecutiva negli anni di vigenza del nuovo codice dei contratti pubblici, resta comunque assoggettato, per quanto concerne l’erogazione degli incentivi per funzioni tecniche, alla disciplina dettata dal medesimo codice precedente. Infatti, la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche prevista nel codice previgente all’articolo 113 non risulta essere comparabile né assimilabile a quella prevista nel nuovo codice all’articolo 45, in quanto fonda le basi per l’erogazione degli incentivi in parola su presupposti differenti: la prima disposizione, sui singoli appalti di lavori, servizi e forniture e la seconda, sulle procedure di affidamento. Inoltre, al fine di non generare confusione circa il campo di applicazione delle procedure in essere nel periodo di transizione tra vecchio e nuovo codice, il legislatore del nuovo codice opera una puntuale e dettagliata ricognizione delle possibili fattispecie sottolineando che tutti i procedimenti iniziati prima del 30 giugno: di conseguenza, l’esecuzione del contratto quale parte del procedimento avviato in vigenza del vecchio codice resterà disciplinata da quest’ultimo. Nessun cenno viene fatto in merito alla distinzione tra rapporti negoziali e disciplina delle regole di fruizione del fondo incentivante, poiché il legislatore fa riferimento in maniera unitaria alle procedure iniziate. Al riguardo, appare opportuno richiamare il principio generale di elaborazione giurisprudenziale del “tempus regit actionem”, valido ogniqualvolta la normativa vigente al momento in cui prende avvio il procedimento amministrativo renda inapplicabile lo ius superveniens (Sezione autonomie Del n. 16/2021/QMIG). Tale interpretazione ricorre, secondo l’orientamento in parola, anche nel caso specifico all’esame, ove, essendosi già provveduto a delineare il quadro finanziario di competenza ed avendo avuto inizio il procedimento, trova applicazione il divieto di retroattività di cui all’art. 11, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale (disciplina preliminare al Codice civile). Vai al documento
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Parlamento
Legge 30 dicembre 2023, n. 213 – GU 303 del 30.12.2023
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Legge di Bilancio in argomento ha previsto misure per lavoratori e famiglie. Tra queste si segnalano le “Maggiori tutele per maternità e paternità” ( art. 1, comma 179) ossia è “aumentata al 60% della retribuzione (rispetto al 30% attuale), l’indennità corrisposta per il secondo mese di congedo parentale fino al sesto anno di vita del bambino. Per il solo 2024, invece, è stabilito che anche l’indennità relativa al secondo mese sarà riconosciuta nella misura dell’80% della retribuzione (così come previsto attualmente soltanto per il primo mese)”. Vai al documento
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Parlamento
Legge 7 dicembre 2023, n. 193 – GU 294 del 18.12.2023
Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Si segnala la pubblicazione in GU n. 294 del 18 dicembre 2023, della Legge 7 dicembre 2023 n. 19, vigente dal 2 gennaio 2024 in merito a “prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”. Rilevante in materia di lavoro pubblico l’art. 4 “Accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale”. La legge in argomento stimola l’adozione di specifiche politiche attive per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, “eguaglianza di opportunità nell’inserimento e nella permanenza nel lavoro, nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi”. Inoltre l’art. 5 prevede, per i concorsi pubblici banditi dopo l’entrata in vigore della legge citata, la nullità delle clausole contrattuali o della parte degli atti amministrativi, anche endoprocedimentali, difformi dai principi introdotti dalla disciplina in argomento. Vai al documento
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INPS
MESSAGGIO 4640 del 22.12.2023
Visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori pubblici. Fasce orarie di reperibilità
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
L’Istituto Nazionale di Previdenza con il messaggio citato, a seguito della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio n. 16305/2023, pubblicata il 3 novembre 2023, che ha annullato l’articolo 3 del decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 del Ministro della Semplificazione e della pubblica amministrazione che prevedeva: “In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi”, fornisce le necessarie indicazioni operative per l’espletamento degli accertamenti medico-legali domiciliari. Dopo attenta disamina della normativa e prassi vigente, conclude “nelle more dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale (o dell’eventuale riforma della sentenza n. 16305/2023 del TAR Lazio), sentito il Dipartimento della Funzione pubblica, in virtù del principio di armonizzazione contenuto nel citato articolo 55-septies, comma 5-bis, del D.lgs n. 165/2001, richiamato in sentenza, le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici, fino a nuove disposizioni, dovranno essere effettuate nei seguenti orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi)”. Vai al documento
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