Circolari del Lavoro

Min.Lavoro: cir. 11/2016 – ripartizione territoriale dei flussi di ingresso 2016

ministero lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 11 del 22 febbraio 2016,  con la quale fornisce l’attribuzione territoriale delle quote dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro nel territorio dello Stato per l’anno 2016,previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2015.

 

LE QUOTE

In base al nuovo decreto – così come chiarito nella circolare congiunta dei Ministeri dell’Interno e del Lavoro del 29 gennaio -sono ammessi in Italia 17.850 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo. La quota complessiva è così ripartita:

  • 1.000 lavoratori stranieri che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  • 100 lavoratori straneri cittadini di Paesi che hanno partecipato all’esposizione Universale di Milano del 2015;
  • 2.400 lavoratori autonomi appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia italiana che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro; liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione; figure societarie, di società non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d’ingresso; artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati; cittadini stranieri per la costituzione di imprese “start-up innovative” ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa;
  • 100 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.

Le restanti 14.250 quote vengono riservate a coloro che devono convertire in lavoro subordinato il permesso di soggiorno già posseduto ad altro titolo. In particolare in tale ambito le quote sono così ripartite:

4.600 quote  riservate a chi ha un permesso di soggiorno per lavoro stagionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale
6.500 quote  riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale
1.500 quote  riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio,  tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo
1.300 quote  riservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato non dall’Italia ma da altro Stato membro dell’Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale
350 quote  riservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo

 

Al fine di far coincidere i reali fabbisogni territoriali con le richieste presentate le quote per lavoro subordinato previste dal decreto verranno ripartite dalle Direzioni Territoriali del Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base delle effettive domande pervenute agli Sportelli Unici per l’immigrazione


MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E MODULISTICA

Come di consueto le domande potranno essere presentate esclusivamente con modalità telematiche collegandosi al sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/index2.jsp

A partire dalle ore 9,00 del 3 febbraio 2016 è disponibile l’applicativo per la compilazione dei moduli di domanda, che sarà possibile inviare a partire dal 9 febbraio 2016. Le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2016.

Per la compilazione dei moduli di domanda è necessario preventivamente registrarsi sul sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/index2.jsp, secondo le modalità indicate nel manuale utente pubblicato sull’home page dell’applicativo.

Durante la fase di compilazione e di inoltro delle domande, è previsto un servizio di assistenza agli utenti attraverso un help desk raggiungibile tramite un modulo di richiesta disponibile per tutti gli utenti registrati sull’home page dell’applicativo (https://nullaostalavoro.interno.it).

Le associazioni e i patronati accreditati possono fornire assistenza per la compilazione e l’invio delle istanze: per loro resta disponibile il numero verde già in uso.

Tutti gli invii, compresi quelli generati con l’assistenza delle associazioni o dei patronati, verranno gestiti dal programma in maniera singola, domanda per domanda. L’eventuale spedizione di più domande mediante un unico invio verrà gestita come una serie di singole spedizioni, in base all’ordine di compilazione, e verranno generate singole ricevute per ogni domanda.

All’indirizzo http://domanda.nullaostalavoro.interno.it sarà possibile visualizzare lo stato della trattazione della pratica presso lo Sportello Unico Immigrazione.

Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.

 

I modelli da utilizzare per l’invio delle domande sono i seguenti:

Modelli A e B per i lavoratori di origine Italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile,

Modello VA conversioni dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di lavoro subordinato,

Modello VB conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato,

Modello Z conversione dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in lavoro autonomo,

Modello LS conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell’UE in permesso di lavoro subordinato,

Modello LS2 conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell’UE in lavoro autonomo,

Modello LS1 richiesta di Nulla Osta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

Modello BPS richiesta nominativa di nulla osta riservata all’assunzione di lavoratori inseriti nei progetti speciali


CHIARIMENTI SU CONVERSIONI E START UP INNOVATIVE

Nella circolare si ricorda che, nel caso di conversione in lavoro subordinato, il lavoratore dovrà presentare, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, la proposta di contratto di soggiorno  sottoscritta  dal datore di lavoro – valida come impegno all’assunzione da parte dello stesso datore di lavoro – utilizzando il modello Q, ricevuto insieme alla lettera di convocazione.

Successivamente, il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione secondo le norme vigenti e a darne copia al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato.   Per i casi di conversione di un permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato (Modello VB), come già disposto dalla circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 05.11.2013, si ricorda che è possibile convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, anche in occasione del primo ingresso del lavoratore stagionale senza che sia necessario il preventivo rientro dello stesso nel proprio Paese di origine. A tal fine le Direzioni Territoriali del Lavoro verificheranno la presenza dei requisiti per la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro e l’avvenuta assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale (tramite il riscontro della comunicazione obbligatoria di assunzione), nonché la durata dello stesso rapporto stagionale che per il settore turistico – alberghiero non potrà essere stato inferiore ai tre mesi e per il settore agricolo dovrà essere stato pari ad almeno 13 giorni mensili nei tre mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate)

La circolare congiunta contiene, inoltre, alcuni chiarimenti in merito all’ingresso per lavoro autonomo per le start up innovative (http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Italia-start-up-visa.aspx) ) e ad essa sono allegate le linee guida ministeriali e la modulistica necessaria.

