Archivi giornalieri: 12 aprile 2011

Revisioni sanitarie a scadenza per titolari di invalidità civile, cecità civile e sordità

Nuove modalità per le revisioni sanitarie

inps4.jpgL’Istituto , ad un anno dalle prime indicazioni in materia, con il messaggio n. 6763 del 16 marzo u.s., in attesa del completamento della procedura informatica avviata l’anno scorso, ma  anche a causa dei  ritardi che ha riscontrato da parte delle Asl, introduce provvisoriamente nuove modalità gestionali per le revisioni sanitarie.

Tali innovazioni, a detta dell’Inps, sono finalizzate a garantire al cittadino la puntualità per gli accertamenti di revisione e, di conseguenza, la non sospensione della prestazione economica. Le novità riguardano i titolari di prestazione economica soggetti a revisione a scadenza dal 1 luglio al 31 dicembre 2011.

Tali soggetti saranno inseriti “a pieno titolo” nelle operazioni di verifica straordinaria, in programma per quest’anno, che prevedono l’accertamento delle condizioni che hanno dato titolo a prestazione economica per 250.000 invalidi.

Sono esclusi, dalla nuova gestione delle revisioni,  i titolari di prestazione che hanno una  revisione a  scadenza  non nota all’Inps. In tali casi le revisioni continuano ad essere gestite con le precedenti modalità (saranno convocati da parte della Asl ovvero l’interessato presenterà domanda all’Inps).

La visita sanitaria
Sarà la Commissione medica Superiore, allo scopo articolata in sottocommissioni mediche decentrate, ad avere il compito di accertare la permanenza dei requisiti medici dell’interessato che a tal fine sarà convocato presso il CML Inps territorialmente competente.

L’Inps sottolinea che i soggetti convocati per revisione non dovranno inviare alcuna documentazione sanitaria, come invece era richiesto per i convocati a verifica straordinaria per il 2010, ma la stessa documentazione dovrà essere  presentata in sede di visita.

Per quanto relativo all’eventuale impossibilità dell’interessato di presentarsi  alla visita, alla mancata presentazione senza giustificazioni, alla sospensione e alla successiva revoca delle prestazioni, l’Inps ribadisce le indicazioni fornite in occasione del Programma di verifiche straordinarie del 2010, pertanto saranno giustificati i casi in cui l’invalido risulterà, come da certificato allegato alla  richiesta di visita domiciliare che deve essere inviato al CML Inps, intrasportabile o ricoverato.

L’ assenza alla visita senza giustificazioni comporterà la sospensione della prestazione a decorrere dal mese successivo alla data della visita. Entro i 90 giorni successivi, se l’interessato non ha chiesto direttamente al CML di essere visitato, la prestazione viene revocata.

Verbale

La definizione del verbale di accertamento sanitario  deve avvenire  entro  le 72 ore successive alla visita e, in  caso di conferma del requisito sanitario, deve essere sottoposto alla valutazione della CMS che entro i 15 giorni successivi deve esprimere il suo giudizio. Trascorsi i 15 giorni, senza che la CMS abbia data alcuna indicazione al CML, diventa definitivo il giudizio di quest’ultimo.

Quando le Commissioni preposte all’accertamento stabiliscono ulteriori accertamenti specialistici, la definitività del verbale deve essere adottata dal CML entro 30 giorni dalla visita.

L’Inps sottolinea che, in virtù delle norme in vigore, in sede di verifica straordinaria l’eventuale aggravamento delle condizioni che hanno dato titolo alla prestazione non viene riconosciuto; pertanto, in tali casi, l’interessato dovrà proporre domanda di aggravamento ovvero nuova domanda.

Considerazioni

Come Ce-Pa abbiamo chiesto un incontro all’Inps per affrontare le problematiche sulle revisioni a scadenza che, a norma di legge,  dovrebbero essere di competenza delle Asl, sul numero dei soggetti interessati dalle verifiche  (verifiche straordinarie + revisioni a scadenza?), sulla revoca della prestazione (dalla data della visita o dalla data di scadenza?),  ma anche per richiedere la rielaborazione della circolare Inps n. 131/09 in merito all’art. 20 legge 102/09 (Nuovo procedimento dell’invalidità civile) visto che le indicazioni ivi riportate in merito al procedimento della fase sanitaria non coincidono con quello che l’Istituto effettivamente attua alla luce di indicazioni di carattere interno mai rese note.

Parto prematuro, congedo posticipato

NEWS

Più tutela per le mamme

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La sentenza n. 116 della Corte Costituzionale, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità stabilendo che il congedo obbligatorio per la neomamma che ha partorio un figlio prematuro non deve scattare dal momento della nascita, come accade per i piccoli nati a termine, ma “decorre dalla data d’ingresso del bambino nella casa familiare”.

Il congedo obbligatorio, spiega infatti la sentenza ha “senza dubbio il fine di tutelare la salute della donna nel periodo immediatamente susseguente al parto, per consentirle di recuperare le energie necessarie a riprendere il lavoro. La norma tuttavia – prosegue la sentenza – considera e protegge anche il rapporto che in tale periodo si instaura tra madre e figlio e ciò non soltanto per quanto attiene ai bisogni più propriamente biologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale e affettivo collegate allo sviluppo della personalità del bambino”.

