Pubblici dipendenti e trasmissione telematica della certificazione di malattia

Nuove indicazioni operative ….

Con la circolare n. 1/2010  il Ministero ha fornito le prime indicazioni operative di carattere generale sulla trasmissione telematica, sui soggetti tenuti alla trasmissione,  sui vantaggi per i lavoratori, sui tempi di attuazione e sulle sanzioni previste per i medici inadempienti.

Con la circolare n. 2/2010 invece vengono affrontati alcuni aspetti di particolare importanza riguardanti:

1. l’invio telematico del certificato medico di malattia dei dipendenti pubblici con rapporto privatistico e cioè soggetti al Dlgs n. 165/2001, mentre non ne é interessato  il personale in regime di diritto pubblico (magistrati, avvocati dello stato, professori universitari, forze di polizia, corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale delle carriere diplomatica e prefettizia, ecc.) per il quale rimane tuttora vigente la tradizionale modalità cartacea;

2. il medico inadempiente che commette illecito disciplinare, sanzionabile per legge fino ad arrivare al licenziamento o alla decadenza della convenzione in caso di reiterazione;

3. la certificazione cartacea rilasciata dalle strutture ospedaliere di Pronto soccorso per il carattere di urgenza della attività. Ugualmente avviene per la certificazione rilasciata in caso di ricovero o dimissione del paziente, poiché necessita di una particolareggiata relazione medica;

4. le situazioni nelle quali l’amministrazione deve conoscere la diagnosi e i casi di esenzione del dipendente dalla decurtazione della retribuzione e dal regime della reperibilità ai fini della visita fiscale.

La trasmissione telematica del certificato medico prevede che l’amministrazione riceva il solo attestato di malattia con la prognosi, mancante della diagnosi a tutela della privacy del lavoratore.
La legge 133/08 ha stabilito che il  dipendente pubblico è sottoposto a decurtazione stipendiale per i primi dieci giorni ad ogni episodio di assenza per malattia e all’obbligo del rispetto delle fasce orarie di reperibilità. E’ quindi evidente che, per alcune particolari patologie, proprio a miglior tutela del dipendente, è necessario che l’amministrazione sia a conoscenza anche della diagnosi. Determinate patologie, infatti, esentano il lavoratore dal rispetto delle fasce orarie di reperibilità e dalla decurtazione delle voci stipendiali. Si tratta di assenze dovute a patologie gravi che richiedano terapie salvavita, infortuni sul lavoro, malattia per la quale sia stata riconosciuta la causa di servizio, stati patologici sottesi e connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Il ministero precisa che la mancata conoscenza della diagnosi obbliga l’amministrazione ad applicare la normativa generale creando un danno al lavoratore. Pertanto, il medico che redige il certificato, in queste situazioni, dovrà elaborare il certificato in forma telematica, inserendo nel modello tutti i dati e le informazioni necessari, secondo le indicazioni del  dm 18 dicembre 2009, n. 206, utilizzando eventualmente anche la finestra “note” (un campo libero che può essere utilizzato al fine di evidenziare la patologia grave, la cura salvavita, ecc.)

Successivamente alla trasmissione telematica del certificato, il medico dovrà provvedere a stampare e consegnare copia del certificato cartaceo al lavoratore che avrà l’onere di farlo pervenire all’amministrazione secondo le tradizionali modalità (fax, raccomandata, consegna a mano, Pec).
La circolare ministeriale stabilisce infatti che “l’assenza dal servizio del dipendente verrà giustificata mediante la trasmissione del documento informatico, mentre il regime giuridico dell’assenza darà condizionato dalla ricezione della copia del documento da parte dell’amministrazione”.

Pubblici dipendenti e trasmissione telematica della certificazione di malattiaultima modifica: 2011-04-28T16:54:35+02:00da vitegabry
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