Cassazione

Cassazione: risarcimento al disabile in attesa di assunzione

La Cassazione con la sentenza n. 19609/14 ha stabilito che se il disabile avviato al lavoro non viene assunto dall’impresa destinataria compete al lavoratore un indennizzo risarcitorio ricompreso tra la data del provvedimento di avvio obbligatorio e la data di effettivo inserimento presso l’impresa.

La sentenza in oggetto fa riferimento al principio, già espresso da altre pronunce di legittimità, per cui solo il datore di lavoro e il lavoratore hanno titolo di specificare il contenuto del regolamento contrattuale e in caso di inerzia datoriale al provvedimento di avviamento obbligatorio al lavoro, l’autorità giudiziaria, ricorrendone i presupposti, può tutt’al più emanare, come in questo caso, una sentenza di condanna al  risarcimento del danno, quantificato sulle retribuzioni perdute

Cassazioneultima modifica: 2014-09-18T21:15:08+02:00da vitegabry
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