Invece, in caso di parto prematuro, prosegue la sentenza “la madre una volta dimessa e pur in congedo obbligatorio, non può svolgere alcuna attività per assistere il figlio ricoverato. Nel frattempo però, il periodo di astensione obbligatoria decorre ed ella è obbligata a riprendere l’attività lavorativa quando il figlio deve essere assistito a casa”.

In questi casi, si legge nella sentenza che “il fine di proteggere il rapporto, che dovrebbe instaurarsi tra madre e figlio nel periodo immediatamanete successivo alla nascita, rimane di fatto escluso”. E questo, hanno sentenziato i giudici “si pone sia in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento tra parto a termine e parto prematuro, sia con i precetti costituzionali posti a tutela della famiglia”.

Strage Thyssen, a breve la sentenza

Strage Thyssen, a breve la sentenza

Di professione: capro espiatorio

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Si è svolta l’8 aprile a Torino, nella maxi-aula 1 del Palagiustizia, la 92esima udienza del processo penale ThyssenKrupp, dedicata alle repliche dei PM e degli avvocati dell’accusa, in rappresentanza di lavoratori dell’acciaieria, prossimi congiunti delle vittime, sindacati, Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Torino e altri enti che si sono costituiti parte civile. Lo riferisce un comunicato stampa di Sicurezza e Lavoro, periodico di informazione per la promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’udienza è iniziata con le repliche dei PM Laura Longo e Francesca Traverso, che hanno criticato la tesi della Difesa (che ha chiesto l’assoluzione per tutti gli imputati, ndr) secondo cui non ci sarebbe alcun responsabile per l’incidente che ha causato la morte dei 7 operai nel rogo del 6 dicembre 2007 avvenuto nell’acciaieria di corso Regina Margherita 400.

“L’unico che la difesa è pronto a sacrificare – ha dichiarato il Pm – è il direttore dello stabilimento di Torino, Raffaele Salerno. Viene sacrificato per lavare le colpe di tutti, come Benjamin Malaussène, il personaggio inventato dallo scrittore francese Daniel Pennac, che di professione fa il capro espiatorio. Ha delle colpe – ha aggiunto il Pm – ma non è tutta colpa sua: aveva minore potere rispetto agli imputati ternani e all’amministratore delegato Harald Espenhahn”.

Espenhahn, in particolare – secondo l’accusa – dopo aver deciso di chiudere lo stabilimento torinese, avrebbe scelto coscientemente e volontariamente di non fare più alcun investimento per la prevenzione degli incendi (da qui, l’ipotesi accusatoria di omicidio con dolo eventuale, ndr).

Per il Pubblico Ministero, l’Ad tedesco avrebbe accettato il rischio dell’evento e avrebbe deciso scientemente di non adottare misure antincendio (in particolare, un sistema automatico di rilevazione e spegnimento incendi), di non modificare il Piano di sicurezza (ad esempio, prevedendo l’evacuazione degli operai in caso di incendio) e di non fermare gli impianti delle linee di produzione torinesi.

Il Pm Raffaele Guariniello ha quindi sottolineato l’importanza di “questo giusto processo, di cui il nostro Paese può avere vanto” e ha ribadito di avere chiesto pene ragionevoli per quello che “non è un caso mediatico, ma un infortunio gravissimo, non solo per le vittime e i loro familiari, ma per il contesto in cui è maturato e per l’atteggiamento del datore di lavoro”.

Sono quindi seguite  le repliche degli avvocati delle parti civili. Tra i vari interventi, c’è stato quello dell’avvocato Cosimo Maggiore della Regione Piemonte, che ha ripetuto la richiesta di risarcimento di 1 euro per ogni abitante della Regione. “Una richiesta elevata – ha detto l’avvocato Maggiore – perché in quest’aula non ho mai sentito un’ammissione minima di responsabilità. Si è cercato sempre di scaricare le colpe sugli altri: lavoratori, sindacati, enti locali”.

L’avvocato Sergio Bonetto (in rappresentanza di ex operai dell’acciaieria) ha espresso stupore per la presunta corresponsabilità degli operai e ha affermato che il rischio non fa parte del normale rapporto di lavoro: “gli operai della ThyssenKrupp non erano soldati volontari in missione in Afghanistan”. “Per la ThyssenKrupp la soglia dei diritti alla sicurezza viene decisa solo dall’impresa e non può essere sindacata da nessuno. Avete trasformato i lavoratori in sagome umane per lanciatori di coltelli – ha concluso Bonetto – e adesso non volete neanche pagarli”.

Le prossime udienze sono previste per mercoledì 13 aprile e venerdì 15 aprile, con le repliche della Difesa. Già nella mattina del 15 aprile la Corte d’Assise si riunirà in Camera di consiglio per preparare la sentenza, che potrebbe venire emanata già nel tardo pomeriggio o in serata.

rassegna.it