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Cassazione – Chi diventa cocopro perde indennità di mobilità

Chi ottiene un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, oggi cocopro, deve rinunciare all’indennità di mobilità, dal momento che risulta cessato lo stato di bisogno connesso alla disoccupazione involontaria. Lo ha stabilito la sentenza di Cassazione n. 20826/2014.

Niente da fare per l ricorso del precario: deve infatti osservarsi che la norma contenuta nel % comma dell’art. 7 della L. 223/91 persegue la finalità di indirizzare e incentivare il disoccupato in mobilità verso attività autonome, in modo da ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato: l’indennità di mobilità, insomma, assume la funzione di un contributo finanziario destinato a sopperire alle spese iniziali di un’attività che il lavoratore in mobilità svolgerà in proprio perdendo l sua connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale. Il carattere speciale della norma non consente di farne applicazione al di fuori dei casi in essa previsti né consente di trarne l’affermazione di un principio generale di compatibilità della percezione dell’indennità con lo svolgimento di lavoro autonomo.

da Cassazione.net

Cassazioneultima modifica: 2014-10-03T13:23:37+02:00da vitegabry
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