Archivi giornalieri: 21 dicembre 2008

Riconoscimento e proroga

Riconoscimento e proroga del diritto alla pensione ai figli superstiti maggiorenni ancora studenti

L’Inps emette due circolari di chiarimento

L’INPS, con due messaggi (n. 26666 e 26667/08) ha fornito chiarimenti sul riconoscimento o la proroga del diritto alla pensione ai figli superstiti maggiorenni iscritti presso scuole non statali, paritarie e non paritarie o all’ultimo anno del corso legale di studi universitari.

Per i figli di età inferiore a 21 anni, iscritti presso scuole non statali, il diritto/proroga alla pensione ai superstiti viene riconosciuto qualora i corsi di istruzione media (secondaria, tecnica ed artistica), i corsi di recupero anni ed i corsi di preparazione agli esami, siano tenuti da privati  e funzionanti con provvedimento di “presa d’atto” del Ministero della Pubblica Istruzione.
Negli ultimi anni sono state introdotte nuove norme in materia di scuole non statali, ricondotte a due tipologie: scuole paritarie e scuole non paritarie.
L’INPS, modificando le istruzioni impartite precedentemente, precisa che ai fini della individuazione delle scuole “paritarie”, il certificato scolastico di frequenza dovrà contenere la data e il numero del provvedimento adottato dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale competente per territorio, mentre per quelle “non paritarie”, va verificato se tali scuole sono inserite nell’elenco affisso all’albo dell’Ufficio scolastico regionale competente per territorio.
Per i figli iscritti all’ultimo anno del corso legale di studi universitari, modificando le precedenti istruzioni, l’INPS  ha disposto che il diritto alla proroga della pensione ai superstiti per i figli iscritti all’ultimo anno – svolto nell’ambito del vecchio ovvero del nuovo ordinamento didattico (decreto 509/1999) – a richiesta degli interessati, verrà riconosciuto per le sessioni di esami relative all’ultimo anno accademico del proprio corso legale di laurea, purché entro la medesima sessione lo studente completi il corso di laurea.
Per quanto riguarda il vecchio ordinamento didattico gli esami di laurea – in via generale – si svolgono nell’arco di 3 appelli distribuiti su 3 sessioni, da maggio a luglio, nel mese di settembre e da gennaio a febbraio. Gli esami relativi al conseguimento della laurea devono avvenire entro il 28 febbraio successivo al termine dell’anno accademico. Qualora dalla certificazione rilasciata dall’Università risulti che lo studente si è avvalso di appelli riservati agli studenti dei precedenti ordinamenti che, in via generale, possono avere luogo nel mese di dicembre o nel mese di aprile, il diritto alla proroga della pensione ai superstiti sarà riconosciuto fino al mese del conseguimento del titolo accademico.
Per quanto riguarda invece il nuovo ordinamento didattico (decreto 509/1999), gli esami – in via generale – si svolgono nell’arco di almeno 4 appelli distribuiti su 3 sessioni: da maggio a luglio, da settembre a dicembre e da febbraio ad aprile. Gli esami relativi a un determinato anno accademico devono comunque svolgersi entro il 30 aprile successivo al termine dell’anno accademico stesso. La proroga del trattamento ai superstiti, quindi, fermo restando l’acquisizione della documentazione necessaria, potrà essere concessa fino alla data del 30 aprile.

No Parlamento EU a 65 ore

NEWS

No del Parlamento UE alle 65 ore settimanali

Il Parlamento Europeo contrario alla deroga rispetto alle 48 ore di lavoro settimanali.

Con 544 voti favorevoli, 160 contrari e 12 astensioni, il Parlamento Europeo ha respinto la possibilità di ricorrere alle proposte del Consiglio  europeo di deroga rispetto alle 48 ore settimanali, affermando che, in media, l’orario massimo di lavoro consentito non deve comunque superare le 48 ore settimanali. Il Parlamento concede, tuttavia, agli Stati membri un periodo transitorio di 36 mesi durante il quale sarebbe possibile superare il limite. Questa facoltà, in ogni caso, resta sottoposta a rigorose condizioni volte a garantire una protezione efficace della salute e della sicurezza del lavoratore.
La direttiva comunitaria del 2003, cui si fa riferimento,  stabilisce requisiti minimi in materia di organizzazione dell’orario di lavoro, tra l’altro, in relazione ai periodi di riposo quotidiano e settimanale, di pausa, di durata massima settimanale del lavoro e di ferie annuali, nonché relativamente a taluni aspetti del lavoro notturno, del lavoro a turni e del ritmo di lavoro.
Il Regno Unito aveva ottenuto l’introduzione di una clausola di opt-out che, a certe condizioni, permette di non rispettare la limitazione di 48 ore lavorative settimanali. Attualmente sono 15 gli Stati membri che ricorrono a questa possibilità: Bulgaria, Cipro, Estonia, Malta e Regno Unito consentono l’opt-out in tutti i settori, mentre Repubblica Ceca, Francia, Germania, Ungheria, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Slovacchia, Slovenia e Spagna lo consentono solo nei settori in cui vi è un esteso ricorso ai periodi di guardia.
Con l’accordo raggiunto lo scorso settembre, il Consiglio ha confermato questa possibilità precisando che il consenso a lavorare più del massimo consentito non può superare le 60 ore come media trimestrale o le 65 ore, sempre come media su tre mesi, in assenza di un contratto collettivo e se “il periodo inattivo del servizio di guardia è considerato orario di lavoro”.

