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L’INPS con una circolare chiarisce i termini per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione.
24/11/08 – L’Inps, in un suo recente messaggio (n. 24865/2008), chiarisce che nel caso del contratto di lavoro intermittente con obbligo di risposta alla chiamata, il lavoratore non ha diritto all’indennità di disoccupazione per il periodo durante il quale resta a disposizione percependo la relativa indennità di chiamata. In questo caso, l’indennità di disoccupazione potrà essere riconosciuta solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
In caso contrario, ossia quando il lavoratore è assunto con contratto di lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata, l’indennità di disoccupazione ordinaria o con requisiti ridotti, potrà essere riconosciuta, nei periodi di non lavoro, sempre che siano stati maturati i requisiti assicurativi e contributivi previsti.