Cassazione: risarcimento al disabile in attesa di assunzione
La Cassazione con la sentenza n. 19609/14 ha stabilito che se il disabile avviato al lavoro non viene assunto dall’impresa destinataria compete al lavoratore un indennizzo risarcitorio ricompreso tra la data del provvedimento di avvio obbligatorio e la data di effettivo inserimento presso l’impresa.
La sentenza in oggetto fa riferimento al principio, già espresso da altre pronunce di legittimità, per cui solo il datore di lavoro e il lavoratore hanno titolo di specificare il contenuto del regolamento contrattuale e in caso di inerzia datoriale al provvedimento di avviamento obbligatorio al lavoro, l’autorità giudiziaria, ricorrendone i presupposti, può tutt’al più emanare, come in questo caso, una sentenza di condanna al risarcimento del danno, quantificato sulle retribuzioni perdute