Archivi giornalieri: 20 aprile 2011

Spi-Cgil – Rivalutare le pensioni

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Ammonta al 30% la perdita del potere di acquisto

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Rivalutare le pensioni, rifinanziare il fondo per la non autosufficienza, migliorare la sanità pubblica e fare una riforma fiscale che allenti la pressione su lavoratori e pensionati e faccia pagare di più chi ha di più: sono alcune delle richieste che lo Spi-Cgil è tornato a presentare oggi nel corso della mobilitazione di oggi e domani a Roma.

In particolare il segretario generale dello Spi, Carla Cantone ha sottolineato come le pensioni abbiano perso negli ultimi 15 anni circa il 30% del loro potere d’acquisto.

“Si deve vergognare – ha detto – chi  sostiene che gli anziani sono egoisti, ci vuole rispetto reciproco. Lottiamo perché il reddito da pensione garantisca dignità, lottiamo per un welfare con uno stato sociale basato su giustizia sociale ed equità per tutti. In questa battaglia non siamo soli, abbiamo tutte le categorie degli attivi e le forze politiche dell’opposizione che sostengono con noi queste richieste”.

“Lo Spi è una forza viva nel Paese – conclude – non si arrende ai ricatti di Tremonti e di Berlusconi – non intendiamo ritirarci, abbiamo forza e idee per andare avanti insieme alla Cgil e alle sue categorie, abbiamo con noi la parte più onesta dell’Italia, quella che  lavora, produce e paga le tasse”.

(ANSA).

Erogazione indennità economica e versamento contributivo durante congedo biennale per assistenza

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Risposta Ministero Lavoro ad interpello AGIDAE

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Il Dicastero del lavoro ha emanato, in questi giorni, un interpello (n.17/2011) che affronta la problematica della competenza dell’indennità sostitutiva della retribuzione durante la fruizione del congedo per assistenza nel caso in cui il lavoratore versi all’Inps la contribuzione assistenziale e ad altro istituto previdenziale la contribuzione pensionistica.

Poiché il quesito proviene dall’ AGIDAE (Associazione Gestori istituti dipendenti Autorità ecclesiastica, scuole parificate), l’interpello chiarisce che tali scuole sono sottoposte alle convenzioni stipulate, a partire dall’anno 2008/2009, con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Queste convenzioni prevedono che per il personale dipendente non vi sia più l’obbligo di iscrizione  all’INPDAP (resta tuttavia come opzione possibile). Pertanto, questo personale é assicurato all’INPDAP per le prestazioni pensionistiche conseguenti al versamento dei contributi previdenziali, e all’INPS per le prestazioni di carattere assistenziale. Dal punto di vista giuridico il loro rapporto di lavoro é di natura privata.

Per quanto riguarda l’indennità spettante nei periodi di fruizione del congedo biennale per assistenza, l’INPS ha dato sinora indicazioni di erogare tale indennità solo ai datori di lavoro privati che possono conguagliare l’anticipazione con i contributi IVS versati all’Istituto previdenziale.

Tuttavia, ricorda il Ministero, queste indennità sono “prestazioni di carattere assistenziale e, pertanto, non sono legate a requisiti di carattere contributivo ed assicurativo”.  Per questo motivo la possibilità di conguagliare sui contributi IVS, concessa ai datori di lavoro privati, é una semplice indicazione operativa.

Atteso che, prosegue il Ministero del Lavoro, l’INPS ha deciso di provvedere all’erogazione dell’indennità in questione “nei confronti di tutti i lavoratori nel settore privato, indipendentemente dell’Ente pensionistico di appartenenza” (mess. n. 17889/10); il riconoscimento della contribuzione figurativa é dovuto anche ai lavoratori iscritti a fondi diversi del FPLD (art. 20, c.2, L. n. 133/08 e mess. n. 15680/09), é possibile affermare che il congedo biennale per assistenza ha natura assistenziale e quindi l’indennità economica per tali periodi di astensione dal lavoro é erogata dall’Inps anche i lavoratori iscritti ad altri fondi pensionistici.

Infine, conclude l’interpello, la relativa contribuzione figurativa viene riconosciuta sia ai lavoratori iscritti all’Inps, sia ai lavoratori del settore privato che sono assicurati all’Inpdap ai solo fini dei contributi pensionistici.