Viene, inoltre, chiarito che lo straniero che intende chiedere la conversione del permesso di soggiorno ai fini della costituzione di una startup innovativa dovrà richiedere al Comitato tecnico Italia startup visa il nulla osta secondo le modalità indicate nelle linee guida ed esibire allo Sportello Unico per l’immigrazione la certificazione di nulla osta rilasciata dal predetto Comitato.

LAVORATORI STAGIONALI
LE QUOTE

In base all’articolo 4 del nuovo decreto – così come chiarito nella circolare congiunta dei Ministeri dell’Interno e del Lavoro del 29 gennaio 2016 -sono ammessi in Italia 13.000 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato stagionale.

La quota complessiva riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, Etiopia, Ex Repubblica  Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Ucraina, Tunisia. Con una successiva circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tali quote verranno ripartite tra le Direzioni territoriali del Lavoro sulla base del fabbisogno scaturito dalle consultazioni effettuate a livello locale con Regioni, parti sociali e organizzazioni sindacali.

Nell’ambito della quota di 13.000 unità, 1.500 ingressi sono riservati alle richieste di nulla osta stagionale pluriennale, ovvero relative a quei lavoratori che abbiano già fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro può presentare richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.


MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIA

Come di consueto le domande potranno essere presentate esclusivamente con modalità telematiche. A partire dalle ore 9.00 del 10 febbraio 2016  sarà disponibile l’applicativo per la compilazione dei moduli di domanda (mod. C –stag)  all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/index2.jsp.

Sarà possibile inviare la domanda a partire dalle ore 9,00 del 17 febbraio 2016. Le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2016.

Le procedure riguardanti la registrazione dell’utente, l’invio delle domande e la verifica dello stato di avanzamento della pratica sono identiche a quelle previste per i lavoratori non stagionali e sono rinvenibili sul sito internet del Ministero dell’Interno (www.interno.gov.it).

Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.

Anche in questa occasione, le associazioni di categoria firmatarie dei protocolli stipulati con i Ministeri dell’Interno e del Lavoro, potranno inviare le istanze per conto dei datori di lavoro che aderiscono alle rispettive associazioni. La circolare contiene una serie di chiarimenti sulla relativa procedura.

All’indirizzo http://domanda.nullaostalavoro.interno.it sarà possibile visualizzare lo stato della trattazione della pratica presso lo Sportello Unico Immigrazione.


CHIARIMENTI

Riguardo l’istruttoria relativa alle domande di lavoro stagionale nonché alle richieste di lavoro stagionale pluriennale, la circolare rinvia alle istruzioni già diramate con le circolari congiunte nr. 1602 del 25 febbraio 2011, nr.1960 del 20 marzo 2012  e nr. 1845 del 19 marzo 2013.

La circolare richiama l’attenzione sulla procedura del silenzio assenso per le richieste di nulla osta al lavoro stagionale e stagionale pluriennale a favore degli stranieri già autorizzati l’anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro.

Si ricorda, infatti,  che in base a quanto stabilito dall’articolo 17 della legge n. 35/2012, si applica una procedura più veloce per l’assunzione dei lavoratori stagionali che sono già stati in Italia l’anno precedente e sono tornati in patria alla scadenza del permesso. È stato, infatti, introdotto, già a partire da alcuni anni, un meccanismo di silenzio-assenso in base al quale, nel caso in cui il datore di lavoro sia lo stesso dell’anno precedente, qualora lo Sportello Unico per l’immigrazione, decorsi i venti giorni previsti dalla legge, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta di nulla osta al lavoro si intende accolta.

Al fine di avvalersi di tale semplificazione è però necessario, come chiarito nella circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Interno del 20 marzo 2012, che il datore di lavoro specifichi, nell’apposito campo inserito nel modello C-stag, i dati, relativi all’anno precedente, della comunicazione obbligatoria riferita all’assunzione del lavoratore e quelli del permesso di soggiorno o dell’assicurata posseduti da quest’ultimo .

Si ricorda, infine come la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico servirà anche ad assolvere agli obblighi della comunicazione obbligatoria di assunzione.

 

Fonte: sito integrazionemigranti.gov.it

 

Circolari del Lavoroultima modifica: 2019-02-20T19:36:07+01:00da vitegabry
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