C.Costituzionale – Decorrenza del congedo di maternità per parto prematuro

Nuove tutele per la madre e per il bimbo

L’art.16 del Testo Unico per la tutela della maternità e paternità, Dlgs 151/2001, non prevede , in caso di parto prematuro, che, se il neonato ha bisogno di un periodo di ricovero ospedaliero,  la lavoratrice madre possa usufruire del congedo obbligatorio, o di parte di esso, dalla data di ingresso del neonato a casa.

La sentenza n. 116/2011 trae origine dal caso di una lavoratrice la cui figlia era stata ricoverata alla nascita in terapia intensiva e la madre aveva richiesto all’Inps l’autorizzazione a tornare al lavoro ed a far decorrere il congedo obbligatorio dall’ingresso della bimba in casa. L’Istituto aveva negato la possibilità ed il datore di lavoro non aveva potuto esaudire la richiesta, visto l’obbligo, sanzionato penalmente, di non adibire la lavoratrice madre al lavoro dopo il parto.

Gia’ con sentenza di Corte Costituzionale n.270 del 1999 , quindi prima del Testo Unico, l’art 4 della L.1204/1971, poi convertito nell’art.16 del T.U., era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevedeva “per l’ ipotesi di parto prematuro una decorrenza dei termini del periodo di astensione obbligatoria idonea ad assicurare una adeguata tutela della madre e del bambino.”

L’intervento della Corte Costituzionale del 1999, sussunto poi nell’art.16 del T.U. nella parte in cui , in caso di parto prematuro prevede alla lettera d) : “è vietato adibire al lavoro le donne durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto”, non sarebbe oggi sufficiente.

Infatti, la norma in esame , l’art.16 T.U., non ammettendo lo spostamento temporale del congedo obbligatorio fino all’ingresso in famiglia dopo il ricovero, non permette la necessaria tutela del neonato in modo particolare quando, come nel caso che ha originato la sentenza, e che risulta essere abbastanza diffuso, la dimissione del bambino viene a coincidere proprio con la fine del congedo obbligatorio.

La madre, quando il neonato è affidato alla struttura sanitaria, non puo’ svolgere il suo ruolo di accudimento e  ne è invece impedita, dal ritorno al lavoro, proprio quando il neonato entra in famiglia. Risulta evidente la differenza di tutela tra il parto a termine ed il parto prematuro, che la precedente sentenza di Corte Costituzionale non è riuscita a colmare. Ne discende, secondo la Corte, sentenza 116/2011, che “la norma in esame è in contrasto con il principio di parità di trattamento e con i valori costituzionali di protezione della famiglia e del minore, con conseguente violazione dei predetti parametri costituzionali”.

La Corte costituzionale dichiara , pertanto, l’illegittimità costituzionale dell’art.16 “nella parte in cui non consente,  nell’ ipotesi  di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica,del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso,a far tempo dalla data di ingresso del bambino nella casa familiare.”

C.Costituzionale – Decorrenza del congedo di maternità per parto prematuroultima modifica: 2011-04-28T16:57:02+02:00da vitegabry
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