Malattia e visite fiscali: pubblico impiego, privato e iscritti gestione separata

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Dipendenti pubblico impiego

Il Dipartimento Funzione Pubblica con nota n. 3/11 fornisce chiarimenti circa il regime delle assenze per malattia dei pubblici dipendenti, dopo l’entrata in vigore della legge di stabilità n.111/2011. In particolare si chiarisce che la giornata non lavorativa è individuabile, non solo in quelle festive o cadenti di domenica ma anche in quelle di riposo dopo un turno di lavoro, dopo un permesso o una giornata di ferie. In tutti questi casi l’amministrazione ha l’obbligo di inviare la visita fiscale fin dal primo giorno.

Sull’esclusione dall’obbligo di reperibilità quando l’assenza per malattia è dovuta all’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, si intende giustificata a seguito della presentazione di apposito certificato (rilasciato da un medico del SSN o anche da un medico privato) attestante l’effettuazione della prestazione e, precisa il Ministero, non è necessario che queste visite siano strettamente connesse ad una patologia in atto. La  nuova disciplina  si applica anche per il personale in regime di diritto pubblico: magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle Forze di polizia di Stato, ecc..

Dipendenti privati

Con la circolare n. 150/11 l’Inps torna nuovamente sul nuovo sistema di gestione delle visite di controllo “Data Mining”, e sulla redazione dei verbali telematici relativi alle visite mediche domiciliari.

Il nuovo applicativo, è utile all’individuazione di eventi di malattia da sottoporre a visita fiscale, poiché verifica tutti i certificati attivi al momento dell’analisi e segnala “i certificati più a rischio” in termini di adeguatezza della prognosi, sulla base di un indicatore di probabilità.

 I medici, dipendenti o convenzionati con l’Istituto, verranno muniti di computer portatile, stampante e dispositivo sim card per la connessione con l’Inps.  Il medico di controllo, tramite l’applicazione presente nel computer assegnatogli, giornalmente riceverà l’elenco delle visite fiscali (entro le 9.30 del mattino ed entro le 16.00 del pomeriggio) da effettuare e dovrà dare conferma o motivare un eventuale rifiuto.  Al termine della visita domiciliare redigeranno un “verbale informatico”, a nome del lavoratore,  che verrà inviato telematicamente dal medico all’Inps e contestualmente ne dovrà rilasciare copia al lavoratore.

Se è il datore di lavoro ad aver richiesto la visita fiscale, l’esito della visita sarà immediatamente disponibile e visibile sul portale dell’Inps.

Lavoratori iscritti alla gestione separata

La legge 296/2006 (finanziaria 2007) all’art. 1 comma 788, ha disposto (dal 1° gennaio 2007) in favore dei lavoratori a progetto e categorie assimilate non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie una speciale indennità giornaliera di malattia a carico dell’INPS.

Tra i destinatari della norma vengono esplicitamente esclusi i soggetti che svolgono “prestazioni occasionali” (cioè inferiori a trenta giorni di durata nell’anno solare e con un compenso inferiore a 5 mila euro con lo stesso committente) e le categorie tipiche quali amministratore, sindaco, revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, liquidatore di società, nonché i professionisti, i titolari di rapporti di “lavoro autonomo occasionale” di cui all’articolo 2222 del codice civile, i venditori “porta a porta” e gli associati in partecipazione.

Il Ministero del lavoro in risposta ad una richiesta di interpello, avanzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti in merito al diritto all’indennità economica di malattia nei confronti degli amministratori s.r.l. iscritti alla gestione separata, evidenzia che per questa tipologia di lavoratori che non risultano iscritti presso altra forma di previdenza obbligatoria e non sono pensionati è prevista un’aliquota contributiva aggiuntiva, pari allo 0,72% a titolo di contributo per prestazioni di maternità, malattia e assegno al nucleo familiare.

Tale contributo, comprensivo anche di quello della maternità e dell’assegno al nucleo familiare, è pertanto dovuto da tutti gli iscritti alla Gestione separata.

Anche nel caso dell’ “indennità di degenza ospedaliera” ,  ricorda il Ministero, è prevista la corresponsione a tutta la platea degli iscritti, escludendo solo pensionati e iscritti ad altre forme di previdenza, inquadrando, quindi, la malattia domiciliare come un miglioramento della tutela in favore degli iscritti alla gestione separata.

Anche la manovra Monti (Decreto Legge 201/2011) all’art. 24 comma 26 dispone  che “A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui all’articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

Da tale data, quindi, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo,  i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e  gli incaricati alla vendita a domicilio, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, sarà corrisposta un’indennità giornaliera di malattia a carico dell’INPS
Ricordiamo infine che hanno diritto all’indennità di malattia i lavoratori parasubordinati ed assimilati iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi (collaboratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori occasionali), purché non siano iscritti ad altre forme di assicurazione obbligatoria o non siano pensionati.
Per avere diritto all’indennità è necessario possedere almeno 3 mesi di contribuzione nei 12 mesi che precedono l’inizio della malattia ed un reddito individuale da lavoro parasubordinato non superiore al 70% del massimale contributivo.

Malattia e visite fiscali: pubblico impiego, privato e iscritti gestione separataultima modifica: 2011-12-22T09:54:00+01:00da vitegabry
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