– 20 ottobre 2017varievitegabry Tutela delle vittime di violenza sessuale Indennizzo di 4.800 euro Alle vittime di violenza sessuale un indennizzo di 4.800 euro. Lo prevede il decreto del Ministero dell’Interno del 31 agosto 2017, che stabilisce gli importi da corrispondere a chi subisce “reati intenzionali violentiâ€. Il provvedimento, già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 237 del 10 ottobre scorso, frutto di un accordo i Ministri dell’Interno, della Giustizia e dell’Economia e delle finanze, ha lo scopo di assicurare un sostegno economico a titolo di risarcimento delle spese mediche ed assistenziali sostenute dalle vittime. Il decreto precisa che per i reati di violenza sessuale e di omicidio, gli aventi diritto hanno titolo anche “in assenza di tali speseâ€. Gli importi dell’indennizzo variano da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 8.200 e saranno reperiti dal Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti, che verrà incrementato tramite i proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni pecuniarie civili. Tali importi verranno erogati dal Comitato per le iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, in attuazione della direttiva 2004/80/CE, alla fine dell’istruttoria della prefettura, nel momento in cui le vittime non riescano a ottenere il risarcimento del danno da parte dell’autore del reato o lo stesso rimanga ignoto. In particolare, il decreto prevede:  a) per il reato di omicidio, nell’importo fisso di euro 7.200, nonché, in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, nell’importo fisso di euro 8.200 esclusivamente in favore dei figli della vittima; b) per il reato di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante della minore gravità , nell’importo fisso di euro 4.800;  c) per i reati diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), fino a un massimo di euro 3.000 a titolo di rifusione delle spese mediche e assistenziali. Poiché gli indennizzi saranno corrisposti nei limiti delle disponibilità del Fondo, il decreto stabilisce che in caso di insufficienza delle risorse nell’anno in cui se ne fa richiesta, è consentito agli aventi diritto di fare domanda di indennizzo negli anni successivi.