Circolare

Pensioni e termini di decadenza dall’azione giudiziaria: circolare dell’Inps
01/09/2014

Con circolare n. 95, del 31 luglio 2014, l’Inps ha dettato le prime istruzioni per l’applicazione dell’art.47, ultimo comma, del DPR 639/1970, nel testo aggiunto dall’art. 38, comma 1, lettera d), n.1 del D.L. 98/2011, che ha disposto il termine di decadenza triennale entro il quale proporre azione giudiziaria avverso il riconoscimento parziale di una prestazione pensionistica, o il pagamento di accessori del credito. 
Nella circolare l’Inps afferma, tra l’altro, cosa debba intendersi per “provvedimenti di riconoscimento parziale”, per i quali trova applicazione il termine di decadenza triennale, distinguendoli dagli altri provvedimenti per i quali si applica il termine di prescrizione. Dopo avere precisato che decorso il termine triennale, è inammissibile la presentazione di ricorso, o di riesame, presentato per ottenere la riliquidazione della prestazione parzialmente liquidata, la Circolare si conclude evidenziando in un documento allegato l’elenco degli elementi normalmente richiesti per il riconoscimento di una pensione.

Circolare n. 95, del 31/07/2014

Circolareultima modifica: 2014-09-14T16:58:17+02:00da vitegabry
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