Parto prematuro, congedo posticipato

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Più tutela per le mamme

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La sentenza n. 116 della Corte Costituzionale, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità stabilendo che il congedo obbligatorio per la neomamma che ha partorio un figlio prematuro non deve scattare dal momento della nascita, come accade per i piccoli nati a termine, ma “decorre dalla data d’ingresso del bambino nella casa familiare”.

Il congedo obbligatorio, spiega infatti la sentenza ha “senza dubbio il fine di tutelare la salute della donna nel periodo immediatamente susseguente al parto, per consentirle di recuperare le energie necessarie a riprendere il lavoro. La norma tuttavia – prosegue la sentenza – considera e protegge anche il rapporto che in tale periodo si instaura tra madre e figlio e ciò non soltanto per quanto attiene ai bisogni più propriamente biologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale e affettivo collegate allo sviluppo della personalità del bambino”.

Invece, in caso di parto prematuro, prosegue la sentenza “la madre una volta dimessa e pur in congedo obbligatorio, non può svolgere alcuna attività per assistere il figlio ricoverato. Nel frattempo però, il periodo di astensione obbligatoria decorre ed ella è obbligata a riprendere l’attività lavorativa quando il figlio deve essere assistito a casa”.

In questi casi, si legge nella sentenza che “il fine di proteggere il rapporto, che dovrebbe instaurarsi tra madre e figlio nel periodo immediatamanete successivo alla nascita, rimane di fatto escluso”. E questo, hanno sentenziato i giudici “si pone sia in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento tra parto a termine e parto prematuro, sia con i precetti costituzionali posti a tutela della famiglia”.

Parto prematuro, congedo posticipatoultima modifica: 2011-04-12T11:59:00+02:00da vitegabry
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