Pensioni e termini di decadenza dall’azione giudiziaria: circolare dell’Inps
01/09/2014
Con circolare n. 95, del 31 luglio 2014, l’Inps ha dettato le prime istruzioni per l’applicazione dell’art.47, ultimo comma, del DPR 639/1970, nel testo aggiunto dall’art. 38, comma 1, lettera d), n.1 del D.L. 98/2011, che ha disposto il termine di decadenza triennale entro il quale proporre azione giudiziaria avverso il riconoscimento parziale di una prestazione pensionistica, o il pagamento di accessori del credito.
Nella circolare l’Inps afferma, tra l’altro, cosa debba intendersi per “provvedimenti di riconoscimento parziale”, per i quali trova applicazione il termine di decadenza triennale, distinguendoli dagli altri provvedimenti per i quali si applica il termine di prescrizione. Dopo avere precisato che decorso il termine triennale, è inammissibile la presentazione di ricorso, o di riesame, presentato per ottenere la riliquidazione della prestazione parzialmente liquidata, la Circolare si conclude evidenziando in un documento allegato l’elenco degli elementi normalmente richiesti per il riconoscimento di una pensione.