Decreto flussi

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NEWS

Immigrazione: La Cgil ricorre al Tar del Lazio contro il decreto flussi 2008

Conferenza stampa, martedì, 23 dicembre

La Cgil, nel confermare la sua contrarietà rispetto ai criteri stabiliti nel decreto flussi 2008, riguardante la regolarizzazione dei lavoratori immigrati, terrà una conferenza stampa, martedì, 23 dicembre 2008, a Roma, presso la sede nazionale della Cgil, in Corso d’Italia, 25 – Sala Simone Veil, alle ore 11.

All’incontro con i giornalisti interverranno Morena Piccinini, segretaria confederale della Cgil e Raffaele Minelli, presidente dell’Inca.

Nel corso della conferernza stampa, i legali che hanno predisposto il ricorso, Vittorio Angiolini, Luca Santini e Marco Cuniberti, illustreranno le motivazioni che sono alla base del ricorso al Tar del Lazio, contro il decreto flussi immigrazioni 2008.  

19/12/2008
Home Page > News > 30-01-2009

NEWS

Immigrazione: la C.E.  assegna all’Italia 167 milioni di euro

La Commissione europea per la solidarietà e la gestione dei flussi migratori

Adottando i programmi nazionali per il Fondo europeo per i rimpatri e per l’integrazione dei cittadini dei paesi terzi, la Commissione europea ha approvato uno stanziamento totale di 167 milioni di euro da destinare all’Italia da qui al 2013.
Il Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi e il Fondo europeo per i rimpatri sono due strumenti finanziari del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori, volto a promuovere l’equa ripartizione tra gli Stati membri delle responsabilità che derivano dall’introduzione della gestione integrata delle frontiere esterne e dall’attuazione di politiche comuni in materia d’asilo e d’immigrazione (altri strumenti finanziari del medesimo programma sono il “Fondo per le frontiere esterne” e il “Fondo europeo per i rifugiati”.
In concreto, il Fondo europeo per i rimpatri ha istitutito un meccanismo di solidarietà finanziaria destinato a sostenere gli sforzi compiuti dagli Stati membri per migliorare la gestione dei rimpatri in tutte le sue dimensioni sulla base del principio della gestione integrata dei rimpatri, con una preferenza per i rimpatri volontari e al fine di favorire un’applicazione equa ed efficace di norme comuni in materia di rimpatrio. Il Fondo sostiene anche azioni di rimpatrio svolte congiuntamente da diversi Stati membri.
Il bilancio generale del Fondo per il periodo 2008-2013 è pari a 676 milioni di euro.
Per quanto riguarda l’Italia, il Fondo assegna 71 milioni di euro per:
1. sviluppo di un approccio strategico per la gestione dei rimpatri;
2. cooperazione tra gli Stati membri nella gestione dei rimpatri;
3. strumenti innovativi specifici (inter)nazionali per la gestione dei rimpatri;
4. sostegno alle norme e alle migliori pratiche comunitarie sulla gestione dei rimpatri.
Fra i progetti finanziati dal programma annuale 2008 in Italia figurano:
• la mappatura delle principali comunità di migranti in Italia, volta a identificare gli eventuali immigrati irregolari che potrebbero optare per un rimpatrio volontario;
• programmi di rimpatrio volontario assistito e di reinserimento per gruppi vulnerabili;
• l’organizzazione di voli charter di rimpatrio in cooperazione con altri Stati membri e con l’agenzia FRONTEX.
Il Fondo europeo per l’integrazione dovrebbe sostenere invece le politiche nazionali in favore dei cittadini di paesi terzi, provenienti da contesti economici, culturali, religiosi, linguistici ed etnici diversi, aumentando la capacità degli Stati membri di sviluppare e attuare strategie nazionali di integrazione in tutti gli aspetti della società.
Il bilancio generale del Fondo per il periodo 2007-2013 è pari a 825 milioni di euro.
I 96 milioni di euro destinati all’Italia per l’integrazione saranno destinati a:
1. mettere in pratica i “principi fondamentali comuni della politica di integrazione degli immigrati nell’Unione europea”;
2. sviluppare indicatori e metodi per misurare i progressi, adeguare politiche e misure e agevolare il coordinamento dell’apprendimento comparativo;
3. consolidare le capacità politiche e il coordinamento e migliorare le competenze interculturali negli Stati membri, ai vari livelli e nei vari settori dell’amministrazione;
4. scambiare con gli altri Stati membri esperienze, buone pratiche e informazioni sull’integrazione.
Fra i progetti finanziati dai programmi annuali 2007 e 2008 in Italia figurano:
• programmi innovativi di integrazione, anche per i giovani;
• un portale multilingue sull’immigrazione;
• misure per migliorare l’accesso dei migranti al mercato del lavoro del paese di origine.

da www.osservatorioinca.org